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Decreto 22 marzo 2025
Decreto 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
-----------------
(decreto ingiuntivo emesso nel procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo – articolo 3 della legge 24 marzo 2001 n° 89)
-------------------
Il Consigliere designato
letto il ricorso n° 153 del ruolo generale dell'anno 2025
proposto da
( ) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
GIUDITTA SIDOLI 18 43123 PARMA, rappresentata e difesa dall'Avv. RIGON
MARCO ) C.F._1
ricorrente
contro
. Controparte_1
ingiunto
ha emesso il seguente
D E C R E T O rilevato che il processo presupposto è il fallimento di dichiarato dal Tribunale Parte_2 di Parma con sentenza depositata in data 29.10.2012;
che lo stato passivo, al quale la parte ricorrente è stata ammessa per € 24.311,90 è stato reso esecutivo in data 25.02.2013;
che il fallimento è stato chiuso il 17.07.2024;
rilevato che va considerato ora il termine residuo di ragionevole durata del processo dalla data del precedente ricorso R.G. n. 199/2021 del 24.02.2021 con cui il ricorrente ha già ottenuto l'indennizzo per il periodo pregresso e pertanto residua l'ulteriore periodo di tre anni, sino alla data del deposito del decreto di chiusura, del 17.7.2024;
che la domanda per l'equa riparazione è stata tempestivamente presentata il 21.02.2025, ossia entro sei mesi dal momento in cui è divenuto definitivo il decreto di chiusura della procedura concorsuale;
1 rilevato che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001;
2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;
2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte;
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto.
tenuto conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione;
b) del comportamento del giudice e delle parti (non si ravvisano comportamenti processuali dilatori o negligenti, tenuto anche conto dell'elevato numero di creditori concorsuali); c) della natura meramente patrimoniale degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte;
ritenuto che, in virtù del criterio adottato nel precedente ricorso, non impugnato, può essere liquidata per ogni anno di ritardo la somma di euro 480;
ritenuto, da ultimo, che le spese del presente giudizio vanno liquidate in base alla tabella 8 allegata al dm n° 55 del 2014, con applicazione del minimo di tariffa in considerazione dei criteri previsti dall'art 4, primo comma, del citato decreto e, in particolare, della scarsa complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate;
ritenuto inoltre che non può essere concesso l'aumento del 30 per previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del dm n° 55/2014, in quanto le modalità telematiche adottate nella redazione del ricorso non sono
2 idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione degli atti stessi, né la ricerca testuale e quella dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto;
p.q.m.
I. ingiunge all'Amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione al ricorrente la somma di euro 1.440,00 (euro 480 x 3 anni), oltre alle spese del presente procedimento monitorio, che liquida in euro 27,00 per esborsi ed in euro 237 per compenso professionale, oltre al
15% per il rimborso forfettario delle spese, al c.p. ed all'i.v.a. se dovuta, con distrazione in favore del difensore antistatario;
II. autorizza in mancanza di pagamento immediato, l'esecuzione provvisoria del presente decreto;
III. avverte il ricorrente e l'ingiunto che contro il presente decreto può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Bologna, 22 marzo 2025
Il Magistrato designato
G. A. Teresa Caruso
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Sezione III Civile
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(decreto ingiuntivo emesso nel procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo – articolo 3 della legge 24 marzo 2001 n° 89)
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Il Consigliere designato
letto il ricorso n° 153 del ruolo generale dell'anno 2025
proposto da
( ) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
GIUDITTA SIDOLI 18 43123 PARMA, rappresentata e difesa dall'Avv. RIGON
MARCO ) C.F._1
ricorrente
contro
. Controparte_1
ingiunto
ha emesso il seguente
D E C R E T O rilevato che il processo presupposto è il fallimento di dichiarato dal Tribunale Parte_2 di Parma con sentenza depositata in data 29.10.2012;
che lo stato passivo, al quale la parte ricorrente è stata ammessa per € 24.311,90 è stato reso esecutivo in data 25.02.2013;
che il fallimento è stato chiuso il 17.07.2024;
rilevato che va considerato ora il termine residuo di ragionevole durata del processo dalla data del precedente ricorso R.G. n. 199/2021 del 24.02.2021 con cui il ricorrente ha già ottenuto l'indennizzo per il periodo pregresso e pertanto residua l'ulteriore periodo di tre anni, sino alla data del deposito del decreto di chiusura, del 17.7.2024;
che la domanda per l'equa riparazione è stata tempestivamente presentata il 21.02.2025, ossia entro sei mesi dal momento in cui è divenuto definitivo il decreto di chiusura della procedura concorsuale;
1 rilevato che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001;
2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;
2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte;
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto.
tenuto conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione;
b) del comportamento del giudice e delle parti (non si ravvisano comportamenti processuali dilatori o negligenti, tenuto anche conto dell'elevato numero di creditori concorsuali); c) della natura meramente patrimoniale degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte;
ritenuto che, in virtù del criterio adottato nel precedente ricorso, non impugnato, può essere liquidata per ogni anno di ritardo la somma di euro 480;
ritenuto, da ultimo, che le spese del presente giudizio vanno liquidate in base alla tabella 8 allegata al dm n° 55 del 2014, con applicazione del minimo di tariffa in considerazione dei criteri previsti dall'art 4, primo comma, del citato decreto e, in particolare, della scarsa complessità delle questioni in fatto ed in diritto trattate;
ritenuto inoltre che non può essere concesso l'aumento del 30 per previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del dm n° 55/2014, in quanto le modalità telematiche adottate nella redazione del ricorso non sono
2 idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione degli atti stessi, né la ricerca testuale e quella dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto;
p.q.m.
I. ingiunge all'Amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione al ricorrente la somma di euro 1.440,00 (euro 480 x 3 anni), oltre alle spese del presente procedimento monitorio, che liquida in euro 27,00 per esborsi ed in euro 237 per compenso professionale, oltre al
15% per il rimborso forfettario delle spese, al c.p. ed all'i.v.a. se dovuta, con distrazione in favore del difensore antistatario;
II. autorizza in mancanza di pagamento immediato, l'esecuzione provvisoria del presente decreto;
III. avverte il ricorrente e l'ingiunto che contro il presente decreto può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Bologna, 22 marzo 2025
Il Magistrato designato
G. A. Teresa Caruso
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