TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al numero 1818, cui è riunita quella recante in n. 1821/2023, trattata all'udienza cartolare del 18 dicembre 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...] snc, (CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fiorillo, CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia alla via O. Spaventola n. 49,
RICORRENTE
CONTRO
, CF in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria A. Tuminelli e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in CP_1
Cassino, via Po n. 45,
RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso verbale unico di accertamento e notificazione Conclusioni: per le parti, quelle riportate nei propri scritti difensivi e nei verbali di udienza, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, il IG. si rivolgeva al Giudice del Parte_1
Lavoro del Tribunale di Cassino proponendo opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione - n° 2022010142 del 12/07/2023 – Controparte_2
di annullamento dei rapporti di lavoro di e di dal giugno 2017 Parte_1 CP_3
al settembre 2022. In particolare, proponeva impugnazione del predetto verbale relativamente all'annullamento del rapporto di lavoro di e all'iscrizione Parte_1
d'ufficio dello stesso in qualità di “titolare” nella Gestione Commercianti con decorrenza giugno 2017. Tanto premesso, chiedeva accertare l'illegittimità del verbale unico di accertamento opposto e, conseguentemente, dichiararne la nullità e l'efficacia.
Si costituiva l' contestando la domanda, eccependo preliminarmente la carenza di CP_1
legittimazione ad agire di controparte per essere stato elevato il verbale in capo alla società e chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e nullo nonché CP_4
infondato in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio, al presente procedimento veniva riunito il procedimento RG n.
1821/2023 promosso da afferente l'impugnazione del verbale elevato per CP_4
l'annullamento dei rapporti di lavoro di e . Parte_1 CP_3
All'udienza a trattazione scritta del 18 dicembre 2024, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto che saranno di seguito illustrati.
Il ricorrente eccepiva l'inidoneità del verbale come fonte di prova nonché l'assenza totale di motivazione.
Deduceva di essere stato assunto ogni anno, unitamente al IG. , solo nel CP_3
periodo estivo esclusivamente nel fine settimana nel periodo dal 15/07 al 15/08 (giusti modelli UNILAV prodotti di giudizio) e di aver lavorato nel locale con gli altri dipendenti ricevendo direttive dall'amministratore e percependo CP_5
Pag. 2 di 6 relativo salario accreditato su conto corrente personale e distinto sia dalla società che dalla IG.ra Sosteneva che in tale verbale i verbalizzanti gli avevano attribuito CP_5 la qualifica di “titolare” per essere socio al 50% e, quindi, avervi esercitato attività lavorativa in modo prevalente e continuativa (… i verbalizzanti, con il verbale impugnato, attribuiscono al ricorrente la qualificazione di “Titolare”, poiché sarebbe risultato, a loro dire, che (socio al 50%) avrebbe esercitava attività Parte_1 lavorativa un modo “prevalente” e “continuativo” tutto l'anno !!! - pag. 6 ricorso). Al riguardo, evidenziava l'impossibilità di prestare attività lavorativa in modo prevalente e continuativo a Ponza per essere domiciliato in modo permanente a Cassino come studente.
L' eccepiva la carenza di legittimazione attiva del ricorrente per essere stato CP_1
elevato il ricorso nei confronti della Rilevava, inoltre, il vincolo di CP_4
parentela e di coniugio tra la IG.ra (amministratore unico della società), il CP_5
ricorrente e il IG. (Dal verbale oggetto della presente controversia è CP_3 emerso che “Il vincolo di parentela ed il rapporto di coniugio che lega la IG.ra
, Amministratore unico della rispettivamente con il IG. CP_5 CP_6
e con il IG. , unitamente alla convivenza lavorativa Parte_1 CP_3 escludono la sussistenza dei requisiti tipici della subordinazione.” – pag. 6 costituzione
). Richiamava quanto previsto in materia di onere della prova e di efficacia CP_1
probatoria del verbale di accertamento.
Ciò posto, dalla documentazione in atti e, segnatamente, dai modelli UNILAV e copie bonifici di pagamento prodotti, emergeva l'attività svolta dal ricorrente presso la società prevalentemente nei mesi estivi. Il ricorrente produceva altresì certificato CP_4 rilasciato dall'università ed attestante l'iscrizione al corso di studi in Economia
IE (indirizzo Scienze gestionali e amministrative d'impresa) dall'anno accademico 2018/2019 con conseguimento del relativo titolo di studi in data
23.02.2023, nonché contratti di affitto stipulati in Cassino dal 1.09.2017 al 28.02.2023.
Tale documentazione veniva prodotta al fine di provare di aver abitato in modo permanente a Cassino in qualità di studente. Conseguentemente, si ritiene che tale attività di partecipazione nella società non può essere ritenuta prevalente, CP_4
considerato il lavoro svolto in modo subordinato presso la stessa esclusivamente nei
Pag. 3 di 6 mesi estivi. Al riguardo, come prescritto dall'art. 1 comma 203 della L. 662/1996
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1996, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi
i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Per quanto riguarda la prova dell'abitualità e prevalenza al lavoro aziendale, secondo quanto previsto dalla circolare n. 78/2013 “La prova circa la partecipazione al CP_1 lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell'abitualità spetta all'Istituto di previdenza. Si segnala che la giurisprudenza è particolarmente attenta ai profili probatori e richiede che la verifica della presenza dei requisiti di legge e, in particolare, dell'abitualità della prestazione, sia effettuata in modo puntuale e rigoroso.
Pertanto, si ritiene indispensabile che l'onere probatorio venga compiutamente assolto
e, a tal fine, che l'attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco”.
In modo analogo, l'ordinanza n. 18919 del 28.07.2017 della Suprema Corte nella quale la stessa (in un caso afferente la qualità di socio accomandatario in una società in accomandita semplice) riteneva che l'ente previdenziale fosse tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n.
160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico
Pag. 4 di 6 dell'istituto assicuratore” (Cassazione Civile n. 3835 del 2016, sulla prova della prevalenza riferita al socio accomandatario). Nel caso in esame, l' in sede di CP_1
costituzione affermava di aver provveduto ad annullare i rapporti di lavoro dei IGg.ri e qualificando gli stessi come autonomi con conseguente Parte_1 CP_3 obbligo di iscrizione nella gestione autonoma commercianti stante l'insussistenza dei requisiti della subordinazione nonché l'assenza di prova sull'onerosità della prestazione
(Dal verbale oggetto della presente controversia è emerso che “Il vincolo di parentela ed il rapporto di coniugio che lega la IG.ra , Amministratore unico della CP_5
rispettivamente con il IG. e con il IG. , CP_6 Parte_1 CP_3
unitamente alla convivenza tra gli stessi, alla prevalenza, abitualità ed autonomia con cui
svolgono la propria attività lavorativa escludono la sussistenza dei requisiti tipici della subordinazione.”… Controparte nulla ha provato circa l'onerosità della prestazione;
presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto;
osservanza di un orario;
programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa del familiare;
corresponsione di un compenso a cadenze fisse. L'Istituto previdenziale ha quindi provveduto all'annullamento dei rapporti di lavoro dei IG.ri e e la Parte_1 CP_3
riqualificazione delle prestazioni lavorative rese in favore della Società in oggetto come autonome con conseguente iscrizione degli stessi alla Gestione Autonoma Commercianti
rispettivamente con la qualifica di titolare e collaboratore. – pag. 6 e 7 comparsa costituzione). In ogni caso non forniva invece indicazioni circa l'attività svolta dallo stesso né se ricorressero i requisiti di abitualità e prevalenza necessari per rendere obbligatoria l'iscrizione alla gestione commercianti. Anche in relazione al giudizio recante il n. RG 1821/2023, il ricorrente deduceva l'assenza di prova circa la subordinazione nel rapporto instaurato con la da parte dell' CP_4 CP_1
(Nell'attuale giudizio l' non ha certo provato e dimostrato alcuna simulazione CP_1
della subordinazione nel rapporto instaurato tra e con la Parte_1 CP_3
pag. 6 note conclusive del 26.08.2024). CP_7
Sulla base di tali considerazioni e alla luce degli atti di causa, nonché della normativa e della giurisprudenza su richiamata, va dichiarata illegittima l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti e, pertanto, deve concludersi per l'accoglimento del presente ricorso.
Pag. 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro avv. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i verbali di accertamento e notificazione n. 2022010142 e n. 2022010046;
2. condanna l' alla refusione delle spese di lite liquidate in € 3.391,00 oltre CP_1 accessori, con distrazione se richiesta.
Cassino, 2 1 2025
il Giudice dott.ssa Giuditta Di
Cristinzi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al numero 1818, cui è riunita quella recante in n. 1821/2023, trattata all'udienza cartolare del 18 dicembre 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...] snc, (CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fiorillo, CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia alla via O. Spaventola n. 49,
RICORRENTE
CONTRO
, CF in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria A. Tuminelli e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in CP_1
Cassino, via Po n. 45,
RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso verbale unico di accertamento e notificazione Conclusioni: per le parti, quelle riportate nei propri scritti difensivi e nei verbali di udienza, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, il IG. si rivolgeva al Giudice del Parte_1
Lavoro del Tribunale di Cassino proponendo opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione - n° 2022010142 del 12/07/2023 – Controparte_2
di annullamento dei rapporti di lavoro di e di dal giugno 2017 Parte_1 CP_3
al settembre 2022. In particolare, proponeva impugnazione del predetto verbale relativamente all'annullamento del rapporto di lavoro di e all'iscrizione Parte_1
d'ufficio dello stesso in qualità di “titolare” nella Gestione Commercianti con decorrenza giugno 2017. Tanto premesso, chiedeva accertare l'illegittimità del verbale unico di accertamento opposto e, conseguentemente, dichiararne la nullità e l'efficacia.
Si costituiva l' contestando la domanda, eccependo preliminarmente la carenza di CP_1
legittimazione ad agire di controparte per essere stato elevato il verbale in capo alla società e chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e nullo nonché CP_4
infondato in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio, al presente procedimento veniva riunito il procedimento RG n.
1821/2023 promosso da afferente l'impugnazione del verbale elevato per CP_4
l'annullamento dei rapporti di lavoro di e . Parte_1 CP_3
All'udienza a trattazione scritta del 18 dicembre 2024, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto che saranno di seguito illustrati.
Il ricorrente eccepiva l'inidoneità del verbale come fonte di prova nonché l'assenza totale di motivazione.
Deduceva di essere stato assunto ogni anno, unitamente al IG. , solo nel CP_3
periodo estivo esclusivamente nel fine settimana nel periodo dal 15/07 al 15/08 (giusti modelli UNILAV prodotti di giudizio) e di aver lavorato nel locale con gli altri dipendenti ricevendo direttive dall'amministratore e percependo CP_5
Pag. 2 di 6 relativo salario accreditato su conto corrente personale e distinto sia dalla società che dalla IG.ra Sosteneva che in tale verbale i verbalizzanti gli avevano attribuito CP_5 la qualifica di “titolare” per essere socio al 50% e, quindi, avervi esercitato attività lavorativa in modo prevalente e continuativa (… i verbalizzanti, con il verbale impugnato, attribuiscono al ricorrente la qualificazione di “Titolare”, poiché sarebbe risultato, a loro dire, che (socio al 50%) avrebbe esercitava attività Parte_1 lavorativa un modo “prevalente” e “continuativo” tutto l'anno !!! - pag. 6 ricorso). Al riguardo, evidenziava l'impossibilità di prestare attività lavorativa in modo prevalente e continuativo a Ponza per essere domiciliato in modo permanente a Cassino come studente.
L' eccepiva la carenza di legittimazione attiva del ricorrente per essere stato CP_1
elevato il ricorso nei confronti della Rilevava, inoltre, il vincolo di CP_4
parentela e di coniugio tra la IG.ra (amministratore unico della società), il CP_5
ricorrente e il IG. (Dal verbale oggetto della presente controversia è CP_3 emerso che “Il vincolo di parentela ed il rapporto di coniugio che lega la IG.ra
, Amministratore unico della rispettivamente con il IG. CP_5 CP_6
e con il IG. , unitamente alla convivenza lavorativa Parte_1 CP_3 escludono la sussistenza dei requisiti tipici della subordinazione.” – pag. 6 costituzione
). Richiamava quanto previsto in materia di onere della prova e di efficacia CP_1
probatoria del verbale di accertamento.
Ciò posto, dalla documentazione in atti e, segnatamente, dai modelli UNILAV e copie bonifici di pagamento prodotti, emergeva l'attività svolta dal ricorrente presso la società prevalentemente nei mesi estivi. Il ricorrente produceva altresì certificato CP_4 rilasciato dall'università ed attestante l'iscrizione al corso di studi in Economia
IE (indirizzo Scienze gestionali e amministrative d'impresa) dall'anno accademico 2018/2019 con conseguimento del relativo titolo di studi in data
23.02.2023, nonché contratti di affitto stipulati in Cassino dal 1.09.2017 al 28.02.2023.
Tale documentazione veniva prodotta al fine di provare di aver abitato in modo permanente a Cassino in qualità di studente. Conseguentemente, si ritiene che tale attività di partecipazione nella società non può essere ritenuta prevalente, CP_4
considerato il lavoro svolto in modo subordinato presso la stessa esclusivamente nei
Pag. 3 di 6 mesi estivi. Al riguardo, come prescritto dall'art. 1 comma 203 della L. 662/1996
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1996, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi
i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Per quanto riguarda la prova dell'abitualità e prevalenza al lavoro aziendale, secondo quanto previsto dalla circolare n. 78/2013 “La prova circa la partecipazione al CP_1 lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell'abitualità spetta all'Istituto di previdenza. Si segnala che la giurisprudenza è particolarmente attenta ai profili probatori e richiede che la verifica della presenza dei requisiti di legge e, in particolare, dell'abitualità della prestazione, sia effettuata in modo puntuale e rigoroso.
Pertanto, si ritiene indispensabile che l'onere probatorio venga compiutamente assolto
e, a tal fine, che l'attività di verifica dei requisiti non si limiti a riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad accertamenti da effettuarsi in loco”.
In modo analogo, l'ordinanza n. 18919 del 28.07.2017 della Suprema Corte nella quale la stessa (in un caso afferente la qualità di socio accomandatario in una società in accomandita semplice) riteneva che l'ente previdenziale fosse tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n.
160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico
Pag. 4 di 6 dell'istituto assicuratore” (Cassazione Civile n. 3835 del 2016, sulla prova della prevalenza riferita al socio accomandatario). Nel caso in esame, l' in sede di CP_1
costituzione affermava di aver provveduto ad annullare i rapporti di lavoro dei IGg.ri e qualificando gli stessi come autonomi con conseguente Parte_1 CP_3 obbligo di iscrizione nella gestione autonoma commercianti stante l'insussistenza dei requisiti della subordinazione nonché l'assenza di prova sull'onerosità della prestazione
(Dal verbale oggetto della presente controversia è emerso che “Il vincolo di parentela ed il rapporto di coniugio che lega la IG.ra , Amministratore unico della CP_5
rispettivamente con il IG. e con il IG. , CP_6 Parte_1 CP_3
unitamente alla convivenza tra gli stessi, alla prevalenza, abitualità ed autonomia con cui
svolgono la propria attività lavorativa escludono la sussistenza dei requisiti tipici della subordinazione.”… Controparte nulla ha provato circa l'onerosità della prestazione;
presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto;
osservanza di un orario;
programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa del familiare;
corresponsione di un compenso a cadenze fisse. L'Istituto previdenziale ha quindi provveduto all'annullamento dei rapporti di lavoro dei IG.ri e e la Parte_1 CP_3
riqualificazione delle prestazioni lavorative rese in favore della Società in oggetto come autonome con conseguente iscrizione degli stessi alla Gestione Autonoma Commercianti
rispettivamente con la qualifica di titolare e collaboratore. – pag. 6 e 7 comparsa costituzione). In ogni caso non forniva invece indicazioni circa l'attività svolta dallo stesso né se ricorressero i requisiti di abitualità e prevalenza necessari per rendere obbligatoria l'iscrizione alla gestione commercianti. Anche in relazione al giudizio recante il n. RG 1821/2023, il ricorrente deduceva l'assenza di prova circa la subordinazione nel rapporto instaurato con la da parte dell' CP_4 CP_1
(Nell'attuale giudizio l' non ha certo provato e dimostrato alcuna simulazione CP_1
della subordinazione nel rapporto instaurato tra e con la Parte_1 CP_3
pag. 6 note conclusive del 26.08.2024). CP_7
Sulla base di tali considerazioni e alla luce degli atti di causa, nonché della normativa e della giurisprudenza su richiamata, va dichiarata illegittima l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione Commercianti e, pertanto, deve concludersi per l'accoglimento del presente ricorso.
Pag. 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro avv. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i verbali di accertamento e notificazione n. 2022010142 e n. 2022010046;
2. condanna l' alla refusione delle spese di lite liquidate in € 3.391,00 oltre CP_1 accessori, con distrazione se richiesta.
Cassino, 2 1 2025
il Giudice dott.ssa Giuditta Di
Cristinzi
Pag. 6 di 6