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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7443 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7443 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._1
Besana in Brianza, Via della Cascina Selva, n. 8;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._2
Brugherio, Via Giuseppe Verdi n. 21/A, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Di Zozza ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza, Via Italia, n.46, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
a) ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, pronunciare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto da e , ordinando all'Ufficiale CP_1 Parte_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Il IG. verserà alla IG.ra , entro il 10 di ogni mese e in via anticipata, la somma di CP_1 Pt_1
€ 400,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento della figlia , maggiorenne ma Per_1 economicamente non ancora autosufficiente, con la previsione di adeguamento automatico secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Monza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 30.06.2009 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 21.07.2009.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e CP_1 [...] con ricorso depositato in data 11.11.2024 così provvede: Pt_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1 [...] in data 20.07.1991 (atto n. 106 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Pt_1
Comune di Cologno Monzese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7443 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._1
Besana in Brianza, Via della Cascina Selva, n. 8;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._2
Brugherio, Via Giuseppe Verdi n. 21/A, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Di Zozza ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza, Via Italia, n.46, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
a) ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, pronunciare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto da e , ordinando all'Ufficiale CP_1 Parte_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Il IG. verserà alla IG.ra , entro il 10 di ogni mese e in via anticipata, la somma di CP_1 Pt_1
€ 400,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento della figlia , maggiorenne ma Per_1 economicamente non ancora autosufficiente, con la previsione di adeguamento automatico secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Monza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 30.06.2009 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 21.07.2009.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e CP_1 [...] con ricorso depositato in data 11.11.2024 così provvede: Pt_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1 [...] in data 20.07.1991 (atto n. 106 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Pt_1
Comune di Cologno Monzese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi