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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 2229/2023 promossa da:
e - ass. avv. TAORMINA (parti ricorrenti) Parte_1 Parte_2
contro
- ass. avv. BORLA (parte convenuta) CP_1 all'udienza del 13/5/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che:
- i ricorrenti hanno chiesto al tribunale l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-
000304697 e dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-000305869 (e degli atti di accertamento ad esse riferiti), entrambe notificate dall' in data 6.3.2023 al sig. , in CP_1 Parte_2
qualità di legale rappresentante della e alla , quale Parte_1 Pt_1 responsabile in solido, al fine di ottenere il pagamento della somma di € 11.121,53 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso pagamento di contributi in favore di lavoratori dipendenti nell'anno 2016; i ricorrenti hanno denunciato l'illegittimità della pretesa dell' per i seguenti motivi: “difetto di notificazione degli atti presupposti CP_1 nonché difetto di allegazione degli atti presupposti”; “nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione”; “prescrizione della pretesa sanzionatoria”;
- l si è costituito – tardivamente – in giudizio chiedendo la reiezione delle CP_1
domande avversarie e procedendo, nel corso del processo, a rettificare gli importi richiesti, riducendo la pretesa ad euro 5.055,24;
2. rilevato, in merito all'eccepita prescrizione della pretesa sanzionatoria,
- che è pacifico in causa che le ordinanze impugnate sono state notificate in data
6.3.2024;
- che l ha documentato di aver notificato alle controparti due atti di diffida in data CP_1
3.10.2017 e che queste ultime hanno contestato l'ammissibilità della produzione dell' , in quanto avvenuta oltre i termini previsti dall'art. 416 c.p.c.; Pt_3 3.
ritenuto che
anche qualora si volesse ritenere che l'interruzione della prescrizione sia rilevabile d'ufficio e che possano dunque esser ammesse le produzioni documentali dell' la pretesa sanzionatoria dovrebbe comunque ritenersi prescritta, posto che CP_1
- ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”;
- il comma 6 bis dell'art. 103 d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020, ha così disposto: “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”;
- tenuto conto dei 98 giorni di sospensione, il termine di prescrizione, avente decorrenza
3.10.2017, risulta spirato in data 8.1.2023, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 6.3.2023;
4.
ritenuto che
non possa condividersi la tesi dell' secondo cui, dato che la CP_1 sanzione è stata comminata in relazione ad omissioni contributive relative all'anno 2016, il termine di prescrizione sarebbe di 7 anni e sei mesi ex art. 2947 comma 3 c.c., in quanto la condotta sarebbe stata posta in essere quando il reato non era stato ancora depenalizzato:
- l'art. 3 d.l. 8/2016, entrato in vigore il 6.2.2016, ha modificato l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 638/1983, nei seguenti termini: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”;
- trattandosi di una norma di depenalizzazione entrata in vigore il 6.2.2016, è non quindi vero che “all'epoca delle omissioni contestate il fatto costituiva e solo successivamente
è stato depenalizzato”, dato che tali omissioni di riferiscono ai contributi mensili dovuti per l'anno 2016 e, come sostenuto dalla stessa parte convenuta nella comparsa di risposta, in via generale il pagamento dei contributi previdenziali deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, e cioè il mese in cui è stata la svolta la prestazione cui i contributi afferiscono;
- l'art. 2 comma 4 c.p. dispone che se la legge del tempo in cui è stato commesso il reato e quella posteriore sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, e l'art. 8 del citato d.l. 8/2016 prevede che le disposizioni di tale decreto che hanno sostituito le sanzioni penali con le sanzioni amministrative “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”;
- in assenza di un fatto previsto dalla legge come reato non può quindi ritenersi che debba applicarsi il termine di cui all'art. 2947 c.c., peraltro previsto per il risarcimento del danno provocato dal reato e non per l'applicazione di sanzioni amministrative;
5.
ritenuto che
per i motivi sopra esposti il ricorso debba essere accolto, restando assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione;
6.
ritenuto che
le spese di lite debbano seguire la soccombenza e possano esser liquidate in dispositivo in misura prossima ai valori minimi previsti dal d.m. 55/2014, tenendo conto della semplicità della controversia, con l'aumento per il patrocinio prestato per due parti aventi la medesima posizione processuale;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, annulla le ordinanze ingiunzione nn. OI-000304697 e OI-000305869, condanna l alla rifusione delle spese di causa in favore delle parti ricorrenti, CP_1
liquidate in euro 2500,00, oltre rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore della procuratrice antistataria.
la giudice
Roberta PASTORE