Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 937/2022 R.G.L., vertente TRA
, CF , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 Salvo, residente a Marina di Gioiosa, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Pietro Accardo, , pec C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, Via S. Anna 2° Tronco n.18/i, fax 0965893231 appellante CONTRO
(C.F. – P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore appellato contumace
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri in data 06/10/2020, Parte_1
esponeva di lavorare da molti anni in agricoltura, ottenendo regolarmente
[...] l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza. Negli anni dal 2009 al 2017 aveva lavorato come operaia agricola a tempo determinato per 102-103 giornate all'anno, di cui 70-71 all'anno alle dipendenze dell'Azienda Agricola Buttiglieri Rocco di Gioiosa Jonica, conseguendo le relative iscrizioni annuali. Avendo nel 2019 ricevuto alcune richieste di restituzione di presunti indebiti per prestazioni agricole, aveva formulato istanza di accesso agli atti, in esito alla quale aveva appreso di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli (limitatamente alle giornate lavorate alle dipendenze dell'azienda Buttiglieri) per gli anni predetti. Non aveva mai ricevuto comunicazione di alcun provvedimento di disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dal 2009 al 2017, né di cancellazione dell'iscrizione già ottenuta per gli stessi anni, né risultavano consultabili eventuali elenchi di variazione che potessero essere intervenuti dopo la pubblicazione degli elenchi originari. Era onere dell' dimostrare l'esistenza di provvedimenti che giustificassero la CP_3 richiesta di restituzione, nonché la ritualità dell'assunzione e della notifica degli stessi.
La cancellazione di parte ricorrente dagli elenchi, se effettivamente intervenuta, era illegittima in quanto, trattandosi di iscrizioni eseguite nella vigenza della Legge n. 241/90, l'eventuale annullamento d'ufficio sarebbe dovuto intervenire, ai sensi dell'art. 21 nonies della norma citata, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi dal momento della sua emanazione, salvo il caso di provvedimenti conseguiti a condotte costituenti ipotesi delittuosa, ma solo a patto che l'ipotetico reato fosse stato accertato con sentenza passata in giudicato. Non risultava che l avesse fatto ricorso per gli anni in esame, alla tutela ex L. CP_3
11/3/70 n. 83, in cui era stabilito (all'art. 22) un rigoroso termine di decadenza entro cui la parte interessata poteva proporre l'iter del contenzioso amministrativo e, quindi, la domanda giudiziale finalizzata ad ottenere la modifica degli elenchi dei lavoratori agricoli: in mancanza di avvio tempestivo dell'azione, anche sotto questo profilo, essi divenivano definitivi ed inoppugnabili. Il modus operandi da anni adottato dall' , in palese violazione della normativa di CP_2 settore, non prevedeva l'adozione di alcun provvedimento di disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati (presupposto necessario ed indefettibile della cancellazione dagli elenchi): venivano fatte confluire negli elenchi di variazione le risultanze di accertamenti ispettivi eseguiti solo nei confronti dei datori di lavoro. La ricorrente era stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli dal 2009 al 2017, senza che le fosse stata data la minima possibilità di difendersi e senza poter verificare se i pretesi provvedimenti di variazione fossero stati oggetto di pubblicazione telematica, come affermato dall' in sede di riscontro alle istanze di accesso. CP_3 In ogni caso, l'attività lavorativa era stata effettivamente prestata con le caratteristiche della subordinazione, con la conseguenza dell'evidente illegittimità, anche nel merito, della cancellazione. Sul problema della correttezza costituzionale della normativa del 2011, come interpretata e posta in esecuzione dall' , aveva manifestato dubbi la Corte di Appello CP_2 di Reggio Calabria che, con l'ordinanza del 15/6/20 aveva rimesso la questione alla Corte Costituzionale. Concludeva chiedendo dichiarare la nullità, l'inesistenza e, comunque, l'illegittimità dei provvedimenti di modifica degli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Marina di Gioiosa Jonica per gli anni dal 2009 al 2017, riconoscendo la definitività degli elenchi in questione;
per l'effetto, condannare l a riattribuire le giornate lavorative cancellate, CP_3 ripristinando gli elenchi originari. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e art. 10 comma 6° D.P.R. 115/2002, per il caso di soccombenza nonché ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contributo unificato.
Costituitosi l , eccepiva, preliminarmente, la decadenza dall'azione giudiziale e CP_3 contestava nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 576/2022 del 01.07.2022, il Tribunale di Locri dichiarava inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex lege n. 83/70 e compensava le spese di lite. Osservava che, a norma dell'art. 22 del D.L. 03.02.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. 3
Per costante orientamento della Corte di Cassazione, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.). (Cass. 27/12/2011 n. 29070). L'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, disponeva che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della Commissione l'interessato e il dirigente della competente sede AU (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.” Dalla documentazione prodotta dall' risultava che la ricorrente era stata CP_3 cancellata dagli elenchi agricoli per negli anni oggetto di causa con il primo elenco trimestrale 2019 di variazione, pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal 15/06/2019 al 15/07/2019 con effetto di notifica ai lavoratori interessati (cfr. produzione dell' ). CP_3 Ai sensi dell'art. 38 comma 7 D.L n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla notifica ai lavoratori interessati CP_3 mediante la pubblicazione, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede CP_3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. Nel caso di specie il termine per proporre ricorso amministrativo avverso il disconoscimento delle giornate cominciava a decorrere dal 16/07/2019 e non risultava che la ricorrente avesse proposto tempestivamente ricorso amministrativo nei termini e, comunque, aveva proposto tardivamente ricorso giudiziario in data 06/10/2020. Ne discendeva che la mancata iscrizione era divenuta definitiva e non più contestabile, essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni per il ricorso amministrativo. (cfr Cass 03/04/2008 n. 8650 secondo cui: “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso)”. 4
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla , che ne invocava la Pt_1 riforma. Premetteva che questa Corte di Appello con ordinanza del 16/6/20 aveva sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento alla normativa istitutiva della pubblicazione telematica degli elenchi dei lavoratori agricoli (art. 38 comma 7 D.L. 98/2011).
La Consulta aveva dichiarato non fondata la questione, formulando tuttavia una serie di considerazioni che imponevano un approfondimento in sede di giudizio di merito, ravvisando esistente una situazione di illegittimità consistente nell'ingiustificata compressione del diritto di difesa, non determinato da incostituzionalità dell'art. 38 D.L. 6/7/11 ex se, bensì dal modus operandi, riconducibile alla circolare n. 82/2012, adottato dall' a seguito della sua introduzione. CP_3 Con il primo motivo, avente ad oggetto la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/1970, lamentava l'inidoneità della pubblicazione telematica, eseguite con le modalità fissate dalla predetta circolare, a far decorrere alcun termine decadenziale nei confronti dei destinatari: ciò in quanto le dette modalità incidevano in modo irragionevole sul diritto dell'interessato a utilizzare l'intero termine di legge previsto per l'impugnazione anche per la conoscenza del provvedimento, sussistendo il diritto a predisporre il ricorso tempestivamente anche nell'imminenza della scadenza del termine stesso. In ogni caso la dichiarazione di avvenuta decadenza non poteva prescindere dalla prova della pubblicazione, per il periodo richiesto dalla legge, dell'elenco di variazione in questione sul sito internet dell' . CP_2 L' non si era dotato di alcun sistema che consentisse la verifica ex post CP_3 dell'effettività della pubblicazione telematica degli elenchi, dell'integrità dei documenti informatici e di tutte le altre prescrizioni dettate dal Codice dell'Amministrazione Digitale. Al di là dei tecnicismi, dal punto di vista meramente processuale, non poteva essere considerata sufficiente, al fine di provare un fatto storico (ovvero la pubblicazione dell'elenco di variazione), una sorta di autocertificazione, ovvero null'altro che una mera asserzione della parte resistente, non sorretta da alcun elemento oggettivo. Con il secondo motivo lamentava la violazione della normativa in materia di disconoscimento del rapporto di lavoro e di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Affermava che l'art. 38 comma 7 D.L. 6/7/11 disponeva che la notifica con modalità telematiche degli elenchi nominativi trimestrali di variazione era prevista per il caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la pubblicazione dell'elenco annuale. Il disconoscimento, pertanto, doveva necessariamente precedere la cancellazione. Già da questo era agevole constatare la fallacia della ricostruzione operata dal Tribunale di Locri, secondo cui, “…il mancato riconoscimento delle giornate (o il disconoscimento) ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi” (pag. 10, rigo 11 sent. impugnata). La normativa di riferimento in materia di tenuta degli elenchi dei lavoratori agricoli (art. 12 R. D. 1949/1940; artt. 8 e 9 D. Lgs. 375/1993; art. 9 quinquies D. L. 510/1996, convertito in L. 608/1996) aveva sempre distinto il procedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro ed il procedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Mentre il secondo era un semplice atto di certazione, che non conteneva motivazione, né indicazione dei termini per l'impugnazione, il primo era invece un provvedimento in senso proprio che, nella vigenza della L. 241/1990, doveva essere, a pena di nullità/annullabilità, espresso (ex art. 2), motivato (art. 3) e ritualmente notificato agli interessati (art. 21 bis), oltre che assunto da parte dell'ente competente (artt. 21 septies e octies) all'esito di procedimento del cui inizio fosse stata data rituale comunicazione ai destinatari (artt. da 7 a
13). Inoltre, detto provvedimento non poteva essere confuso con i verbali di accertamento 5
ispettivo, e ciò in quanto questi ultimi erano meri atti istruttori, esperiti esclusivamente nei confronti delle aziende datrici di lavoro, senza alcuna partecipazione dei lavoratori (se non come semplici informatori), ai quali peraltro il verbale conclusivo non veniva neppure notificato. Con il terzo motivo, avente ad oggetto la distribuzione dell'onere della prova, affermava che, mancando l'indefettibile provvedimento di disconoscimento, la cancellazione doveva considerarsi tamquam non esset ed essere disapplicata, con conseguente reviviscenza dell'originario provvedimento di iscrizione e relativa presunzione che il rapporto di lavoro in questione era vero e reale, salvo specifica prova del contrario da fornirsi da parte del resistente. In punto di prova del contrario osservava che il verbale ispettivo era l'atto conclusivo di un accertamento esperito nei confronti dell'azienda agricola Buttiglieri Rocco di Gioiosa Jonica, il cui legale rappresentante non partecipava al presente giudizio. Non era noto se avverso il verbale fossero state attivate le impugnative di legge con quale esito;
se fossero stati avviati procedimenti penali e con quale esito. Peraltro, l'attendibilità delle valutazioni degli ispettori era inficiata in maniera irrimediabile dal fatto che il materiale raccolto (documentazione contabile dell'impresa, dichiarazioni del titolare e del consulente, informazioni e chiarimenti assunti dai lavoratori) non veniva allegato, trattandosi di una sorta di collage di dichiarazioni decontestualizzate e prive di sottoscrizioni. Con il quarto motivo affermava che l'atto con cui l aveva eseguito la CP_2 cancellazione altro non era se non la revoca dei provvedimenti originari di iscrizione, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere assunto con le modalità e nei termini di cui all'art. 21 nonies, comma I, L. 241/1990. L'iscrizione della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2009 e 2017 era stata riesaminata (e revocata) dall'Istituto solo nel 2019 a mezzo di un elenco di variazione: ai sensi della normativa citata, a distanza di tanto tempo, l'originario provvedimento di iscrizione non poteva essere riesaminato, ma eventualmente ridiscusso solo in presenza di fattispecie delittuose debitamente accertate dall'Autorità Giudiziaria, elemento carente nel caso di specie, con illegittimità e inefficacia della revoca. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a restare iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Marina di Gioiosa Jonica per gli anni dal 2009 al 2017 per i periodi già riconosciuti dall'Istituto con l'originaria iscrizione;
condannare l a riattribuire le giornate lavorative cancellate, ripristinando gli elenchi originari. CP_3 Condannare l'appellato al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi, con dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e art. 10 comma 6° D.P.R. 115/2002.
