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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/12/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 649/2020 RGAC vertente
TRA
nato il [...] a [...] c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Umberto C.F._1
FI ) del Foro di Castrovillari (CS), giusta nomina già CodiceFiscale_2
in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Tarsia (CS) alla C/da
Canna n.13
APPELLANTE
E
, con sede in Roma, Controparte_1
Via Lucrezia Romana n. 41/47, C.F. e P.I. , in persona P.IVA_1 P.IVA_2
del Direttore Generale, Dott.ssa , che agisce in virtù di poteri Controparte_2
conferiti mediante procura generale a rogito notaio in Roma del 31.1.2001, Per_1
1 rep. 36214, racc. 6999, rappresentata e difesa per delega in atti, dall'Avv. Antonio
Testa del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
Cosenza, alla Via Tagliamento 15
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 14.10.2025, la causa era trattenuta in decisione previa concessione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c., sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante.: << Nel merito:
b) Statuire l'accoglimento della domanda di appello proposta dal sig. Parte_1
e
[...]
per l'effetto riconoscere, in modifica della sentenza nr 616/2020 emessa dal Tribunale di
Cosenza in
data 20.03.2020, che il mutuo intercorso tra le parti del presente giudizio è usurato in
quanto il tasso di mora contrattuale- per come detto in narrativa- è superiore fin dalla
stipula al TSU vigente al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo oggetto di
causa, e, per l'effetto statuire la gratuità del mutuo, ai sensi dell'art 1815,co.2,c.c. In
conseguenza di quanto sopra, l'odierna appellante ha, quindi, diritto alla ripetizione della
quota degli interessi corrispettivi e di mora versati nel corso del tempo, pari ad euro
50.962,14, oltre interessi legali e rivalutazione;
c) In riforma della sentenza di primo grado, condannare la parte convenuta/appellata al
pagamento
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
e)In ogni caso, con vittoria di spese e competenze ai sensi di legge oltre accessori di legge.
>>;
Per l'appellata: << Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettare in via preliminare
estromettere dal presente giudizio, per intervenuta cessione del ramo di azienda,
[...]
[...] e, ancora, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione CP_3
dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 616/2020 e nel merito rigettare la domanda
proposta, poiché infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore
del sottoscritto procuratore, anche in applicazione del principio della lite temeraria.>>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ Con citazione ritualmente notificata Parte_1
premesso di avere stipulato in data 25.02.2004 un contratto di mutuo ipotecario con la
(assorbita dalla convenuta Controparte_4 [...]
per l'importo di euro 195.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili con CP_1
tasso variabile annuo del 4,850%, tasso di mora del 7,850% (TAN + 3 punti percentuali),
e di avere anticipatamente estinto il debito mediante il suo integrale pagamento, ha
dedotto: 1) l'usurarietà del tasso di mora che supera il tasso soglia del 6,360% vigente
all'epoca della sottoscrizione del negozio;
2) l'usurarietà del tasso complessivo (tasso di
interesse passivo + tasso di mora); 3) l'usurarietà del tasso effettivo di mora (TEMO) pari
al 12,737%.
Ha pertanto chiesto all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'usurarietà del contratto
di mutuo e, per l'effetto, accertarne la gratuità ex art. 1815, comma 2 c.c. con conseguente
condanna della banca alla restituzione della somma di euro 50.962,14, oltre interessi e
rivalutazione monetaria, e vittoria di spese e competenze di lite.
Costituitasi in giudizio, la banca ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto.
Disattesa la richiesta di CTU contabile avanzata dall'attore, la causa è stata trattenuta in
decisione con assegnazione alle parti dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito
di comparse conclusionali e repliche.”
3 All'esito del giudizio iscritto R.G. n. 3083/2016, il Tribunale di Castrovillari
emetteva la sentenza n. 616/2020, pubblicata in data 20/03/2020, con la quale così
provvedeva:
“- Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed
eccezione, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese legali sostenute dalla banca
convenuta che liquida in euro 3.972,00 per onorari professionali, oltre rimborso
forfettario, CAP ed IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore
antistatario.”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato,
[...]
interponeva appello avverso la suddetta sentenza Parte_1
deducendo l'erronneità della stessa nella parte in cui ha escluso l'usurarietà degli interessi di mora con conseguente gratuità del mutuo e l'applicazione dell'art
1815,co.2, c.c, con diritto alla ripetizione della quota degli interessi convenzionali versati.
In particolare, parte appellante deduce che nel caso di specie l'interesse di mora contrattuale è superiore al TSU vigente al momento della stipula;
il raffronto deve essere eseguito con il TSU determinato ai sensi della Legge 108/96; l'usurarietà
del rapporto deve essere declarata a prescindere dal pagamento o meno di interessi moratori essendo sanzionata, per legga, la mera pattuizione;
l'usurarietà
anche della mora comporta l'applicazione dell'art 1815,c. 2, c.c.. Da quanto sopra narrato deriva la gratuità del mutuo ai sensi dell'art 1815,co.2,c.c. con diritto alla ripetizione dell'intera quota degli interessi corrispettivi versati pari ad euro
50.962,14, oltre interessi legali e rivalutazione.
4 Si costituiva , Controparte_1
deducendo preliminarmente di avere ceduto, ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico
delle Leggi in materia bancaria e creditizia al Controparte_5
, il ramo di azienda costituito dal complesso di tutti i beni,
[...]
servizi, personale e rapporti giuridici, attivi e passivi, con esclusione delle posizioni classificate a sofferenza, per l'esercizio dell'attività bancaria, chiedendo l'estromissione del giudizio;
contestava nel merito l'appello chiedendone il rigetto.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 14.10.2025, svoltasi ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte si riservava.
La causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminare deve essere evidenziato che, in caso di cessione di un ramo d'azienda, la legittimazione passiva in appello spetta alla cessionaria che abbia acquisito il ramo d'azienda, non al cedente che l'ha trasferito, poiché i rapporti inerenti a quel ramo sono trasferiti all'acquirente. Il difetto di legittimazione passiva non è un'eccezione in senso stretto e può essere fatto valere in ogni stato e grado del giudizio, anche in appello e d'ufficio dal giudice, purché non si tratti di fatto nuovo introdotto in sede di legittimità
Orbene, a seguito di cessione di ramo di azienda bancaria avvenuta in data
15 novembre 2019, con atto a rogito Notaio Dott.ssa repertorio Persona_2
11570 e raccolta 7878, registrato a Cosenza il 20 novembre 2019 con il numero
7943 serie 1T, la ha ceduto, Controparte_1
5 ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia al
, il ramo di azienda costituito Controparte_5
dal complesso di tutti i beni, servizi, personale e rapporti giuridici, attivi e passivi, con esclusione delle posizioni classificate a sofferenza, per l'esercizio dell'attività bancaria, esercitata nelle filiali e sportelli Ramo Calabria;
tra le posizioni cedute è compresa quella del Sig. rispetto alla Parte_1
quale si costituisce al solo fine di chiedere l'estromissione Controparte_1
dal presente giudizio.
Nel caso di conferimento di azienda come in ogni caso di cessione di azienda, dal punto di vista civilistico, non si ha un fenomeno di successione a titolo universale ma a titolo particolare. In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione dell'alienante (Corte di Cassazione
sentenza n. 22060 depositata il 12 luglio 2022).
Nel giudizio d'appello, la costituzione del creditore cedente è obbligatoria, in quanto parte necessaria a meno che non sia stato disposto formalmente l'estromissione del cedente dal giudizio con il consenso di tutte le altre parti coinvolte.
