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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
ZO IU, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2121/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Violi - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 90020220010145089 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7579/2025 depositato il
21/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte, depositato il 31.3.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso in riassunzione avverso la cartella di pagamento n. 90020220010145089 relativa a Tari -Comune di DO
ME, quale atto presupposto della procedura di pignoramento di fitti e pigioni ex art 72 bis D.P.R.
602/1973, atto n. 179241 del 2024 emesso in data 11.03.2024 da S.O.G.E.T. S.p.A. , in esito all'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva, con la quale il G.E. ha invitato “le parti che vi hanno interesse a introdurre la causa di merito relativa all'opposizione…davanti al giudice competente entro il termine perentorio di giorni 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento”.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del debito per via della nullità della notificazione della cartella di pagamento suddetta effettuata con le forme della irreperibilità assoluta, laddove il contribuente era residente in [...], essendo regolarmente iscrtitto all'AIRE dal 28.8.2013, come da certificato che produceva.
Si costituiva GE SpA, che chiedeva rigettarsi il ricorso, sostenendo la regolarità della procedura di notificazione. Deduceva quanto segue:” Nella fattispecie, le notificazioni contestate risultano ritualmente eseguite presso il domicilio fiscale del contribuente risultante dalla certificazione anagrafica tributaria ( all.07), con conseguente loro validità. Invero, dalla Visura Tributaria del Contribuente, allegata agli atti di causa
( all.07), emerge che alla luce delle informazioni reperite dal Comune e dall' ANPR, dal 10.07.2023 il domicilio fiscale del contribuente risulta essere “ in Indirizzo_1- DO ME (RC)- indirizzo assente” e, dunque, continua a risultare nel Comune di DO ME (RC) al pari dei precedenti domicili fiscali del contribuente riportati nell'indicato certificato di anagrafe tributaria ( dal 09.12.2020 indirizzo assente – 89014
Comune di DO ME – ( Fonte Comune ( subentro ANPR). Pertanto, l'ingiunzione di pagamento, oggetto di odierna contestazione, sottesa al pignoramento opposto, nonché tutti gli atti riscossivi, risultano ritualmente notificati in conformità al combinato disposto degli articoli 26, comma quarto, del d.p.r. 602/73, art. 60, comma 1 lett. e) del d.p.r. 600/73 e l. 890/82, notifica attestata anche dall'ente comunale.”
Con successiva memoria, depositata in data 2.12.2025, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e produceva sentenza del Giudice di Pace di Palmi n. 21/2025 del 24.10.2025 con la quale è stata dichiarata “la giuridica inesistenza della procedura di notificazione ex art.143 cpc, nei confronti del ricorrente e quindi la nullità delle notifiche effettuate nei suoi confronti all'albo pretorio online del Comune di DO
ME in relazione alla richiesta di pagamento per i canoni idrici….”, sentenza riguardante altri crediti vantati dall'ente impositore e compresi nell'atto di pignoramento di cui in premessa.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
A fronte della dimostrazione della circostanza che parte ricorrente è residente in [...]fin dal 2013, essendo regolarmente iscritto all'AIRE, non può fondatamente sostenersi che le notificazioni effettuate con il rito della irreperibilità assoluta sulla base di una risultanza informatica estratta dal sito dell'Agenzia delle Entrate, di nessuna valenza giuridica, siano state regolarmente effettuate. Il registro AIRE è accessibile a chiunque, dunque il concessionario per la riscossione avrebbe facilmente potuto effettuare le dovute ricerche per acquisire l'indirizzo di residenza del contribuente.
Pertanto le notificazioni degli atti presupposti effettuati ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nel caso in esame, sono affette da irrimediabile nullità. Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da GE SpA, accoglie il ricorso e annulla la cartella impugnata. Condanna GE
SpA a rifondere in favore della parte ricorrente le spese del presente grado di giudizio, che liquida €.
284,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
ZO IU, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2121/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Violi - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 90020220010145089 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7579/2025 depositato il
21/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte, depositato il 31.3.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso in riassunzione avverso la cartella di pagamento n. 90020220010145089 relativa a Tari -Comune di DO
ME, quale atto presupposto della procedura di pignoramento di fitti e pigioni ex art 72 bis D.P.R.
602/1973, atto n. 179241 del 2024 emesso in data 11.03.2024 da S.O.G.E.T. S.p.A. , in esito all'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva, con la quale il G.E. ha invitato “le parti che vi hanno interesse a introdurre la causa di merito relativa all'opposizione…davanti al giudice competente entro il termine perentorio di giorni 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento”.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del debito per via della nullità della notificazione della cartella di pagamento suddetta effettuata con le forme della irreperibilità assoluta, laddove il contribuente era residente in [...], essendo regolarmente iscrtitto all'AIRE dal 28.8.2013, come da certificato che produceva.
Si costituiva GE SpA, che chiedeva rigettarsi il ricorso, sostenendo la regolarità della procedura di notificazione. Deduceva quanto segue:” Nella fattispecie, le notificazioni contestate risultano ritualmente eseguite presso il domicilio fiscale del contribuente risultante dalla certificazione anagrafica tributaria ( all.07), con conseguente loro validità. Invero, dalla Visura Tributaria del Contribuente, allegata agli atti di causa
( all.07), emerge che alla luce delle informazioni reperite dal Comune e dall' ANPR, dal 10.07.2023 il domicilio fiscale del contribuente risulta essere “ in Indirizzo_1- DO ME (RC)- indirizzo assente” e, dunque, continua a risultare nel Comune di DO ME (RC) al pari dei precedenti domicili fiscali del contribuente riportati nell'indicato certificato di anagrafe tributaria ( dal 09.12.2020 indirizzo assente – 89014
Comune di DO ME – ( Fonte Comune ( subentro ANPR). Pertanto, l'ingiunzione di pagamento, oggetto di odierna contestazione, sottesa al pignoramento opposto, nonché tutti gli atti riscossivi, risultano ritualmente notificati in conformità al combinato disposto degli articoli 26, comma quarto, del d.p.r. 602/73, art. 60, comma 1 lett. e) del d.p.r. 600/73 e l. 890/82, notifica attestata anche dall'ente comunale.”
Con successiva memoria, depositata in data 2.12.2025, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e produceva sentenza del Giudice di Pace di Palmi n. 21/2025 del 24.10.2025 con la quale è stata dichiarata “la giuridica inesistenza della procedura di notificazione ex art.143 cpc, nei confronti del ricorrente e quindi la nullità delle notifiche effettuate nei suoi confronti all'albo pretorio online del Comune di DO
ME in relazione alla richiesta di pagamento per i canoni idrici….”, sentenza riguardante altri crediti vantati dall'ente impositore e compresi nell'atto di pignoramento di cui in premessa.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
A fronte della dimostrazione della circostanza che parte ricorrente è residente in [...]fin dal 2013, essendo regolarmente iscritto all'AIRE, non può fondatamente sostenersi che le notificazioni effettuate con il rito della irreperibilità assoluta sulla base di una risultanza informatica estratta dal sito dell'Agenzia delle Entrate, di nessuna valenza giuridica, siano state regolarmente effettuate. Il registro AIRE è accessibile a chiunque, dunque il concessionario per la riscossione avrebbe facilmente potuto effettuare le dovute ricerche per acquisire l'indirizzo di residenza del contribuente.
Pertanto le notificazioni degli atti presupposti effettuati ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nel caso in esame, sono affette da irrimediabile nullità. Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da GE SpA, accoglie il ricorso e annulla la cartella impugnata. Condanna GE
SpA a rifondere in favore della parte ricorrente le spese del presente grado di giudizio, che liquida €.
284,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.