Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/02/2026, n. 3363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3363 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03363/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14283/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14283 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, viale Sauli, 5/28;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento datato 27.07.2022, notificato al ricorrente in data 11.08.2022, avente n. -OMISSIS-, con il quale è stato decretato il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana;
di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. CA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino straniero soggiornante e residente in Italia da oltre dieci anni, ha esposto di aver proposto istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f) , della legge 5 febbraio 1992, n. 91, rigettata dal Ministero dell’Interno con il decreto n. -OMISSIS- del 27 luglio 2022, notificato al ricorrente in data 11 agosto 2022.
La parte ricorrente ha altresì esposto di essere stato condannato, dall’Autorità giudiziaria ordinaria, nel -OMISSIS- per il reato di cui all’articolo 368 cod. pen. e nel -OMISSIS- per la violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
1.1. Per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, la motivazione del provvedimento ministeriale con il quale è stata rigettata l’istanza proposta dalla parte ricorrente ai fini del conseguimento della cittadinanza italiana, si fonda sull’apprezzamento dei seguenti elementi “ considerato che, dall’attività istruttoria, sono emersi a carico del richiedente i seguenti pregiudizi di natura penale: sentenza del -OMISSIS-OMISSIS- del G.I.P. del Tribunale di Genova, irrevocabile il -OMISSIS-, per il reato di cui all’art. 368 c.p.; decreto penale del -OMISSIS-OMISSIS- del G.I.P. del Tribunale di Genova esecutivo l’-OMISSIS-.-OMISSIS-, per i reati di cui all’art. 29 c. 1 D.Lvo 9.04.-OMISSIS- n. 81 e art. 55, c. 5, D.Lvo 9.4.-OMISSIS- n. 81 ”.
Detti elementi istruttori, poi, sono stati considerati e valutati dall’amministrazione ministeriale nei seguenti termini “ tenuto conto che le vicende penali sopraesposte sono state realizzate dal richiedente nell’arco temporale compreso tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS- ovvero durante il cd decennio di osservazione antecedente alla presentazione dell’istanza che è assunto dalla giurisprudenza prevalente quale periodo di riferimento per valutare l’effettiva integrazione […];
ritenuto che i sopracitati rilievi penali a carico della richiedente sono indici sintomatici di inaffidabilità della stessa e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano ” (cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente).
2. Il ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato a due differenti motivi, ha impugnato il provvedimento di rigetto della sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento per “ Violazione dell’art. 10 bis L.241/1990: omessa notifica della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di cittadinanza italiana ”.
Con tale mezzo di gravame, in particolare, è stata lamentata la illegittimità del gravato decreto ministeriale in ragione della asserita mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza di concessione della cittadinanza italiana per cui è causa.
Ad avviso del ricorrente, in particolare, l’invio di tale comunicazione unicamente per via telematica mediante il portale del Ministero dell’Interno non risulterebbe idonea allo scopo, dovendo l’amministrazione procedere in ogni caso all’invio della stessa presso l’indirizzo fisico indicato nella istanza di concessione della cittadinanza italiana.
2.1.1. Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha lamentato l’illegittimità dell’operato provvedimentale del Ministero dell’Interno per “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 c. 1 lettera f) della Legge n. 91/199; erronea valutazione, travisamento dei fatti e dei presupposti a base della decisione. Violazione art. 6 L. 91/1992. Difetto di istruttoria e di motivazione; Eccesso di potere. Violazione art.3 L.241/90 ”.
Con tale mezzo di gravame è stato lamentato il fatto che il Ministero dell’Interno abbia motivato il diniego di concessione della cittadinanza italiana limitandosi unicamente a valorizzare i precedenti penali sussistenti a carico del ricorrente, senza svolgere alcuno specifico apprezzamento sulle modalità di compimento del fatto di reato, sulla sua gravità, nonché sull’effettiva pericolosità sociale del ricorrente, obliterando che lo stesso è da tempo radicato in Italia, dove lavora e risiede con la famiglia.
2.2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza nel presente giudizio.
2.3. L’amministrazione ministeriale resistente, con relazione di causa depositata in data 28 ottobre 2025, ha eccepito l’infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione.
2.4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 28 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il presente ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
4. Ad avviso del Collegio non risultano meritevoli di pregio le doglianze articolate con il primo motivo di ricorso, con il quale è stata prospettata l’illegittimità del gravato diniego per violazione dell’articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza presentata dalla parte ricorrente sarebbe avvenuta solo per via telematica e non anche all’indirizzo fisico indicato nella domanda di parte.
4.1. Per far emergere l’infondatezza di tale doglianza è sufficiente evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di affermare che “ la modalità semplificata di comunicazione attraverso la piattaforma informatica SICITT è stata introdotta in attuazione dell’articolo 3 del codice dell’amministrazione digitale; si tratta di una procedura interamente digitale, dato che il richiedente deve presentare la propria domanda con modalità ‘on line’ caricando sull’apposito portale informatico i documenti previsti. È quindi una modalità finalizzata ad accelerare la trattazione delle istanze, prescelta dall’amministrazione come modalità esclusiva da ritenersi legittima perché coniuga il dettato legislativo (articolo 33, comma 2 bis del decreto-legge n. 68 del 2013 convertito in legge n. 98/2013) con l’interesse del destinatario alla più rapida definizione del procedimento. Tale sistema di comunicazione, peraltro, non altera le esigenze partecipative del richiedente il quale, è edotto sin dall’inizio delle modalità operative della procedura ed è quindi gravato da un preciso onere collaborativo in ossequio al principio di leale collaborazione tra pubblica amministrazione ed amministrati (Cons. St. sez. I., nn. 1272 e 1918 del 2022) ” (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 18 del 4 gennaio 2023).
4.2. Nel caso di specie non v’è alcun dubbio che l’amministrazione ministeriale resistente abbia proceduto a trasmettere al ricorrente, per via telematica, il c.d. preavviso di rigetto, in quanto oltre ad essere una circostanza espressamente riconosciuta dalla stessa parte ricorrente, risulta anche essere specificamente menzionata nel gravato diniego nei seguenti termini “ vista la nota ministeriale inserita in SICITT in data 23.03.2022 utilizzando le medesime modalità informatiche previste per l’accettazione dell’istanza, con la quale, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è stato comunicato al richiedente il preavviso di diniego ”.
5. Il Collegio neppure ritiene meritevoli di accoglimento le censure articolate con il secondo motivo di ricorso, con il quale, in sostanza, è stata dedotta l’illegittimità dell’impugnato decreto ministeriale sull’assunto che lo stesso sia fondato su una motivazione non adeguata e carente, per non aver ben considerato la complessiva condotta tenuta dal ricorrente e per aver valorizzato solo i precedenti penali a suo carico e non anche i fatti criminosi a suo tempo commessi.
5.1. In proposito, è opportuno richiamare preliminarmente i principali orientamenti pretori formatisi in subiecta materia in seno alla giurisprudenza amministrativa, la quale a più riprese ha avuto modo di affermare che:
- ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f) , della legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica; l’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 23 luglio -OMISSIS-, n. 4447);
- il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; T.A.R. Lazio, sez. II- quater , n. 3547 del 18 aprile 2012);
- “ l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante ” (T.A.R. Lazio, sez. II- quater , n. 5565 del 4 giugno 2013), “ atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- bis , 13 aprile 2023, n. 6380);
- “trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall’amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; T.A.R. Lazio, sez. II- quater , n. 5665 del 19 giugno 2012), in quanto il provvedimento di concessione della cittadinanza “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
5.2 Nella fattispecie in esame il Ministero resistente ha precipuamente motivato il gravato provvedimento di diniego, ritenendo che le precedenti condanne penali del ricorrente per i reati di cui all’articolo 368 cod. pen. e agli articoli 29, comma 1, e 55, comma 5, del d.lgs. 9 aprile -OMISSIS-, n. 81, costituissero circostanze tali da evidenziare la non compiuta integrazione del ricorrente nel tessuto sociale italiano, avendo agito anche in violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mettendo così a rischio la civile convivenza e l’incolumità di altri consociati.
5.3. A riguardo, giova evidenziare che l’amministrazione ministeriale ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In tal modo, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, sez. I- ter , n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II- quater , n. 12568/-OMISSIS-; Cons. Stato, sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/-OMISSIS-; n. 7036/2020; n. 2131/-OMISSIS-; n. 1930/-OMISSIS-; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999).
5.4. Nella specie, la natura e la gravità dei reati commessi, in uno con la circostanza per cui il ricorrente risulta condannato con provvedimento dell’Autorità giudiziaria ordinaria divenuto irrevocabile, hanno reso più ampi i margini di discrezionalità dell’amministrazione ministeriale resistente, con la conseguenza che le precipue valutazioni poste a fondamento del gravato diniego risultano sufficienti per sostenere la legittimità del provvedimento impugnato.
Invero, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’amministrazione ha sinteticamente e sostanzialmente apprezzato la gravità dei fatti di reato, affermando che i precedenti penali in questione costituivano “ indici sintomatici di inaffidabilità ” del ricorrente e di una sua non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
D’altronde, l’offesa recata dal ricorrente con la condotta a sua tempo realizzata ha inciso anche sull’integrità di beni giuridici fondamentali per l’ordinamento, quali la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Pertanto, la gravità e l’indole dei fatti compiuti dal ricorrente, che il Ministero dell’Interno ha precipuamente apprezzato, risultano effettivamente tali da costituire una causa ostativa alla concessione della cittadinanza italiana, ricadendo peraltro anche nel decennio di osservazione che assume particolare rilevanza rispetto alla valutazione che l’amministrazione ministeriale è chiamata a compiere.
6. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve essere respinto, stante la sua infondatezza.
7. Si reputano sussistenti giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della natura dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RE EP AL, Presidente FF
CA RO, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RO | RE EP AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.