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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/09/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. FR MB ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado, rito Lavoro, iscritta al n. r.g. 4/2025 promossa da: appresentata e difesa dall'Avv. OLIVI MONICA domiciliata in VIA GIORDANI N. Parte_1 7 C/O STUDIO AVV. L. BLASI 61121 PESARO ITALIA PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 LUZI MARCO domiciliata in C/O VIALE GRAMSCI 6/10 61121 PESARO CP_1 PARTE RESISTENTE
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta, come meglio ridefinito in parte motiva, la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla domanda (accompagnamento) e fermo l'accertamento di handicap in stato di gravità.
2) per l'effetto condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore del CP_1 difensore antistatario in € 2.697,00 per compensi di presente giudizio ed € 1.103,00 per compensi di ATP oltre 15% spese generali ed oltre accessori
3) pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di CTU come liquidate a mezzo CP_1 separato precedente decreto
Motivi riservati di gg 30
Pesaro, li 29/09/2025
Il Giudice
FR MB
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. FR MB ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado, rito Lavoro, iscritta al n. r.g. 4/2025 promossa da: appresentata e difesa dall'Avv. OLIVI MONICA domiciliata in VIA GIORDANI N. Parte_1 7 C/O STUDIO AVV. L. BLASI 61121 PESARO ITALIA PARTE RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 LUZI MARCO domiciliata in C/O VIALE GRAMSCI 6/10 61121 PESARO CP_1 PARTE RESISTENTE
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta, come meglio ridefinito in parte motiva, la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla domanda (accompagnamento) e fermo l'accertamento di handicap in stato di gravità.
2) per l'effetto condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in favore del CP_1 difensore antistatario in € 2.697,00 per compensi di presente giudizio ed € 1.103,00 per compensi di ATP oltre 15% spese generali ed oltre accessori
3) pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di CTU come liquidate a mezzo CP_1 separato precedente decreto
Motivi riservati di gg 30
Pesaro, li 29/09/2025
Il Giudice
FR MB
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