Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00318/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00686/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 686 del 2021, proposto da
ON BE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento n. M_D GMIL REG201 0187974 del 19 aprile 2021 (notificato il successivo 8 giugno 2021), con il quale il Capo del III Reparto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ha rigettato la richiesta di concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare presentata dal ricorrente in data 4 marzo 2020;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e conseguenti a detto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.9.2021 BE ON, Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, ha impugnato il provvedimento, in epigrafe meglio indicato, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha rigettato la domanda diretta ad ottenere la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.
L’Amministrazione ha motivato l’impugnato diniego sul rilievo che dalla documentazione caratteristica del richiedente è risultata una scheda valutativa con giudizio finale “inferiore alla media” riportato nel corso della carriera, per cui è mancante uno dei requisiti previsti dall’art. 6 delle Regie Magistrali Patenti del 19.7.1839.
Il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: “ I. Violazione di legge. Eccesso di potere subspecie di difetto di motivazione e di istruttoria. Contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta ”; secondo la parte ricorrente, in sintesi, la disciplina di settore e in particolare la direttiva applicativa interforze del Ministero della Difesa e le specifiche FAQ del medesimo Ministero prescriverebbero che la medaglia mauriziana sia concessa a chi non abbia conseguito negli ultimi 20 anni di servizio effettivo un giudizio inferiore a quello di “superiore alla media”; il ricorrente ha subito la flessione di rendimento menzionata nel provvedimento impugnato –unico episodio nell’arco dell’intera carriera - nella scheda valutativa dal 21.6.1988 al 27.5.1989, quindi ben 32 anni fa; tale circostanza sarebbe, pertanto, inidonea a far venire meno il requisito della meritevolezza richiesto dalla disciplina di settore, in quanto collocata al di fuori del ventennio di valutazione; inoltre, l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto di tutti i pareri favorevoli resi dalla catena di comando.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2025, il ricorso è passato in decisione come da verbale di causa.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Appare opportuno, preliminarmente, delineare il quadro normativo di riferimento.
La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare risulta attualmente disciplinata dagli artt. 1459 (Istituzione), 1460 (Computo degli anni di servizio militare) e 1461 (Caratteristiche della medaglia mauriziana) del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare); gli artt. 838 e 839 del d.P.R. n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 29 novembre 2005, n. 24) disciplinano, rispettivamente, le caratteristiche materiali e dimensionali della suddetta onorificenza e le modalità di utilizzo.
Il Ministero della Difesa ha, quindi, adottato apposita Direttiva, volta a definire le “ Norme applicative per la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ”; in particolare, la Direttiva dell’ Edizione 2016 ”, approvata il 13.10.2016, prevede all’art. 3 i seguenti requisiti necessari per la sua concessione: a) cinquanta anni di servizio militare utile; b) comportamento altamente meritevole durante il servizio prestato; più nel dettaglio, il suddetto par. b) dispone, tra l’altro, che “ Dalla documentazione matricolare e caratteristica dell’istante dovrà risultare la presenza di note di qualifica positive riferite a tutto l’arco della carriera prestata. In particolare, l’interessato non dovrà avere conseguito negli ultimi venti anni di servizio effettivo giudizio inferiore a quello di ‘superiore alla media’ in schede valutative, ovvero giudizio equipollente in rapporti informativi ”.
Ebbene, in relazione ai suddetti requisiti, è stato autorevolmente osservato che “La chiara lettera della sopra citata disposizione modula i contenuti del “ comportamento altamente meritevole ” del militare, necessario all’ottenimento della medaglia, attraverso l’individuazione di due concorrenti condizioni, la prima riferita a “ tutto l’arco della carriera prestata ” e la seconda, in via di ulteriore specificazione, riferita invece agli “ ultimi venti anni di carriera ”. L’istante, dunque, deve in primo luogo essere in possesso di note di qualifica positive nell’intero arco della carriera, mentre, con riferimento agli ultimi venti anni di servizio, le suddette valutazioni positive devono ulteriormente specificarsi in giudizi che siano comunque di “ superiore alla media ” o di “ eccellente ” (ovvero equipollenti qualora contenuti in rapporti informativi). Il richiamo contenuto nella prima parte della disposizione a “ tutto l’arco della carriera prestata ” esclude chiaramente che “ gli ultimi venti anni di servizio ” contemplati dalla seconda parte di essa costituiscano l’oggetto esclusivo della valutazione del comportamento del militare; evidenziando, invece, come, nell’ambito di una carriera militare rilevante nell’intero suo svolgimento, la Direttiva intenda richiedere solo nell’ultima parte di essa un servizio (come risultante dai documenti di valutazione) di particolare meritevolezza (giudizio non inferiore a quello di “ superiore alla media ”), imponendo comunque che, per l’intero servizio prestato (e, dunque, anche per il periodo pregresso agli ultimi venti anni) il militare abbia comunque sempre riportato note di qualifica positive. La suddetta interpretazione, oltre che conforme alla lettera della disposizione, si pone in linea con la ratio ispiratrice dell’onorificenza, la quale è intesa non solo a premiare la durata del servizio, ma soprattutto l’elevata qualità dello stesso, per come emerge non solo dalle originarie “ regie magistrali patenti ” del 18 luglio 1839 (“ merito militare altamente commendevole e di rimunerazione degno ”), ma anche dallo stesso articolo 1459 del COM, laddove, nel prevedere la “ medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ”, indica chiaramente che la sua concessione trova fondamento in un servizio “ meritevole ” riferito a tutti i “ dieci lustri di carriera militare ” e non solamente nella mera durata del servizio prestato, limitando la meritevolezza della condotta tenuta solo agli ultimi anni di esso. Dalle considerazioni innanzi esposte, pertanto, consegue che ostano all’ottenimento dell’onorificenza anche note di qualifica non positive riportate dal militare più di venti anni addietro rispetto alla data di presentazione della domanda, pur quando lo stesso negli ultimi venti anni abbia conseguito valutazioni di “ superiore alla media ” ovvero ancora più lusinghiere” (parere Consiglio di Stato, sez. I, 5 giungo 2023, n. 842 ).
Il Collegio non intende discostarsi dalle puntuali coordinate ermeneutiche esposte dal Consiglio di Stato che, pertanto, vanno integralmente recepite in questa sede.
Nel caso in esame, pertanto, il provvedimento di diniego impugnato appare legittimo in quanto rispettoso della disciplina normativa applicabile.
Dalla documentazione caratteristica del ricorrente è emersa una scheda valutativa con giudizio finale “ inferiore alla media ” riportata nel corso della carriera, circostanza non contestata dal ricorrente, il quale lamenta unicamente che tale flessione di rendimento, essendo intervenuta nella scheda valutativa dal 21.6.1988 al 27.5.1989, risulta risalente di oltre 32 anni e, quindi, non sarebbe rilevante ai fini della concessione della chiesta onorificenza.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, però, tale interpretazione non è condivisibile, in quanto una nota di qualifica non positiva esclude la sussistenza di un presupposto indefettibile per il conferimento dell’onorificenza, costituito, secondo la richiamata Direttiva, dalla “ presenza di note di qualifica positive riferite a tutto l’arco della carriera prestata ”, con la conseguenza che si dimostrano irrilevanti sia l’invocata unicità (risalente a 32 anni fa) del calo di rendimento, sia tutti i pareri favorevoli espressi dalla catena di comando.
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO