TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 259/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di AR, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 259/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.LAGHI LORENZO e dell'avv.DE FRANCO DONATELLA
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. DE FRANCO DONATELLA e dell'avv.LAGHI LORENZO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
di avere contratto matrimonio in data 7/10/2007, che dalla unione erano nati i figli e Per_1
e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate. Per_2
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1.i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e ciascuno potrà fissare la propria residenza ove lo riterrà.
I rapporti tra i genitori e i figli minori e saranno disciplinati alla Persona_3 Persona_4
luce del seguente piano genitoriale:
2. i figli minori sono affidati congiuntamente ad ambedue i genitori con collocazione presso la madre;
la casa coniugale sita AR alla Via degli Aceri n.2 resta con “i suoi arredi e suppellettili” nella disponibilità della e dei figli minori;
Pt_1
4.le parti espressamente concordano che il padre possa esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli senza limitazioni di giorni e tempo, con preavviso telefonico alla madre di almeno 24 ore e compatibilmente con le esigenze dei minori;
5.In caso di disaccordo, il diritto del padre a vedere e frequentare i figli Controparte_1
minori e sarà esercitato nei seguenti modi e termini: Persona_3 Persona_4
a- il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00;
b- dal sabato dalle ore 9:00 alla domenica alle ore 21:00 potranno stare con il padre a settimane alterne con pernottamento presso l'abitazione dello stesso;
6.In occasione delle festività e cioè Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua, si stabilisce che,
ad anni alterni, i minori trascorreranno la vigilia delle dette festività con un genitore ed il giorno delle dette festività con l'altro genitore, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, dormendo anche presso l'abitazione paterna nella notte intercorrente tra la vigilia ed il giorno della festività nell'anno in cui i minori trascorrano la vigilia con il padre, mentre per i compleanni dei minori seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
7.Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi unitamente al padre che saranno liberamente concordati dalle parti;
8.Visto l'affidamento congiunto, è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi e spostamenti. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti;
9.I coniugi prestano il loro consenso per il rilascio del passaporto a favore dei figli minori;
10.I genitori in accordo tra loro potranno individuare persone che in caso di proprio impedimento temporaneamente si prendano cura dei minori;
i minori potranno visitare e/o permanere presso i nonni paterni ogni qualvolta lo vorranno e, comunque, durante il tempo di frequentazione paterna;
11.Ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando si troveranno presso di lui;
12.Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori ed informerà al più presto l'altro genitore;
13.Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
14.I genitori potranno iscrivere i figli e permettergli di partecipare ad attività ludiche, sportive ed extrascolastiche che i minori stessi potranno scegliere;
15.Il sig. si obbliga nei confronti della al versamento mensile Controparte_1 Parte_1
di una somma pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) in favore dei figli minori quale contributo al mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà
corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese, tramite ricarica su carta prepagata intestata alla sig.ra ; Parte_1
16.Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli sono stabilite nella misura del 50% per ciascun genitore e dovranno essere documentate. In caso di anticipo da parte di un genitore, l'altro dovrà provvedere al rimborso entro e non oltre i 30 giorni successivi.
17.Le spese potranno essere concordate tra le parti anche tramite mail o il canale whatsapp.
In caso di mancata risposta entro 10 giorni, opererà il regime del silenzio- assenso e la spesa sarà da considerarsi autorizzata.
18.L'assegno unico per i figli minori verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1
”
[...]
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
29/09/1983 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
AR , 7 aprile 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento