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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/08/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di cui al n.343/2025 promossa da:
(CF. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Ilario Papaleo
– ricorrente – contro
, (C.F. ), che Controparte_1 P.IVA_1 subentra, ai sensi dell' art. 4 comma 11 del D.L n.1 del 09.01.2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 12 del 05.03.2020, nei rapporti processuali ai sensi dell'art.111 del c.p.c., al , Controparte_2 in persona del pro tempore e per quanto occorrer possa, i suoi organi CP_3 interni, (CF ), Controparte_4 P.IVA_2
, Controparte_5 rappresentato dai Funzionari dott.ssa e dott. Controparte_6 CP_7
– resistente –
OGGETTO: riconoscimento e valutazione ai fini giuridici dell'anno scolastico 2013 con progressione stipendiale e riconoscimento delle differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 17.03.2025, chiede Parte_1 all'Ill.mo Tribunale adito di “(…) 1) Annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione della carriera Prot. n. 2619 del 06/06/2017, e quindi accertare e dichiarare, il diritto dell'ins. alla ricostruzione della propria carriera Parte_1 considerando per intero ai fini giuridici l'anno 2013. 2) Accertare e dichiarare che la ricorrente alla data del 01/09/2016, data di conferma in ruolo, ha maturato un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 7 mesi 0 giorni 0 e un''anzianità utile ai soli fini economici di anni 1 mesi 0 giorni 0. 3) Accertare e dichiarare, che l'ins.
[...]
alla data del 01/09/2024 ha maturato un'anzianità di servizio pari ad anni 15 ai Pt_1 fini giuridici ed economici rientrando nella fascia stipendiale 15 – 20. 4) Condannare parte resistente alla ricostruzione della carriera della ricorrente, collocandola, in seguito al riconoscimento giuridico dell'anno 2013, nella fascia stipendiale 15 – 20 anni a decorrere dal 01/09/2024 oltre che a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, nei limiti della prescrizione quinquennale. 5) Condannare, comunque, l'Amministrazione resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa della ricorrente conseguente alla corretta anzianità di servizio e alla conseguente maggiore retribuzione, con versamento delle differenze contributive all' . (…)”. CP_8
La ricorrente, dipendente di ruolo del quale Controparte_1 docente di scuola primaria, con attuale sede di titolarità e di servizio presso la Scuola
Primaria Statale “Marco Polo” in lamenta il mancato riconoscimento, ai CP_5 fini giuridici e della carriera, del servizio pre-ruolo svolto nell'anno 2013 il quale, ai sensi del D.P.R. 122/2013, non è considerato valido ai fini della progressione economica stipendiale, per cui viene ritardato di un anno ogni scatto stipendiale con conseguente perdita del vantaggio del relativo incremento economico.
Conteggiando l'anno 2013 la ricorrente, alla data del 01/09/2016 (data di conferma in ruolo), avrebbe potuto conseguire, secondo i criteri di calcolo previsti dall'art. 485 e seguenti del D.Lgs. n. 297/1994, un'anzianità di anni 7 mesi 0 giorni 0 utile ai fini giuridici ed economici e un'anzianità utile ai soli fini economici (anni 1 mesi 0 giorni 0) utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88,
Pag. 2 di 6 richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95
Agisce pertanto in via giudiziale sia per il riconoscimento, ai fini giuridici e della carriera, del servizio svolto nell'anno 2013 e non computato, sia per la corresponsione delle relative differenze retributive spettanti, secondo i criteri indicati in ricorso Cont Si è regolarmente costituito in giudizio il contestando in fatto e diritto le allegazioni attoree, ed insistendo nel merito per la reiezione del ricorso e la condanna dell' istante alle spese del grado.
Non necessitando di attività istruttoria la causa è stata decisa previo deposito di note scritte autorizzate ed all'esito dell'udienza tenutasi ai sensi dell'art.127 ter cpc.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, poi convertito in legge, con ulteriori modificazioni dalla L.122 del 30.07.2010, all'art. 9, comma 1 introduceva vincoli alla dinamica retributiva individuale per cui “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, (…), non può superare, in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva...”; al comma 21 ha previsto che “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011,
2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto,
Pag. 3 di 6 per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”; - al comma 23: “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.”
Successivamente il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, (convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111), con l'art. 16 intitolato - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico - ha previsto “Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, . . . b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni...”.
Pertanto, se il D.L. 78/2010 aveva sostanzialmente disposto il blocco delle procedure contrattuali e negoziali per gli anni 2010-2011-2012, nonché il congelamento dei trattamenti retributivi per il triennio 2011-2013, il D.L. 98/2011, nel prorogare fino al
31 dicembre 2014 le già menzionate disposizioni, aveva di fatto assicurato il consolidamento delle misure di razionalizzazione e consolidamento della spesa in materia di pubblico impiego. In sintesi, si sanciva che dette annualità non potessero essere riconosciute come valide ed utili ai fini della progressione economica.
Nel corso degli anni sono poi intervenuti accordi tra le organizzazioni sindacali di categoria e l' che hanno fatto sì che alcune annualità fossero recuperate ai fini CP_10 della progressione economica del personale docente e ATA.
Si è poi giunti al D.P.R. n.122/2013 - “Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111” - che ha disposto (con l'art.1, comma
1, lettere a) e b) che: " a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre
2014..... b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio
Pag. 4 di 6 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013”.
La norma è stata poi in parte superata dal D.L. 23.01.2014 n. 3 che all'art. 1 comma 4 stabilisce che: “Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.
122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”.
In definitiva, per l'anno 2014 non trovava applicazione il blocco previsto dalla manovra correttiva del D.L. n.78/2010. Restava, tuttavia, inalterato il blocco dell'anno 2013 non interessato al momento da alcuna disposizione normativa vigente. Questo significa che al momento resta escluso ai fini della progressione economica solo ed esclusivamente l'annualità 2013.
Il contenzioso generato da tali disposizioni ha avuto recente e definitiva soluzione nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, emessa in data 21.05.2025 n. 13618 la quale ha stabilito che l'annualità del 2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio del personale scolastico, restando escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
In base al principio enunciato dalla S.C. con la recentissima sentenza sopra richiamata, ferma restando la valutabilità dell'anno 2013 ai fini giuridici per diversi istituti contrattuali quali la mobilità, la partecipazione ai concorsi, l'individuazione dei docenti soprannumerari nelle graduatorie interne di istituto, il servizio non di ruolo prestato nell'anno 2013 non può avere alcun effetto, alcuna refluenza dal punto di vista retributivo e, quindi, economico e quindi del passaggio da una fascia stipendiale
Pag. 5 di 6 all'altra; non solo, ma in base a quanto puntualizzato dalla S.C., in mancanza di un intervento della contrattazione collettiva per il reperimento delle risorse necessarie, allo stato attuale non è possibile alcun riconoscimento retributivo dell'anno 2013.
Ne consegue il rigetto delle domande attrici, volte ad ottenere (a dispetto di quanto contenuto nelle note finali autorizzate, ove si tenta anche una inammissibile modifica delle conclusioni, non autorizzata) incrementi economici e stipendiali.
Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti per ragioni legate alla diversa posizione economica delle stesse ed al recentissimo pronunciamento citato.
PQM
Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Reggio Emilia, li 06/08/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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