Passando ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte che lo stesso sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
Parte appellante censura la sentenza di primo grado deducendo l'erronneità della stessa nella parte in cui ha escluso l'usurarietà degli interessi di mora con conseguente gratuità del mutuo e l'applicazione dell'art 1815,co.2, c.c,
con diritto alla ripetizione della quota degli interessi convenzionali versati. In
particolare, parte appellante deduce che nel caso di specie l'interesse di mora
6 contrattuale è superiore al TSU vigente al momento della stipula;
il raffronto deve essere eseguito con il TSU determinato ai sensi della Legge 108/96; l'usurarietà
del rapporto deve essere declarata a prescindere dal pagamento o meno di interessi moratori essendo sanzionata, per legga, la mera pattuizione;
l'usurarietà
anche della mora comporta l'applicazione dell'art 1815,c. 2, c.c. Da quanto sopra narrato deriva la gratuità del mutuo ai sensi dell'art 1815,co.2,c.c. con diritto alla ripetizione dell'intera quota degli interessi corrispettivi versati pari ad euro
50.962,14, oltre interessi legali e rivalutazione.
Parte appellante, di fatto, non contesta l'avvenuto pagamento di interessi moratori, ma deduce che la sola previsione di interessi moratori usurari determinerebbe la gratuità del contratto di mutuo con conseguente diritto alla restituzione degli interessi corrispettivi pagati.
Nel caso di specie, invero, il mutuo risulta essere stato saldato anticipatamente,
gli interessi di mora non risultano pagati dall'odierno appellante stante la non tardività dei pagamenti.
Orbene, nel caso che il contratto preveda un tasso di mora sopra soglia,
ma la banca applichi, a tale titolo, al momento dell'inadempimento, un tasso di misura inferiore, il mutuatario vanta comunque l'interesse ad agire ex art. 100
cpc per far accertare la nullità ed inefficacia della clausola, in quanto ciò risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppur no, e l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto,
essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.
Con la precisazione che, in tale evenienza, la sentenza sarà di mero accertamento dell'usurarietà del tasso, ma in astratto, senza relazione con lo specifico diritto
7 vantato dalla banca, posto che ancora non sarà attuale l'inadempimento ed il finanziatore ancora non avrà preteso alcunché a tale titolo.
Tuttavia, ciò che rileva è unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore;
cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato.
Ai sensi dell'art. 1815 c.c., poi, in caso di usura originaria in un mutuo la non debenza degli interessi riguarda solo quelli usurari (moratori e/o corrispettivi)
ma non quelli non considerati dalla clausola nulla, che rimangono interamente dovuti. Il mutuo con clausola usuraria non diviene quindi necessariamente gratuito, ben potendo residuare la pattuizione di interessi non colpiti dalla sanzione della nullità, comunque dovuti dal mutuatario alla banca (Cassazione
Civile, Sez. III, Ordinanza n. 24992 del 9 novembre 2020).
Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé
anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., sempre che - peraltro -
quelli siano lecitamente convenuti (Ordinanza Corte di Cassazione, 21.09.2023
n.27010).
Tale conclusione è confortata - secondo le Sezioni Unite - dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di Giustizia dell'Unione, che più volte è
stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori e si è espressa nel senso secondo cui continuano - pur caduta la clausola sugli interessi moratori - ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò
indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto
8 la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla «soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto»: ciò in quanto «gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa» e ove «la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata».
Orbene, nel caso di specie, alcun interesse moratorio è stato applicato e, in applicazione dei sopra richiamati principi, anche a voler ritenere gli stessi usurari, la domanda di parte appellante diretta ad ottenere una pronuncia di gratuità del mutuo con condanna alla restituzione egli interessi convenzionali versati, non trova fondamento giuridico e non può trovare accoglimento.
In definitiva, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
9 confronti del , avverso Controparte_1
la sentenza n. 616/2020, pubblicata in data 20/03/2020, emessa dal Tribunale di
Castrovillari, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 3083/2016, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
1) condanna al rimborso, in favore di Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio che liquida Parte_2
in euro 1.701,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. spese gen. 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..;
2) Condanna al versamento Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012.
Catanzaro, 09.12.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
10
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 649/2020 RGAC vertente
TRA
nato il [...] a [...] c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Umberto C.F._1
FI ) del Foro di Castrovillari (CS), giusta nomina già CodiceFiscale_2
in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Tarsia (CS) alla C/da
Canna n.13
APPELLANTE
E
, con sede in Roma, Controparte_1
Via Lucrezia Romana n. 41/47, C.F. e P.I. , in persona P.IVA_1 P.IVA_2
del Direttore Generale, Dott.ssa , che agisce in virtù di poteri Controparte_2
conferiti mediante procura generale a rogito notaio in Roma del 31.1.2001, Per_1
1 rep. 36214, racc. 6999, rappresentata e difesa per delega in atti, dall'Avv. Antonio
Testa del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in
Cosenza, alla Via Tagliamento 15
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 14.10.2025, la causa era trattenuta in decisione previa concessione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c., sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante.: << Nel merito:
b) Statuire l'accoglimento della domanda di appello proposta dal sig. Parte_1
e
[...]
per l'effetto riconoscere, in modifica della sentenza nr 616/2020 emessa dal Tribunale di
Cosenza in
data 20.03.2020, che il mutuo intercorso tra le parti del presente giudizio è usurato in
quanto il tasso di mora contrattuale- per come detto in narrativa- è superiore fin dalla
stipula al TSU vigente al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo oggetto di
causa, e, per l'effetto statuire la gratuità del mutuo, ai sensi dell'art 1815,co.2,c.c. In
conseguenza di quanto sopra, l'odierna appellante ha, quindi, diritto alla ripetizione della
quota degli interessi corrispettivi e di mora versati nel corso del tempo, pari ad euro
50.962,14, oltre interessi legali e rivalutazione;
c) In riforma della sentenza di primo grado, condannare la parte convenuta/appellata al
pagamento
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
e)In ogni caso, con vittoria di spese e competenze ai sensi di legge oltre accessori di legge.
>>;
Per l'appellata: << Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettare in via preliminare
estromettere dal presente giudizio, per intervenuta cessione del ramo di azienda,
[...]
[...] e, ancora, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione CP_3
dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 616/2020 e nel merito rigettare la domanda
proposta, poiché infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore
del sottoscritto procuratore, anche in applicazione del principio della lite temeraria.>>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ Con citazione ritualmente notificata Parte_1
premesso di avere stipulato in data 25.02.2004 un contratto di mutuo ipotecario con la
(assorbita dalla convenuta Controparte_4 [...]
per l'importo di euro 195.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili con CP_1
tasso variabile annuo del 4,850%, tasso di mora del 7,850% (TAN + 3 punti percentuali),
e di avere anticipatamente estinto il debito mediante il suo integrale pagamento, ha
dedotto: 1) l'usurarietà del tasso di mora che supera il tasso soglia del 6,360% vigente
all'epoca della sottoscrizione del negozio;
2) l'usurarietà del tasso complessivo (tasso di
interesse passivo + tasso di mora); 3) l'usurarietà del tasso effettivo di mora (TEMO) pari
al 12,737%.
Ha pertanto chiesto all'adito Tribunale di accertare e dichiarare l'usurarietà del contratto
di mutuo e, per l'effetto, accertarne la gratuità ex art. 1815, comma 2 c.c. con conseguente
condanna della banca alla restituzione della somma di euro 50.962,14, oltre interessi e
rivalutazione monetaria, e vittoria di spese e competenze di lite.
Costituitasi in giudizio, la banca ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto.
Disattesa la richiesta di CTU contabile avanzata dall'attore, la causa è stata trattenuta in
decisione con assegnazione alle parti dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito
di comparse conclusionali e repliche.”
3 All'esito del giudizio iscritto R.G. n. 3083/2016, il Tribunale di Castrovillari
emetteva la sentenza n. 616/2020, pubblicata in data 20/03/2020, con la quale così
provvedeva:
“- Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed
eccezione, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese legali sostenute dalla banca
convenuta che liquida in euro 3.972,00 per onorari professionali, oltre rimborso
forfettario, CAP ed IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore
antistatario.”.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato,
[...]
interponeva appello avverso la suddetta sentenza Parte_1
deducendo l'erronneità della stessa nella parte in cui ha escluso l'usurarietà degli interessi di mora con conseguente gratuità del mutuo e l'applicazione dell'art
1815,co.2, c.c, con diritto alla ripetizione della quota degli interessi convenzionali versati.
In particolare, parte appellante deduce che nel caso di specie l'interesse di mora contrattuale è superiore al TSU vigente al momento della stipula;
il raffronto deve essere eseguito con il TSU determinato ai sensi della Legge 108/96; l'usurarietà
del rapporto deve essere declarata a prescindere dal pagamento o meno di interessi moratori essendo sanzionata, per legga, la mera pattuizione;
l'usurarietà
anche della mora comporta l'applicazione dell'art 1815,c. 2, c.c.. Da quanto sopra narrato deriva la gratuità del mutuo ai sensi dell'art 1815,co.2,c.c. con diritto alla ripetizione dell'intera quota degli interessi corrispettivi versati pari ad euro
50.962,14, oltre interessi legali e rivalutazione.
4 Si costituiva , Controparte_1
deducendo preliminarmente di avere ceduto, ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico
delle Leggi in materia bancaria e creditizia al Controparte_5
, il ramo di azienda costituito dal complesso di tutti i beni,
[...]
servizi, personale e rapporti giuridici, attivi e passivi, con esclusione delle posizioni classificate a sofferenza, per l'esercizio dell'attività bancaria, chiedendo l'estromissione del giudizio;
contestava nel merito l'appello chiedendone il rigetto.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 14.10.2025, svoltasi ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte si riservava.
La causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminare deve essere evidenziato che, in caso di cessione di un ramo d'azienda, la legittimazione passiva in appello spetta alla cessionaria che abbia acquisito il ramo d'azienda, non al cedente che l'ha trasferito, poiché i rapporti inerenti a quel ramo sono trasferiti all'acquirente. Il difetto di legittimazione passiva non è un'eccezione in senso stretto e può essere fatto valere in ogni stato e grado del giudizio, anche in appello e d'ufficio dal giudice, purché non si tratti di fatto nuovo introdotto in sede di legittimità
Orbene, a seguito di cessione di ramo di azienda bancaria avvenuta in data
15 novembre 2019, con atto a rogito Notaio Dott.ssa repertorio Persona_2
11570 e raccolta 7878, registrato a Cosenza il 20 novembre 2019 con il numero
7943 serie 1T, la ha ceduto, Controparte_1
5 ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia al
, il ramo di azienda costituito Controparte_5
dal complesso di tutti i beni, servizi, personale e rapporti giuridici, attivi e passivi, con esclusione delle posizioni classificate a sofferenza, per l'esercizio dell'attività bancaria, esercitata nelle filiali e sportelli Ramo Calabria;
tra le posizioni cedute è compresa quella del Sig. rispetto alla Parte_1
quale si costituisce al solo fine di chiedere l'estromissione Controparte_1
dal presente giudizio.
Nel caso di conferimento di azienda come in ogni caso di cessione di azienda, dal punto di vista civilistico, non si ha un fenomeno di successione a titolo universale ma a titolo particolare. In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione dell'alienante (Corte di Cassazione
sentenza n. 22060 depositata il 12 luglio 2022).
Nel giudizio d'appello, la costituzione del creditore cedente è obbligatoria, in quanto parte necessaria a meno che non sia stato disposto formalmente l'estromissione del cedente dal giudizio con il consenso di tutte le altre parti coinvolte.
Passando ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte che lo stesso sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
Parte appellante censura la sentenza di primo grado deducendo l'erronneità della stessa nella parte in cui ha escluso l'usurarietà degli interessi di mora con conseguente gratuità del mutuo e l'applicazione dell'art 1815,co.2, c.c,
con diritto alla ripetizione della quota degli interessi convenzionali versati. In
particolare, parte appellante deduce che nel caso di specie l'interesse di mora
6 contrattuale è superiore al TSU vigente al momento della stipula;
il raffronto deve essere eseguito con il TSU determinato ai sensi della Legge 108/96; l'usurarietà
del rapporto deve essere declarata a prescindere dal pagamento o meno di interessi moratori essendo sanzionata, per legga, la mera pattuizione;
l'usurarietà
anche della mora comporta l'applicazione dell'art 1815,c. 2, c.c. Da quanto sopra narrato deriva la gratuità del mutuo ai sensi dell'art 1815,co.2,c.c. con diritto alla ripetizione dell'intera quota degli interessi corrispettivi versati pari ad euro
50.962,14, oltre interessi legali e rivalutazione.
Parte appellante, di fatto, non contesta l'avvenuto pagamento di interessi moratori, ma deduce che la sola previsione di interessi moratori usurari determinerebbe la gratuità del contratto di mutuo con conseguente diritto alla restituzione degli interessi corrispettivi pagati.
Nel caso di specie, invero, il mutuo risulta essere stato saldato anticipatamente,
gli interessi di mora non risultano pagati dall'odierno appellante stante la non tardività dei pagamenti.
Orbene, nel caso che il contratto preveda un tasso di mora sopra soglia,
ma la banca applichi, a tale titolo, al momento dell'inadempimento, un tasso di misura inferiore, il mutuatario vanta comunque l'interesse ad agire ex art. 100
cpc per far accertare la nullità ed inefficacia della clausola, in quanto ciò risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppur no, e l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto,
essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.
Con la precisazione che, in tale evenienza, la sentenza sarà di mero accertamento dell'usurarietà del tasso, ma in astratto, senza relazione con lo specifico diritto
7 vantato dalla banca, posto che ancora non sarà attuale l'inadempimento ed il finanziatore ancora non avrà preteso alcunché a tale titolo.
Tuttavia, ciò che rileva è unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore;
cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato.
Ai sensi dell'art. 1815 c.c., poi, in caso di usura originaria in un mutuo la non debenza degli interessi riguarda solo quelli usurari (moratori e/o corrispettivi)
ma non quelli non considerati dalla clausola nulla, che rimangono interamente dovuti. Il mutuo con clausola usuraria non diviene quindi necessariamente gratuito, ben potendo residuare la pattuizione di interessi non colpiti dalla sanzione della nullità, comunque dovuti dal mutuatario alla banca (Cassazione
Civile, Sez. III, Ordinanza n. 24992 del 9 novembre 2020).
Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé
anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., sempre che - peraltro -
quelli siano lecitamente convenuti (Ordinanza Corte di Cassazione, 21.09.2023
n.27010).
Tale conclusione è confortata - secondo le Sezioni Unite - dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di Giustizia dell'Unione, che più volte è
stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori e si è espressa nel senso secondo cui continuano - pur caduta la clausola sugli interessi moratori - ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò
indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto
8 la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla «soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto»: ciò in quanto «gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa» e ove «la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata».
Orbene, nel caso di specie, alcun interesse moratorio è stato applicato e, in applicazione dei sopra richiamati principi, anche a voler ritenere gli stessi usurari, la domanda di parte appellante diretta ad ottenere una pronuncia di gratuità del mutuo con condanna alla restituzione egli interessi convenzionali versati, non trova fondamento giuridico e non può trovare accoglimento.
In definitiva, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
9 confronti del , avverso Controparte_1
la sentenza n. 616/2020, pubblicata in data 20/03/2020, emessa dal Tribunale di
Castrovillari, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 3083/2016, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
1) condanna al rimborso, in favore di Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio che liquida Parte_2
in euro 1.701,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. spese gen. 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..;
2) Condanna al versamento Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012.
Catanzaro, 09.12.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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