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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 894/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 894/2023 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa
DA
nato a [...] (F) l'8.7.1971 (cf ) e res. Parte_1 C.F._1
a Caltagirone in via Cristoforo Colombo sn, elett. dom. presso lo Studio dell'Avv. Christian Parisi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (cf ) residente in [...] C.F._2
Fregene n. 34, elett. dom.ta presso lo studio del sottoscritto avv. Daniele Drago, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RE SIST E NT E
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, senza termini, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 03.10.2024, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto in fatto e in diritto: che il ricorrente, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, celebrato tra e in Vittoria Parte_1 CP_1
in data 12.10.2013, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2013, parte 2, serie C, numero 56, dalla cui unione è nata la figlia (n. 14.08.2014) Per_1
minore di anni 10; che ha esposto che i predetti coniugi si sono separati giusto decreto di omologazione n. cronol.
7006/2022 del 26/09/2022 reso, inter partes, dal Tribunale di Caltagirone, senza che sia intervenuta successivamente alcuna riconciliazione, eccependo, altresì l'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche con riduzione delle somme dallo stesso percepite a titolo di retribuzione mensile, chiedendo, pertanto, fermo restando quanto già stabilito in sede di separazione relativamente all'affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita con la figlia disporsi in suo capo, l'onere di contribuire al mantenimento della figlia, versando la Per_1
minor somma mensile di euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
che costituendosi in giudizio, mentre non si è opposta alla pronuncia di CP_1
scioglimento del matrimonio, né alla conferma delle condizioni di affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita della figlia ha contestato la ricostruzione in fatto Per_1
dedotta dal marito, circa la reciproca condizione economica e patrimoniale di ciascuna parte, chiedendo di contro l'aumento dell'assegno di mantenimento da corrispondersi da parte del padre in favore della figlia dalla misura di euro 500,00 ad euro 700,00 mensili;
Per_1 che esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza di comparizione dei coniugi del 22.06.2023, dinnanzi al Presidente, è stata disposta la prosecuzione del giudizio nel merito;
che all'udienza del 03.10.2024, ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da accordo congiunto di precisazione delle conclusioni sottoscritto personalmente dalle parti medesime in data 03.06.2024 e depositato telematicamente in data
04.06.2024 abbandonando le precedenti e rispettive conclusioni per come rassegnate in seno ai propri precedenti scritti difenisivi ed al precedente accordo depositato in data 28.02.2024; che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. cronol. 7006/2022 del 26/09/2022 reso, inter partes, dal Tribunale di
Caltagirone, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge
(oggi dopo la riforma della l. 6.05.2015, n. 55, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, nonchè dalle difese eccepite dalle rispettive parti, sintomi inequivoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno inoltre concordato, che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto al 56, ufficio 1, anno 2013, parte 2, celebrato in data 12.10.2013 in Vittoria (RG), tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
2. nulla disporre sul mantenimento della sig.ra , avendovi rinunciato e comunque CP_1
non avendone diritto;
3. affidare la figlia , nata a [...] il [...], congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1
collocarla presso la madre, con facoltà del padre di vederla ed averla con se ogni martedì e giovedì dalle ore 18:30 circa alle ore 20:30 (orari e giorni da ritenersi variabili sulla scorta delle esigenze della bambina come scuola di danza, catechismo e varie e secondo gli impegni lavorativi del padre
o della madre), ogni fine settimana, alternativamente, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica;
nel periodo estivo (che dovrà intendersi dalla chiusura delle scuole alla successiva riapertura), ogni martedì e giovedì dalle ore 20:00 alle 22:00 o dalle ore 21:00 alle ore 23:00, secondo gli impegni lavorativi del padre e della madre;
per quanto concerne le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé venti giorni, anche non consecutivi, da concordare di anno in Per_1
anno, con la madre, a seconda degli impegni di entrambi i genitori, entro il 31 di maggio di ogni anno (si specifica che il padre terrà con sè per venti giorni, di cui almeno sette Per_1
consecutivi tra giugno e settembre ed i rimanenti tredici anche non consecutivi); durante le vacanze natalizie, 5 giorni a Natale, anche non consecutivi, in modo da trascorrere, ad anni alterni, la vigilia di Natale con un genitore e il Natale con l'altro e la vigilia di capodanno con un genitore e il capodanno con l'altro, e per 3 giorni a Pasqua, anche non consecutivi, in modo da trascorrere, la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con un altro, sempre ad anni alterni;
atteso che il MINEO vive e lavora a Caltagirone, al fine di agevolarlo, qualora quest'ultimo non potesse rispettare gli orari, la potrà avvalersi di ludoteche o strutture adeguate per CP_1
lasciarvi la bambina dove il padre potrà prelevarla, come, peraltro, fatto durante quest'ultimo anno, a spese del MINEO stesso;
4. obbligare il sig. a corrispondere alla ex moglie, solo a titolo di contribuzione per il Pt_1 mantenimento in favore della figlia, entro il 5 di ogni mese, un assegno complessivo di € 500,00
(cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta., oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia (scuola, spese mediche, sportive e ludico-ricreative); 5. Le parti, con la firma in calce, si rilasciano nulla osta reciproco valido per recarsi all'Estero ed ottenere i relativi documenti od equipollenti sia per se' stessi che per vacanze con la figlia
al seguito;
Per_1
6. compensare le spese tra le parti.;” che le superiori condizioni, relativamente all'affidamento, collocamento, mantenimento e regolamentazione del diritto di visita con il genitore non collocatario, possono dirsi conformi all'interesse della minore minore di anni 10 e per il resto non contrastano con l'ordine Per_1
pubblico e vertono su materia disponibile alle parti e, pertanto, il Tribunale si limita a prenderne atto;
che in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
Visto il parere favorevole espresso dal P.M. pervenuto in data 07.10.2024;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto, tra e Parte_1
in Vittoria in data 12.10.2013 con atto trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio dello stesso Comune, anno 2013, parte 2, serie C, numero 56, alle condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria, di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 894/2023 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa
DA
nato a [...] (F) l'8.7.1971 (cf ) e res. Parte_1 C.F._1
a Caltagirone in via Cristoforo Colombo sn, elett. dom. presso lo Studio dell'Avv. Christian Parisi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (cf ) residente in [...] C.F._2
Fregene n. 34, elett. dom.ta presso lo studio del sottoscritto avv. Daniele Drago, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RE SIST E NT E
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, senza termini, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 03.10.2024, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto in fatto e in diritto: che il ricorrente, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, celebrato tra e in Vittoria Parte_1 CP_1
in data 12.10.2013, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2013, parte 2, serie C, numero 56, dalla cui unione è nata la figlia (n. 14.08.2014) Per_1
minore di anni 10; che ha esposto che i predetti coniugi si sono separati giusto decreto di omologazione n. cronol.
7006/2022 del 26/09/2022 reso, inter partes, dal Tribunale di Caltagirone, senza che sia intervenuta successivamente alcuna riconciliazione, eccependo, altresì l'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche con riduzione delle somme dallo stesso percepite a titolo di retribuzione mensile, chiedendo, pertanto, fermo restando quanto già stabilito in sede di separazione relativamente all'affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita con la figlia disporsi in suo capo, l'onere di contribuire al mantenimento della figlia, versando la Per_1
minor somma mensile di euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
che costituendosi in giudizio, mentre non si è opposta alla pronuncia di CP_1
scioglimento del matrimonio, né alla conferma delle condizioni di affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita della figlia ha contestato la ricostruzione in fatto Per_1
dedotta dal marito, circa la reciproca condizione economica e patrimoniale di ciascuna parte, chiedendo di contro l'aumento dell'assegno di mantenimento da corrispondersi da parte del padre in favore della figlia dalla misura di euro 500,00 ad euro 700,00 mensili;
Per_1 che esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza di comparizione dei coniugi del 22.06.2023, dinnanzi al Presidente, è stata disposta la prosecuzione del giudizio nel merito;
che all'udienza del 03.10.2024, ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da accordo congiunto di precisazione delle conclusioni sottoscritto personalmente dalle parti medesime in data 03.06.2024 e depositato telematicamente in data
04.06.2024 abbandonando le precedenti e rispettive conclusioni per come rassegnate in seno ai propri precedenti scritti difenisivi ed al precedente accordo depositato in data 28.02.2024; che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. cronol. 7006/2022 del 26/09/2022 reso, inter partes, dal Tribunale di
Caltagirone, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge
(oggi dopo la riforma della l. 6.05.2015, n. 55, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, nonchè dalle difese eccepite dalle rispettive parti, sintomi inequivoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno inoltre concordato, che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto al 56, ufficio 1, anno 2013, parte 2, celebrato in data 12.10.2013 in Vittoria (RG), tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
2. nulla disporre sul mantenimento della sig.ra , avendovi rinunciato e comunque CP_1
non avendone diritto;
3. affidare la figlia , nata a [...] il [...], congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1
collocarla presso la madre, con facoltà del padre di vederla ed averla con se ogni martedì e giovedì dalle ore 18:30 circa alle ore 20:30 (orari e giorni da ritenersi variabili sulla scorta delle esigenze della bambina come scuola di danza, catechismo e varie e secondo gli impegni lavorativi del padre
o della madre), ogni fine settimana, alternativamente, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica;
nel periodo estivo (che dovrà intendersi dalla chiusura delle scuole alla successiva riapertura), ogni martedì e giovedì dalle ore 20:00 alle 22:00 o dalle ore 21:00 alle ore 23:00, secondo gli impegni lavorativi del padre e della madre;
per quanto concerne le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé venti giorni, anche non consecutivi, da concordare di anno in Per_1
anno, con la madre, a seconda degli impegni di entrambi i genitori, entro il 31 di maggio di ogni anno (si specifica che il padre terrà con sè per venti giorni, di cui almeno sette Per_1
consecutivi tra giugno e settembre ed i rimanenti tredici anche non consecutivi); durante le vacanze natalizie, 5 giorni a Natale, anche non consecutivi, in modo da trascorrere, ad anni alterni, la vigilia di Natale con un genitore e il Natale con l'altro e la vigilia di capodanno con un genitore e il capodanno con l'altro, e per 3 giorni a Pasqua, anche non consecutivi, in modo da trascorrere, la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con un altro, sempre ad anni alterni;
atteso che il MINEO vive e lavora a Caltagirone, al fine di agevolarlo, qualora quest'ultimo non potesse rispettare gli orari, la potrà avvalersi di ludoteche o strutture adeguate per CP_1
lasciarvi la bambina dove il padre potrà prelevarla, come, peraltro, fatto durante quest'ultimo anno, a spese del MINEO stesso;
4. obbligare il sig. a corrispondere alla ex moglie, solo a titolo di contribuzione per il Pt_1 mantenimento in favore della figlia, entro il 5 di ogni mese, un assegno complessivo di € 500,00
(cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta., oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia (scuola, spese mediche, sportive e ludico-ricreative); 5. Le parti, con la firma in calce, si rilasciano nulla osta reciproco valido per recarsi all'Estero ed ottenere i relativi documenti od equipollenti sia per se' stessi che per vacanze con la figlia
al seguito;
Per_1
6. compensare le spese tra le parti.;” che le superiori condizioni, relativamente all'affidamento, collocamento, mantenimento e regolamentazione del diritto di visita con il genitore non collocatario, possono dirsi conformi all'interesse della minore minore di anni 10 e per il resto non contrastano con l'ordine Per_1
pubblico e vertono su materia disponibile alle parti e, pertanto, il Tribunale si limita a prenderne atto;
che in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
Visto il parere favorevole espresso dal P.M. pervenuto in data 07.10.2024;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto, tra e Parte_1
in Vittoria in data 12.10.2013 con atto trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio dello stesso Comune, anno 2013, parte 2, serie C, numero 56, alle condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria, di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti