Decreto cautelare 16 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 30 novembre 2021
Sentenza 28 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 28/06/2022, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2022
N. 01067/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01395/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1395 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Durano e Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliata;
nei confronti
di:
- AR MI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- OS ST, rappresentata e difesa dagli avvocati Natalizia Airò e Andrea Airò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso principale:
- della nota a firma del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio n. 0011542 del 6.11.2020, con cui è stato comunicato al ricorrente che la sua domanda di mobilità non poteva essere accolta e, comunque, della implicita determinazione assunta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio di procedere all'espletamento della procedura concorsuale anche con riferimento all'unità lavorativa del profilo DEM02;
- di tutti gli atti con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha dato corso alla procedura concorsuale anche con riferimento al profilo professionale DEM02;
- del Decreto n. 0000078 del 2.7.2021 del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del Concorso pubblico indetto dalla medesima Autorità con Decreto n. 59/2020 del 4.8.2020, successivamente integrato con Decreto n. 73/2020 del 21.9.2020, limitatamente alla parte in cui è stata approvata la graduatoria relativa al profilo DEM02 (Impiegato tecnico amministrativo da destinare alla Direzione Operativo, Sicurezza, Demanio – Sezione Demanio);
- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o, comunque, connesso, con particolare riferimento, ove e per quanto occorra, ai Decreti nn. 59/2020 e 73/2020 di indizione della procedura selettiva, limitatamente al posto messo a concorso per il profilo DEM02;
per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente e del corrispondente obbligo per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio di dare corso alla procedura di mobilità ex art. 30, comma 2-bis, D. Lgs. n. 165/2001 e di accogliere la richiesta di trasferimento presentata dal ricorrente;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15 ottobre 2021 e il 5 novembre 2021:
- del Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio n. 0000124 del 12.10.2021, con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito stilata dalla Commissione e già approvata dal segretario Generale con Decreto n. 78/2021 ed è stata disposta l'assunzione in servizio della Sig.ra MI AR;
- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ivi compreso l'eventuale contratto di lavoro che l'Ente dovesse avere nelle more stipulato con la controinteressata;
- degli atti già impugnati col ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, di AR MI e di OS ST;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv.to L. Durano per la parte ricorrente, avv.to M. Vozza in sostituzione dell'avv.to G. Misserini per la controinteressata MI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che, con il gravame introduttivo del presente giudizio, il ricorrente:
- a) deduce (v. primo motivo di ricorso) che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, a fronte della domanda di mobilità volontaria da lui presentata per il posto DEM02 (corrispondente al profilo professionale rivestito dal ricorrente presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Sicilia Orientale), avrebbe dovuto accoglierla e non procedere alla selezione pubblica relativa anche al posto DEM02, giusta Decreto n. 73/20 del 21.9.2020, così violando l’art. 30, comma 2-bis, D. Lgs. n. 165/2001;
- b) deduce, in subordine, che, avendo comunque partecipato alla selezione suddetta (collocandosi al terzo posto), il punteggio attributo alle due candidate (che lo precedono in graduatoria) MI e ST (rispettivamente prima e seconda) in ordine alla valutazione dei titoli non sarebbe stato motivato né risulterebbero comprovate le dichiarazioni e le mansioni descritte dalle due candidate (v. secondo motivo di ricorso principale);
- c) deduce ulteriormente che il decreto n. 78 del 2 luglio 2021, di approvazione della graduatoria, non doveva essere firmato dal Segretario Generale ma dal Presidente dell’Autorità, come al riguardo previsto dall’art. 13 del regolamento dell’Ente sul reclutamento del personale (v. terza censura ricorso principale).
2) Premesso, ancora, che:
- a) con il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 15 ottobre 2021, il ricorrente impugna, per illegittimità derivata, il decreto n. 124 del 12 ottobre 2021, con cui il Presidente dell’ente ha approvato la graduatoria di merito e ha disposto l’assunzione in servizio della candidata MI;
- b) col secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 5 novembre 2021, il ricorrente deduce che la controinteressata MI (vincitrice) non avrebbe reso dichiarazioni esaustive in ordine alle mansioni svolte, suscettibili di valutazione in sede di domanda di partecipazione, e che l’amministrazione, nello svolgere successivi controlli, avrebbe consentito alla candidata di integrare le iniziali dichiarazioni;
- c) alla camera di consiglio del 25 novembre 2021, la Sezione prendeva atto della rinuncia alla domanda cautelare con compensazione delle spese di quella fase (v. ord. n. 690 del 30.11.2021);
- d) all’udienza pubblica del 15 giugno 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.
3) Ritenuto che sulla domanda, di cui al primo motivo di ricorso principale, relativa alla declaratoria del diritto alla mobilità di parte ricorrente vada dichiarato il difetto di giurisdizione (eccepito in atti), in quanto « in tema di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al diritto all'assunzione all'esito di una procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, atteso che nell'ambito di essa non viene in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura concorsuale, ma una mera modificazione soggettiva del rapporto preesistente con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto (…) » (così C.d.S. n. 5637 del 29 settembre 2020, che richiama Cass. Civ., SS.UU., ord. n. 16452 del 30 luglio 2020).
