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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1707/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , nato a LENDINARA (RO) in [...] Parte_1 C.F._1
08/09/1972, rappresentata e difesa dall'avv. GUASTI CRISTINA, elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , parte nata a LENDINARA (RO) in [...] CP_1 C.F._2
11/09/1977
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
llegando: CP_1
- di aver contratto matrimonio civile la resistente in data 1.10.2015;
- che dal matrimonio non sono nati figli
- che la convivenza è cessata dall'agosto 2023 e non è più ripresa;
1 Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale: Parte_1
a. la dichiarazione della separazione personale tra i coniugi;
b. la dichiarazione di scioglimento del matrimonio
Nonostante la regolarità della notifica, on si è costituita in giudizio. CP_1
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'udienza del 18.2.2025, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e ha chiesto assumersi la causa in decisione, con rinuncia all'assegnazione di ulteriori termini.
La resistente è comparsa personalmente ma non ha provveduto a costituirsi in giudizio.
3. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la perdurante cessazione della convivenza è elemento che lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno della tollerabilità della convivenza.
4. Necessità del prosieguo del processo in relazione alla domanda cumulata di scioglimento del matrimonio
Va disposto il prosieguo dell'istruttoria con separata ordinanza di rimessione della causa davanti al
G.I., affinché questo Tribunale possa pronunciarsi sulla domanda cumulata di scioglimento del matrimonio.
Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata al momento di emanazione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi
, e come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROVIGO per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d),
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 66, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015);
2 RINVIA la statuizione sulle spese al momento della emanazione della sentenza definitiva;
RIMETTE, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice designato.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 18.2.2025.
Il Presidente dott.ssa Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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