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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2168 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Zampieri ed elettivamente domiciliati a
Schio (VI), piazza Conte, n. 7/A, presso lo studio del difensore;
appellanti contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore e legale rappresentante dott. CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lovisetto ed elettivamente domiciliato a
Padova, corso Garibaldi 5, presso lo studio del difensore;
appellato – appellante incidentale pagina 1 di 19 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1692/2023 del Tribunale di Verona
CONCLUSIONI
Per gli appellanti principali
Previa integrale riforma della sentenza del Tribunale di Verona, I Sezione Civile,
n. 1692/2023, pubblicata in data 11.09.2023, notificata in data 25.10.2023,
Voglia l'intestata Corte d'Appello in accoglimento dell'appello da essi proposto, respingere tutte le domande formulate nel corso del giudizio di primo grado dal nei confronti degli odierni appellanti, in quanto Controparte_1 inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, con rifusione integrale di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si deposita il seguente ulteriore documento:
B) determinazione di aggiudicazione in data 5.2.2025 del terreno sito in Località
Ferlina, oggetto di lite.
Si evidenzia l'ammissibilità di questa produzione documentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 cpc, trattandosi di documento sopravvenuto al giudizio di primo grado, che dimostra la piena alienabilità del terreno, che i destinatari della
“lite temeraria” avevano attestato con vari atti, questi sì temerari, come gravemente contaminato, facendo così saltare il contratto preliminare, nel quale questo terreno era venduto dal di ad un prezzo peraltro CP_1 CP_1 doppio di quello dell'attuale.
Per l'appellato – appellante incidentale
In via preliminare: accertata la nullità dell'atto di citazione di appello per i motivi di cui alla “Comparsa di risposta con appello incidentale” del CP_1
, e stante l'eccezione formulata dall'appellato ,
[...] Controparte_1 disporsi i provvedimenti di cui l'art. 164, III comma c.p.c. con assegnazione all'appellato di termini a difesa conformi a quanto previsto del codice di rito;
Nel merito:
Respingersi siccome infondate, in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte dai Signori Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e con l'atto di citazione d'appello introduttivo del Parte_5 Parte_6 presente gravame, e per l'effetto, salvo per l'appello incidentale proposto dal
pagina 2 di 19 di cui infra, in accoglimento del quale – solo – l'impugnata Controparte_1 sentenza dovrà essere riformata, confermarsi la sentenza del Tribunale di Verona
n. 1692/2023 pubblicata in data 11.9.2023 e notificata in data 25.10.2023 resa nella causa n. 8767/2021;
Nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal CP_1
:
[...] riformarsi la sentenza del Tribunale di Verona n. 1692/2023 pubblicata in data
11.9.2023 e notificata in data 25.10.2023 resa nella causa n. 8767/2021 limitatamente alla quantificazione del danno oggetto di condanna e conseguentemente condannarsi i convenuti appellanti Sig.ri Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...] in via solidale tra loro, a risarcire al , in persona Parte_6 Controparte_1 del Sindaco pro tempore, il danno cagionato al stesso, quantificato in CP_1
Euro 281.507,54, anziché nel minore importo di Euro 242.020,26 erroneamente indicato nella precitata sentenza impugnata;
con rivalutazione ed interessi come disposto nella sentenza impugnata;
- In via istruttoria:
Disattesa e reietta, siccome inammissibile e/o irrilevante, ogni istanza istruttoria degli appellanti per le ragioni di cui alla “Comparsa di risposta con appello incidentale” del , nonché per quanto già esposto nel corso Controparte_1 del I grado di giudizio.
Per la denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie di parte appellante principale, ammettersi la prova contraria indiretta richiesta con la memoria ex art.
183, VI comma c.p.c. n. 3 sui capitoli che di seguito si riportano e con il teste indicato:
“PC1) Vero che nel fascicolo presente presso il Comune di e relativo CP_1 alla pratica di cui è causa (contratto preliminare Comune di Bussolengo/Magazzini
Generali) mancano relazioni e/o osservazioni e/o pareri (sia protocollati che non protocollati) forniti dall'Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune stesso;
PC2) Vero che nel fascicolo presente presso il Comune di e relativo CP_1 alla pratica di cui è causa (contratto preliminare Comune di Bussolengo/Magazzini
pagina 3 di 19 Generali) mancano relazioni e/o osservazioni e/o pareri (sia protocollati che non protocollati) forniti dall'Ufficio Legale del stesso. CP_1
Con i testi: Dr.ssa presso il .” Testimone_1 Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Fatto e ragioni della decisione
1. Il evocava in giudizio nella veste di Controparte_1 Parte_1 sindaco che aveva sottoscritto il mandato, nonché , Parte_3 Parte_4
, e , nella veste di membri Parte_5 Parte_6 Parte_2 della TA comunale che, con delibera n. 140 del 9.10.2012, aveva approvato l'atto di citazione e gli scritti difensivi dei legali del contestando loro di CP_1 aver intrapreso davanti al Tribunale di Verona il giudizio R.G. n. 10349/2012, conclusosi con la sentenza n. 9/2016 che ne aveva accertato la temerarietà statuendo la malafede e la colpa grave insita nella sua introduzione, giudizio che aveva determinato per il gravose conseguenze economiche costituite CP_1 dalle spese legali e di risarcimento per lite temeraria che il aveva dovuto CP_1 corrispondere ai soggetti convenuti nella suddetta causa.
1.1 I convenuti si costituivano, per quello che qui rileva, deducendo che l'unica vera fonte del danno era rappresentata dalla decisione assunta dai nuovi amministratori di non appellare la sentenza n. 9/2016 e chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto l'esito negativo del giudizio non era prevedibile, sulla base degli elementi in possesso dell'Amministrazione all'atto della sua proposizione, e la sentenza che aveva rigettato le domande del si era CP_1 basata su considerazioni erronee e avrebbe dovuto essere impugnata dall'Amministrazione comunale.
1.2 Con sentenza n. 1692/2023 il Tribunale di Verona, dopo avere riassunto la vicenda dalla quale traeva origine il contenzioso, accoglieva la domanda proposta dal condannando i convenuti a corrispondere all'attore la somma di euro CP_1
242.020,26, oltre rivalutazione, trattandosi di debito di valore, dal 17.5.2016 alla data della sentenza, e interessi compensativi, e ponendo a loro carico le spese di lite.
pagina 4 di 19 1.2.1 Il Tribunale motivava detto accoglimento rilevando che la causa, definita con la sentenza n. 9/2016, nella quale erano stati convenuti ON
, e , CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 nei cui confronti il aveva formulato una domanda risarcitoria di euro CP_1
2.000.000,00, era stata instaurata in assenza di un formale parere legale, nemmeno dell'ufficio interno, e senza che fosse stato effettuato un giudizio prognostico sui possibili esiti della stessa in modo da escludere la palese incongruità della scelta di procedere. Oltre all'elevato valore economico della causa, e dei conseguenti costi economici, la causa si presentava di particolare inquadramento giuridico in quanto sosteneva che una serie di soggetti, con distinti ruoli pubblici e privati e con eterogenei comportamenti - i con falsi P_ esposti penali, il con relazioni contenenti dati falsi, con CP_5 CP_7 esposti supinamente recepiti e l' per violazione dei doveri del CT CP_6 nell'espletamento dell'incarico – avevano “precluso l'attuazione nei termini previsti del contratto preliminare”, il tutto a fronte di un recesso esercitato in data precedente alle condotte ascritte e di un giudizio per accertarne la legittimità ancora in corso. Il giudizio, dunque, era stato promosso in un momento in cui il rischio di apparire, come poi era accaduto, uno strumento per mettere sostanzialmente in discussione gli esiti di una CT al di fuori dal procedimento ciò adibito, era assai elevato. In questo contesto, quindi, era doveroso per un ente pubblico munirsi di un parere legale prima di procedere. L'infondatezza e la natura temeraria del giudizio promosso dal nei confronti Controparte_1 dei predetti soggetti erano state, poi, statuite con la sentenza passata in giudicato n. 9/2016, resa a definizione del giudizio rubricato al n. 10349/2012, e senza che i convenuti avessero fornito elementi idonei a sostenere l'erroneità della decisione negativa per il e dedotto che vi fossero elevate possibilità di successo in CP_1 caso di impugnazione della sentenza. Il tema non era accertare che il terreno era inquinato e che, pertanto, era illegittimo il recesso esercitato da CP_8
(in una sorta di revisione del giudizio già espletato) quanto piuttosto se,
[...] quando ancora era in corso il giudizio per l'accertamento della legittimità del recesso, vi fossero elementi per ritenere, in primo luogo, che gli esposti pagina 5 di 19 presentati dai sigg. fossero falsi, che la relazione tecnica del dott. P_ CP_5 contenesse elementi di falsità, che fosse tenuta a verificare la CP_7 correttezza delle informazioni ricevute prima di depositare l'esposto sulla presenza di rifiuti e che il CT avesse espletato il proprio incarico in maniera inadempiente avendo ricevuto un documento irricevibile e non avendo cercato autonomamente presso il e, in secondo luogo, che tutte queste condotte, CP_1 unitariamente valutate, avessero causalmente portato alla mancata conclusione del contratto definitivo e al mancato incasso del prezzo. La sentenza n. 9/2016 aveva esaminato una per una la posizione dei singoli convenuti arrivando a statuire per ciascuna di esse la mancanza del nesso di causalità delle condotte imputate ai convenuti e il mancato adempimento del contratto preliminare da parte della promissaria acquirente. Pertanto, doveva ritenersi che era stata gravemente imprudente, in assenza di un preventivo parere legale, la scelta del
Sindaco e della TA di promuovere un giudizio risarcitorio mentre era ancora in corso il giudizio avente ad oggetto l'accertamento della legittimità del recesso e nell'ambito del quale l'ente pubblico aveva ancora tutti gli strumenti processuali per contrastare le risultanze di una CT negativa e provare aliunde le proprie ragioni.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto impugnazione Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 lamentando:
1) “erroneità della sentenza impugnata in relazione alla insindacabilità delle scelte discrezionali e alla scorretta valutazione della condotta tenuta dagli appellanti, erroneamente qualificata come negligente e gravemente imprudente, nonché circa l'asserita sussistenza dei presupposti per la dedotta responsabilità dei medesimi;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, dell'articolo 7 del d.lgs. n. 165/2001, dell'articolo 110 del d.lgs. n.
267/2000 e dell'art. 2043 c.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione". Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire loro la responsabilità per avere instaurato, avanti al Tribunale di Verona, la causa civile R.G. n. 10349/2012 senza essersi previamente muniti di idoneo parere pagina 6 di 19 legale in quanto il , sia con la deliberazione della TA Controparte_1
Comunale n. 6 del 25.1.2011, sia con la successiva deliberazione n. 140 del
9.10.2012 aveva attentamente ponderato e valutato la fattibilità del giudizio di cui è causa, anche alla luce degli accertamenti svolti in sede penale, dopo che la stessa TA comunale, con deliberazione n. 13 del 17.2.2011, aveva valutato la questione a seguito di una compiuta istruttoria da parte dell' TE
, di cui era dotata all'epoca. Nessuna norma imporrebbe a una
[...]
TA comunale di dover previamente incaricare un professionista esterno per essere consigliato al fine di instaurare un contenzioso e, comunque, in base all'articolo 7, VI comma, d.lgs. n. 165/2001 e all'art. 110, VI comma, d.lgs. n.
267/2000, la P.A. deve provvedere ai compiti istituzionali con la propria organizzazione e il proprio personale: nella fattispecie il era dotato di un CP_1 ufficio legale interno, che era stato consultato dal Sindaco in carica, che, con l'ausilio dell'Ufficio Ecologia, aveva fornito alla TA tutti i necessari pareri legali sulla vicenda, costituendo una vera e propria task force che era riuscita a dimostrare l'infondatezza non solo delle denunce dei signori e di P_
, ma anche delle relazioni tecniche del CT e del dott. CP_7 CP_6
, laddove sostenevano che il avrebbe promesso in CP_5 Controparte_1 vendita a una discarica abusiva con oltre 4 milioni e Parte_7 mezzo di rifiuti da rimuovere. Inoltre, la decisione se avviare o meno un'azione legale rientrerebbe nelle scelte discrezionali insindacabili dell'Amministrazione e la temerarietà dell'azione risarcitoria instaurata dalla TA presieduta dall'ex sindaco risulterebbe smentita sia dagli accertamenti effettuati dai giudici Pt_1 penali, che avrebbero confermato la colpevolezza dei soggetti convenuti nell'ambito del giudizio R.G. n. 10349/2012, sia dalla transazione stipulata dal con In sostanza, a giudizio degli appellanti, CP_1 Parte_7 all'epoca in cui il contenzioso fu effettivamente proposto, ovvero nel 2012, sussistevano elementi sufficienti ed idonei a configurare sia l'infondatezza delle doglianze di in ordine all'inadempimento del contratto Parte_7 preliminare da parte del sia alla sussistenza di responsabilità in capo ai CP_1 convenuti e , , e che avevano ON CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
pagina 7 di 19 negligentemente avvalorato ed accreditato in varie sedi la tesi che il sito oggetto del preliminare fosse inquinato. Pertanto, l'Amministrazione comunale aveva il dovere, al fine di tutelare le ragioni del e i gravi danni subiti da CP_1 quest'ultimo in conseguenza del recesso dal contratto preliminare di CP_8
di attivarsi nei confronti dei soggetti che con il loro comportamento,
[...] quanto meno colposo, avevano contribuito a causare questi danni, al fine di ottenerne il risarcimento. L'esito del giudizio R.G. n. 10349/2012 non sarebbe stato oggettivamente prevedibile e la sentenza n. 9/2016 si baserebbe su considerazioni in larga misura erronee e smentite da circostanze documentali.
Avrebbe, per contro, errato la nuova TA nel non impugnare la sentenza n.
9/2016 del Tribunale di Verona. Evidenziano, infine, gli appellanti che il sindaco, dott.ssa versava in una situazione di conflitto di interessi Parte_8 essendo legata da un vincolo di parentela con l'ing. (cugino) e ON con l'ing. (nipote); CP_4
2) “erroneità della sentenza impugnata in relazione alla mancata ammissione di mezzi istruttori ammissibili e rilevanti. violazione e/o falsa applicazione dell'art.
187 e dell'art. 188 c.p.c., nonché dell'art. 210 c.p.c.”: il Giudice avrebbe errato nel non dare ingresso alle prove testimoniali richieste dai convenuti atteso che tutti i capitoli formulati vertevano su circostanze specifiche ed oggettive volte a dimostrare l'attività di consulenza e supporto svolta dall' Controparte_10 all'Amministrazione comunale in ordine, da un lato, all'insussistenza dei presupposti per l'utile esercizio del diritto di recesso da parte di CP_8
dall'altro, alla falsità e all'erroneità delle risultanze delle valutazioni
[...] tecniche operate dai periti e , dall'altro ancora, all'opportunità e alla CP_5 CP_6 sussistenza dei presupposti per la proposizione avanti al Tribunale di Verona dell'azione risarcitoria poi rigettata con la sentenza n. 9/2016. Necessaria sarebbe, inoltre, l'esibizione da parte del degli atti e/o Controparte_1 delle comunicazioni da parte del alla Corte dei conti in seguito alla CP_1 deliberazione n. 41/2020 e degli eventuali atti di messa in mora nei confronti di ex amministratori della TA presieduta dal sindaco e dipendenti Parte_8 comunali che avrebbe permesso di comprendere che lo stesso CP_1
pagina 8 di 19 avrebbe riconosciuto profili di responsabilità in capo agli ex CP_1 amministratori per aver omesso di appellare la sentenza n. 9/2016;
3) “erroneità sotto altro profilo della sentenza impugnata in relazione all'inesistenza dell'elemento soggettivo del dedotto fatto illecito;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”: nella fattispecie mancherebbe l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave posto che la verifica della consapevolezza dell'infondatezza delle tesi sostenute con la domanda giudiziale, così come dell'ignoranza colpevole in ordine a detta infondatezza, deve essere effettuata tenendo conto dei dati posseduti dagli ex amministratori al momento della proposizione del giudizio R.G. n. 10349/2012 e dell'adozione della delibera della
TA n. 140/2012. Tenuto conto che nel 2012 era già Parte_7 receduta dal contratto preliminare di vendita;
che la Cassazione penale, con la sentenza n. 1721 del 11.10.2011, aveva accertato che sul terreno promesso in vendita non vi era alcuna discarica abusiva e la conseguente falsità delle dichiarazioni rese dall'ing. e trasfuse nella notizia di reato del ON novembre 2010, gli appellanti potevano ragionevolmente confidare nell'accoglimento dell'azione legale, mentre la sentenza n. 9/2016 non sarebbe condivisibile non solo perché avrebbe basato la temerarietà della causa sulla sentenza n. 2770/2014 del Tribunale civile di Verona, sopravvenuta, però, rispetto alla delibera del 2012, il cui esito sarebbe stato superato sia dalla sentenza n. 784 del 17 marzo 2016 del Tribunale penale di Verona, sia dalla transazione stipulata dal con la quale Controparte_1 Controparte_8 aveva rinunciato alla propria domanda di pagamento del doppio della caparra confirmatoria (inizialmente accolta dal Tribunale nella sentenza n. 2770/2014), sia dai successivi atti amministrativi che avevano dato avvio a un programma di smaltimento rifiuti in palese contraddizione con gli esiti di detta sentenza.
Avrebbe errato il Tribunale nell'affermare che gli appellanti avevano voluto confutare le tesi del CT, eludendo gli ordinari strumenti processuali, in quanto le conclusioni del CT dott. , in realtà, erano già state completamente CP_6 obliterate dagli accertamenti effettuati sia in sede giurisdizionale, che pagina 9 di 19 amministrativa, come dimostrerebbe il fatto che la stessa promissaria acquirente si era vista poi costretta a rinunciare in sede transattiva al versamento del doppio della caparra liquidato dal Tribunale di Verona e che il non Controparte_1 aveva bonificato il terreno, in quanto non contaminato;
4) “erroneità della sentenza impugnata in ordine all'omesso rilievo dell'inesistenza del presunto danno subito dall'amministrazione comunale ed in ogni caso del nesso di causalità rispetto alla condotta tenuta dagli odierni appellanti;
omessa pronuncia violazione dell'art. 112 del cpc., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1227 c.c.”. Secondo gli appellanti il danno lamentato dal CP_1 sarebbe conseguenza, in tutto o quantomeno in parte, della scelta della nuova
Amministrazione di non impugnare la sentenza n.9/2016 e di darvi esecuzione;
5) “omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della deliberazione della giunta comunale n. 38 del 31.1.2017 di incarico per la proposizione della presente azione di rivalsa;
violazione dell'art. 112 del cpc, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 78 del d. lgs. n. 267/2000 e della legge n. 190/2012”: sarebbe nulla la decisione della TA di non appellare la sentenza n. 9/2016, essendo stata assunta con la presenza del sindaco Pt_8
(delibera n. 49/2016), obbligata ad astenersi essendo cugina di ON
Alla nullità della delibera conseguirebbe la nullità anche della delibera n. 38/2017 che aveva deliberato di procedere contro la TA nel presente contenzioso.
2.1 A sua volta il ha censurato la sentenza del Tribunale di Verona nella CP_1 parte in cui ha condannato i convenuti al pagamento del minor importo di euro
242.020,26, anziché all'importo richiesto di euro 281.507,54, senza motivare e valutando erroneamente le prove documentali depositate in allegato all'atto di citazione.
3. Così riassunte le argomentazioni proposte dalle parti appellanti, ritiene il
Collegio che l'appello principale sia infondato e debba essere rigettato. Per contro, merita di essere accolto l'appello incidentale.
3.1 Infondati sono i primi quattro motivi di impugnazione che, in quanto connessi e dove vengono proposte analoghe argomentazioni, possono essere esaminati congiuntamente.
pagina 10 di 19 3.1.1 Occorre premettere che la discrezionalità della Pubblica amministrazione nell'introdurre un giudizio incontra dei limiti che mirano a garantire che l'azione amministrativa sia sempre orientata al perseguimento dell'interesse pubblico e al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento. In particolare, devono essere rispettati i principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza, proporzionalità e trasparenza non potendo la P.A. prendere decisioni arbitrarie o discriminatorie, dovendo, invece, ponderare e valutare con attenzione gli interessi in gioco per scegliere la soluzione più idonea. Ciò comporta la necessità di effettuare un giudizio prognostico che escluda la palese incongruità di tale scelta anche in considerazione del fatto che le eventuali conseguenze negative si riverberano sul patrimonio pubblico.
Né l'asserita insindacabilità delle scelte discrezionali dell'amministrazione porta a diverse conclusioni pena l'esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità quando, comunque, la condotta della P.A. deve essere sempre rispettare i canoni della diligenza e della buona fede (artt. 1176, II comma, c.c. e 97 Cost. - Cass. n.
19883/2015).
3.2 Come puntualmente rilevato dal Giudice di primo grado, l'oggetto del giudizio era l'accertamento della responsabilità degli amministratori per l'instaurazione, nel 2012, della causa nei confronti di e , P_ CP_4 CP_5
e , causa che si era conclusa con CP_6 Controparte_7 la sentenza n. 9/2016 che aveva respinto le domande risarcitorie proposte dal giudicandole infondate e temerarie. Controparte_1
In particolare, agli appellanti principali veniva contestato di avere introdotto una causa risarcitoria, del valore di euro 2.000.000,00, in totale assenza di un formale parere legale, nemmeno dell'ufficio interno, senza che fosse stato effettuato un giudizio prognostico sui possibili esiti della causa, al fine di poter escludere la palese incongruità della scelta di procedere.
Merita di essere condivisa la valutazione espressa dal Tribunale nella sentenza impugnata, secondo cui la causa con una richiesta risarcitoria tanto elevata era stata instaurata in assenza di un formale parere legale, nemmeno dell'ufficio pagina 11 di 19 interno, che avesse effettuato un giudizio prognostico sui possibili esiti della stessa in modo da escludere la palese incongruità della scelta di procedere.
In primo luogo il giudizio era stato instaurato non solo nei confronti di soggetti che avevano distinti ruoli pubblici e privati, ai quali erano attribuite condotte eterogenee che avrebbero precluso l'attuazione del preliminare stipulato dal con in un momento in cui era stata depositata CP_1 Parte_7 la CT nell'ATP promosso dal a fronte della contestazioni mosse dalla CP_1 promissaria acquirente, ma soprattutto quando era ancora pendente il giudizio promosso dalla promissaria acquirente affinché fosse accertata la legittimità del recesso dalla stessa esercitato e condannato il a corrisponderle il doppio CP_1 della caparra convenuta nel preliminare.
Il giudizio, dunque, era stato promosso in un momento in cui il rischio di apparire, come poi è accaduto, uno strumento per mettere sostanzialmente in discussione gli esiti di una CT al di fuori dal procedimento ciò adibito, era molto elevato. In questo contesto il e per esso i suoi amministratori, avrebbero dovuto CP_1 preliminarmente acquisire un parere legale prima di procedere e, quantomeno, attendere l'esito della causa sulla legittimità del recesso esercitato da CP_8
[...]
Che un parere esterno non sia mai stato richiesto è circostanza pacifica in causa.
Né gli appellanti principali hanno dimostrato di avere effettuato quella doverosa valutazione della fondatezza delle domande risarcitorie e dei rischi conseguenti.
3.3 Le delibere citate nel primo motivo di impugnazione (la n. 6/2011 e la n.
140/2012) non valgono a dimostrare che prima di promuovere il giudizio era stata costituita una task force al fine di valutare la fondatezza dell'azione: la n.
6/2011 aveva ad oggetto soltanto il preliminare e il contenzioso già in essere con nonché l'integrazione dell'incarico all'avv. Eugenio Lequaglie, Controparte_8 senza che venissero rappresentate circostanze di fatto in relazione a eventuali responsabilità di terzi.
La delibera n. 140/2012, del 9 ottobre 2012, altro non era che la ratifica di quanto già intrapreso dal essendo successiva all'introduzione del CP_1 giudizio R.G. n. 10349/2012 (citazione del 24 settembre 2012).
pagina 12 di 19 Quanto alla delibera n. 13/2011 altro non è che la decisione di revocare la precedente delibera (n. 121/2010), nella parte in cui disponeva di porre nuovamente in vendita l'area sita in località Ferlina, già occupata da un depuratore comunale e dalla piazzola ecologica, e di dare indirizzo agli uffici competenti di predisporre idoneo progetto di allontanamento e smaltimento dei rifiuti individuati nell'Integrazione al Piano di Caratterizzazione del maggio 2010,
a firma del dott. e di dare indirizzo ai legali di fiducia CP_11 dell'amministrazione di esperire le iniziative giudiziarie ritenute opportune per ottenere il dissequestro dell'area al fine di permettere la rimozione dei rifiuti sopra individuati. Nulla, quindi, che avesse a che vedere con la valutazione dell'opportunità di citare in giudizio e , P_ CP_4 CP_5
e chiedendo loro un risarcimento CP_6 Controparte_7 di euro 2.000.000,00.
Nessun altro documento è stato prodotto dagli appellanti al fine di dimostrare la fondatezza delle loro allegazioni e, in particolare, che fosse stato richiesto e formulato un parere, anche solo dall'ufficio interno al circa i possibili CP_1 esiti del giudizio.
3.4 Gli appellanti lamentano la mancata ammissione delle istanze istruttorie ma la censura non ha pregio.
I capitoli di prova, per come formulati, erano inammissibili: generica era, ed è, la formulazione di tutti i capitoli, essendo il relativo svolgimento dei fatti privo di precisa collocazione nel tempo e nello spazio, nonché dei nominativi dei soggetti ai cui si sarebbe rivolto il sindaco tanto da impedire anche alla controparte Pt_1 di predisporre una adeguata difesa;
i capitoli erano, inoltre, valutativi, essendo stati formulati in maniera tale da richiedere una valutazione da parte dei testi (2-
3-5-6), documentali (4-7) e irrilevanti (6-7-10).
In particolare, il capitolo n. 9, come già rilevato dal Tribunale, era assolutamente indeterminato richiedendo ai testi di confermare genericamente che l'Ufficio legale del Comune aveva relazionato il sindaco che vi erano i presupposti per Pt_1 chiedere il risarcimento dei danni subiti senza null'altro specificare.
pagina 13 di 19 Inammissibile appare anche il richiesto interpello dell'attuale Sindaco del CP_1 che nulla potrebbe riferire in ordine alle circostanze allegate.
Il documento n. 21 richiamato nel capitolo n. 7, senza alcuna specificazione da parte degli appellanti, non contiene nessuna valutazione in ordine alla possibile fondatezza e opportunità di introdurre la causa R.G. n. 10349/2012 definita con la sentenza n. 9/2016.
Peraltro, occorre dare atto che nelle conclusioni depositate in data 5 marzo 2025, termine indicato nell'ordinanza del 17 giugno 2024 per depositare le note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi, gli odierni appellanti non hanno riproposto le istanze istruttorie formulate nell'atto di appello.
3.5 Irrilevante è il riferimento ai giudizi penali e alla transazione conclusa dal con che, a giudizio degli appellanti, dimostrerebbero CP_1 Controparte_8 che l'azione risarcitoria instaurata dalla TA presieduta dall'ex sindaco Pt_1 non sarebbe stata temeraria: le vicende penali, come osservato dall'appellato, riguardano la configurabilità di ipotesi di reato estranee all'oggetto di causa che non potevano spiegare effetti in relazione ai rapporti privatistici tra le parti del contratto preliminare, e, comunque, nel procedimento penale R.G.N.R. n.
13833/2010 l'ex sindaco è stato assolto nel 2016 soltanto in relazione al Pt_1 reato di cui agli artt. 110-328 c.c., mentre il reato allo stesso contestato, ex artt.
110 c.p.- 256, I comma lett. a) e II comma, d.p.r. n. 152/2006, è stato dichiarato estinto per prescrizione.
3.5.1 Quanto alla transazione si osserva che con la stessa il CP_12 [...]
successivamente alla sentenza del Tribunale di Verona (n. Parte_7
2770/2014) che aveva ritenuto legittimo il recesso della promissaria acquirente, avevano conciliato la causa ma senza che le ragioni fatte valere da CP_8 fossero state riconosciute infondate: infatti il contratto veniva risolto e
[...] oltre alla restituzione della caparra versata, a veniva Controparte_8 riconosciuta l'ulteriore somma di euro 455.000,00.
D'altra parte, proprio dall'esame del parere inviato al dall'avv. CP_1 CP_13 in ordine alla proposta transattiva formulata dalla promissaria acquirente (doc. 53
pagina 14 di 19 fascicolo appellanti) si evince l'opportunità di definire il contenzioso stante il fondato rischio che l'appello proposto dal venisse rigettato alla luce delle CP_1 chiare previsioni dell'art. 6 del preliminare. In detto parere, inoltre, l'avv. CP_13 afferma chiaramente che la prima perizia del dott. allegata al CP_11 preliminare, richiamata dagli appellanti nei loro atti a sostegno delle tesi assunte
(doc. 23 Piano di caratterizzazione), tacesse completamente in ordine alla presenza di rifiuti nel sottosuolo e che anche le perizie commissionate dall'Amministrazione comunale ammettevano che una parte di questi materiali costituisse effettivamente rifiuto e dovesse essere asportato e che anche il perito tecnico dell' , nella sua relazione del 7 luglio 2011, pur riducendo la Per_1 Pt_9 quantità di rifiuto da asportare, aveva quantificato i costi dell'asportazione e del loro smaltimento in una cifra molto cospicua che alterava significativamente l'equilibrio contrattuale.
Non può pertanto affermarsi, come vorrebbero gli appellanti, che con la transazione avesse implicitamente riconosciuto l'infondatezza Controparte_8 delle conclusioni a cui era pervenuto il CT , in sede di ATP, e le falsità CP_6 delle dichiarazioni rese dall'ing. ON
Quindi, non solo l'azione risarcitoria è stata promossa contro ON
, e senza che fosse CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 stata anche solo sufficientemente valutata l'opportunità di avviarla, in un momento in cui non ve ne erano motivi, soprattutto in considerazione del fatto che la causa introdotta da era in corso e che in quella sede Controparte_8 dovevano essere fatte valere le ragioni del anche in relazione alla non CP_1 corretta valutazione del CT dell'ATP, ma non vi erano neanche gli elementi che, anche con una valutazione ex post, potessero giustificare e supportare tale scelta.
3.6 Nella sentenza n. 9/2016, che, si badi bene, è passata in giudicato, viene compiutamente motivata la ritenuta temerarietà dell'azione proposta dal CP_1
e si evidenzia la totale mancanza del nesso di causalità tra le condotte imputate ai convenuti e il mancato adempimento del contratto preliminare da parte di
Controparte_8
pagina 15 di 19 Anche nella sentenza impugnata il Giudice di primo grado ha compiuto una approfondita analisi (da pag. 11 a pag. 15), che questo Collegio condivide, delle singole posizioni dei convenuti nel giudizio RG. 10349/2010, escludendo che le condotte dei predetti fossero in rapporto causale con il recesso dal preliminare della promissaria acquirente, analisi che nell'atto di impugnazione non viene opportunamente censurata.
3.7 Prive di pregio sono le affermazioni formulate dagli appellanti in relazione alla erroneità della sentenza n. 9/2016: tale tesi si fonda su quegli stessi elementi che sono già stati sopra esposti e valutati negativamente.
Medesima considerazione si impone in relazione all'asserita responsabilità della
TA CA per non avere impugnato la sentenza n. 9/2016.
In primo luogo, gli appellanti non allegano, né dimostrano, che detta sentenza, peraltro congruamente motivata e che analizza ogni singola posizione in relazione alle condotte ascritte ai convenuti, avrebbe potuto essere impugnata, in particolare quali sarebbero gli elementi o le circostanze che avrebbero permesso anche solo di ipotizzare un esito favorevole dell'appello.
Inoltre, è dato documentale e non contestato che il ha richiesto e CP_1 acquisito un parere legale (doc. “n” – fascicolo appellato) con il quale il professionista, avv. Antonio Lovisetto, dopo avere esaminato le contestazioni mosse dal ai singoli convenuti e analizzato la decisione del Tribunale di CP_1
Verona, ha concluso per l'insussistenza di fondati motivi di doglianza in relazione alla sentenza che aveva respinto le domande risarcitorie formulate dal CP_1 nei confronti dei convenuti e ha affermato che un'eventuale appello avrebbe presentato, oltre che seri e concreti motivi di infondatezza, probabili ragioni di inammissibilità, ex art. 348 bis c.p.c., con conseguente rischio di esposizione del ad una ulteriore condanna alle spese di soccombenza di secondo grado e CP_1 forse, ancora una volta, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., per importi stimabili quantomeno in misura pari a quella liquidata dal Tribunale nella sentenza n.
9/2016.
3.8 Irrilevante appare la delibera n. 41/2020 (doc. 66 fascicolo appellanti) che non riconosce nessuna responsabilità della TA CA per non avere pagina 16 di 19 appellato la sentenza n. 9/2016 ma si limita a deliberare “...di dare mandato al
Sindaco affinché assuma le più opportune iniziative presso la Magistratura
Contabile per verificare l'esistenza di fascicoli aperti in merito a quanto sopra descritto ed eventualmente chiederne lo stato di avanzamento”.
Di tali esiti nulla è dato sapere.
4. Infondato è anche il quinto motivo dell'appello principale: non sussiste nessuna nullità della delibera della TA n. 38 del 2017 di incarico per il giudizio di primo grado e, in particolare, l'asserita violazione delle norme in materia di anticorruzione, in quanto non è ravvisabile nessun conflitto di interesse in capo al sindaco che non ha nessun rapporto di parentela con gli odierni Pt_8 appellanti, convenuti nel giudizio di primo grado.
5. Merita, invece, di essere accolto l'appello incidentale proposto dal CP_1 relativamente alla quantificazione del danno liquidato nella sentenza impugnata.
Infatti, il Tribunale ha condannato i convenuti al minor importo di euro
242.020,26, anziché all'importo di euro 281.507,54 richiesto dall'attore, senza fornire adeguata motivazione e nonostante dalla documentazione dimessa dal risultasse documentalmente provato, attraverso il deposito dei mandati CP_1 di pagamento (doc. 8-9-10-11-12-13-14 – fascicolo Comune), che a seguito della sentenza n. 9/2016 l'attore aveva corrisposto agli allora convenuti, complessivamente la somma di euro 281.507,54.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, gli appellanti principali devono essere condannati a corrispondere al l'importo di euro Controparte_1
281.507,54, in luogo di quello di euro 242.020,26 liquidato nella sentenza impugnata, oltre rivalutazione e interessi nella misura già disposta dal Tribunale.
6. Alla luce dell'accoglimento dell'appello incidentale occorre provvedere alla liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi che seguono la soccombenza degli appellanti principali e vengono liquidate, secondo il decisum, quanto al primo grado in euro 14.170,00 (scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00; valore medio per la fase di studio e introduttiva e nel valore minimo per la fase istruttoria e decisionale come già disposto nella sentenza impugnata) e, quanto al pagina 17 di 19 presente grado, secondo parametri medi, in euro 14.239,00, senza la fase istruttoria non espletata.
6.1 Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di
Giustizia n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 1692/2023 del Tribunale di Verona, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e ; Parte_4 Parte_5 Parte_6
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal , in Controparte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, condanna , Parte_1 Parte_2
, , e , in
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 solido tra loro, a corrispondere al la somma di euro Controparte_1
281.507,54, oltre rivalutazione e interessi come già disposto nella sentenza impugnata;
- condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_5 Parte_6 di lite in favore del liquidate quanto al primo grado in Controparte_1 complessivi euro 14.170,00 per compensi e quanto al presente grado in complessivi euro 14.239,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore pagina 18 di 19 Elena Rossi
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2168 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5
(C.F. ), Parte_6 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Zampieri ed elettivamente domiciliati a
Schio (VI), piazza Conte, n. 7/A, presso lo studio del difensore;
appellanti contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore e legale rappresentante dott. CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lovisetto ed elettivamente domiciliato a
Padova, corso Garibaldi 5, presso lo studio del difensore;
appellato – appellante incidentale pagina 1 di 19 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1692/2023 del Tribunale di Verona
CONCLUSIONI
Per gli appellanti principali
Previa integrale riforma della sentenza del Tribunale di Verona, I Sezione Civile,
n. 1692/2023, pubblicata in data 11.09.2023, notificata in data 25.10.2023,
Voglia l'intestata Corte d'Appello in accoglimento dell'appello da essi proposto, respingere tutte le domande formulate nel corso del giudizio di primo grado dal nei confronti degli odierni appellanti, in quanto Controparte_1 inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, con rifusione integrale di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si deposita il seguente ulteriore documento:
B) determinazione di aggiudicazione in data 5.2.2025 del terreno sito in Località
Ferlina, oggetto di lite.
Si evidenzia l'ammissibilità di questa produzione documentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 cpc, trattandosi di documento sopravvenuto al giudizio di primo grado, che dimostra la piena alienabilità del terreno, che i destinatari della
“lite temeraria” avevano attestato con vari atti, questi sì temerari, come gravemente contaminato, facendo così saltare il contratto preliminare, nel quale questo terreno era venduto dal di ad un prezzo peraltro CP_1 CP_1 doppio di quello dell'attuale.
Per l'appellato – appellante incidentale
In via preliminare: accertata la nullità dell'atto di citazione di appello per i motivi di cui alla “Comparsa di risposta con appello incidentale” del CP_1
, e stante l'eccezione formulata dall'appellato ,
[...] Controparte_1 disporsi i provvedimenti di cui l'art. 164, III comma c.p.c. con assegnazione all'appellato di termini a difesa conformi a quanto previsto del codice di rito;
Nel merito:
Respingersi siccome infondate, in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte dai Signori Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e con l'atto di citazione d'appello introduttivo del Parte_5 Parte_6 presente gravame, e per l'effetto, salvo per l'appello incidentale proposto dal
pagina 2 di 19 di cui infra, in accoglimento del quale – solo – l'impugnata Controparte_1 sentenza dovrà essere riformata, confermarsi la sentenza del Tribunale di Verona
n. 1692/2023 pubblicata in data 11.9.2023 e notificata in data 25.10.2023 resa nella causa n. 8767/2021;
Nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal CP_1
:
[...] riformarsi la sentenza del Tribunale di Verona n. 1692/2023 pubblicata in data
11.9.2023 e notificata in data 25.10.2023 resa nella causa n. 8767/2021 limitatamente alla quantificazione del danno oggetto di condanna e conseguentemente condannarsi i convenuti appellanti Sig.ri Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...] in via solidale tra loro, a risarcire al , in persona Parte_6 Controparte_1 del Sindaco pro tempore, il danno cagionato al stesso, quantificato in CP_1
Euro 281.507,54, anziché nel minore importo di Euro 242.020,26 erroneamente indicato nella precitata sentenza impugnata;
con rivalutazione ed interessi come disposto nella sentenza impugnata;
- In via istruttoria:
Disattesa e reietta, siccome inammissibile e/o irrilevante, ogni istanza istruttoria degli appellanti per le ragioni di cui alla “Comparsa di risposta con appello incidentale” del , nonché per quanto già esposto nel corso Controparte_1 del I grado di giudizio.
Per la denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie di parte appellante principale, ammettersi la prova contraria indiretta richiesta con la memoria ex art.
183, VI comma c.p.c. n. 3 sui capitoli che di seguito si riportano e con il teste indicato:
“PC1) Vero che nel fascicolo presente presso il Comune di e relativo CP_1 alla pratica di cui è causa (contratto preliminare Comune di Bussolengo/Magazzini
Generali) mancano relazioni e/o osservazioni e/o pareri (sia protocollati che non protocollati) forniti dall'Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune stesso;
PC2) Vero che nel fascicolo presente presso il Comune di e relativo CP_1 alla pratica di cui è causa (contratto preliminare Comune di Bussolengo/Magazzini
pagina 3 di 19 Generali) mancano relazioni e/o osservazioni e/o pareri (sia protocollati che non protocollati) forniti dall'Ufficio Legale del stesso. CP_1
Con i testi: Dr.ssa presso il .” Testimone_1 Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Fatto e ragioni della decisione
1. Il evocava in giudizio nella veste di Controparte_1 Parte_1 sindaco che aveva sottoscritto il mandato, nonché , Parte_3 Parte_4
, e , nella veste di membri Parte_5 Parte_6 Parte_2 della TA comunale che, con delibera n. 140 del 9.10.2012, aveva approvato l'atto di citazione e gli scritti difensivi dei legali del contestando loro di CP_1 aver intrapreso davanti al Tribunale di Verona il giudizio R.G. n. 10349/2012, conclusosi con la sentenza n. 9/2016 che ne aveva accertato la temerarietà statuendo la malafede e la colpa grave insita nella sua introduzione, giudizio che aveva determinato per il gravose conseguenze economiche costituite CP_1 dalle spese legali e di risarcimento per lite temeraria che il aveva dovuto CP_1 corrispondere ai soggetti convenuti nella suddetta causa.
1.1 I convenuti si costituivano, per quello che qui rileva, deducendo che l'unica vera fonte del danno era rappresentata dalla decisione assunta dai nuovi amministratori di non appellare la sentenza n. 9/2016 e chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto l'esito negativo del giudizio non era prevedibile, sulla base degli elementi in possesso dell'Amministrazione all'atto della sua proposizione, e la sentenza che aveva rigettato le domande del si era CP_1 basata su considerazioni erronee e avrebbe dovuto essere impugnata dall'Amministrazione comunale.
1.2 Con sentenza n. 1692/2023 il Tribunale di Verona, dopo avere riassunto la vicenda dalla quale traeva origine il contenzioso, accoglieva la domanda proposta dal condannando i convenuti a corrispondere all'attore la somma di euro CP_1
242.020,26, oltre rivalutazione, trattandosi di debito di valore, dal 17.5.2016 alla data della sentenza, e interessi compensativi, e ponendo a loro carico le spese di lite.
pagina 4 di 19 1.2.1 Il Tribunale motivava detto accoglimento rilevando che la causa, definita con la sentenza n. 9/2016, nella quale erano stati convenuti ON
, e , CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 nei cui confronti il aveva formulato una domanda risarcitoria di euro CP_1
2.000.000,00, era stata instaurata in assenza di un formale parere legale, nemmeno dell'ufficio interno, e senza che fosse stato effettuato un giudizio prognostico sui possibili esiti della stessa in modo da escludere la palese incongruità della scelta di procedere. Oltre all'elevato valore economico della causa, e dei conseguenti costi economici, la causa si presentava di particolare inquadramento giuridico in quanto sosteneva che una serie di soggetti, con distinti ruoli pubblici e privati e con eterogenei comportamenti - i con falsi P_ esposti penali, il con relazioni contenenti dati falsi, con CP_5 CP_7 esposti supinamente recepiti e l' per violazione dei doveri del CT CP_6 nell'espletamento dell'incarico – avevano “precluso l'attuazione nei termini previsti del contratto preliminare”, il tutto a fronte di un recesso esercitato in data precedente alle condotte ascritte e di un giudizio per accertarne la legittimità ancora in corso. Il giudizio, dunque, era stato promosso in un momento in cui il rischio di apparire, come poi era accaduto, uno strumento per mettere sostanzialmente in discussione gli esiti di una CT al di fuori dal procedimento ciò adibito, era assai elevato. In questo contesto, quindi, era doveroso per un ente pubblico munirsi di un parere legale prima di procedere. L'infondatezza e la natura temeraria del giudizio promosso dal nei confronti Controparte_1 dei predetti soggetti erano state, poi, statuite con la sentenza passata in giudicato n. 9/2016, resa a definizione del giudizio rubricato al n. 10349/2012, e senza che i convenuti avessero fornito elementi idonei a sostenere l'erroneità della decisione negativa per il e dedotto che vi fossero elevate possibilità di successo in CP_1 caso di impugnazione della sentenza. Il tema non era accertare che il terreno era inquinato e che, pertanto, era illegittimo il recesso esercitato da CP_8
(in una sorta di revisione del giudizio già espletato) quanto piuttosto se,
[...] quando ancora era in corso il giudizio per l'accertamento della legittimità del recesso, vi fossero elementi per ritenere, in primo luogo, che gli esposti pagina 5 di 19 presentati dai sigg. fossero falsi, che la relazione tecnica del dott. P_ CP_5 contenesse elementi di falsità, che fosse tenuta a verificare la CP_7 correttezza delle informazioni ricevute prima di depositare l'esposto sulla presenza di rifiuti e che il CT avesse espletato il proprio incarico in maniera inadempiente avendo ricevuto un documento irricevibile e non avendo cercato autonomamente presso il e, in secondo luogo, che tutte queste condotte, CP_1 unitariamente valutate, avessero causalmente portato alla mancata conclusione del contratto definitivo e al mancato incasso del prezzo. La sentenza n. 9/2016 aveva esaminato una per una la posizione dei singoli convenuti arrivando a statuire per ciascuna di esse la mancanza del nesso di causalità delle condotte imputate ai convenuti e il mancato adempimento del contratto preliminare da parte della promissaria acquirente. Pertanto, doveva ritenersi che era stata gravemente imprudente, in assenza di un preventivo parere legale, la scelta del
Sindaco e della TA di promuovere un giudizio risarcitorio mentre era ancora in corso il giudizio avente ad oggetto l'accertamento della legittimità del recesso e nell'ambito del quale l'ente pubblico aveva ancora tutti gli strumenti processuali per contrastare le risultanze di una CT negativa e provare aliunde le proprie ragioni.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto impugnazione Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 lamentando:
1) “erroneità della sentenza impugnata in relazione alla insindacabilità delle scelte discrezionali e alla scorretta valutazione della condotta tenuta dagli appellanti, erroneamente qualificata come negligente e gravemente imprudente, nonché circa l'asserita sussistenza dei presupposti per la dedotta responsabilità dei medesimi;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, dell'articolo 7 del d.lgs. n. 165/2001, dell'articolo 110 del d.lgs. n.
267/2000 e dell'art. 2043 c.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione". Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire loro la responsabilità per avere instaurato, avanti al Tribunale di Verona, la causa civile R.G. n. 10349/2012 senza essersi previamente muniti di idoneo parere pagina 6 di 19 legale in quanto il , sia con la deliberazione della TA Controparte_1
Comunale n. 6 del 25.1.2011, sia con la successiva deliberazione n. 140 del
9.10.2012 aveva attentamente ponderato e valutato la fattibilità del giudizio di cui è causa, anche alla luce degli accertamenti svolti in sede penale, dopo che la stessa TA comunale, con deliberazione n. 13 del 17.2.2011, aveva valutato la questione a seguito di una compiuta istruttoria da parte dell' TE
, di cui era dotata all'epoca. Nessuna norma imporrebbe a una
[...]
TA comunale di dover previamente incaricare un professionista esterno per essere consigliato al fine di instaurare un contenzioso e, comunque, in base all'articolo 7, VI comma, d.lgs. n. 165/2001 e all'art. 110, VI comma, d.lgs. n.
267/2000, la P.A. deve provvedere ai compiti istituzionali con la propria organizzazione e il proprio personale: nella fattispecie il era dotato di un CP_1 ufficio legale interno, che era stato consultato dal Sindaco in carica, che, con l'ausilio dell'Ufficio Ecologia, aveva fornito alla TA tutti i necessari pareri legali sulla vicenda, costituendo una vera e propria task force che era riuscita a dimostrare l'infondatezza non solo delle denunce dei signori e di P_
, ma anche delle relazioni tecniche del CT e del dott. CP_7 CP_6
, laddove sostenevano che il avrebbe promesso in CP_5 Controparte_1 vendita a una discarica abusiva con oltre 4 milioni e Parte_7 mezzo di rifiuti da rimuovere. Inoltre, la decisione se avviare o meno un'azione legale rientrerebbe nelle scelte discrezionali insindacabili dell'Amministrazione e la temerarietà dell'azione risarcitoria instaurata dalla TA presieduta dall'ex sindaco risulterebbe smentita sia dagli accertamenti effettuati dai giudici Pt_1 penali, che avrebbero confermato la colpevolezza dei soggetti convenuti nell'ambito del giudizio R.G. n. 10349/2012, sia dalla transazione stipulata dal con In sostanza, a giudizio degli appellanti, CP_1 Parte_7 all'epoca in cui il contenzioso fu effettivamente proposto, ovvero nel 2012, sussistevano elementi sufficienti ed idonei a configurare sia l'infondatezza delle doglianze di in ordine all'inadempimento del contratto Parte_7 preliminare da parte del sia alla sussistenza di responsabilità in capo ai CP_1 convenuti e , , e che avevano ON CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
pagina 7 di 19 negligentemente avvalorato ed accreditato in varie sedi la tesi che il sito oggetto del preliminare fosse inquinato. Pertanto, l'Amministrazione comunale aveva il dovere, al fine di tutelare le ragioni del e i gravi danni subiti da CP_1 quest'ultimo in conseguenza del recesso dal contratto preliminare di CP_8
di attivarsi nei confronti dei soggetti che con il loro comportamento,
[...] quanto meno colposo, avevano contribuito a causare questi danni, al fine di ottenerne il risarcimento. L'esito del giudizio R.G. n. 10349/2012 non sarebbe stato oggettivamente prevedibile e la sentenza n. 9/2016 si baserebbe su considerazioni in larga misura erronee e smentite da circostanze documentali.
Avrebbe, per contro, errato la nuova TA nel non impugnare la sentenza n.
9/2016 del Tribunale di Verona. Evidenziano, infine, gli appellanti che il sindaco, dott.ssa versava in una situazione di conflitto di interessi Parte_8 essendo legata da un vincolo di parentela con l'ing. (cugino) e ON con l'ing. (nipote); CP_4
2) “erroneità della sentenza impugnata in relazione alla mancata ammissione di mezzi istruttori ammissibili e rilevanti. violazione e/o falsa applicazione dell'art.
187 e dell'art. 188 c.p.c., nonché dell'art. 210 c.p.c.”: il Giudice avrebbe errato nel non dare ingresso alle prove testimoniali richieste dai convenuti atteso che tutti i capitoli formulati vertevano su circostanze specifiche ed oggettive volte a dimostrare l'attività di consulenza e supporto svolta dall' Controparte_10 all'Amministrazione comunale in ordine, da un lato, all'insussistenza dei presupposti per l'utile esercizio del diritto di recesso da parte di CP_8
dall'altro, alla falsità e all'erroneità delle risultanze delle valutazioni
[...] tecniche operate dai periti e , dall'altro ancora, all'opportunità e alla CP_5 CP_6 sussistenza dei presupposti per la proposizione avanti al Tribunale di Verona dell'azione risarcitoria poi rigettata con la sentenza n. 9/2016. Necessaria sarebbe, inoltre, l'esibizione da parte del degli atti e/o Controparte_1 delle comunicazioni da parte del alla Corte dei conti in seguito alla CP_1 deliberazione n. 41/2020 e degli eventuali atti di messa in mora nei confronti di ex amministratori della TA presieduta dal sindaco e dipendenti Parte_8 comunali che avrebbe permesso di comprendere che lo stesso CP_1
pagina 8 di 19 avrebbe riconosciuto profili di responsabilità in capo agli ex CP_1 amministratori per aver omesso di appellare la sentenza n. 9/2016;
3) “erroneità sotto altro profilo della sentenza impugnata in relazione all'inesistenza dell'elemento soggettivo del dedotto fatto illecito;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”: nella fattispecie mancherebbe l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave posto che la verifica della consapevolezza dell'infondatezza delle tesi sostenute con la domanda giudiziale, così come dell'ignoranza colpevole in ordine a detta infondatezza, deve essere effettuata tenendo conto dei dati posseduti dagli ex amministratori al momento della proposizione del giudizio R.G. n. 10349/2012 e dell'adozione della delibera della
TA n. 140/2012. Tenuto conto che nel 2012 era già Parte_7 receduta dal contratto preliminare di vendita;
che la Cassazione penale, con la sentenza n. 1721 del 11.10.2011, aveva accertato che sul terreno promesso in vendita non vi era alcuna discarica abusiva e la conseguente falsità delle dichiarazioni rese dall'ing. e trasfuse nella notizia di reato del ON novembre 2010, gli appellanti potevano ragionevolmente confidare nell'accoglimento dell'azione legale, mentre la sentenza n. 9/2016 non sarebbe condivisibile non solo perché avrebbe basato la temerarietà della causa sulla sentenza n. 2770/2014 del Tribunale civile di Verona, sopravvenuta, però, rispetto alla delibera del 2012, il cui esito sarebbe stato superato sia dalla sentenza n. 784 del 17 marzo 2016 del Tribunale penale di Verona, sia dalla transazione stipulata dal con la quale Controparte_1 Controparte_8 aveva rinunciato alla propria domanda di pagamento del doppio della caparra confirmatoria (inizialmente accolta dal Tribunale nella sentenza n. 2770/2014), sia dai successivi atti amministrativi che avevano dato avvio a un programma di smaltimento rifiuti in palese contraddizione con gli esiti di detta sentenza.
Avrebbe errato il Tribunale nell'affermare che gli appellanti avevano voluto confutare le tesi del CT, eludendo gli ordinari strumenti processuali, in quanto le conclusioni del CT dott. , in realtà, erano già state completamente CP_6 obliterate dagli accertamenti effettuati sia in sede giurisdizionale, che pagina 9 di 19 amministrativa, come dimostrerebbe il fatto che la stessa promissaria acquirente si era vista poi costretta a rinunciare in sede transattiva al versamento del doppio della caparra liquidato dal Tribunale di Verona e che il non Controparte_1 aveva bonificato il terreno, in quanto non contaminato;
4) “erroneità della sentenza impugnata in ordine all'omesso rilievo dell'inesistenza del presunto danno subito dall'amministrazione comunale ed in ogni caso del nesso di causalità rispetto alla condotta tenuta dagli odierni appellanti;
omessa pronuncia violazione dell'art. 112 del cpc., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1227 c.c.”. Secondo gli appellanti il danno lamentato dal CP_1 sarebbe conseguenza, in tutto o quantomeno in parte, della scelta della nuova
Amministrazione di non impugnare la sentenza n.9/2016 e di darvi esecuzione;
5) “omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della deliberazione della giunta comunale n. 38 del 31.1.2017 di incarico per la proposizione della presente azione di rivalsa;
violazione dell'art. 112 del cpc, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 78 del d. lgs. n. 267/2000 e della legge n. 190/2012”: sarebbe nulla la decisione della TA di non appellare la sentenza n. 9/2016, essendo stata assunta con la presenza del sindaco Pt_8
(delibera n. 49/2016), obbligata ad astenersi essendo cugina di ON
Alla nullità della delibera conseguirebbe la nullità anche della delibera n. 38/2017 che aveva deliberato di procedere contro la TA nel presente contenzioso.
2.1 A sua volta il ha censurato la sentenza del Tribunale di Verona nella CP_1 parte in cui ha condannato i convenuti al pagamento del minor importo di euro
242.020,26, anziché all'importo richiesto di euro 281.507,54, senza motivare e valutando erroneamente le prove documentali depositate in allegato all'atto di citazione.
3. Così riassunte le argomentazioni proposte dalle parti appellanti, ritiene il
Collegio che l'appello principale sia infondato e debba essere rigettato. Per contro, merita di essere accolto l'appello incidentale.
3.1 Infondati sono i primi quattro motivi di impugnazione che, in quanto connessi e dove vengono proposte analoghe argomentazioni, possono essere esaminati congiuntamente.
pagina 10 di 19 3.1.1 Occorre premettere che la discrezionalità della Pubblica amministrazione nell'introdurre un giudizio incontra dei limiti che mirano a garantire che l'azione amministrativa sia sempre orientata al perseguimento dell'interesse pubblico e al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento. In particolare, devono essere rispettati i principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza, proporzionalità e trasparenza non potendo la P.A. prendere decisioni arbitrarie o discriminatorie, dovendo, invece, ponderare e valutare con attenzione gli interessi in gioco per scegliere la soluzione più idonea. Ciò comporta la necessità di effettuare un giudizio prognostico che escluda la palese incongruità di tale scelta anche in considerazione del fatto che le eventuali conseguenze negative si riverberano sul patrimonio pubblico.
Né l'asserita insindacabilità delle scelte discrezionali dell'amministrazione porta a diverse conclusioni pena l'esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità quando, comunque, la condotta della P.A. deve essere sempre rispettare i canoni della diligenza e della buona fede (artt. 1176, II comma, c.c. e 97 Cost. - Cass. n.
19883/2015).
3.2 Come puntualmente rilevato dal Giudice di primo grado, l'oggetto del giudizio era l'accertamento della responsabilità degli amministratori per l'instaurazione, nel 2012, della causa nei confronti di e , P_ CP_4 CP_5
e , causa che si era conclusa con CP_6 Controparte_7 la sentenza n. 9/2016 che aveva respinto le domande risarcitorie proposte dal giudicandole infondate e temerarie. Controparte_1
In particolare, agli appellanti principali veniva contestato di avere introdotto una causa risarcitoria, del valore di euro 2.000.000,00, in totale assenza di un formale parere legale, nemmeno dell'ufficio interno, senza che fosse stato effettuato un giudizio prognostico sui possibili esiti della causa, al fine di poter escludere la palese incongruità della scelta di procedere.
Merita di essere condivisa la valutazione espressa dal Tribunale nella sentenza impugnata, secondo cui la causa con una richiesta risarcitoria tanto elevata era stata instaurata in assenza di un formale parere legale, nemmeno dell'ufficio pagina 11 di 19 interno, che avesse effettuato un giudizio prognostico sui possibili esiti della stessa in modo da escludere la palese incongruità della scelta di procedere.
In primo luogo il giudizio era stato instaurato non solo nei confronti di soggetti che avevano distinti ruoli pubblici e privati, ai quali erano attribuite condotte eterogenee che avrebbero precluso l'attuazione del preliminare stipulato dal con in un momento in cui era stata depositata CP_1 Parte_7 la CT nell'ATP promosso dal a fronte della contestazioni mosse dalla CP_1 promissaria acquirente, ma soprattutto quando era ancora pendente il giudizio promosso dalla promissaria acquirente affinché fosse accertata la legittimità del recesso dalla stessa esercitato e condannato il a corrisponderle il doppio CP_1 della caparra convenuta nel preliminare.
Il giudizio, dunque, era stato promosso in un momento in cui il rischio di apparire, come poi è accaduto, uno strumento per mettere sostanzialmente in discussione gli esiti di una CT al di fuori dal procedimento ciò adibito, era molto elevato. In questo contesto il e per esso i suoi amministratori, avrebbero dovuto CP_1 preliminarmente acquisire un parere legale prima di procedere e, quantomeno, attendere l'esito della causa sulla legittimità del recesso esercitato da CP_8
[...]
Che un parere esterno non sia mai stato richiesto è circostanza pacifica in causa.
Né gli appellanti principali hanno dimostrato di avere effettuato quella doverosa valutazione della fondatezza delle domande risarcitorie e dei rischi conseguenti.
3.3 Le delibere citate nel primo motivo di impugnazione (la n. 6/2011 e la n.
140/2012) non valgono a dimostrare che prima di promuovere il giudizio era stata costituita una task force al fine di valutare la fondatezza dell'azione: la n.
6/2011 aveva ad oggetto soltanto il preliminare e il contenzioso già in essere con nonché l'integrazione dell'incarico all'avv. Eugenio Lequaglie, Controparte_8 senza che venissero rappresentate circostanze di fatto in relazione a eventuali responsabilità di terzi.
La delibera n. 140/2012, del 9 ottobre 2012, altro non era che la ratifica di quanto già intrapreso dal essendo successiva all'introduzione del CP_1 giudizio R.G. n. 10349/2012 (citazione del 24 settembre 2012).
pagina 12 di 19 Quanto alla delibera n. 13/2011 altro non è che la decisione di revocare la precedente delibera (n. 121/2010), nella parte in cui disponeva di porre nuovamente in vendita l'area sita in località Ferlina, già occupata da un depuratore comunale e dalla piazzola ecologica, e di dare indirizzo agli uffici competenti di predisporre idoneo progetto di allontanamento e smaltimento dei rifiuti individuati nell'Integrazione al Piano di Caratterizzazione del maggio 2010,
a firma del dott. e di dare indirizzo ai legali di fiducia CP_11 dell'amministrazione di esperire le iniziative giudiziarie ritenute opportune per ottenere il dissequestro dell'area al fine di permettere la rimozione dei rifiuti sopra individuati. Nulla, quindi, che avesse a che vedere con la valutazione dell'opportunità di citare in giudizio e , P_ CP_4 CP_5
e chiedendo loro un risarcimento CP_6 Controparte_7 di euro 2.000.000,00.
Nessun altro documento è stato prodotto dagli appellanti al fine di dimostrare la fondatezza delle loro allegazioni e, in particolare, che fosse stato richiesto e formulato un parere, anche solo dall'ufficio interno al circa i possibili CP_1 esiti del giudizio.
3.4 Gli appellanti lamentano la mancata ammissione delle istanze istruttorie ma la censura non ha pregio.
I capitoli di prova, per come formulati, erano inammissibili: generica era, ed è, la formulazione di tutti i capitoli, essendo il relativo svolgimento dei fatti privo di precisa collocazione nel tempo e nello spazio, nonché dei nominativi dei soggetti ai cui si sarebbe rivolto il sindaco tanto da impedire anche alla controparte Pt_1 di predisporre una adeguata difesa;
i capitoli erano, inoltre, valutativi, essendo stati formulati in maniera tale da richiedere una valutazione da parte dei testi (2-
3-5-6), documentali (4-7) e irrilevanti (6-7-10).
In particolare, il capitolo n. 9, come già rilevato dal Tribunale, era assolutamente indeterminato richiedendo ai testi di confermare genericamente che l'Ufficio legale del Comune aveva relazionato il sindaco che vi erano i presupposti per Pt_1 chiedere il risarcimento dei danni subiti senza null'altro specificare.
pagina 13 di 19 Inammissibile appare anche il richiesto interpello dell'attuale Sindaco del CP_1 che nulla potrebbe riferire in ordine alle circostanze allegate.
Il documento n. 21 richiamato nel capitolo n. 7, senza alcuna specificazione da parte degli appellanti, non contiene nessuna valutazione in ordine alla possibile fondatezza e opportunità di introdurre la causa R.G. n. 10349/2012 definita con la sentenza n. 9/2016.
Peraltro, occorre dare atto che nelle conclusioni depositate in data 5 marzo 2025, termine indicato nell'ordinanza del 17 giugno 2024 per depositare le note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi, gli odierni appellanti non hanno riproposto le istanze istruttorie formulate nell'atto di appello.
3.5 Irrilevante è il riferimento ai giudizi penali e alla transazione conclusa dal con che, a giudizio degli appellanti, dimostrerebbero CP_1 Controparte_8 che l'azione risarcitoria instaurata dalla TA presieduta dall'ex sindaco Pt_1 non sarebbe stata temeraria: le vicende penali, come osservato dall'appellato, riguardano la configurabilità di ipotesi di reato estranee all'oggetto di causa che non potevano spiegare effetti in relazione ai rapporti privatistici tra le parti del contratto preliminare, e, comunque, nel procedimento penale R.G.N.R. n.
13833/2010 l'ex sindaco è stato assolto nel 2016 soltanto in relazione al Pt_1 reato di cui agli artt. 110-328 c.c., mentre il reato allo stesso contestato, ex artt.
110 c.p.- 256, I comma lett. a) e II comma, d.p.r. n. 152/2006, è stato dichiarato estinto per prescrizione.
3.5.1 Quanto alla transazione si osserva che con la stessa il CP_12 [...]
successivamente alla sentenza del Tribunale di Verona (n. Parte_7
2770/2014) che aveva ritenuto legittimo il recesso della promissaria acquirente, avevano conciliato la causa ma senza che le ragioni fatte valere da CP_8 fossero state riconosciute infondate: infatti il contratto veniva risolto e
[...] oltre alla restituzione della caparra versata, a veniva Controparte_8 riconosciuta l'ulteriore somma di euro 455.000,00.
D'altra parte, proprio dall'esame del parere inviato al dall'avv. CP_1 CP_13 in ordine alla proposta transattiva formulata dalla promissaria acquirente (doc. 53
pagina 14 di 19 fascicolo appellanti) si evince l'opportunità di definire il contenzioso stante il fondato rischio che l'appello proposto dal venisse rigettato alla luce delle CP_1 chiare previsioni dell'art. 6 del preliminare. In detto parere, inoltre, l'avv. CP_13 afferma chiaramente che la prima perizia del dott. allegata al CP_11 preliminare, richiamata dagli appellanti nei loro atti a sostegno delle tesi assunte
(doc. 23 Piano di caratterizzazione), tacesse completamente in ordine alla presenza di rifiuti nel sottosuolo e che anche le perizie commissionate dall'Amministrazione comunale ammettevano che una parte di questi materiali costituisse effettivamente rifiuto e dovesse essere asportato e che anche il perito tecnico dell' , nella sua relazione del 7 luglio 2011, pur riducendo la Per_1 Pt_9 quantità di rifiuto da asportare, aveva quantificato i costi dell'asportazione e del loro smaltimento in una cifra molto cospicua che alterava significativamente l'equilibrio contrattuale.
Non può pertanto affermarsi, come vorrebbero gli appellanti, che con la transazione avesse implicitamente riconosciuto l'infondatezza Controparte_8 delle conclusioni a cui era pervenuto il CT , in sede di ATP, e le falsità CP_6 delle dichiarazioni rese dall'ing. ON
Quindi, non solo l'azione risarcitoria è stata promossa contro ON
, e senza che fosse CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 stata anche solo sufficientemente valutata l'opportunità di avviarla, in un momento in cui non ve ne erano motivi, soprattutto in considerazione del fatto che la causa introdotta da era in corso e che in quella sede Controparte_8 dovevano essere fatte valere le ragioni del anche in relazione alla non CP_1 corretta valutazione del CT dell'ATP, ma non vi erano neanche gli elementi che, anche con una valutazione ex post, potessero giustificare e supportare tale scelta.
3.6 Nella sentenza n. 9/2016, che, si badi bene, è passata in giudicato, viene compiutamente motivata la ritenuta temerarietà dell'azione proposta dal CP_1
e si evidenzia la totale mancanza del nesso di causalità tra le condotte imputate ai convenuti e il mancato adempimento del contratto preliminare da parte di
Controparte_8
pagina 15 di 19 Anche nella sentenza impugnata il Giudice di primo grado ha compiuto una approfondita analisi (da pag. 11 a pag. 15), che questo Collegio condivide, delle singole posizioni dei convenuti nel giudizio RG. 10349/2010, escludendo che le condotte dei predetti fossero in rapporto causale con il recesso dal preliminare della promissaria acquirente, analisi che nell'atto di impugnazione non viene opportunamente censurata.
3.7 Prive di pregio sono le affermazioni formulate dagli appellanti in relazione alla erroneità della sentenza n. 9/2016: tale tesi si fonda su quegli stessi elementi che sono già stati sopra esposti e valutati negativamente.
Medesima considerazione si impone in relazione all'asserita responsabilità della
TA CA per non avere impugnato la sentenza n. 9/2016.
In primo luogo, gli appellanti non allegano, né dimostrano, che detta sentenza, peraltro congruamente motivata e che analizza ogni singola posizione in relazione alle condotte ascritte ai convenuti, avrebbe potuto essere impugnata, in particolare quali sarebbero gli elementi o le circostanze che avrebbero permesso anche solo di ipotizzare un esito favorevole dell'appello.
Inoltre, è dato documentale e non contestato che il ha richiesto e CP_1 acquisito un parere legale (doc. “n” – fascicolo appellato) con il quale il professionista, avv. Antonio Lovisetto, dopo avere esaminato le contestazioni mosse dal ai singoli convenuti e analizzato la decisione del Tribunale di CP_1
Verona, ha concluso per l'insussistenza di fondati motivi di doglianza in relazione alla sentenza che aveva respinto le domande risarcitorie formulate dal CP_1 nei confronti dei convenuti e ha affermato che un'eventuale appello avrebbe presentato, oltre che seri e concreti motivi di infondatezza, probabili ragioni di inammissibilità, ex art. 348 bis c.p.c., con conseguente rischio di esposizione del ad una ulteriore condanna alle spese di soccombenza di secondo grado e CP_1 forse, ancora una volta, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., per importi stimabili quantomeno in misura pari a quella liquidata dal Tribunale nella sentenza n.
9/2016.
3.8 Irrilevante appare la delibera n. 41/2020 (doc. 66 fascicolo appellanti) che non riconosce nessuna responsabilità della TA CA per non avere pagina 16 di 19 appellato la sentenza n. 9/2016 ma si limita a deliberare “...di dare mandato al
Sindaco affinché assuma le più opportune iniziative presso la Magistratura
Contabile per verificare l'esistenza di fascicoli aperti in merito a quanto sopra descritto ed eventualmente chiederne lo stato di avanzamento”.
Di tali esiti nulla è dato sapere.
4. Infondato è anche il quinto motivo dell'appello principale: non sussiste nessuna nullità della delibera della TA n. 38 del 2017 di incarico per il giudizio di primo grado e, in particolare, l'asserita violazione delle norme in materia di anticorruzione, in quanto non è ravvisabile nessun conflitto di interesse in capo al sindaco che non ha nessun rapporto di parentela con gli odierni Pt_8 appellanti, convenuti nel giudizio di primo grado.
5. Merita, invece, di essere accolto l'appello incidentale proposto dal CP_1 relativamente alla quantificazione del danno liquidato nella sentenza impugnata.
Infatti, il Tribunale ha condannato i convenuti al minor importo di euro
242.020,26, anziché all'importo di euro 281.507,54 richiesto dall'attore, senza fornire adeguata motivazione e nonostante dalla documentazione dimessa dal risultasse documentalmente provato, attraverso il deposito dei mandati CP_1 di pagamento (doc. 8-9-10-11-12-13-14 – fascicolo Comune), che a seguito della sentenza n. 9/2016 l'attore aveva corrisposto agli allora convenuti, complessivamente la somma di euro 281.507,54.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, gli appellanti principali devono essere condannati a corrispondere al l'importo di euro Controparte_1
281.507,54, in luogo di quello di euro 242.020,26 liquidato nella sentenza impugnata, oltre rivalutazione e interessi nella misura già disposta dal Tribunale.
6. Alla luce dell'accoglimento dell'appello incidentale occorre provvedere alla liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi che seguono la soccombenza degli appellanti principali e vengono liquidate, secondo il decisum, quanto al primo grado in euro 14.170,00 (scaglione da euro 260.001,00 a euro 520.000,00; valore medio per la fase di studio e introduttiva e nel valore minimo per la fase istruttoria e decisionale come già disposto nella sentenza impugnata) e, quanto al pagina 17 di 19 presente grado, secondo parametri medi, in euro 14.239,00, senza la fase istruttoria non espletata.
6.1 Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di
Giustizia n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 1692/2023 del Tribunale di Verona, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e ; Parte_4 Parte_5 Parte_6
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal , in Controparte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, condanna , Parte_1 Parte_2
, , e , in
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 solido tra loro, a corrispondere al la somma di euro Controparte_1
281.507,54, oltre rivalutazione e interessi come già disposto nella sentenza impugnata;
- condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_5 Parte_6 di lite in favore del liquidate quanto al primo grado in Controparte_1 complessivi euro 14.170,00 per compensi e quanto al presente grado in complessivi euro 14.239,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore pagina 18 di 19 Elena Rossi
pagina 19 di 19