Sentenza 13 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/01/2003, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
10 3 REPUBBLICA ITALIANA NOLADEL POPOLO ITALIANO0 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CARBONE Primo Presidente f.f. R.G.N. 751/01 Dott. Vincenzo GENGHINI Presidente di sezione Dott. Massimo 1040/01 Cron. 663 Consigliere Dott. Vincenzo PROTO - Rep. 127 PREDEN - Consigliere Dott. Roberto Dott. Giandonato Consigliere NAPOLETANO Ud. 14/11/02 Dott. Michele Consigliere VARRONE - Consigliere | Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente S EN TENZA | sul ricorso proposto da: in persona del Sindaco ¡COMUNE DI CASTELFIDARDO, pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso 10 studio dell'avvocato MARIO D'OTTAVI, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO STECCONI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2002 1537
contro
-1- "B.C. COSTRUZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, A. BOEZIO 2, presso lo studio dell'avvocato CARLO MILANA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorrente;
controricorrente nonchè
contro
INTERCOMUNALECONSORZIO GAS ACQUA E DEPURAZIONE (C.I.G.A.D.);
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 01/01/1040 proposto da: - CONSORZIO ITERCOMUNALE GAS E ACQUA E DEPURAZIONE (C.I.G.A.D.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato MARIO D'OTTAVI, rappresentato e difeso dagli avvocati LEDA CC, FO RI AP, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
COSTRUZIONI S.P.A., in persona del legale "B.C. rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, A. BOEZIO 2, presso lo studio dell'avvocato CARLO MILANA, che la rappresenta e difende, giusta -2- delega a margine del controricorrente;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
COMUNE DI CASTELFIDARDO;
intimato avverso la sentenza n. 329/00 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 19/09/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli avvocati Elio DE PROPRIS, per delega degli avvocati Leda SCICCHITANO e Alfonso AP, Carlo ---- 111 MILANA, RICCARDO, SteccoNI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo (giurisdizione del giudice amministrativo). Rinvio per il resto (controversia nei confronti del consorzio) ad una sezione semplice. -3- Svolgimento del processo Con atto notificato il 24 luglio 1995 la B.C. Costruzioni s.p.a. conveniva il Comune di Intercomunale Gas e Catelfidardo e il Consorzio davanti al Tribunale di Depurazione-C.I.G.A.D. Ancona ed esponeva: -che in data 7 giugno 1993 aveva ottenuto la concessione edilizia per la costruzione di una palazzina in Castelfidardo, corrispondendo la somma di lire 32.103.050 a titolo di contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, e la somma di lire 11.461.500 a titolo di oneri per il costo di costruzione;
-che, non avendo il Comune di Castelfidardo provveduto alla realizzazione delle condotte e degli impianti di distribuzione dell'acqua e del gas (che costituivano opere di urbanizzazione quale era stataprimaria) lungo la via sulla realizzata la palazzina, si era rivolta al C.I.G.A.D., ente istituzionalmente preposto alla realizzazione ed alla gestione di tali impianti, il quale aveva richiesto un ulteriore contributo spese a fondo perduto di lire 18.927.597 per la costruzione della rete principale di adduzione del gas e poi ulteriori versamenti per gli allacci dei 3 singoli appartamenti della palazzina;
-che, avendo il C.I.G.A.D. sostenuto che le reti da costruirsi avrebbero servito unicamente la palazzina di proprietà di essa società attrice, era stata costretta a pagare al Comune di Castelfidardo ed alla Provincia di Ancona le somme occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla manomissione delle strade di proprietà di tali enti;
-che le opere realizzate dal C.I.G.A.D. rientravano nella urbanizzazione primaria della zona, essendo poste al servizio anche degli altri edifici siti nella via in cui era ubicata la palazzina di proprietà di essa società attrice, per cui le somme versate in aggiunta al contributo di concessione non erano dovute;
sulla base di tali premesse la B.C. Costruzioni accertata la duplicaziones.p.a. chiedeva che, delle spese per un unico onere, venisse indicato quale dei due convenuti fosse tenuto, a titolo di ripetizione di indebito e di arricchimento senza causa, alla restituzione delle somme indebitamente percepite, pari a lire 33.655.556, nonché al rimborso della somma di lire 2.445.000 versata per autorizzazione alla occupazone del suolo pubblico, 4 per un totale di lire 36.100.956, con condanna in al rimborso di quellaogni caso del C.I.G.A.D. somma che fosse risultata eccessiva sia rispetto agli effettivi costi sostenuti, sia rispetto a quella parte delle conduttore realizzate non a servizio dell'edificio di essa società attrice, ed al risarciment dei danni causati dal ritardo con cui era avvenuta l'esecuzione dei lavori. I convenuti, costituitisi, eccepivano il difetto giurisdizione del giudice ordinario ei neldi merito, la infondatezza delle domande. Con sentenza in data 2 dicembre 1997 il Tribunale di Ancona dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda proposta nei confronti del Comune di Castelfidardo e rigettava le domande proposte nei confronti del C.I.G.A.D. La B.C. Costruzioni s.p.a. proponeva appello, al quale resisteva il solo C.I.G.A.D. Con sentenza in data 19 settembre 2000 la Corte di appello di Ancona accoglieva la domanda principale, condannando i convenuti, in solido, in applicazione dell'art. 2615, secondo comma, cod. civ. per quanto riguardava il consorzio, alla restituzione della somma di lire 36.100.956. 5 In ordine alla somma di lire 33.655.556 i giudici di secondo grado ritenevano la stessa non dovuta in base alla seguente motivazione: Ciò che è il punto decisivo della controversia, la cui soluzione implica l'accertamento se le opere realizzate dal Consorzio siano definibili come urbanizzazione primaria ovvero siano da ritenere come pubbliche, messe a disposizione di plurime utenze, oppure come "urbanizzazione privata" ovvero come allacci o derivazioni dalla rete pubblica alla singola utenza. Sotto i profili di diritto rilevasi che il contributo di urbanizzazione, se costituisce una prestazione patrimoniale imposta nel senso che determinata prescindendo dall'utilitàviene ricevuta dal beneficiario della concessione come effettivamente necessarie per ladalle spese realizzazione delle opere di urbanizzazione relative alla costruzione assentita, rimane pur sempre causalmente connotata a quella realizzazione. ossia non è finalizzata esclusivamente a procurare all'ente territoriale una entrata patrimoniale. Il collegamento causale tra contributo e realizzazione delle opere è reso positivamente evidente dall'art. 12 L. n. 10/77, istituente un 6 vincolo di specifica destinazione tra l'uno e l'altra, nonché dal consolidato principio della non debenza del contributo in relazione e per quella parte delle opere che il privato costruttore abbia eseguito o si sia impegnato ad eseguire. Deve dunque ritenersi che il contributo di l'intera obbligazione delconcessione copra beneficiario della concessione edilizia relativa alle opere di urbanizzazione realizzate о da realizzarsi dall'ente territoriale. E di conseguenza Va ritenuto che esulano dal contributo, perché estranee alla sua connotazione causale, le obbligazioni nascenti dalla esecuzione delle opere di allacciamento agli impianti di pubblico servizio dell'insediamento edilizio, perché esse di utilità esclusivamente privata. Ciò, posto, è da ritenere in fatto che le opere siano definibili qualeper cui è causa urbanizzazione primaria della zona eficatoria in cui è ricompresa la palazzina di via Torres, e non già come pretende la difesa appellata (e come ha ritenuto nella sostanza l'impugnata decisione) quali allacci о derivazioni di presa che si staccano dalle reti di distribuzione per l'alimentazione degli impianti interni privati e 7 giungono fino agli apparecchi di misura compresi. La domanda relativa alla restituzione della somma di lire 2.445.400, corrisposta dalla società appellante per occupazione di suolo pubblico, secondo la Corte di appello di Ancona era fondata ai sensi dell'art. 2041 C.C., in considerazione dell'indebito arrichimento consumatosi a favore del Consorzio, in quanto la somma in questione rifletteva costi inerenti all'esecuzione dell'opera di urbanizzazione, che, come tali, dovevano essere sopportati da esso Consorzio. Contro tale decisione hanno proposto separati ricorsi per cassazione il Comune di Castelfidardo, con quattro motivi, ed il C.I.G.A.D., con due motivi. Ad entrambi i ricorsi resiste con controricorso la B.C. Costruzioni s.p.a. Motivi della decisione preliminarmente disposta la riunione dei Va ricorsi. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si invoca la giurisprudenza di questa S.C., secondo la quale anche le controversie relative alla ripetizione di quanto si assume indebitamente versato а titolo di contributi per oneri di 8 urbanizzazione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 16 1. 28 gennaio 1977 n. 10. La doglianza è infondata. Nella specie, infatti, da un lato, è pacifico che le somme di cui si chiede la restituzione non sono state versate al Comune, cioè al destinatario dei contributi per opere di urbanizzazione, ma al C.I.G.A.D., e, dall'altro, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata (senza che sul punto vi sia contestazione), tali somme sono state richieste in relazione alla realizzazione di opere di utilità privata, cioè in relazione adesclusivamente allacci 0 derivazioni di presa che si staccano dalle reti di distribuzione per l'alimentazione degli impianti interni privati e giungono agli apparecchi di misura compresi. Il vero problema della causa consisteva, quindi, nello stabilire se effettivamente esistesse un collegamento causale tra la richiesta (come formulata) e le opere da eseguire о se, invece, sostanza sostenuto dalla società come in resistente, surrettiziamente fossero state chieste in relazione alla realizzazione di opere di utilità esclusivamente privata somme destinate a finanziare 9 anche opere di urbanizzazione primaria, per le quali erano stati già versati i relativi contributi. La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la seconda ipotesi, con una motivazione adeguata e corretta dal punto di vista logico, come tale incensurabile in sede di legittimità. In definitiva, quindi, Va riaffermata la giurisdizione del giudice ordinario e gli atti vanni trasmessi al Primo Presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice ai fini della decisione nel merito del ricorso.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il primo motivo di entrambi i ricorsi;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette gli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. Roma, 14 novembre 2002 плите IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ери Depositata in Cancelleria Oggi 13 GEN 2003 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattistaद 10