Non si costituiva l , del quale, con ordinanza del 28.09.2023, veniva dichiarata la CP_3 contumacia
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. In primo luogo, al fine di individuare la corretta disciplina applicabile, deve rilevarsi l'infondatezza dell'argomentazione rassegnata dall'appellante, a tenore della quale l'atto con cui l aveva eseguito la cancellazione altro non rappresentava se non la revoca del CP_3 provvedimento originario di iscrizione, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere assunto con le modalità e nei termini di cui all'art. 21 nonies, comma 1, L. 241/1990 nel termine ivi indicato, non superiore a quello dalla norma indicato, mentre l'iscrizione della 6
ricorrente/appellante negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2009 e 2017 era stata riesaminata (e revocata) dall' solo nel 2019 a mezzo di un elenco di variazione. CP_2 Osserva la Corte che, a tacere, in virtù della ragione più liquida, ogni considerazione sulla qualificazione della cancellazione quale atto di revoca del provvedimento di iscrizione, non può che rilevarsi che l'art. 21 nonies disciplina l'annullamento d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, del provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21-octies, il quale ha ad oggetto il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Non è dato comprendere, e non lo ha illustrato l'appellante, come l'inscrizione o la cancellazione dagli elenchi possano esser ricondotti ad attività procedimentale amministrativa in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza, tali da poter essere annullati d'ufficio (revocato?) nel termine indicato dall'appellante. L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli non è un atto esplicativo di potere discrezionale, che possa risultare viziato da violazione di legge, eccesso di potere
o incompetenza, assolvendo ad una mera funzione ricognitiva della relativa situazione e di agevolazione probatoria, tant'è che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza, non dell'atto di iscrizione, bensì del rapporto di lavoro, in esecuzione del quale sia stata prestata attività lavorativa per un minimo di giornate nell'anno. La Suprema Corte ha chiarito che, in subiecta materia, si contrappongono la pretesa dell'iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli a rimanere tale e l'obbligo dell'Istituto di imporre il rispetto della regola della effettività dell'attività connessa all'iscrizione assicurativa: “si tratta di posizioni giuridiche non legate ad alcun interesse legittimo né ad alcuna discrezionalità amministrativa, giacché all'espletamento dell'attività agricola subordinata corrisponde il diritto all'iscrizione, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, per cui è evidente l'estraneità alla fattispecie oggetto di causa della disciplina di cui alla L. n. 240 del 1991 che riguarda l'attività amministrativa in senso stretto” (cfr. Cass. n. 28141 del 2018; n. 13198 del 2019). Non v'è, dunque, potere discrezionale che possa essere esercitato e non v'è provvedimento amministrativo viziato che possa essere annullato d'ufficio entro il termine che l'appellante vorrebbe estendere alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. La doglianza è, dunque, infondata e va rigettata.
5. L'appellante ha affermato che la cancellazione avrebbe dovuto essere considerata inesistente o radicalmente nulla per mancanza dell'atto presupposto, sul rilievo che la normativa di riferimento in materia di tenuta degli elenchi dei lavoratori agricoli (art. 12 R. D. 1949/1940; artt. 8 e 9 D. Lgs. 375/1993; art. 9 quinquies D. L. 510/1996, convertito in L. 608/1996) aveva sempre distinto il procedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro ed il procedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. L' , eseguita la pubblicazione degli elenchi annuali dei lavoratori agricoli, aveva CP_3 facoltà di modificare le risultanze degli stessi, attraverso la pubblicazione di elenchi suppletivi di variazione, in tutti i casi nei quali, a seguito di attività ispettive e di vigilanza, avesse emesso provvedimento di disconoscimento di giornate lavorative: tale provvedimento, nella vigenza della L. 241/1990, non poteva che essere, a pena di nullità/annullabilità, espresso (ex art. 2), motivato (art. 3) e ritualmente notificato agli interessati (art. 21 bis), oltre che assunto da parte dell'ente competente (artt. 21 septies e octies) all'esito di procedimento del cui inizio sia stata data rituale comunicazione ai destinatari (artt. da 7 a 13). Nell'omesso assolvimento di siffatti incombenti il disconoscimento doveva essere considerato tamquam non esset o comunque disapplicato per illegittimità. La doglianza è infondata. 7
Si è detto sub 4 che l'iscrizione e la cancellazione non sono atti costituenti esercizio di discrezionalità amministrativa, sì che essi non sono assoggettati alle norme ex L. 241/1990 e la pretesa dell'appellante di emanazione di un provvedimento amministrativo di cancellazione espresso, motivato, ritualmente notificato agli interessati, adottato all'esito di procedimento del cui inizio sia stata data rituale comunicazione ai destinatari secondo i dettami della L. 241/1990, non solo non ha riscontro nel diritto positivo, ma di essi non può neanche essere invocata un'applicazione analogica stante, lo si è detto, l'ontologica diversità tra cancellazione dagli elenchi e atto di amministrazione in senso stretto. A ciò va aggiunto che il giudizio proposto dal lavoratore agricolo cancellato non è un giudizio di impugnazione dell'atto, ma è un giudizio di accertamento sull'esistenza, durata e onerosità del rapporto disconosciuto: “La funzione di agevolazione probatoria dell'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l , a seguito di un CP_3 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisce in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav., 01/02/2024, n. 3003; Cass. nn. 12001 del 2018 e 31954 del 2019, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1133 del 2000). E' stato ulteriormente precisato: “Tale iscrizione o certificato, come le altre analoghe attestazioni provenienti dalla P.A. (superata l'ormai datata teoria della presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, a suo tempo elaborata per spiegare la immediata esecutorietà del provvedimento amministrativo autoritativo) non integrano, peraltro, secondo le sezioni unite, una prova legale dei fatti rappresentati (se non nei ristretti limiti indicati dall'art. 2700 c.c., provenienza dell'atto da colui che ivi è indicato come l'autore, della esistenza delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti) e sono pertanto liberamente . valutati dal Giudice (cfr., altresì, Cass. sez. lav. 20 marzo 2001 n. 3975). Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L, Sent. 26816 del 07/11/2008). Anche tale motivo è, dunque, infondato, posto che la controversia in esame non ha ad oggetto il sindacato sulla legittimità di un provvedimento, bensì l'accertamento dell'effettività del rapporto lavorativo, il cui onere grava sulla ricorrente/appellante.
6. L'appellante, anche con riferimento alla decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, ha osservato che con sentenza n. 45 del 23.3.21 la Corte Costituzionale, decidendo sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma 7 D.L. 06.07.2011 n. 98 convertito con modificazioni nella L. 15.07.2011 n. 111, aveva dichiarato non fondata la questione in quanto i profili di illegittimità censurati dal Giudice remittente (ed ampiamente riportati nel provvedimento) afferivano non alla disposizione normativa, bensì alla circolare n. CP_3
82 del 2012, che aveva definito le specifiche tecniche di notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi di variazione trimestrali, spettando
“eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012”. CP_3
Nel caso di specie, il disconoscimento è stato adottato nella vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 38, nel testo antecedente alla novella introdotta l'art. 43, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che ha ripristinato la comunicazione individuale. 8
La Suprema Corte, cfr. Cass. civ. sez. lav., 28/12/2022 n. 37974, ha ricostruito l'evoluzione normativa fino all'art. 38 D.L. n. 98 del 2011, conv. con L. n. 111 del 2011, precisando che esso aveva aggiunto al R.D. n. 1949 del 1940, l' art. 12 bis, con il quale era stabilito che "con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ) ai sensi del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 6, commi 1, 3 e 4, per gli operai CP_3 agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di marzo CP_3 dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso". CP_2 Il comma 7 aveva poi stabilito che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla CP_3 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dal R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12 bis, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione". Ha aggiunto: “Sebbene il comma 7 non rechi abrogazione espressa né del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 8, comma 5, né del D.L. n. 510 del 1996, art. 9 quinquies, comma 4, si tratta tuttavia di una conseguenza necessariamente connessa alla modifica che esso ha apportato alla funzione dell'elenco trimestrale: diversamente da quanto era in precedenza, i provvedimenti di disconoscimento intervenuti a seguito di accertamenti dell' non CP_3 erano più distinti dall'elenco trimestrale che prima, giusta l'art. 9 quinquies, comma 2, D.L. cit., era deputato semplicemente a indicare i nominativi dei lavoratori e le giornate di lavoro prestato, ma entrano a far parte degli elenchi trimestrali di variazione, e la notificazione di tali provvedimenti, che in base al D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 8, comma 5, e D.L. n. 510 del 1996, art. 9 quinquies, avveniva mediante comunicazione individuale all'interessato, avviene ora con la pubblicazione dell'elenco trimestrale, secondo le stesse modalità previste per la pubblicazione sul sito degli elenchi nominativi annuali”. CP_3 In esito a tale compiuta ricostruzione, deve essere considerato che, se la norma, nella formulazione ratione temporis applicabile, non prevedeva la comunicazione individuale e se la medesima norma ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale, non sussiste alcun presupposto per ritenere consumata una qualche violazione che abbia impedito la decorrenza del termine di decadenza di cui al D.L. n. 7/70. Quanto alla circolare n. 82 del 2012 – avversata con una pluralità di rilievi di CP_3 criticità - l'appellante non ha offerto elementi di concreto contenuto che consentano di ravvisare profili di illegittimità. Esclusa, per le ragioni esposte, la necessità/indefettibilità della comunicazione individuale, al di là del mero enunciato, l'appellante non ha compiutamente illustrato in cosa si sia sostanziato il (dedotto) mancato rispetto di alcun parametro tecnico e la deroga alla disciplina dettata dal Codice dell'Amministrazione Digitale e soprattutto, posto che ciò sarebbe stato dirimente, per quali aspetti il lamentato mancato rispetto e la lamentata deroga abbiano, in concreto, leso i diritti dell'appellante e come, a causa di essi, il diritto alla conoscenza o conoscibilità dell'atto sia stato pregiudicato o compromesso, poiché solo in ciò potrebbe ravvisarsi la lesione. Le allegazioni in atti non consentono di poter apprezzare profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012, essendo ivi previsto un sistema di pubblicazione di adeguata CP_3 conoscibilità, distinto per ogni comune di residenza del lavoratore, secondo un calendario prefissato e la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per un periodo di tempo, giorni quindici, che non può ritenersi insufficiente. 9
Va aggiunto che per quanto concerne la tempistica delle pubblicazioni, è l'art. 38, comma 7, D.L. 98/2011, a disporre che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative – intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale – l provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_3 pubblicazione con le modalità telematiche previste dall'art. 12 bis del regio decreto n. 1949 del 1940, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
7. Prive di decisività si rivelano le doglianze secondo cui: 1) era rimasto ignoto se avverso i verbali ispettivi fossero state attivate le impugnative di legge e eventualmente con quale esito;
se vi fossero stati procedimenti penali e se le responsabilità ipotizzate dagli ispettori avessero trovato qualche genere di conferma e 2) l'attendibilità delle valutazioni degli ispettori era inficiata, posto che il materiale raccolto ed esaminato (documentazione contabile dell'impresa, dichiarazioni del titolare e dei suoi familiari, informazioni e chiarimenti assunti dai lavoratori) non veniva allegato al verbale, rinvenendosi solo una sorta di “collage di dichiarazioni decontestualizzate” (prive di sottoscrizioni), messe insieme al solo scopo di fornire verosimiglianza ad una tesi. A tale conclusione deve addivenirsi solo a considerare che i rilievi sopra riportati non compromettono in alcun modo il diritto di difesa gravante sulla ricorrente che, in quanto onerata della prova dell'effettività del rapporto di lavoro posto a fondamento del diritto di iscrizione (e non della prova della corretta gestione dell'azienda agricola), ben può offrire la prova di resistenza attraverso la confutazione degli elementi riportati nei verbali ispettivi, dimostrandone l'inidoneità. I verbali ispettivi riportano le circostanze di fatto accertate e l'identità dei soggetti ascoltati, sì che è onere della parte ricorrente, tenuta a dimostrare l'effettività del rapporto, in contrasto con le conclusioni rassegnate nel verbale, offrire tutti i mezzi di prova necessari a confutare le relative risultanze In esito a tutte le considerazioni esposte nessun profilo di non conformità a legge può ravvisarsi sussistente, tale che, correttamente, la sentenza impugnata ha affermato la decadenza della ex art. 22 D.L. n. 7/70. Pt_1 La sentenza deve, quindi, essere integralmente confermata. Nessuna statuizione sulle spese di questo grado di giudizio deve essere adottata, stante la contumacia dell'appellato, vittorioso. Deve darsi atto ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 576/2022 emessa dal Tribunale Controparte_2 di Locri, il 01.07.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla per le spese di questo grado d giudizio in favore dell' , contumace. CP_3
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti