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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 2568 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO - ConSIliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
RR OL (BG) via San Vincenzo De Paoli n.23, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra
Genoni ed Elisa Rocchitelli del Foro di BU IO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in BU IO via ER Da Giussano n. 15/B
APPELLANTE
contro
, nata a MI il 20.2.1966, C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
MI via Cenisio n. 10/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Missaglia del Foro di MI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MI via Borgonuovo n. 14,
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 13 avverso la sentenza del Tribunale di MI n. 1815/2024 – emessa nella causa civile n. 22378/2021
R.G. il 15.2.2024, pubblicata il 20.2.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 7.1.2025, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello di MI, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 1815/2024, emessa nel giudizio RG 22378/2021 dal Tribunale di MI, in data 15 febbraio 2024 e pubblicata il giorno 20 febbraio 2024, non notificata ai fini del decorso del termine breve per l'appello, così' giudicare: nel merito in via principale: revocare l'obbligo della corresponsione di un assegno divorzile posto in capo al SI. ed a favore Pt_1
della SI.ra , per le ragioni espresse nel ricorso introduttivo, al contempo disponendo Controparte_1
che la SI.ra restituisca al SI. ogni contributo economico dalla stessa percepito a far CP_1 Pt_1
data dal passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 4878/2022; nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse trovare conferma la statuizione in punto diritto alla percezione di un assegno divorzile in capo alla SI.ra e posto a carico del SI. ridurne l'importo CP_1 Pt_1
contenendolo nei minimi ritenuti equi e di giustizia e dichiararne la decorrenza a far data dal passaggio in giudicato della sentenza parziale n.4878/2022, al contempo disponendo che la SI.ra CP_1
restituisca al SI. quanto indebitamente percepito a far data dal passaggio in giudicato della Pt_1
sentenza parziale n. 4878/2022; nel merito in via ulteriormente subordinata: qualora l'importo dell'assegno divorzile dovesse essere confermato, dichiararne la decorrenza a far data dal passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 4878/2022, al contempo disponendo che la SI.ra restituisca al SI. quanto indebitamente percepito a far data dal passaggio in CP_1 Pt_1
giudicato della sentenza parziale n. 4878/2022; in ogni caso: respingere, dichiarandolo infondato in fatto e in diritto, l'appello incidentale avversario;
in via istruttoria: respingersi le istanze istruttorie di parte appellata, per le ragioni compiutamente argomentate;
con vittoria di spese e competenze”
pagina 2 di 13 Parte appellata:
“Rigettare tutte le domande avversarie contenute nel ricorso avversario perché infondate in fatto e in diritto e contestualmente in via incidentale: riformare il capo 1) della sentenza n. 1815/2024 pubblicata in data 20.2.2024 dal Tribunale di MI nel procedimento di scioglimento del matrimonio RG 22378/2021, ponendo a carico del SI.
[...] un assegno di divorzio della moglie non inferiore a € 4.000,00 mensili, tenendo conto anche Pt_1
della componente perequativa- compensativa del contributo, da versarsi all'appellata entro il giorno 5 di ogni mese con annuale rivalutazione Istat, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato adeguamento in melius dell'assegno in favore della NO , rideterminare l'assegno divorzile di € 1200,00 nella misura Controparte_1 maggiore di € 2500,00, in continuità con quanto percepito dalla stessa fino alla sentenza di divorzio di primo grado;
in via istruttoria:
1)dare atto che il SI ha rinunciato a tutte le proprie domande istruttorie di primo grado;
Pt_1
2)ordinare l'aggiornamento delle condizioni economiche e reddituali delle parti, dal 2023 fino alla data di evasione, secondo il modello in uso presso il Tribunale di MI;
3)ammettere prova per testi sui capitoli di prova come articolati dal n 1 al n. 36 della memoria ex art
183 VI comma n.2 cpc, con i testi specificamente indicati nella memoria ex art 183 VI comma n.2 cpc e che si riportano di seguito:
– Controparte_2 CP_3
presso la IL IN spa, Casnate con Bernate, Como (CO)
[...]
RE Di Stefano, via Corridori, MI (MI)
via Cenisio 10/a MI (MI) Parte_2
, via Baroni 18 MI (MI) Controparte_4
Controparte_5
presso studio legale via A Da Giussano, 15/B, BU IO (VA)
[...]
RO (MI) Controparte_6
RO Fois, RO (MI)
pagina 3 di 13 , via Curiel 28 Rozzano (MI) Controparte_7
, via Curiel 28 Rozzano (MI) Controparte_8
, via Vasto MI (MI) Controparte_9
GE SA AG (MI)
RI IC MI (MI)
Parte_3
Signor amministratore della IL IN spa, via Mentana n.1, 22100 Como CP_10
NO amministratore della IL IN spa, via Mentana n.1, 22100 Como Parte_4
4)ordinare al SInor l'esibizione ex art 210 cpc: Parte_1
a) dei saldi aggiornati e degli estratti trimestrali dal 2015 ad oggi di tutti i rapporti finanziari evidenziati dalla Agenzia delle Entrate sub doc 16, posto che la documentazione inviata dall'ente fiscale specifica solamente i flussi finanziari dei conti medesimi, senza entrare nel dettaglio dei movimenti effettuati;
in particolare si riferisce a: conto corrente n. 300748 intestato alla NO ma di cui il SI. ER ha la delega ad Parte_5
operare; conto corrente personale del SInor n. 300795; Pt_1
rapporto di carta di credito del SInor presso ICCREA Banca spa n. 2000703; Pt_1
rapporto di carta di debito del SInor presso ICCREA Banca spa n. 1629807; Pt_1
rapporto di carta di credito del SInor presso NEXI PAYMENT n. P1840P3964YTBUCM; Pt_1
rapporto di gestione collettiva del risparmio del SI. Id n. 10019872101; Pt_1
della dichiarazione di successione del defunto padre, onde comprendere quali situazioni giuridiche attive e passive abbia concretamente ereditato;
dell'estratto INPS che lo riguarda;
5)disporre indagini reddituali e patrimoniali di Polizia Tributaria nei confronti del SI. Parte_1
( ) con accertamento dell'esistenza di ulteriori rapporti bancari, postali, C.F._3
assicurativi e finanziari (Archivio unico informatico: conti correnti – conto deposito titoli e/o obbligazioni – conto deposito a risparmio libero/vincolato – rapporti fiduciari ex lege n. 1966/1939 – gestione collettiva di risparmio – gestione patrimoniale- certificati di deposito e buoni fruttiferi – portafoglio – conto terzi individuale/globale – dopo incasso – cessione indisponibile – cassette di sicurezza – depositi chiusi – contratti derivati – carte di credito/debito – garanzie – crediti – finanziamenti – fondi pensione – patto compensativo – finanziamenti in pool – partecipazioni –
pagina 4 di 13 prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione – acquisto e vendita di oro e materiali preziosi – money transfer – operazione extra conto – altri rapporti intestati e/o cointestati allo stesso e/o alle persone giuridiche allo stesso riconducibili, direttamente e/o per delega o procura, a decorrere dal 2018
e fino all'attualità, in Italia e/o all'estero; delega allo scopo, per le sopra indicate indagini il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza, con accesso all'Anagrafe dei rapporti in uso al Corpo, istituita ai sensi dell'art 37 4° comma del DL 4.7.2006 n.223, convertito in legge 4.8.2006 n.248 che ha modificato l'art 7 comma 6 e 11 del
DPR n.605 del 29.9.1973 ed alle altre diverse applicazioni dell'Anagrafe Tributaria (Banca del Serpico per CCIAA – ACI/PRA- SISTER/Agenzia del Territorio), con diretta richiesta alle , agli CP_11
Istituti di Credito, alle compagnie assicurative e agli altri intermediari finanziari interessati, disponendo la consegna della documentazione comunque acquisita entro un termine perentorio dal G.I.;
6)disporre, se ritenuto opportuno, come questa difesa chiede, una CTU contabile con il seguente quesito: “Dica il CTU, letti gli atti di causa ed espletate le più opportune indagini, anche attraverso l'acquisizione dei saldi e degli estratti dei conti correnti intestati al SInor quale sia Parte_1
l'effettiva capacità reddituale-patrimoniale-finanziaria del medesimo al di là di quanto risulti dai documenti già in atti e dalle dichiarazioni dei redditi, accertando in particolare quali siano i redditi effettivi, quale l'effettiva consistenza del patrimonio mobiliare (con specifico riguardo ai movimenti su conti correnti e/o postali, deposito titoli, gestioni patrimoniali, polizze vita, partecipazioni societarie e tutto quanto risulterà dal SInor posseduto anche attraverso terzi fiduciari o compagna, Parte_1 congiuntamente o disgiuntamente, in Italia o all'estero, nonché la redditività e la consistenza del patrimionio immobiliare;
a tal fine il CTU provveda a ricostruire il reddito disponibile netto complessivamente fruito, eventualmente integrando i dati ufficiali, comprendendovi sia i flussi finanziari effettivi, sia il valore delle utilità derivanti dai beni patrimoniali in possesso”; voglia il Giudice autorizzare il CTU deSInando ad avvalersi dell'ausilio della Polizia Tributaria nei termini indicati al punto 7), nonché a formulare a istituti bancari o finanziarie e/o altri enti richieste per l'acquisizione ai sensi dell'art 210 cpc di documentazione relativa a conti correnti, conto titoli e/o altra forma di risparmio/investimento riconducibile al SInor Parte_1
voglia la Corte di Appello adita autorizzare il CTU deSInando ad acquisire i documenti eventualmente mancanti;
ponga il fondo spese e il costo della CTU a carico integrale dell'appellante; in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”
pagina 5 di 13 Il Procuratore Generale ha dedotto di non aver interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 18.9.2024 il SI. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di MI n. 1815/2024 – emessa nella causa civile n. 22378/2021 R.G. il 15.2.2024, depositata il 20.2.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio promossa da contro . Parte_1 Controparte_1
Con il ricorso per divorzio il SI. chiedeva la revoca dell'assegno della moglie allegando: di Pt_1 essersi separato di fatto dalla moglie dal 2008 lasciando la casa coniugale in comproprietà al 50%, ove la moglie ha continuato ad abitare;
lui si è trasferito e vive con la nuova compagna da cui nel 2014 ha avuto due gemelli;
dal 2020 il suo reddito si è sensibilmente ridotto.
La SI.ra dava atto di abitare nella casa già familiare, senza alcun onere per l' e CP_1 Pt_1 chiedeva un assegno divorzile di € 4.000,00 mensili o in subordine di € 2.500,00 dando atto che: durante il fidanzamento e i primi anni di convivenza ha sostenuto lei la famiglia economicamente e per questo ha dovuto lasciare gli studi liceali per fare la commessa e grazie a ciò il marito ha potuto sviluppare una importante e redditizia carriera tale da permettere a Lei di lasciare il lavoro e riprendere gli studi;
aveva dovuto accettare la volontà del marito di non avere figli sopportando due dolorosi aborti e i suoi tradimenti;
quando nel 2008 lui se ne andò da casa lei continuava i suoi studi universitari anche perché il marito ha continuato a versare fino al 2014 sul conto corrente cointestato i suoi stipendi, poi dal 2015 aveva ridotto la somma versata a € 1500 oltre a fare progressivi disinvestimenti per circa € 50.000, al fine di celare l'effettiva consistenza del suo patrimonio.
In via provvisoria il Tribunale di MI ha confermato le condizioni di separazione, intervenuta il
5.6.2019, circa l'assegno per la moglie pari ad € 2500,00 mensili.
Con la sentenza definitiva il Tribunale di MI ha disposto a carico di l'assegno Parte_1 divorzile di € 1200 e compensato le spese di lite dando atto che: nel corso del giudizio l' ha chiesto più volte la riduzione a € 1500 dell'assegno divorzile per poi Pt_1 chiederne la revoca in sede di p.c., mentre la ha continuato a chiederne € 4000 mensili senza CP_1 riuscire a trovare un punto di incontro, anche considerato che lei vive nella casa in comproprietà senza spese a carico, risultando pagate dall' le spese condominiali (doc.13,14,15 ricorrente); è Pt_1 pacifico quanto allegato dalla circa l'iniziale sostegno economico alla famiglia da lei fornito CP_1
e circa il decollo dell'attività del marito nella seconda metà degli anni 1990 considerato che lei nel
1996 ha lasciato il lavoro e ripreso gli studi e ciò può essere stato solo frutto di una scelta condivisa;
pertanto la moglie non ha più lavorato durante gli anni di matrimonio in quanto la famiglia è stata sostenuta dall' mentre lei nel 2006 si laureava in psicologia e il marito anche dopo il 2008, Pt_1 quando se ne è andato da casa, ha continuato a mantenere la moglie la quale ha potuto finire la scuola pagina 6 di 13 di di specializzazione nel 2013 e concludere il tirocinio quinquennale nel 2014, circostanze già tutte accertate con la sentenza di separazione;
l' è dirigente aziendale con reddito di circa € 9800 netti al mese: 730/2019 € 199,613; 730/2020 Pt_1
€ 204,304; 730/2021 € 178,599; 730/2022 € 130,112; CU 2023 € 127,709
è comproprietario con la del 50% della casa ex familiare;
di 1/3 di un appartamento in CP_1
RO con annesso box ereditato dal padre;
di questi immobili anche la detiene una quota a CP_1 seguito di un acquisto effettuato dal marito in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni.
La SI.ra è psicologa abilitata dal 2009 con partita Iva dal 2018 e risultano in capo alla stessa CP_1
i seguenti redditi:
PF 2019: assegno mantenimento € 30000 lordi, € 5470 lordi, € 1150 netti, per attività professionale regime forfettario
PF 2020: assegno mantenimento € 30000 lordi, € 5900 lordi, € 5678 netti, per attività professionale regime forfettario
PF 2021: assegno mantenimento € 30000 lordi, € 8519 lordi, € 6856 netti, per attività professionale regime forfettario
PF 2022: assegno mantenimento € 30000 lordi, € 8610 lordi, € 8153 netti, per attività professionale regime forfettario;
è comproprietà al 50% con il marito della casa già coniugale in cui vive e di un'altra proprietà piena in
MI ereditata dalla madre non messa a reddito;
entrambi hanno riscosso la somma di € 36.500,00 ciascuno a seguito dell'estinzione di un conto cointestato al momento dello scioglimento della comunione.
Il Tribunale ha ritenuto che la SI.ra avendo iniziato a lavorare nel 2018 ed avendo ora 58 CP_1 anni non abbia concrete possibilità di decollare nel mondo professionale e ha, pertanto, ritenuto sussistere il diritto all'assegno divorzile di natura assistenziale tenuto conto della differenza reddituale;
ha in ogni caso escluso di riconoscere un assegno di natura compensativa- perequativa non ritenendo valutabile il suo contributo iniziale al sostegno della famiglia, mentre il marito ha fornito negli ultimi
18 anni integrale sostegno alla medesima.
Circa il quantum, considerato che la vive nella casa in comproprietà senza corrispondere CP_1 indennità di occupazione, l'aumento graduale delle sue entrate e la tassazione a cui è sottoposto l'assegno, mentre è detraibile per chi lo paga, ha quantificato l'assegno di natura assistenziale in €
1.200,00, compensando le spese di lite.
Con il l'appello proposto dal SI. viene censurata la sentenza del Tribunale di Parte_1
MI per i seguenti motivi quanto all'assegno divorzile di cui chiede la revoca o in subordine la sua riduzione: pagina 7 di 13 il Tribunale prende in considerazione la sola disparità reddituale tra le parti, mentre avrebbe solo dovuto considerare la sussistenza della indipendenza economica dell'ex coniuge, considerato che non ha ancora messo a reddito l'immobile di MI e che dispone di un fondo titoli con controvalore nel 2023 di € 49.000,00;
circa il quantum sostiene che sia eccessivo: lei ha un reddito mensile di circa € 700 netto, oltre alle proprietà immobiliari e i risparmi, nonché abita nella casa familiare senza costi;
circa la decorrenza dell'assegno, indicata dal rateo successivo alla pubblicazione della sentenza, è sbagliata perché avrebbe dovuto essere indicata dal passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status con gli effetti degli obblighi restitutori.
Si è costituita in data 29.11.2024, contestando l'appello e proporre appello Controparte_1 incidentale per chiedere € 4.000 mensili di assegno divorzile di natura anche compensativa/perequativa o in via subordinata € 2.500 in continuità con quanto disposto in sede di separazione;
ripropone le richieste di prove orali, la richiesta ex art 210 cpc di esibizione saldi aggiornati per l' di tutti i Pt_1 suoi rapporti bancari e finanziari dal 2015; chiede disporsi indagini di Polizia Tributaria sull' e Pt_1 se ritenuto una CTU contabile sui suoi redditi.
Circa i fatti ripropone i cicli di tradimento del marito;
lei ha continuato a sostenerlo anche dopo la separazione di fatto e anche durante il grave fatto che ha colpito la famiglia del marito nel 2014; lui nel
2017 ha acquistato una grande casa che ha intestato alla nuova compagna rimanendo solo garante del mutuo;
il Tribunale ha ben motivato il riconoscimento dell'assegno di natura assistenziale;
circa la decorrenza dell'assegno divorzile il Tribunale ha disposto correttamente perché ha provveduto solo a una rimodulazione sul quantum e non si produce una condictio indebiti (Cass SSUU 32914/2022) e in ogni caso inammissibile perché nuova.
Sull'appello incidentale viene allegato che: la moglie ha fornito un contributo alla formazione del patrimonio familiare;
il matrimonio è durato a lungo ed è finito per colpa del marito che ha deciso di andarsene a formare una nuova famiglia;
lei solo anni dopo il matrimonio ha potuto riprendere gli studi e solo dal 2018 a 52 anni ha potuto avere un proprio minimo reddito per sostenersi, mentre Lui guadagna molto.
All'udienza 7 gennaio 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 24.9.2024 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appellata e Appellante
Incidentale, ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione.
pagina 8 di 13 L'appello svolto da nel merito è infondato. Parte_1
La Corte osserva che il Tribunale di MI ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, come ut sopra esposto e che nel caso di specie deve essere confermato il giudizio di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della SI.ra di natura assistenziale. Controparte_1
La Corte al riguardo osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha subito un arresto giurisprudenziale con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La
Suprema Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L.
898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. Appurata, pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso.
Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice di natura perequativo/compensativa.
Nel caso di specie l'accertamento del Giudice di prime cure riguardo all'an dell'assegno divorzile è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti e dalle risultanze documentali, come sopra esposte, dando prevalente valenza alla considerevole disparità reddituale tra le parti. pagina 9 di 13 E', infatti, risultato che: il SI. sia dirigente aziendale con redditi mensili di circa CP_1
9.000/10.000 netti, come attestato dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in primo grado presentate dal
2019 al 2023 e riportati ut supra, confermai da quella presentata nel 2024 relativa ai redditi 2023 pari a lordi € 127.721,00; la SI.ra ha iniziato a lavorare come psicologa abilitata nel 2018 con i CP_1 modesti redditi di 6.000/8.000 lordi riportati ut supra, mentre dalla dichiarazione PF 2024 non risultano redditi professionali percepiti e di fatto l'unica entrata per la stessa, regolarmente dichiarata fiscalmente, è costituita dall'assegno di mantenimento corrispostole dal SI. pari ad € 30.000 Pt_1 annui, corrispondente all'importo dell'assegno liquidato in sede di separazione di € 2.500,00 mensile.
Sul punto deve essere considerato, in linea con i principi fissati dalla Suprema Corte, che nel caso di specie:
dopo il matrimonio contratto nel 1990, è stata pronunciata la separazione dei coniugi con sentenza del
5.6.2019 del Tribunale di MI e che di conseguenza il matrimonio è durato 29 anni senza che i coniugi abbiano avuto figli;
la SI.ra nei primi anni di matrimonio ha sostenuto da sola la famiglia in quanto soltanto dalla CP_1 seconda metà del 1990 il marito ha apportato esclusivo sostegno economico alla famiglia, tanto che nel
1996 lei ha lasciato il lavoro e ripreso gli studi;
inoltre una volta intervenuta la separazione coniugale si
è adoperata lavorativamente aprendo la partita Iva con la professione di psicologa, attività di fatto non remunerativa, tenuto anche conto dell'età anagrafica, ora di anni 58, della medesima, circostanze che devono ritenersi elemento di valutazione per valutare l'incolpevole esito negativo del tentativo di acquisire la propria indipendenza economica messo in atto dalla SI.ra ; CP_1
La Corte, pertanto, ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile di natura esclusivamente di natura assistenziale a favore di parte appellata, condividendo l'accertamento operato dal Tribunale di MI volto a non ritenere valutabile il contributo iniziale al nucleo coniugale offerto dalla SI.ra , considerato che i coniugi non hanno avuto figli e che per circa 20 anni il CP_1 marito ha provveduto integralmente al mantenimento della famiglia.
La sentenza del Tribunale di MI va, pertanto confermata circa l'an dell'assegno divorzile, in conformità agli arresti giurisprudenziali, tra cui infra
Cassazione civile sez. I, 02/08/2022, n.23997 “Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico
e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti.
Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610 “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento
pagina 10 di 13 dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24795 “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera SInificativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”.
La Corte accerta la correttezza della sentenza appellata con cui il Tribunale di MI ha disposto la decorrenza dell'assegno divorzile dal mese successivo alla sua pubblicazione, in quanto il Tribunale di MI in sede di divorzio ha confermato la sussistenza del diritto della SI.ra a percepire un CP_1 assegno di concorso al suo mantenimento da parte del SI. disponendone solo una Pt_1 rimodulazione al ribasso. Cass. Civ. S.U. n. 32914/2020 “In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica”
Quanto all'appello incidentale proposto dalla SI.ra , avente ad oggetto il quantum Controparte_1 dell'assegno divorzile di cui viene chiesto l'aumento, speculare al secondo motivo di appello proposto dal SI. che ne chiede la riduzione, la Corte ritiene fondato l'appello incidentale nei seguenti Pt_1 limiti.
La Corte, in riferimento alla quantificazione dell'assegno divorzile, ritiene equo provvedere alla sua liquidazione in € 1.500,00 mensili, tenuto conto della rilevante disparità reddituale delle parti, di come l'assegno di mantenimento costituisca di fatto l'unica entrata per la SI.ra e che trattasi di CP_1 entrata soggetta a riduzione al netto della tassazione fiscale, e che considera valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno il fatto che la stessa abiti senza oneri nella casa già coniugale, di cui è proprietaria al 50% e che sia proprietaria di una casa a MI, ereditata dalla madre, attualmente non pagina 11 di 13 messa a reddito e considerato che è titolare di un'attività professionale che produce entrate seppur modeste.
Stante l'accoglimento dell'appello incidentale la sentenza di primo grado va riformata in punto spese di lite, dovendo il giudice dell'appello procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte come infra riportato:
Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte
la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione
delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza
impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza
abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione".
Considerato l'esito complessivo del giudizio che ha disposto unicamente circa l'assegno divorzile, con accoglimento dell'appello incidentale nei limiti sopra indicati rispetto alla svolta domanda, va ritenuta la soccombenza parziale di parte ora appellante, già ricorrente in primo grado, e di conseguenza le spese, in applicazione dell'art 92 cpc, vanno compensate per i 2/3 e per 1/3 poste a carico di quest'ultima e liquidate a favore della SI.ra , nella misura indicata in dispositivo in Controparte_1
conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, aggiornate al 2022, con applicazione delle riduzioni di cui all'art 4 co.4 stante l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di MI, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di MI n. 1815/2024 – emessa nella causa civile n. 22378/2021 R.G. il
15.2.2024, depositata il 20.2.2024, non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, così dispone,
1)rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2)in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza appellata, liquida l'assegno pagina 12 di 13 divorzile disposto a favore della SI.ra ed a carico di in € Controparte_1 Parte_1
1.500,00 mensili;
3)conferma nel resto la sentenza appellata;
4)condanna a rifondere a in ragione di 1/3 le spese di lite di Parte_1 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio, quota liquidata nella misura di € 2.110,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta e ne compensa tra le parti i restanti 2/3.
5)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
Dr.ssa Antonella Giobellina Dott. Fabio Laurenzi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO - ConSIliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
RR OL (BG) via San Vincenzo De Paoli n.23, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra
Genoni ed Elisa Rocchitelli del Foro di BU IO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in BU IO via ER Da Giussano n. 15/B
APPELLANTE
contro
, nata a MI il 20.2.1966, C.F. , residente in Controparte_1 C.F._2
MI via Cenisio n. 10/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Missaglia del Foro di MI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MI via Borgonuovo n. 14,
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 13 avverso la sentenza del Tribunale di MI n. 1815/2024 – emessa nella causa civile n. 22378/2021
R.G. il 15.2.2024, pubblicata il 20.2.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 7.1.2025, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello di MI, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 1815/2024, emessa nel giudizio RG 22378/2021 dal Tribunale di MI, in data 15 febbraio 2024 e pubblicata il giorno 20 febbraio 2024, non notificata ai fini del decorso del termine breve per l'appello, così' giudicare: nel merito in via principale: revocare l'obbligo della corresponsione di un assegno divorzile posto in capo al SI. ed a favore Pt_1
della SI.ra , per le ragioni espresse nel ricorso introduttivo, al contempo disponendo Controparte_1
che la SI.ra restituisca al SI. ogni contributo economico dalla stessa percepito a far CP_1 Pt_1
data dal passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 4878/2022; nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse trovare conferma la statuizione in punto diritto alla percezione di un assegno divorzile in capo alla SI.ra e posto a carico del SI. ridurne l'importo CP_1 Pt_1
contenendolo nei minimi ritenuti equi e di giustizia e dichiararne la decorrenza a far data dal passaggio in giudicato della sentenza parziale n.4878/2022, al contempo disponendo che la SI.ra CP_1
restituisca al SI. quanto indebitamente percepito a far data dal passaggio in giudicato della Pt_1
sentenza parziale n. 4878/2022; nel merito in via ulteriormente subordinata: qualora l'importo dell'assegno divorzile dovesse essere confermato, dichiararne la decorrenza a far data dal passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 4878/2022, al contempo disponendo che la SI.ra restituisca al SI. quanto indebitamente percepito a far data dal passaggio in CP_1 Pt_1
giudicato della sentenza parziale n. 4878/2022; in ogni caso: respingere, dichiarandolo infondato in fatto e in diritto, l'appello incidentale avversario;
in via istruttoria: respingersi le istanze istruttorie di parte appellata, per le ragioni compiutamente argomentate;
con vittoria di spese e competenze”
pagina 2 di 13 Parte appellata:
“Rigettare tutte le domande avversarie contenute nel ricorso avversario perché infondate in fatto e in diritto e contestualmente in via incidentale: riformare il capo 1) della sentenza n. 1815/2024 pubblicata in data 20.2.2024 dal Tribunale di MI nel procedimento di scioglimento del matrimonio RG 22378/2021, ponendo a carico del SI.
[...] un assegno di divorzio della moglie non inferiore a € 4.000,00 mensili, tenendo conto anche Pt_1
della componente perequativa- compensativa del contributo, da versarsi all'appellata entro il giorno 5 di ogni mese con annuale rivalutazione Istat, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato adeguamento in melius dell'assegno in favore della NO , rideterminare l'assegno divorzile di € 1200,00 nella misura Controparte_1 maggiore di € 2500,00, in continuità con quanto percepito dalla stessa fino alla sentenza di divorzio di primo grado;
in via istruttoria:
1)dare atto che il SI ha rinunciato a tutte le proprie domande istruttorie di primo grado;
Pt_1
2)ordinare l'aggiornamento delle condizioni economiche e reddituali delle parti, dal 2023 fino alla data di evasione, secondo il modello in uso presso il Tribunale di MI;
3)ammettere prova per testi sui capitoli di prova come articolati dal n 1 al n. 36 della memoria ex art
183 VI comma n.2 cpc, con i testi specificamente indicati nella memoria ex art 183 VI comma n.2 cpc e che si riportano di seguito:
– Controparte_2 CP_3
presso la IL IN spa, Casnate con Bernate, Como (CO)
[...]
RE Di Stefano, via Corridori, MI (MI)
via Cenisio 10/a MI (MI) Parte_2
, via Baroni 18 MI (MI) Controparte_4
Controparte_5
presso studio legale via A Da Giussano, 15/B, BU IO (VA)
[...]
RO (MI) Controparte_6
RO Fois, RO (MI)
pagina 3 di 13 , via Curiel 28 Rozzano (MI) Controparte_7
, via Curiel 28 Rozzano (MI) Controparte_8
, via Vasto MI (MI) Controparte_9
GE SA AG (MI)
RI IC MI (MI)
Parte_3
Signor amministratore della IL IN spa, via Mentana n.1, 22100 Como CP_10
NO amministratore della IL IN spa, via Mentana n.1, 22100 Como Parte_4
4)ordinare al SInor l'esibizione ex art 210 cpc: Parte_1
a) dei saldi aggiornati e degli estratti trimestrali dal 2015 ad oggi di tutti i rapporti finanziari evidenziati dalla Agenzia delle Entrate sub doc 16, posto che la documentazione inviata dall'ente fiscale specifica solamente i flussi finanziari dei conti medesimi, senza entrare nel dettaglio dei movimenti effettuati;
in particolare si riferisce a: conto corrente n. 300748 intestato alla NO ma di cui il SI. ER ha la delega ad Parte_5
operare; conto corrente personale del SInor n. 300795; Pt_1
rapporto di carta di credito del SInor presso ICCREA Banca spa n. 2000703; Pt_1
rapporto di carta di debito del SInor presso ICCREA Banca spa n. 1629807; Pt_1
rapporto di carta di credito del SInor presso NEXI PAYMENT n. P1840P3964YTBUCM; Pt_1
rapporto di gestione collettiva del risparmio del SI. Id n. 10019872101; Pt_1
della dichiarazione di successione del defunto padre, onde comprendere quali situazioni giuridiche attive e passive abbia concretamente ereditato;
dell'estratto INPS che lo riguarda;
5)disporre indagini reddituali e patrimoniali di Polizia Tributaria nei confronti del SI. Parte_1
( ) con accertamento dell'esistenza di ulteriori rapporti bancari, postali, C.F._3
assicurativi e finanziari (Archivio unico informatico: conti correnti – conto deposito titoli e/o obbligazioni – conto deposito a risparmio libero/vincolato – rapporti fiduciari ex lege n. 1966/1939 – gestione collettiva di risparmio – gestione patrimoniale- certificati di deposito e buoni fruttiferi – portafoglio – conto terzi individuale/globale – dopo incasso – cessione indisponibile – cassette di sicurezza – depositi chiusi – contratti derivati – carte di credito/debito – garanzie – crediti – finanziamenti – fondi pensione – patto compensativo – finanziamenti in pool – partecipazioni –
pagina 4 di 13 prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione – acquisto e vendita di oro e materiali preziosi – money transfer – operazione extra conto – altri rapporti intestati e/o cointestati allo stesso e/o alle persone giuridiche allo stesso riconducibili, direttamente e/o per delega o procura, a decorrere dal 2018
e fino all'attualità, in Italia e/o all'estero; delega allo scopo, per le sopra indicate indagini il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di
Finanza, con accesso all'Anagrafe dei rapporti in uso al Corpo, istituita ai sensi dell'art 37 4° comma del DL 4.7.2006 n.223, convertito in legge 4.8.2006 n.248 che ha modificato l'art 7 comma 6 e 11 del
DPR n.605 del 29.9.1973 ed alle altre diverse applicazioni dell'Anagrafe Tributaria (Banca del Serpico per CCIAA – ACI/PRA- SISTER/Agenzia del Territorio), con diretta richiesta alle , agli CP_11
Istituti di Credito, alle compagnie assicurative e agli altri intermediari finanziari interessati, disponendo la consegna della documentazione comunque acquisita entro un termine perentorio dal G.I.;
6)disporre, se ritenuto opportuno, come questa difesa chiede, una CTU contabile con il seguente quesito: “Dica il CTU, letti gli atti di causa ed espletate le più opportune indagini, anche attraverso l'acquisizione dei saldi e degli estratti dei conti correnti intestati al SInor quale sia Parte_1
l'effettiva capacità reddituale-patrimoniale-finanziaria del medesimo al di là di quanto risulti dai documenti già in atti e dalle dichiarazioni dei redditi, accertando in particolare quali siano i redditi effettivi, quale l'effettiva consistenza del patrimonio mobiliare (con specifico riguardo ai movimenti su conti correnti e/o postali, deposito titoli, gestioni patrimoniali, polizze vita, partecipazioni societarie e tutto quanto risulterà dal SInor posseduto anche attraverso terzi fiduciari o compagna, Parte_1 congiuntamente o disgiuntamente, in Italia o all'estero, nonché la redditività e la consistenza del patrimionio immobiliare;
a tal fine il CTU provveda a ricostruire il reddito disponibile netto complessivamente fruito, eventualmente integrando i dati ufficiali, comprendendovi sia i flussi finanziari effettivi, sia il valore delle utilità derivanti dai beni patrimoniali in possesso”; voglia il Giudice autorizzare il CTU deSInando ad avvalersi dell'ausilio della Polizia Tributaria nei termini indicati al punto 7), nonché a formulare a istituti bancari o finanziarie e/o altri enti richieste per l'acquisizione ai sensi dell'art 210 cpc di documentazione relativa a conti correnti, conto titoli e/o altra forma di risparmio/investimento riconducibile al SInor Parte_1
voglia la Corte di Appello adita autorizzare il CTU deSInando ad acquisire i documenti eventualmente mancanti;
ponga il fondo spese e il costo della CTU a carico integrale dell'appellante; in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”
pagina 5 di 13 Il Procuratore Generale ha dedotto di non aver interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 18.9.2024 il SI. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di MI n. 1815/2024 – emessa nella causa civile n. 22378/2021 R.G. il 15.2.2024, depositata il 20.2.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio promossa da contro . Parte_1 Controparte_1
Con il ricorso per divorzio il SI. chiedeva la revoca dell'assegno della moglie allegando: di Pt_1 essersi separato di fatto dalla moglie dal 2008 lasciando la casa coniugale in comproprietà al 50%, ove la moglie ha continuato ad abitare;
lui si è trasferito e vive con la nuova compagna da cui nel 2014 ha avuto due gemelli;
dal 2020 il suo reddito si è sensibilmente ridotto.
La SI.ra dava atto di abitare nella casa già familiare, senza alcun onere per l' e CP_1 Pt_1 chiedeva un assegno divorzile di € 4.000,00 mensili o in subordine di € 2.500,00 dando atto che: durante il fidanzamento e i primi anni di convivenza ha sostenuto lei la famiglia economicamente e per questo ha dovuto lasciare gli studi liceali per fare la commessa e grazie a ciò il marito ha potuto sviluppare una importante e redditizia carriera tale da permettere a Lei di lasciare il lavoro e riprendere gli studi;
aveva dovuto accettare la volontà del marito di non avere figli sopportando due dolorosi aborti e i suoi tradimenti;
quando nel 2008 lui se ne andò da casa lei continuava i suoi studi universitari anche perché il marito ha continuato a versare fino al 2014 sul conto corrente cointestato i suoi stipendi, poi dal 2015 aveva ridotto la somma versata a € 1500 oltre a fare progressivi disinvestimenti per circa € 50.000, al fine di celare l'effettiva consistenza del suo patrimonio.
In via provvisoria il Tribunale di MI ha confermato le condizioni di separazione, intervenuta il
5.6.2019, circa l'assegno per la moglie pari ad € 2500,00 mensili.
Con la sentenza definitiva il Tribunale di MI ha disposto a carico di l'assegno Parte_1 divorzile di € 1200 e compensato le spese di lite dando atto che: nel corso del giudizio l' ha chiesto più volte la riduzione a € 1500 dell'assegno divorzile per poi Pt_1 chiederne la revoca in sede di p.c., mentre la ha continuato a chiederne € 4000 mensili senza CP_1 riuscire a trovare un punto di incontro, anche considerato che lei vive nella casa in comproprietà senza spese a carico, risultando pagate dall' le spese condominiali (doc.13,14,15 ricorrente); è Pt_1 pacifico quanto allegato dalla circa l'iniziale sostegno economico alla famiglia da lei fornito CP_1
e circa il decollo dell'attività del marito nella seconda metà degli anni 1990 considerato che lei nel
1996 ha lasciato il lavoro e ripreso gli studi e ciò può essere stato solo frutto di una scelta condivisa;
pertanto la moglie non ha più lavorato durante gli anni di matrimonio in quanto la famiglia è stata sostenuta dall' mentre lei nel 2006 si laureava in psicologia e il marito anche dopo il 2008, Pt_1 quando se ne è andato da casa, ha continuato a mantenere la moglie la quale ha potuto finire la scuola pagina 6 di 13 di di specializzazione nel 2013 e concludere il tirocinio quinquennale nel 2014, circostanze già tutte accertate con la sentenza di separazione;
l' è dirigente aziendale con reddito di circa € 9800 netti al mese: 730/2019 € 199,613; 730/2020 Pt_1
€ 204,304; 730/2021 € 178,599; 730/2022 € 130,112; CU 2023 € 127,709
è comproprietario con la del 50% della casa ex familiare;
di 1/3 di un appartamento in CP_1
RO con annesso box ereditato dal padre;
di questi immobili anche la detiene una quota a CP_1 seguito di un acquisto effettuato dal marito in costanza di matrimonio in regime di comunione dei beni.
La SI.ra è psicologa abilitata dal 2009 con partita Iva dal 2018 e risultano in capo alla stessa CP_1
i seguenti redditi:
PF 2019: assegno mantenimento € 30000 lordi, € 5470 lordi, € 1150 netti, per attività professionale regime forfettario
PF 2020: assegno mantenimento € 30000 lordi, € 5900 lordi, € 5678 netti, per attività professionale regime forfettario
PF 2021: assegno mantenimento € 30000 lordi, € 8519 lordi, € 6856 netti, per attività professionale regime forfettario
PF 2022: assegno mantenimento € 30000 lordi, € 8610 lordi, € 8153 netti, per attività professionale regime forfettario;
è comproprietà al 50% con il marito della casa già coniugale in cui vive e di un'altra proprietà piena in
MI ereditata dalla madre non messa a reddito;
entrambi hanno riscosso la somma di € 36.500,00 ciascuno a seguito dell'estinzione di un conto cointestato al momento dello scioglimento della comunione.
Il Tribunale ha ritenuto che la SI.ra avendo iniziato a lavorare nel 2018 ed avendo ora 58 CP_1 anni non abbia concrete possibilità di decollare nel mondo professionale e ha, pertanto, ritenuto sussistere il diritto all'assegno divorzile di natura assistenziale tenuto conto della differenza reddituale;
ha in ogni caso escluso di riconoscere un assegno di natura compensativa- perequativa non ritenendo valutabile il suo contributo iniziale al sostegno della famiglia, mentre il marito ha fornito negli ultimi
18 anni integrale sostegno alla medesima.
Circa il quantum, considerato che la vive nella casa in comproprietà senza corrispondere CP_1 indennità di occupazione, l'aumento graduale delle sue entrate e la tassazione a cui è sottoposto l'assegno, mentre è detraibile per chi lo paga, ha quantificato l'assegno di natura assistenziale in €
1.200,00, compensando le spese di lite.
Con il l'appello proposto dal SI. viene censurata la sentenza del Tribunale di Parte_1
MI per i seguenti motivi quanto all'assegno divorzile di cui chiede la revoca o in subordine la sua riduzione: pagina 7 di 13 il Tribunale prende in considerazione la sola disparità reddituale tra le parti, mentre avrebbe solo dovuto considerare la sussistenza della indipendenza economica dell'ex coniuge, considerato che non ha ancora messo a reddito l'immobile di MI e che dispone di un fondo titoli con controvalore nel 2023 di € 49.000,00;
circa il quantum sostiene che sia eccessivo: lei ha un reddito mensile di circa € 700 netto, oltre alle proprietà immobiliari e i risparmi, nonché abita nella casa familiare senza costi;
circa la decorrenza dell'assegno, indicata dal rateo successivo alla pubblicazione della sentenza, è sbagliata perché avrebbe dovuto essere indicata dal passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status con gli effetti degli obblighi restitutori.
Si è costituita in data 29.11.2024, contestando l'appello e proporre appello Controparte_1 incidentale per chiedere € 4.000 mensili di assegno divorzile di natura anche compensativa/perequativa o in via subordinata € 2.500 in continuità con quanto disposto in sede di separazione;
ripropone le richieste di prove orali, la richiesta ex art 210 cpc di esibizione saldi aggiornati per l' di tutti i Pt_1 suoi rapporti bancari e finanziari dal 2015; chiede disporsi indagini di Polizia Tributaria sull' e Pt_1 se ritenuto una CTU contabile sui suoi redditi.
Circa i fatti ripropone i cicli di tradimento del marito;
lei ha continuato a sostenerlo anche dopo la separazione di fatto e anche durante il grave fatto che ha colpito la famiglia del marito nel 2014; lui nel
2017 ha acquistato una grande casa che ha intestato alla nuova compagna rimanendo solo garante del mutuo;
il Tribunale ha ben motivato il riconoscimento dell'assegno di natura assistenziale;
circa la decorrenza dell'assegno divorzile il Tribunale ha disposto correttamente perché ha provveduto solo a una rimodulazione sul quantum e non si produce una condictio indebiti (Cass SSUU 32914/2022) e in ogni caso inammissibile perché nuova.
Sull'appello incidentale viene allegato che: la moglie ha fornito un contributo alla formazione del patrimonio familiare;
il matrimonio è durato a lungo ed è finito per colpa del marito che ha deciso di andarsene a formare una nuova famiglia;
lei solo anni dopo il matrimonio ha potuto riprendere gli studi e solo dal 2018 a 52 anni ha potuto avere un proprio minimo reddito per sostenersi, mentre Lui guadagna molto.
All'udienza 7 gennaio 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 24.9.2024 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appellata e Appellante
Incidentale, ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione.
pagina 8 di 13 L'appello svolto da nel merito è infondato. Parte_1
La Corte osserva che il Tribunale di MI ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, come ut sopra esposto e che nel caso di specie deve essere confermato il giudizio di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della SI.ra di natura assistenziale. Controparte_1
La Corte al riguardo osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha subito un arresto giurisprudenziale con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La
Suprema Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L.
898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. Appurata, pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso.
Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice di natura perequativo/compensativa.
Nel caso di specie l'accertamento del Giudice di prime cure riguardo all'an dell'assegno divorzile è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti e dalle risultanze documentali, come sopra esposte, dando prevalente valenza alla considerevole disparità reddituale tra le parti. pagina 9 di 13 E', infatti, risultato che: il SI. sia dirigente aziendale con redditi mensili di circa CP_1
9.000/10.000 netti, come attestato dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in primo grado presentate dal
2019 al 2023 e riportati ut supra, confermai da quella presentata nel 2024 relativa ai redditi 2023 pari a lordi € 127.721,00; la SI.ra ha iniziato a lavorare come psicologa abilitata nel 2018 con i CP_1 modesti redditi di 6.000/8.000 lordi riportati ut supra, mentre dalla dichiarazione PF 2024 non risultano redditi professionali percepiti e di fatto l'unica entrata per la stessa, regolarmente dichiarata fiscalmente, è costituita dall'assegno di mantenimento corrispostole dal SI. pari ad € 30.000 Pt_1 annui, corrispondente all'importo dell'assegno liquidato in sede di separazione di € 2.500,00 mensile.
Sul punto deve essere considerato, in linea con i principi fissati dalla Suprema Corte, che nel caso di specie:
dopo il matrimonio contratto nel 1990, è stata pronunciata la separazione dei coniugi con sentenza del
5.6.2019 del Tribunale di MI e che di conseguenza il matrimonio è durato 29 anni senza che i coniugi abbiano avuto figli;
la SI.ra nei primi anni di matrimonio ha sostenuto da sola la famiglia in quanto soltanto dalla CP_1 seconda metà del 1990 il marito ha apportato esclusivo sostegno economico alla famiglia, tanto che nel
1996 lei ha lasciato il lavoro e ripreso gli studi;
inoltre una volta intervenuta la separazione coniugale si
è adoperata lavorativamente aprendo la partita Iva con la professione di psicologa, attività di fatto non remunerativa, tenuto anche conto dell'età anagrafica, ora di anni 58, della medesima, circostanze che devono ritenersi elemento di valutazione per valutare l'incolpevole esito negativo del tentativo di acquisire la propria indipendenza economica messo in atto dalla SI.ra ; CP_1
La Corte, pertanto, ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile di natura esclusivamente di natura assistenziale a favore di parte appellata, condividendo l'accertamento operato dal Tribunale di MI volto a non ritenere valutabile il contributo iniziale al nucleo coniugale offerto dalla SI.ra , considerato che i coniugi non hanno avuto figli e che per circa 20 anni il CP_1 marito ha provveduto integralmente al mantenimento della famiglia.
La sentenza del Tribunale di MI va, pertanto confermata circa l'an dell'assegno divorzile, in conformità agli arresti giurisprudenziali, tra cui infra
Cassazione civile sez. I, 02/08/2022, n.23997 “Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico
e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti.
Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610 “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento
pagina 10 di 13 dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24795 “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera SInificativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”.
La Corte accerta la correttezza della sentenza appellata con cui il Tribunale di MI ha disposto la decorrenza dell'assegno divorzile dal mese successivo alla sua pubblicazione, in quanto il Tribunale di MI in sede di divorzio ha confermato la sussistenza del diritto della SI.ra a percepire un CP_1 assegno di concorso al suo mantenimento da parte del SI. disponendone solo una Pt_1 rimodulazione al ribasso. Cass. Civ. S.U. n. 32914/2020 “In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica”
Quanto all'appello incidentale proposto dalla SI.ra , avente ad oggetto il quantum Controparte_1 dell'assegno divorzile di cui viene chiesto l'aumento, speculare al secondo motivo di appello proposto dal SI. che ne chiede la riduzione, la Corte ritiene fondato l'appello incidentale nei seguenti Pt_1 limiti.
La Corte, in riferimento alla quantificazione dell'assegno divorzile, ritiene equo provvedere alla sua liquidazione in € 1.500,00 mensili, tenuto conto della rilevante disparità reddituale delle parti, di come l'assegno di mantenimento costituisca di fatto l'unica entrata per la SI.ra e che trattasi di CP_1 entrata soggetta a riduzione al netto della tassazione fiscale, e che considera valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno il fatto che la stessa abiti senza oneri nella casa già coniugale, di cui è proprietaria al 50% e che sia proprietaria di una casa a MI, ereditata dalla madre, attualmente non pagina 11 di 13 messa a reddito e considerato che è titolare di un'attività professionale che produce entrate seppur modeste.
Stante l'accoglimento dell'appello incidentale la sentenza di primo grado va riformata in punto spese di lite, dovendo il giudice dell'appello procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte come infra riportato:
Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte
la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione
delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza
impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza
abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione".
Considerato l'esito complessivo del giudizio che ha disposto unicamente circa l'assegno divorzile, con accoglimento dell'appello incidentale nei limiti sopra indicati rispetto alla svolta domanda, va ritenuta la soccombenza parziale di parte ora appellante, già ricorrente in primo grado, e di conseguenza le spese, in applicazione dell'art 92 cpc, vanno compensate per i 2/3 e per 1/3 poste a carico di quest'ultima e liquidate a favore della SI.ra , nella misura indicata in dispositivo in Controparte_1
conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, aggiornate al 2022, con applicazione delle riduzioni di cui all'art 4 co.4 stante l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di MI, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di MI n. 1815/2024 – emessa nella causa civile n. 22378/2021 R.G. il
15.2.2024, depositata il 20.2.2024, non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, così dispone,
1)rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2)in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza appellata, liquida l'assegno pagina 12 di 13 divorzile disposto a favore della SI.ra ed a carico di in € Controparte_1 Parte_1
1.500,00 mensili;
3)conferma nel resto la sentenza appellata;
4)condanna a rifondere a in ragione di 1/3 le spese di lite di Parte_1 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio, quota liquidata nella misura di € 2.110,00, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta e ne compensa tra le parti i restanti 2/3.
5)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
Dr.ssa Antonella Giobellina Dott. Fabio Laurenzi
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