4) Rilevato inoltre che la suddetta domanda di parte ricorrente, sebbene principalmente incentrata sulla declaratoria del diritto alla mobilità, reca anche una censura di illegittimità del bando per violazione dell’art. 30, comma 2-bis, D. Lgs. n. 165/2001 (in quanto, ad avviso del ricorrente, la P.A. avrebbe messo a concorso un posto che, dovendo essere coperto tramite mobilità, non poteva essere oggetto di selezione), come risulta del resto precisato da parte ricorrente a pag. 4 della sua memoria difensiva del 13 maggio 2022.
5) Ritenuto che una siffatta censura di illegittimità del bando, inerendo alla stessa assegnabilità del posto conteso tramite selezione pubblica, sia tardiva (come parimenti eccepito in atti), in quanto avrebbe dovuto essere fatta valere subito, cioè al momento del bando e non a valle della selezione (risultando il bando risalente al 21 settembre 2020, con termine di presentazione delle domande al 12.11.2020, mentre il gravame introduttivo del presente giudizio è stato notificato alla P.A. il 1° ottobre 2021).
6) Ritenuto, quanto alle censure spiegate in relazione agli esiti della selezione, che il terzo motivo di ricorso principale (con cui è stata dedotta l’incompetenza del Segretario Generale ad approvare la graduatoria) – da scrutinare per primo in ragione del vizio dedotto – sia infondato per le seguenti ragioni:
- a) ai sensi del Regolamento dell’ente per il reclutamento del personale, l’art. 12, comma 9, prevede la competenza del Segretario Generale all’approvazione della graduatoria di merito degli idonei, mentre l’art. 13 prevede la competenza del Presidente all’approvazione della graduatoria dei vincitori (v. regolamento depositato in atti dalla difesa della candidata ST il 22 novembre 2021);
- b) nel caso di specie, risultano approvate le due distinte graduatorie secondo le suddette competenze.
7) Ritenuto che le restanti censure (con cui si deduce che il giudizio sui titoli delle due candidate che precedono il ricorrente non sarebbe stato motivato, che non risulterebbero comprovate le dichiarazioni e le mansioni descritte dalle due candidate, che le dichiarazioni rese dalla candidata MI non siano esaustive e quindi non suscettibili di valutazione, che l’amministrazione, nello svolgere successivi controlli, avrebbe consentito alla candidata MI di integrare le iniziali dichiarazioni) vadano respinte perché infondate, alla luce delle seguenti considerazioni:
- a) nel bando di concorso erano stati predeterminati i criteri relativi all’attribuzione del punteggio ai candidati, come da appendice 1 del bando (v. doc. 6 ricorso principale), in cui era indicato che, con riferimento alle pregresse esperienze, sarebbero stati attribuiti 3 punti per ogni 180 giorni di servizio nella P.A. e 1,5 punti per ogni 180 giorni per attività in impresa privata, studio professionale o come libero professionista;
- b) ed infatti, nella griglia di valutazione allegata al verbale n. 1 del 27 aprile 2021 (v. doc.12 deposito dell’Autorità portuale del 19 ottobre 2021), i criteri del bando sono riportati nelle relative colonne, nelle quali sono poi inseriti i punteggi in corrispondenza dei nominativi dei candidati;
- c) ne deriva che, essendo predeterminati i criteri nel bando, l’espressione del punteggio numerico assolve, sinteticamente, all’obbligo di motivazione;
- d) va poi rilevato che la declaratoria delle mansioni del profilo professionale messo a concorso contempla l’operatore « del Sistema Informativo Demanio (SID) e di altre banche dati connesse alla gestione dei beni demaniali; attività di sportello a tecnici ed utenti per la corretta compilazione dei Modelli Ministeriali e la predisposizione della documentazione di supporto; verifica delle domande e dei documenti presentati anche mediante l’utilizzo di sistemi informatici; verifiche e sopralluoghi delle aree e dei beni in concessione; organizzazione della corrispondenza, della documentazione e degli archivi sia informatici che cartacei secondo la consueta prassi amministrativa dell’Ente » (v. cit. appendice 1 del bando in doc. 6 ricorso principale);
- e) ebbene, la candidata MI (v. domanda di partecipazione in doc. 8 ricorso principale), oltre a vantare un periodo di servizio presso la medesima Autorità dal 28.11.2018, sul quale non vi è contestazione del ricorrente, ha indicato pure il periodo lavorativo svolto dal 31.8.2015 al 29.9.2017 presso la Capitaneria di Porto di Napoli, di natura tecnico-amministrativa e coerente con la descrizione delle suddette mansioni (nelle quali è in sostanza descritta una attività d’ufficio, volta a gestione di banche dati, attività di sportello, verifica di domande e documenti tramite sistemi informatici, verifiche e sopralluoghi su aree e beni in concessione, tenuta della corrispondenza e degli archivi).
8) Ritenuto che sia superfluo esaminare la posizione della seconda classificata, non avendo il ricorrente palesato il proprio interesse a una collocazione in graduatoria al secondo posto, mirando esclusivamente a conseguire il primo posto (che, per le ragioni suddette, rimane in capo alla candidata MI).
9) Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate tra tutte le parti, considerata la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, per quanto concerne la domanda volta alla declaratoria del diritto di parte ricorrente alla mobilità;
- b) dichiara irricevibili il ricorso principale e i motivi aggiunti nella parte in cui, con gli stessi, si deduce l’illegittimità del bando di selezione per violazione dell’art. 30, comma 2-bis, D. Lgs. n. 165/2001;
- c) respinge, per il resto, il ricorso principale e i motivi aggiunti;
- d) compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO