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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/10/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2108/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nata in [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ALLOCCO CHIARA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) Il figlio , divenuto ormai maggiorenne ed economicamente autonomo, manterrà Persona_1 stabile e prevalente dimora e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre, che si impegna a sostenere integralmente eventuali spese per il figlio che lo stesso non riuscirà a pagare con il proprio stipendio (ciò fino a quando il figlio si trasferirà in una propria abitazione autonoma); Per_1
3) La figlia , anch'essa maggiorenne, ma non ancora indipendente dal lato economico, Persona_2
continuerà a vivere stabilmente ed in modo prevalente e a mantenere la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, signora la quale dichiarerà la figlia a proprio carico, in Parte_2
quanto ancora studentessa, al 100%;
4) Il padre sig. dal mese successivo al deposito del presente ricorso congiunto, si Parte_1
impegna a versare come in effetti verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora autonoma, la somma di €. 536,00 mensili, da Per_2
corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate già in possesso del marito, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, solo ed esclusivamente fino a quando la stessa figlia vivrà con la madre e allo stesso tempo diventerà economicamente autonoma;
5) Saranno nella misura del 70% a carico del marito e 30% a carico della moglie tutte le spese straordinarie da sostenere per la figlia, a titolo esemplificativo e non esaustivo tasse universitarie e relativi libri e corredo scolastico;
spese di assicurazione, tassa automobilistica, manutenzione ordinaria e straordinaria relativa all'autovettura in uso alla figlia;
spese mediche e dentistiche non comprese nel contributo al mantenimento etc;
vista l'età della figlia sempre previa necessaria concertazione e accordo tra i coniugi su necessità e opportunità di tali spese (in base alle possibilità economiche di entrambi i genitori) con impegno del padre a sostenere le spese suddette per la figlia, preventivamente a suo carico, con rimborso del 30% stabilito a carico della moglie entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, anche con compensazione parziale di tale percentuale con il contributo mensile di quel mese o successivo (sempre previo accordo tra i coniugi). Riguardo alla tipologia di spese i coniugi fanno comunque espresso richiamo al Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Asti, per quanto compatibile con l'età della figlia, una copia del quale è stata consegnata ai coniugi dal sottoscritto legale;
6) Nel contributo al mantenimento di si intendono ricomprese, per espresso accordo fra le Per_2
parti, anche le spese quotidiane e voluttuarie della figlia, come pasti fuori casa, ricarica cellulare, rifornimento autovettura in uso alla stessa etc, per i quali il padre non dovrà Per_2 Parte_1
più versare alcuna somma alla figlia, essendo comprese nel contributo al mantenimento come sopra stabilito;
7) l'assegno unico universale per la figlia, se e fino a quando sarà dovuto, verrà richiesto e pagato solo e nella misura del 100% alla moglie con l'espresso assenso del marito, anche Parte_2
per quanto riguarda eventuali arretrati se dovuti;
8) le parti dichiarano di aver definito prima d'ora ogni loro altra questione di natura economico- patrimoniale derivante dal matrimonio, ad eccezione degli impegni assunti in questa sede di divorzio, nonché di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta relativa a somme arretrate per mantenimento, spese extra assegno per i figli, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a tali titoli;
9) i coniugi e parti del presente procedimento dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed autonomi, avendo ciascuno una propria attività lavorativa (come da certificazioni uniche degli ultimi 3 anni di entrambi che si producono, che si producono, doc. 4) rinunciando dunque vicendevolmente ad ogni richiesta di carattere economica, contributo al mantenimento e/o alimentare, fra di loro”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da , Parte_1 Parte_2
nata in [...] il [...], celebrato in SOMMARIVA DEL BOSCO in data 09/07/2000, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 11, Parte II, Serie A, Anno
2000, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2108/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
congiuntamente proposta da:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nata in [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ALLOCCO CHIARA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) Il figlio , divenuto ormai maggiorenne ed economicamente autonomo, manterrà Persona_1 stabile e prevalente dimora e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre, che si impegna a sostenere integralmente eventuali spese per il figlio che lo stesso non riuscirà a pagare con il proprio stipendio (ciò fino a quando il figlio si trasferirà in una propria abitazione autonoma); Per_1
3) La figlia , anch'essa maggiorenne, ma non ancora indipendente dal lato economico, Persona_2
continuerà a vivere stabilmente ed in modo prevalente e a mantenere la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, signora la quale dichiarerà la figlia a proprio carico, in Parte_2
quanto ancora studentessa, al 100%;
4) Il padre sig. dal mese successivo al deposito del presente ricorso congiunto, si Parte_1
impegna a versare come in effetti verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora autonoma, la somma di €. 536,00 mensili, da Per_2
corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate già in possesso del marito, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, solo ed esclusivamente fino a quando la stessa figlia vivrà con la madre e allo stesso tempo diventerà economicamente autonoma;
5) Saranno nella misura del 70% a carico del marito e 30% a carico della moglie tutte le spese straordinarie da sostenere per la figlia, a titolo esemplificativo e non esaustivo tasse universitarie e relativi libri e corredo scolastico;
spese di assicurazione, tassa automobilistica, manutenzione ordinaria e straordinaria relativa all'autovettura in uso alla figlia;
spese mediche e dentistiche non comprese nel contributo al mantenimento etc;
vista l'età della figlia sempre previa necessaria concertazione e accordo tra i coniugi su necessità e opportunità di tali spese (in base alle possibilità economiche di entrambi i genitori) con impegno del padre a sostenere le spese suddette per la figlia, preventivamente a suo carico, con rimborso del 30% stabilito a carico della moglie entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, anche con compensazione parziale di tale percentuale con il contributo mensile di quel mese o successivo (sempre previo accordo tra i coniugi). Riguardo alla tipologia di spese i coniugi fanno comunque espresso richiamo al Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Asti, per quanto compatibile con l'età della figlia, una copia del quale è stata consegnata ai coniugi dal sottoscritto legale;
6) Nel contributo al mantenimento di si intendono ricomprese, per espresso accordo fra le Per_2
parti, anche le spese quotidiane e voluttuarie della figlia, come pasti fuori casa, ricarica cellulare, rifornimento autovettura in uso alla stessa etc, per i quali il padre non dovrà Per_2 Parte_1
più versare alcuna somma alla figlia, essendo comprese nel contributo al mantenimento come sopra stabilito;
7) l'assegno unico universale per la figlia, se e fino a quando sarà dovuto, verrà richiesto e pagato solo e nella misura del 100% alla moglie con l'espresso assenso del marito, anche Parte_2
per quanto riguarda eventuali arretrati se dovuti;
8) le parti dichiarano di aver definito prima d'ora ogni loro altra questione di natura economico- patrimoniale derivante dal matrimonio, ad eccezione degli impegni assunti in questa sede di divorzio, nonché di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta relativa a somme arretrate per mantenimento, spese extra assegno per i figli, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a tali titoli;
9) i coniugi e parti del presente procedimento dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed autonomi, avendo ciascuno una propria attività lavorativa (come da certificazioni uniche degli ultimi 3 anni di entrambi che si producono, che si producono, doc. 4) rinunciando dunque vicendevolmente ad ogni richiesta di carattere economica, contributo al mantenimento e/o alimentare, fra di loro”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
, nato a [...] il [...] e da , Parte_1 Parte_2
nata in [...] il [...], celebrato in SOMMARIVA DEL BOSCO in data 09/07/2000, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 11, Parte II, Serie A, Anno
2000, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.