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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/10/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AN RE Presidente rel. dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2848/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), residente in [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura, dall'Avv. Ruggero AL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Lusardi n. 7
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo procuratore, dottor con sede in Milano, via G. B. Cassinis n. 21, CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Matteo Schiavone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, viale Monte Nero n. 4;
APPELLATA
nonché contro
(C.F.: Controparte_3 C.F._2
pagina 1 di 10 APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale;
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis,
A) respingere l'appello incidentale di e confermare Controparte_1 la sentenza di I grado nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità esclusiva di CP_3 quale titolare della omonima impresa in relazione all'evento per cui è causa, condannandolo al pagamento in favore di dell'importo di € 71.019,69 oltre agli accessori come indicato in Parte_1 motivazione;
B) accogliere l'appello principale promosso dalla Dr.ssa e per gli effetti, in parziale riforma Pt_1 della sentenza del Tribunale di Milano n. 7895/2024:
B1) in principalità, in via surrogatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2900 cc
° accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa contratta dal danneggiante
[...] quale titolare della omonima impresa con a CP_3 Controparte_1 copertura dei danni cagionati a terzi per responsabilità del contraente, in relazione al sinistro oggetto di causa;
° condannare a manlevare e garantire il proprio Controparte_1 assicurato quale titolare della omonima impresa in relazione ai danni tutti cagionati CP_3 alla Dr.ssa in conseguenza del sinistro oggetto di causa;
Parte_1
° condannare a corrispondere direttamente in favore Controparte_1 dell'attrice, ai sensi dell'art. 1917 comma 2° c.c., l'indennizzo dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dello stesso sinistro, nella misura quantificata nella sentenza del
Tribunale di Milano n. 7895/2024 in € 71.019,69, oltre rivalutazione ed interessi, computati al tasso legale dal fatto al 22.02.2021 (data di notificazione dell'atto di citazione in primo grado) ed al saggio previsto dall'art. 1284, IV° comma, cc, a decorrere dal 22.02.2021;
° condannare alla restituzione delle spese liquidate Controparte_1 nella sentenza gravata e corrisposte in esecuzione della stessa, pari ad € 10.359,75 oltre interessi e rivalutazione dal pagato alla restituzione;
pagina 2 di 10 ° con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente difensore, che si dichiara antistatario, e rimborso delle spese di CTP di parte liquidate Pt_1 in sentenza di I° grado in € 1.830,00;
B2) in via subordinata nella denegata ipotesi venga confermata la reiezione dell'azione surrogatoria svolta dalla Dr.ssa Pt_1
° stante la particolarità e la complessità della materia trattata, compensare le spese di lite fra la
Dr.ssa ed per entrambi i gradi di giudizio;
Pt_1 Controparte_1
° condannare alla restituzione delle spese liquidate Controparte_1 nella sentenza gravata e corrisposte in esecuzione della stessa, pari ad € 10.359,75”.
Per Controparte_1 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, previe tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, a conferma della sentenza giudicare
A) SULL'APPELLO PRINCIPALE
I - Accertare e dichiarare che la dottoressa non ha azione diretta nei confronti di Pt_1 [...]
né qualsivoglia altro titolo per agire in via surrogatoria ex Controparte_1 art. 2900 c.c. nei confronti dell'odierna appellata, in relazione all'evento di danno per cui è causa, in difetto dei presupposti di legge e/o di adeguata prova della loro sussistenza;
II - Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inoperatività della garanzia fornita da
[...] in forza della polizza n. 46382351 in ordine all'evento di danno Controparte_1 lamentato dalla dottoressa in quanto il sinistro si è verificato al di fuori dei locali ove Pt_1
l'assicurato svolgeva la propria attività commerciale, e, comunque, per cause non inerenti al rischio descritto in polizza;
III - Rigettare per l'effetto l'appello proposto dalla dottoressa siccome infondato, confermando, Pt_1 se del caso con diversa e più ampia motivazione, il capo della gravata sentenza che ha respinto la domanda svolta dalla dottoressa nei confronti di Pt_1 Controparte_1
e del capo della sentenza che ha condannato l'attrice a rifondere le spese di lite all'odierna
[...] appellata.
B) IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
B1) IN PRINCIPALITA':
I - accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia fornita da Parte_2 in forza della polizza n. 46382351 in ordine all'evento di danno lamentato
[...]
pagina 3 di 10 dall'attrice, in quanto il sinistro si è verificato al di fuori dei locali ove l'assicurato svolge la propria attività commerciale, e, comunque, per cause non inerenti al rischio descritto in polizza;
II – rigettare conseguentemente ogni domanda proposta nei confronti di Controparte_1
assolvendo la Compagnia nel migliore dei modi.
[...]
B2) IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta operante la garanzia assicurativa prevista dalla polizza n.
46382351, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuita al signor
[...] per i fatti di causa, rigettando, conseguentemente, tutte le domande formulate dall'attrice nei CP_3 suoi confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto, o, comunque, non provate ed assolvendo, conseguentemente, e, per l'effetto, , nel migliore dei modi. CP_3 CP_1
B3) IN ULTERIORE SUBORDINE:
I - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, accertare e dichiarare che l'evento di danno per cui è causa si è verificato anche per concorso di colpa della stessa danneggiata;
II – quantificare, per l'effetto, gli importi dovuti in favore dell'appellante dal signor CP_3 in ragione del grado di colpa accertato, nei limiti delle sole voci di danno spettanti alla dottoressa
e nei limiti di quanto rigorosamente provato;
Pt_1
III - rigettare, conseguentemente, ogni ulteriore richiesta dell'appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata.
C) IN OGNI CASO: condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze di causa, oltre accessori, come per legge.
Con riserva di depositare la comparsa conclusionale e la memoria di replica ai sensi dell'art. 352 nn.2) e 3) c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_3 titolare di un centro estetico, nonché presso la quale Controparte_1 il medesimo risultava assicurato per la responsabilità civile. L'attrice chiedeva la condanna del primo al risarcimento dei danni che assumeva di avere subito in conseguenza del sinistro verificatosi il 5 luglio
2019, intorno alle ore 15.00 e domandava altresì la condanna della compagnia SI, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., affinché le fosse corrisposto, ai sensi dell'art. 1917, co. 2, c.c.,
l'indennizzo per i pregiudizi lamentati.
pagina 4 di 10 A fondamento delle proprie pretese deduceva che, dopo aver svolto un trattamento Parte_1 estetico presso il centro di proprietà del convenuto, uscendo dal locale, cadeva in corrispondenza di una teca di vetro trasparente collocata in prossimità dell'uscita, riportando numerose lesioni documentate nella relazione di soccorso del 5 luglio 2019 prodotta in atti (doc. 2).
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio CP_1 Controparte_1 rilevando preliminarmente che l'attrice non avesse azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazioni, né qualsivoglia altro titolo per agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. e, nel merito,
l'inoperatività della garanzia fornita in forza della polizza n. 46382351, oltre che il rigetto di tutte le domande attoree.
Verificata la ritualità della notifica nei confronti di in sede di prima udienza ne veniva CP_3 dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'accertamento dell'entità delle lesioni riportate dall'attrice.
Esaurita la fase istruttoria e spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7895/2024, pubblicata il 6 settembre 2024 e notificata il 9 settembre 2024, così decideva:
“1. condanna al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro CP_3
71.019,69, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. rigetta la domanda svolta dalla parte attorea nei confronti di Controparte_1
;
[...]
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Ruggero CP_3
AL, procuratore della parte attorea, liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 7.100,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso del relativo ctp nella misura di Euro
1.830,00;
4. condanna la parte attorea alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese di lite liquidate in Euro 7.100,00 per compenso professionale, oltre a
[...] rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
5. pone a carico di e spese della ctu espletata”. CP_3
Il primo giudice, inquadrata la fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., riteneva accertato, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, il nesso causale tra la cosa in custodia e le lesioni riportate dall'attrice, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio per la liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima sofferti. Quanto, invece, all'azione proposta nei confronti della compagnia convenuta, il Tribunale rilevava, da un lato, l'assenza dei presupposti per pagina 5 di 10 configurare un'azione diretta della danneggiata nei confronti della stessa e, dall'altro, l'insussistenza delle condizioni necessarie affinché potesse agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., non essendo stati dedotti comportamenti dell'assicurato idonei a compromettere la garanzia del diritto all'indennizzo.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in ragione dei seguenti motivi: Parte_1
1) sulla sussistenza dei presupposti di esperibilità dell'azione surrogatoria;
2) sull'operatività della polizza assicurativa;
3) sulla restituzione delle spese legali corrisposte alla compagnia assicurativa.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello principale perché infondato in fatto e in diritto e formulando, altresì, un motivo di appello incidentale condizionato con viene ribadita l'inoperatività della polizza.
Dichiarata la contumacia di anche nel presente grado di giudizio, all'udienza del 24 CP_3 giugno 2025, il Consigliere istruttore fissava davanti a sé l'udienza del 30 settembre 2025 per la rimessione della causa in decisione al collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositate le note, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 8.10.2025 dal
Collegio dell'udienza del 30.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della sussistenza dei presupposti di esperibilità dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. da parte di Pt_1 nei confronti della Compagnia svizzera di assicurazioni
[...] CP_1
In base a quanto sostenuto dall'appellante nel proprio atto introduttivo, il Tribunale ha errato nel ritenere insussistente il presupposto dell'inerzia dell'assicurato ai fini dell'esperimento dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. L'appellante ha dedotto, infatti, che, sebbene abbia CP_3 inizialmente denunciato il sinistro ed intrapreso contatti stragiudiziali con la compagnia, il successivo disinteresse e la scelta di rimanere contumace nel giudizio di primo grado avrebbero integrato un comportamento omissivo idoneo a pregiudicare la realizzazione del credito risarcitorio. In tale prospettiva, secondo quanto argomentato dall'appellante, l'azione surrogatoria non avrebbe svolto pagina 6 di 10 soltanto una funzione conservativa, ma anche satisfattiva, in quanto diretta a far valere i diritti spettanti all'assicurato nei confronti della compagnia – ivi compresa la facoltà di richiedere il pagamento diretto ex art. 1917, co. 2, c.c. – al fine di garantire l'effettiva soddisfazione della pretesa creditoria. A sostegno di tale ricostruzione, l'appellante richiama la giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. civ., Sez. III, n. 26019/2011), che riconosce l'esperibilità, in astratto, dell'azione surrogatoria da parte del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile e valorizza, in certi casi, anche la funzione satisfattiva dell'istituto. L'appellante cita, in particolare, il passaggio di Cass. 26019/2011 in cui si afferma che, nell'ipotesi di azione surrogatoria avente ad oggetto la richiesta di pagamento diretto ex art. 1917, co. 2, c.c., la funzione dell'azione non sarebbe soltanto conservativa ma anche satisfattiva, così da consentire al creditore di ottenere direttamente dal debitor debitoris la prestazione dovuta.
L'appello formulato da è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
Come noto, l'art. 1917, co. 2, c.c. prevede che l'assicuratore della responsabilità civile, entro i limiti del massimale, sia obbligato a tenere indenne l'assicurato per i danni cagionati a terzi, con la possibilità di adempiere la propria obbligazione mediante pagamento diretto al danneggiato;
tale pagamento, tuttavia, resta pur sempre esecuzione di un diritto dell'assicurato e non attribuisce al danneggiato alcuna autonoma azione diretta nei confronti dell'assicuratore, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, così come chiarito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11948/2010; Cass.
n. 13391/2007). Il danneggiato non può quindi agire direttamente contro l'assicuratore del responsabile, ma può tuttavia tentare di surrogarsi nei diritti del responsabile-assicurato verso la compagnia SI (ex art. 2900 c.c.), sostenendo che l'inerzia del responsabile compromette la soddisfazione del suo credito risarcitorio.
L'azione surrogatoria, istituto di carattere eccezionale, è esperibile soltanto al ricorrere di tre presupposti: l'esistenza di un credito certo, ancorché sottoposto a termine o condizione;
l'inerzia del debitore nell'esercizio dei diritti e delle azioni a lui spettanti verso i terzi;
nonché la sussistenza di un pericolo di insolvenza, da intendersi come situazione in cui il comportamento omissivo del debitore risulti idoneo a determinare o ad aggravare il rischio dell'insufficienza del suo patrimonio a garantire la soddisfazione delle ragioni creditorie.
Per inerzia deve intendersi non la mera mancata attivazione di una facoltà astrattamente spettante al debitore, bensì un comportamento di trascuratezza colpevole, caratterizzato dall'omissione di quegli atti che, secondo l'ordinaria diligenza, si renderebbero necessari per conservare integro il proprio diritto e, per conseguenza, la garanzia patrimoniale del creditore. L'inerzia assume quindi rilievo solo quando sia tale da determinare, o da aggravare, un concreto pericolo di vanificazione della pretesa creditoria, non potendo invece identificarsi con qualsiasi mancata iniziativa del debitore, dovendo da pagina 7 di 10 questa discendere un serio pregiudizio, consistente nella concreta compromissione delle prospettive di esecuzione della garanzia patrimoniale gravante sul debitore.
Nel caso di specie, l'appellante sostiene di poter surrogarsi, ai sensi dell'art. 2900 c.c., nell'azione spettante all'assicurato verso l'assicuratore, allegando che l'inerzia del convenuto — CP_3 non costituitosi in giudizio — integri il presupposto richiesto dalla norma.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
L'azione surrogatoria presuppone infatti che il creditore possa agire in nome e per conto del debitore nei confronti del terzo, al fine di conservare le ragioni di credito che sarebbero altrimenti compromesse dall'inerzia del debitore stesso, solo qualora vi sia un pericolo concreto di vanificazione delle ragioni creditorie. Ora, nel caso di specie non può ritenersi integrata una situazione di inerzia rilevante. È pacifico che l'assicurato abbia tempestivamente denunciato il sinistro alla propria compagnia SI (cfr. doc. 4) e che quest'ultima abbia svolto gli accertamenti medico-legali di rito, formulando una proposta risarcitoria. Pertanto, il diritto all'indennizzo nei confronti dell'assicuratore non risulta compromesso o vanificato da un'omissione del debitore, bensì attivato secondo la fisiologia del rapporto contrattuale.
La sola contumacia processuale non integra tale presupposto, in quanto rappresenta una scelta difensiva dell'assicurato/debitore che non equivale ad abbandono del diritto, specie se egli abbia comunque attivato la copertura assicurativa o denunciato il sinistro e non vale, di per sé, a configurare l'inerzia rilevante ai sensi dell'art. 2900 c.c. Diversamente opinando, l'azione surrogatoria verrebbe a svolgere una funzione assimilabile a quella dell'azione diretta, eludendo i limiti che l'ordinamento ha chiaramente fissato in materia (cfr. Cass. n. 11948/2010).
Ne consegue che, correttamente, il Tribunale ha escluso la possibilità di agire in via surrogatoria nei confronti della compagnia SI, stante l'insussistenza del requisito dell'inerzia qualificata del debitore.
A tal proposito, la Corte ritiene inoltre opportuno evidenziare che la giurisprudenza che l'appellante principale richiama nel proprio atto introduttivo, se letta integralmente, porta a conclusioni opposte rispetto a quelle che egli vorrebbe trarne. A sostegno delle proprie ragioni richiama, Parte_1 infatti, la pronuncia di Cass. civ., Sez. III, n. 26019/2011, riportandone soltanto il passaggio in cui la
Corte evidenzia che, nell'ipotesi di surrogatoria riferita al diritto di chiedere il pagamento diretto ex art. 1917, co. 2, c.c., la funzione dell'azione possa assumere connotati satisfattivi.
Tale citazione, tuttavia, risulta parziale e non rappresentativa della reale portata della decisione, la quale, nella sua integrale motivazione, precisa testualmente che anche in questa ipotesi resta
“presupposto essenziale per il legittimo esercizio dell'azione surrogatoria […] l'inerzia del debitore, pagina 8 di 10 vertendosi pur sempre in ipotesi di azione surrogatoria”. La stessa sentenza ribadisce, richiamando un orientamento consolidato (Cass. n. 13391/2007; Cass. n. 155/1991), che il mancato esercizio da parte dell'assicurato della facoltà di richiedere il pagamento diretto non è di per sé sufficiente a configurare l'inerzia qualificata che legittima la surrogatoria, qualora l'assicurato abbia comunque posto in essere iniziative idonee a mantenere integra la garanzia del proprio diritto all'indennizzo. La Corte di cassazione, nella fattispecie esaminata, ha infatti valorizzato il fatto che l'assicurato avesse attivato il rapporto con la compagnia SI, la quale aveva assunto la gestione della lite, escludendo in radice che potesse configurarsi inerzia, oltre a rilevare che il creditore non può sindacare le modalità con cui il debitore gestisce il proprio rapporto con l'assicuratore, né sostituirsi a scelte che l'ordinamento riconosce come valide ed efficaci.
Le medesime considerazioni valgono nel caso di specie: risulta pacifico che l'assicurato
[...] abbia tempestivamente denunciato il sinistro alla compagnia , che quest'ultima abbia CP_3 CP_1 svolto accertamenti medico-legali e formulato una proposta risarcitoria.
Pertanto, non solo la giurisprudenza invocata dall'appellante non avalla la tesi prospettata, ma anzi conferma la correttezza della decisione di prime cure, che ha escluso la sussistenza del presupposto dell'inerzia e, conseguentemente, la possibilità di esercitare l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei confronti dell'assicuratore.
In conseguenza del rigetto del primo motivo dell'appello principale, devono ritenersi assorbiti sia l'appello incidentale condizionato proposto dalla controparte, sia il secondo motivo dell'appello principale, non occorrendo esaminare le questioni relative all'operatività della polizza assicurativa, ormai prive di rilievo a fronte dell'accertata insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto da non può trovare Parte_1 accoglimento e va rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata che ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei confronti della compagnia SI . CP_1
Spese di lite
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che deve quindi essere condannata Parte_1 ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore della controparte
[...] liquidate come in dispositivo, avuto riguardo della nota spese Controparte_1 depositata in data 15 settembre 2025 dalla compagnia assicurativa, con riferimento al valore della causa pagina 9 di 10 in rapporto ai valori medi previsti, stante la difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria, poiché assente nel presente grado.
Nulla va disposto sulle spese nei confronti di rimasto contumace. CP_3
Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7895/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado nei Parte_1 confronti di liquidate in € 6.946,00 – di cui € Controparte_1
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisionale –, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
3. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'art. 13 comma 1-quater del dpr n. 115/2002 (così come inserito dall'art. 1 co.17 D 228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano in data 8 ottobre 2025
Il Presidente Est.
AN RE
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AN RE Presidente rel. dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2848/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), residente in [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura, dall'Avv. Ruggero AL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Lusardi n. 7
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo procuratore, dottor con sede in Milano, via G. B. Cassinis n. 21, CP_2 rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Matteo Schiavone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, viale Monte Nero n. 4;
APPELLATA
nonché contro
(C.F.: Controparte_3 C.F._2
pagina 1 di 10 APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale;
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis,
A) respingere l'appello incidentale di e confermare Controparte_1 la sentenza di I grado nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità esclusiva di CP_3 quale titolare della omonima impresa in relazione all'evento per cui è causa, condannandolo al pagamento in favore di dell'importo di € 71.019,69 oltre agli accessori come indicato in Parte_1 motivazione;
B) accogliere l'appello principale promosso dalla Dr.ssa e per gli effetti, in parziale riforma Pt_1 della sentenza del Tribunale di Milano n. 7895/2024:
B1) in principalità, in via surrogatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2900 cc
° accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa contratta dal danneggiante
[...] quale titolare della omonima impresa con a CP_3 Controparte_1 copertura dei danni cagionati a terzi per responsabilità del contraente, in relazione al sinistro oggetto di causa;
° condannare a manlevare e garantire il proprio Controparte_1 assicurato quale titolare della omonima impresa in relazione ai danni tutti cagionati CP_3 alla Dr.ssa in conseguenza del sinistro oggetto di causa;
Parte_1
° condannare a corrispondere direttamente in favore Controparte_1 dell'attrice, ai sensi dell'art. 1917 comma 2° c.c., l'indennizzo dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dello stesso sinistro, nella misura quantificata nella sentenza del
Tribunale di Milano n. 7895/2024 in € 71.019,69, oltre rivalutazione ed interessi, computati al tasso legale dal fatto al 22.02.2021 (data di notificazione dell'atto di citazione in primo grado) ed al saggio previsto dall'art. 1284, IV° comma, cc, a decorrere dal 22.02.2021;
° condannare alla restituzione delle spese liquidate Controparte_1 nella sentenza gravata e corrisposte in esecuzione della stessa, pari ad € 10.359,75 oltre interessi e rivalutazione dal pagato alla restituzione;
pagina 2 di 10 ° con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente difensore, che si dichiara antistatario, e rimborso delle spese di CTP di parte liquidate Pt_1 in sentenza di I° grado in € 1.830,00;
B2) in via subordinata nella denegata ipotesi venga confermata la reiezione dell'azione surrogatoria svolta dalla Dr.ssa Pt_1
° stante la particolarità e la complessità della materia trattata, compensare le spese di lite fra la
Dr.ssa ed per entrambi i gradi di giudizio;
Pt_1 Controparte_1
° condannare alla restituzione delle spese liquidate Controparte_1 nella sentenza gravata e corrisposte in esecuzione della stessa, pari ad € 10.359,75”.
Per Controparte_1 voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, previe tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, a conferma della sentenza giudicare
A) SULL'APPELLO PRINCIPALE
I - Accertare e dichiarare che la dottoressa non ha azione diretta nei confronti di Pt_1 [...]
né qualsivoglia altro titolo per agire in via surrogatoria ex Controparte_1 art. 2900 c.c. nei confronti dell'odierna appellata, in relazione all'evento di danno per cui è causa, in difetto dei presupposti di legge e/o di adeguata prova della loro sussistenza;
II - Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inoperatività della garanzia fornita da
[...] in forza della polizza n. 46382351 in ordine all'evento di danno Controparte_1 lamentato dalla dottoressa in quanto il sinistro si è verificato al di fuori dei locali ove Pt_1
l'assicurato svolgeva la propria attività commerciale, e, comunque, per cause non inerenti al rischio descritto in polizza;
III - Rigettare per l'effetto l'appello proposto dalla dottoressa siccome infondato, confermando, Pt_1 se del caso con diversa e più ampia motivazione, il capo della gravata sentenza che ha respinto la domanda svolta dalla dottoressa nei confronti di Pt_1 Controparte_1
e del capo della sentenza che ha condannato l'attrice a rifondere le spese di lite all'odierna
[...] appellata.
B) IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
B1) IN PRINCIPALITA':
I - accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia fornita da Parte_2 in forza della polizza n. 46382351 in ordine all'evento di danno lamentato
[...]
pagina 3 di 10 dall'attrice, in quanto il sinistro si è verificato al di fuori dei locali ove l'assicurato svolge la propria attività commerciale, e, comunque, per cause non inerenti al rischio descritto in polizza;
II – rigettare conseguentemente ogni domanda proposta nei confronti di Controparte_1
assolvendo la Compagnia nel migliore dei modi.
[...]
B2) IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta operante la garanzia assicurativa prevista dalla polizza n.
46382351, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuita al signor
[...] per i fatti di causa, rigettando, conseguentemente, tutte le domande formulate dall'attrice nei CP_3 suoi confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto, o, comunque, non provate ed assolvendo, conseguentemente, e, per l'effetto, , nel migliore dei modi. CP_3 CP_1
B3) IN ULTERIORE SUBORDINE:
I - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, accertare e dichiarare che l'evento di danno per cui è causa si è verificato anche per concorso di colpa della stessa danneggiata;
II – quantificare, per l'effetto, gli importi dovuti in favore dell'appellante dal signor CP_3 in ragione del grado di colpa accertato, nei limiti delle sole voci di danno spettanti alla dottoressa
e nei limiti di quanto rigorosamente provato;
Pt_1
III - rigettare, conseguentemente, ogni ulteriore richiesta dell'appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata.
C) IN OGNI CASO: condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze di causa, oltre accessori, come per legge.
Con riserva di depositare la comparsa conclusionale e la memoria di replica ai sensi dell'art. 352 nn.2) e 3) c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_3 titolare di un centro estetico, nonché presso la quale Controparte_1 il medesimo risultava assicurato per la responsabilità civile. L'attrice chiedeva la condanna del primo al risarcimento dei danni che assumeva di avere subito in conseguenza del sinistro verificatosi il 5 luglio
2019, intorno alle ore 15.00 e domandava altresì la condanna della compagnia SI, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., affinché le fosse corrisposto, ai sensi dell'art. 1917, co. 2, c.c.,
l'indennizzo per i pregiudizi lamentati.
pagina 4 di 10 A fondamento delle proprie pretese deduceva che, dopo aver svolto un trattamento Parte_1 estetico presso il centro di proprietà del convenuto, uscendo dal locale, cadeva in corrispondenza di una teca di vetro trasparente collocata in prossimità dell'uscita, riportando numerose lesioni documentate nella relazione di soccorso del 5 luglio 2019 prodotta in atti (doc. 2).
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio CP_1 Controparte_1 rilevando preliminarmente che l'attrice non avesse azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazioni, né qualsivoglia altro titolo per agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. e, nel merito,
l'inoperatività della garanzia fornita in forza della polizza n. 46382351, oltre che il rigetto di tutte le domande attoree.
Verificata la ritualità della notifica nei confronti di in sede di prima udienza ne veniva CP_3 dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'accertamento dell'entità delle lesioni riportate dall'attrice.
Esaurita la fase istruttoria e spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7895/2024, pubblicata il 6 settembre 2024 e notificata il 9 settembre 2024, così decideva:
“1. condanna al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro CP_3
71.019,69, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. rigetta la domanda svolta dalla parte attorea nei confronti di Controparte_1
;
[...]
3. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Ruggero CP_3
AL, procuratore della parte attorea, liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 7.100,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso del relativo ctp nella misura di Euro
1.830,00;
4. condanna la parte attorea alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese di lite liquidate in Euro 7.100,00 per compenso professionale, oltre a
[...] rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
5. pone a carico di e spese della ctu espletata”. CP_3
Il primo giudice, inquadrata la fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., riteneva accertato, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, il nesso causale tra la cosa in custodia e le lesioni riportate dall'attrice, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio per la liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima sofferti. Quanto, invece, all'azione proposta nei confronti della compagnia convenuta, il Tribunale rilevava, da un lato, l'assenza dei presupposti per pagina 5 di 10 configurare un'azione diretta della danneggiata nei confronti della stessa e, dall'altro, l'insussistenza delle condizioni necessarie affinché potesse agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., non essendo stati dedotti comportamenti dell'assicurato idonei a compromettere la garanzia del diritto all'indennizzo.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in ragione dei seguenti motivi: Parte_1
1) sulla sussistenza dei presupposti di esperibilità dell'azione surrogatoria;
2) sull'operatività della polizza assicurativa;
3) sulla restituzione delle spese legali corrisposte alla compagnia assicurativa.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello principale perché infondato in fatto e in diritto e formulando, altresì, un motivo di appello incidentale condizionato con viene ribadita l'inoperatività della polizza.
Dichiarata la contumacia di anche nel presente grado di giudizio, all'udienza del 24 CP_3 giugno 2025, il Consigliere istruttore fissava davanti a sé l'udienza del 30 settembre 2025 per la rimessione della causa in decisione al collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositate le note, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 8.10.2025 dal
Collegio dell'udienza del 30.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della sussistenza dei presupposti di esperibilità dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. da parte di Pt_1 nei confronti della Compagnia svizzera di assicurazioni
[...] CP_1
In base a quanto sostenuto dall'appellante nel proprio atto introduttivo, il Tribunale ha errato nel ritenere insussistente il presupposto dell'inerzia dell'assicurato ai fini dell'esperimento dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. L'appellante ha dedotto, infatti, che, sebbene abbia CP_3 inizialmente denunciato il sinistro ed intrapreso contatti stragiudiziali con la compagnia, il successivo disinteresse e la scelta di rimanere contumace nel giudizio di primo grado avrebbero integrato un comportamento omissivo idoneo a pregiudicare la realizzazione del credito risarcitorio. In tale prospettiva, secondo quanto argomentato dall'appellante, l'azione surrogatoria non avrebbe svolto pagina 6 di 10 soltanto una funzione conservativa, ma anche satisfattiva, in quanto diretta a far valere i diritti spettanti all'assicurato nei confronti della compagnia – ivi compresa la facoltà di richiedere il pagamento diretto ex art. 1917, co. 2, c.c. – al fine di garantire l'effettiva soddisfazione della pretesa creditoria. A sostegno di tale ricostruzione, l'appellante richiama la giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. civ., Sez. III, n. 26019/2011), che riconosce l'esperibilità, in astratto, dell'azione surrogatoria da parte del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile e valorizza, in certi casi, anche la funzione satisfattiva dell'istituto. L'appellante cita, in particolare, il passaggio di Cass. 26019/2011 in cui si afferma che, nell'ipotesi di azione surrogatoria avente ad oggetto la richiesta di pagamento diretto ex art. 1917, co. 2, c.c., la funzione dell'azione non sarebbe soltanto conservativa ma anche satisfattiva, così da consentire al creditore di ottenere direttamente dal debitor debitoris la prestazione dovuta.
L'appello formulato da è infondato e deve essere rigettato. Parte_1
Come noto, l'art. 1917, co. 2, c.c. prevede che l'assicuratore della responsabilità civile, entro i limiti del massimale, sia obbligato a tenere indenne l'assicurato per i danni cagionati a terzi, con la possibilità di adempiere la propria obbligazione mediante pagamento diretto al danneggiato;
tale pagamento, tuttavia, resta pur sempre esecuzione di un diritto dell'assicurato e non attribuisce al danneggiato alcuna autonoma azione diretta nei confronti dell'assicuratore, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, così come chiarito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11948/2010; Cass.
n. 13391/2007). Il danneggiato non può quindi agire direttamente contro l'assicuratore del responsabile, ma può tuttavia tentare di surrogarsi nei diritti del responsabile-assicurato verso la compagnia SI (ex art. 2900 c.c.), sostenendo che l'inerzia del responsabile compromette la soddisfazione del suo credito risarcitorio.
L'azione surrogatoria, istituto di carattere eccezionale, è esperibile soltanto al ricorrere di tre presupposti: l'esistenza di un credito certo, ancorché sottoposto a termine o condizione;
l'inerzia del debitore nell'esercizio dei diritti e delle azioni a lui spettanti verso i terzi;
nonché la sussistenza di un pericolo di insolvenza, da intendersi come situazione in cui il comportamento omissivo del debitore risulti idoneo a determinare o ad aggravare il rischio dell'insufficienza del suo patrimonio a garantire la soddisfazione delle ragioni creditorie.
Per inerzia deve intendersi non la mera mancata attivazione di una facoltà astrattamente spettante al debitore, bensì un comportamento di trascuratezza colpevole, caratterizzato dall'omissione di quegli atti che, secondo l'ordinaria diligenza, si renderebbero necessari per conservare integro il proprio diritto e, per conseguenza, la garanzia patrimoniale del creditore. L'inerzia assume quindi rilievo solo quando sia tale da determinare, o da aggravare, un concreto pericolo di vanificazione della pretesa creditoria, non potendo invece identificarsi con qualsiasi mancata iniziativa del debitore, dovendo da pagina 7 di 10 questa discendere un serio pregiudizio, consistente nella concreta compromissione delle prospettive di esecuzione della garanzia patrimoniale gravante sul debitore.
Nel caso di specie, l'appellante sostiene di poter surrogarsi, ai sensi dell'art. 2900 c.c., nell'azione spettante all'assicurato verso l'assicuratore, allegando che l'inerzia del convenuto — CP_3 non costituitosi in giudizio — integri il presupposto richiesto dalla norma.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
L'azione surrogatoria presuppone infatti che il creditore possa agire in nome e per conto del debitore nei confronti del terzo, al fine di conservare le ragioni di credito che sarebbero altrimenti compromesse dall'inerzia del debitore stesso, solo qualora vi sia un pericolo concreto di vanificazione delle ragioni creditorie. Ora, nel caso di specie non può ritenersi integrata una situazione di inerzia rilevante. È pacifico che l'assicurato abbia tempestivamente denunciato il sinistro alla propria compagnia SI (cfr. doc. 4) e che quest'ultima abbia svolto gli accertamenti medico-legali di rito, formulando una proposta risarcitoria. Pertanto, il diritto all'indennizzo nei confronti dell'assicuratore non risulta compromesso o vanificato da un'omissione del debitore, bensì attivato secondo la fisiologia del rapporto contrattuale.
La sola contumacia processuale non integra tale presupposto, in quanto rappresenta una scelta difensiva dell'assicurato/debitore che non equivale ad abbandono del diritto, specie se egli abbia comunque attivato la copertura assicurativa o denunciato il sinistro e non vale, di per sé, a configurare l'inerzia rilevante ai sensi dell'art. 2900 c.c. Diversamente opinando, l'azione surrogatoria verrebbe a svolgere una funzione assimilabile a quella dell'azione diretta, eludendo i limiti che l'ordinamento ha chiaramente fissato in materia (cfr. Cass. n. 11948/2010).
Ne consegue che, correttamente, il Tribunale ha escluso la possibilità di agire in via surrogatoria nei confronti della compagnia SI, stante l'insussistenza del requisito dell'inerzia qualificata del debitore.
A tal proposito, la Corte ritiene inoltre opportuno evidenziare che la giurisprudenza che l'appellante principale richiama nel proprio atto introduttivo, se letta integralmente, porta a conclusioni opposte rispetto a quelle che egli vorrebbe trarne. A sostegno delle proprie ragioni richiama, Parte_1 infatti, la pronuncia di Cass. civ., Sez. III, n. 26019/2011, riportandone soltanto il passaggio in cui la
Corte evidenzia che, nell'ipotesi di surrogatoria riferita al diritto di chiedere il pagamento diretto ex art. 1917, co. 2, c.c., la funzione dell'azione possa assumere connotati satisfattivi.
Tale citazione, tuttavia, risulta parziale e non rappresentativa della reale portata della decisione, la quale, nella sua integrale motivazione, precisa testualmente che anche in questa ipotesi resta
“presupposto essenziale per il legittimo esercizio dell'azione surrogatoria […] l'inerzia del debitore, pagina 8 di 10 vertendosi pur sempre in ipotesi di azione surrogatoria”. La stessa sentenza ribadisce, richiamando un orientamento consolidato (Cass. n. 13391/2007; Cass. n. 155/1991), che il mancato esercizio da parte dell'assicurato della facoltà di richiedere il pagamento diretto non è di per sé sufficiente a configurare l'inerzia qualificata che legittima la surrogatoria, qualora l'assicurato abbia comunque posto in essere iniziative idonee a mantenere integra la garanzia del proprio diritto all'indennizzo. La Corte di cassazione, nella fattispecie esaminata, ha infatti valorizzato il fatto che l'assicurato avesse attivato il rapporto con la compagnia SI, la quale aveva assunto la gestione della lite, escludendo in radice che potesse configurarsi inerzia, oltre a rilevare che il creditore non può sindacare le modalità con cui il debitore gestisce il proprio rapporto con l'assicuratore, né sostituirsi a scelte che l'ordinamento riconosce come valide ed efficaci.
Le medesime considerazioni valgono nel caso di specie: risulta pacifico che l'assicurato
[...] abbia tempestivamente denunciato il sinistro alla compagnia , che quest'ultima abbia CP_3 CP_1 svolto accertamenti medico-legali e formulato una proposta risarcitoria.
Pertanto, non solo la giurisprudenza invocata dall'appellante non avalla la tesi prospettata, ma anzi conferma la correttezza della decisione di prime cure, che ha escluso la sussistenza del presupposto dell'inerzia e, conseguentemente, la possibilità di esercitare l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei confronti dell'assicuratore.
In conseguenza del rigetto del primo motivo dell'appello principale, devono ritenersi assorbiti sia l'appello incidentale condizionato proposto dalla controparte, sia il secondo motivo dell'appello principale, non occorrendo esaminare le questioni relative all'operatività della polizza assicurativa, ormai prive di rilievo a fronte dell'accertata insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto da non può trovare Parte_1 accoglimento e va rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata che ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei confronti della compagnia SI . CP_1
Spese di lite
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che deve quindi essere condannata Parte_1 ex art 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore della controparte
[...] liquidate come in dispositivo, avuto riguardo della nota spese Controparte_1 depositata in data 15 settembre 2025 dalla compagnia assicurativa, con riferimento al valore della causa pagina 9 di 10 in rapporto ai valori medi previsti, stante la difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria, poiché assente nel presente grado.
Nulla va disposto sulle spese nei confronti di rimasto contumace. CP_3
Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7895/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado nei Parte_1 confronti di liquidate in € 6.946,00 – di cui € Controparte_1
2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisionale –, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
3. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'art. 13 comma 1-quater del dpr n. 115/2002 (così come inserito dall'art. 1 co.17 D 228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano in data 8 ottobre 2025
Il Presidente Est.
AN RE
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