Sentenza 27 febbraio 2025
Decreto cautelare 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, decreto cautelare 08/03/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01946/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 08/03/2025
N. 00888 /2025 REG.PROV.CAU. N. 01946/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Il Presidente ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1946 del 2025, proposto da
Comune di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Piatti, con domicilio eletto presso lo studio FA
AT in Roma, via di Monte Fiore n.22;
contro
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VE, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Carmen
Petraglia, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta 142;
per la riforma dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n.
00751/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tar si è limitato a dare esecuzione a una propria precedente ordinanza, che risulta essere esecutiva, essendo stato proposto appello cautelare e respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche con camera di consiglio fissata davanti a questo Consiglio di Stato il 18.3.2025;
Considerato che il pregiudizio lamentato dal comune appellante appare derivare dalla esecutività della precedente ordinanza del Tar Lombardia n. 126/2025, che qui non può essere valutata;
Ritenuto, pertanto, di respingere l'istanza ex art. 56 c.p.a. e poter accogliere l'istanza di abbreviazione dei termini fino alla metà ricorrendo i presupposti di urgenza, e non anche quella di trattazione congiunta con il ricorso in appello R.G. n. 1445/2025, non essendovi i termini a difesa ex art. 53, comma 2, c.p.a. neanche tenendo conto della N. 01946/2025 REG.RIC.
abbreviazione, in quanto il termine abbreviato decorre dalla avvenuta notificazione del decreto che dispone l'abbreviazione;
P.Q.M.
Respinge l'istanza ex art. 56 c.p.a. e l'istanza di trattazione congiunta con il ricorso in appello R.G. n. 1445/2025;
Accoglie l'istanza di abbreviazione dei termini fino alla metà ex art. 53 c.p.a., ponendo l'onere al comune appellante di notificare il presente decreto entro il 10 marzo 2025
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 08 marzo 2025.
Il Presidente
RO Chieppa
IL SEGRETARIO