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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 252/2022
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 252 /2022 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 21/01/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Desiree Fonte anche in sostituzione dell'Avv.
Malfitano Concetta e per l' l'avv. Doriana Alaimo, in sostituzione dell'avv. CP_1
Nucciarone Ugo
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:00 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione prima civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 21/01/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 252/2022 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Malfitano Concetta e dall'avv. Desiree Fonte , per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 8/04/2024,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano
Marcedone e dall'avv. Nucciarone Ugo , giusta procura generale alle liti in atti
- resistente
OGGETTO: cancellazione iscrizione gestione commercianti
Si dà atto che con provvedimento del 03.02.2022 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/01/2022 ha convenuto in giudizio Parte_1
l per sentire accertare e dichiarare inefficace e/o comunque privo di effetti il CP_1 permanere della propria iscrizione alla Gestione Commercianti dell' ed ordinarsi CP_1 all'Istituto la sua cancellazione dalla già menzionata Gestione a decorrere dal 02/11/2021,
2 con vittoria delle spese di lite. A sostegno del ricorso ha dedotto di essere socia di maggioranza della società SANI S.r.l. costituita il 17 maro 2014, di essere stata iscritta alla
Gestione Commercianti dal 2014 e di avere pagato i relativi contributi dal secondo trimestre
2014 . Ha dedotto ancora la ricorrente che il 2.11.2021 ella è stata assunta dalla società
SANI S.r.l con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel livello QA1 e la società ha, pertanto, proceduto ad effettuare in data 24 novembre 2021 la relativa comunicazione alla Camera di Commercio per l'inoltro all' CP_1
tramite sistema telematico ComUnica al fine di ottenere la cancellazione della ricorrente dalla gestione commercianti, indicando in note quanto segue: “Come previsto dal messaggio del 10 giugno 2011 n. 12698 si richiede la cancellazione dell'iscrizione CP_1
dalla gestione commercianti per la signora in quanto presente un Parte_1
CP_ contratto di lavoro a tempo pieno”. Poiché l' non ha provveduto alla sua cancellazione dalla gestione commercianti si è rivolta al tribunale per ottenere la cancellazione.
CP_ Costituitosi ritualmente l' ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato espletamento del prescritto iter amministrativo. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo che grava esclusivamente sulla ricorrente l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di legge per la cancellazione ed in particolare la genuinità del rapporto di lavoro subordinato con la società di cui la OL è socia di maggioranza.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'eccezione di improcedibilità è infondata avendo la ricorrente presentato domanda di
CP_ cancellazione e non avendo l' definito nei termini di legge l'iter amministrativo legittimamente la ricorrente ha adito il tribunale per vedere accertato il suo diritto ad ottenere la cancellazione dalla gestione commercianti.
Quanto all'onere probatorio, incombe sulla ricorrente la prova della circostanza che ha determinato il suo diritto alla cancellazione dalla gestione commercianti alla quale è stata iscritta per anni.
Tale prova nel giudizio è stata fornita.
È pacifico che lo svolgimento di attività da lavoro dipendente a tempo pieno rientra nei casi di non iscrivibilità nella Gestione previdenziale dei Commercianti in quanto tale
3 fattispecie fa decadere “la prevalenza” dell'attività commerciale presupposto per la iscrizione e la permanenza nella gestione commercianti. La domanda di cancellazione dall' come commerciante deve essere regolarmente presentata all' tramite i CP_1 CP_1
CP_ canali ufficiali. L' deve esitare la richiesta nel termine di 60 giorni . A termine dell'iter procedura l' deve rilasciare una comunicazione ufficiale di conferma della CP_1
cancellazione o di diniego motivato.
Nel caso in esame la ricorrente ha dato prova di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno Lo svolgimento di attività dipendente a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di attività commerciale prevalente nella impresa e pertanto ella, con l'assunzione a tempo pieno , aveva diritto di essere cancellata dalla
CP_ gestione commercianti per iscriversi alla gestione dipendenti La iscrizione alla gestione dipendenti è automatica in seguito all'inizio del rapporto di lavoro subordinato.
Nel giudizio l non ha dichiarato di avere annullato il rapporto di lavoro subordinato , CP_1
che deve allo stato ritenersi validamente istaurato. Pertanto, con l'inizio del rapporto di lavoro subordinato e le prescritte comunicazioni di legge incombenti sulla società, la ricorrente aveva diritto alla iscrizione alla gestione dipendenti e alla conseguente cancellazione dalla gestione commercianti. Lo svolgimento di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, dimostrato dalla ricorrente in giudizio con il contratto di lavoro non disconosciuto né annullato da , e con la comunicazione è di per sé prova CP_1 Pt_2
della impossibilità di svolgere nella società attività imprenditoriale con i caratteri della prevalenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico di e liquidate CP_1
come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa dichiarato in ricorso ( euro 4900) , in base ai valori minimi ai sensi del D.M. 55/2014 in ragione del carattere documentale della causa e della limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere cancellata
CP_ dalla gestione commercianti dal 2.11.2021.
4 CP_
- Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi euro 1312,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 21/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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