Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1137/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Giudice dott. Federico Ria Giudice rel.
Nella camera di consigli del 14.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1137/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del suo Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, , con sede in alla piazza Barbacani n. 2, Parte_2 Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicolino Zaccaria (C.F. ), giusta C.F._1
procura speciale in atti
APPELLANTE
E
corrente in al Viale Giulio Cesare n. 24, cod. Controparte_1 Pt_1 fisc. , in persona dell'amministratore p.t. e legale rappresentante P.IVA_2 [...]
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Di CP_2 C.F._2
Virgilio del foro di , codice fiscale , giusta procura speciale in Pt_1 C.F._3
atti pagina 1 di 18
APPELLATO
E
società “ , corrente in al Viale Giulio Cesare n. 28, cod. Controparte_3 Pt_1 fisc. e P. Iva in persona dell'amministratore e legale rappresentante P.IVA_3 CP_4
, nato a [...] [...], cod. fisc. , residente in , alla
[...] Pt_1 C.F._4 Pt_1
Via Euclide n. 35, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Di Virgilio del foro di , Pt_1
codice fiscale , giusta procura speciale in atti C.F._3
ALTRO APPELLATO
E
c.f. , residente in [...] alla Controparte_5 C.F._5
via Catullo n. 4, e per il sig. c.f. , residente in [...]C.F._6
TO (CH) alla via G. Cesare n. 28, elettivamente domiciliati in alla via S. Michele 12 Pt_1
presso e nello studio dell'Avv. Mosè Ferretti, c.f. , dal quale sono C.F._7
rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente all'Avv. Simona Di Rosario (c.f.
) in forza di mandato allegato e congiunto in atti;
C.F._8
ALTRO APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza Trib. TO n. 202/2023, pubblicata il 22.6.2023 in materia di responsabilità ex art. 2051 cc;
Conclusioni delle parti:
Per il piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza: A) accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, ritenuto il difetto di legittimazione passiva del , ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità Parte_1
può essere addebitata al , in persona del e/o legale rappresentante p.t., Parte_1 CP_7
nella causazione degli eventi dannosi di cui alla sentenza gravata, disattese tutte le eccezioni, istanze ed allegazioni formulate dalle parti appellate nel giudizio di primo grado;
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B) condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per e respingere tutte le domande Controparte_5 Controparte_6 avanzate dall'appellante, siccome assolutamente erronee ed infondate, per le ragioni esposte e dedotte con la comparsa di costituzione e risposta e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 202/23 del Tribunale di TO (che ha accolto le domande risarcitorie dei germani CP_5
nei confronti del , con relativa condanna alle spese sia del procedimento di Parte_1
primo grado e sia del procedimento ex artt. 696/696-bis c.p.c. n. 1089/2018 R.G. del Tribunale di TO); - condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, considerando che gli appellati diversamente dagli altri danneggiati, hanno svolto nel CP_5 processo una domanda cumulativa indeterminata (come da dichiarazione in calce all'atto di intervento volontario del 13.07.2021).
Per il 1. respingere tutte le Controparte_8 domande avanzate dall'appellante, siccome assolutamente erronee ed infondate per le ragioni esposte e dedotte con il presente atto, con ogni consequenziale statuizione di legge.
2. Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite aumentate del
30% essendo il presente atto redatto in conformità all'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, il ubicato in via Controparte_8
Giulio Cesare n. 24 di – conclusosi infruttuosamente il previo procedimento di Pt_1
mediazione n. 93/2018 – conveniva in giudizio il allegando di aver subito Parte_1
consistenti danni alle parti comuni a causa di sversamenti di liquami addebitabili ad asserita responsabilità dell'Ente.
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Il in particolare, invocava a sostegno della propria pretesa gli esiti della perizia CP_1
d'ufficio a firma del Geom. (all. 4), resa all'esito dell'ATP (proc. n. Persona_1
1089/2018), azionato previamente al giudizio principale, che individuava due cause degli allagamenti, e cioè: 1) la mancanza della condotta delle acque bianche su via Giulio Cesare
(a cagione della quale, durante precipitazioni abbondanti, la condotta fognaria esistente veniva saturata dalle acque provenienti dai tetti delle abitazioni site sulla stessa via Giulio
Cesare e da quelle provenienti dal livello stradale superiore di Corso Mazzini); 2) la presenza di un pozzetto di rallentamento del flusso di scarico, che, durante le forti precipitazioni, si comporta come una sorta di "tappo" alla conduttura carica di acqua piovana che viene raccolta dalle caditoie, provocando il riflusso della fogna al primo allaccio a monte di detto pozzetto, sito all'interno del CP_1
In data 14/09/2021 i sigg.ri e , in qualità di Controparte_5 Controparte_6
comproprietari in pari quote di un deposito/magazzino sito all'interno dell'immobile costituente il spiegavano intervento volontario. Controparte_8
In data 14/9/2021 si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda attorea
In data 4/11/2021 spiegava intervento volontario la società , avendo interesse ad CP_3 ottenere la condanna del ad eseguire i lavori necessari all'eliminazione Parte_1
delle cause degli allagamenti ed al risarcimento del danno subìto.
All'esito della espletata istruttoria e sulle conclusioni precisate dalle parti, con la sentenza qui gravata, il Tribunale di TO accoglieva le domande e, ritenendo la responsabilità dell'ente locale convenuto, lo condannava al pagamento in favore dell'atto e degli intervenuti degli importi rispettivamente indicati a titolo di risarcimento del danno e condannava altresì
l'Ente al pagamento dello specifico importo ex art. 614 bis cpc.
1.2 Propone appello il , rivolto nei confronti: Parte_1
1) dei punti della sentenza ove: a) viene ritenuto che la concessione del 28/4/2005 non attribuisca alla competenza esclusiva per le opere per cui è stato celebrato giudizio CP_9
di primo grado;
b) viene accollata esclusivamente al la responsabilità per Parte_1
gli eventi dannosi in controversia;
c) viene ritenuto che il thema disputandum riguardi solamente la gestione del deflusso delle acque meteoriche;
d) la perizia elaborata dal geom.
viene ritenuta esaustiva ed immune da vizi;
Persona_1 pagina 4 di 18 5
2) di tutti i capi della sentenza e, precisamente, laddove il Tribunale di TO: 1) ha rigettato l'eccezione di legittimazione passiva spiegata dal 2) ha ordinato al Parte_1
TO di eseguire opere strutturali (ritenute risolutive della problematica in Parte_1 controversia) nelle modalità indicate dal CTU;
3) ha condannato il Per_1 Parte_1
al risarcimento dei danni nella misura di € 15.166,99 in favore del
[...] [...]
€ 6.130,57 in favore della società € 26.864,76 in CP_8 Controparte_3
favore di e , in solido tra loro, nonché al Controparte_5 Controparte_6 pagamento della somma di € 500,00 per ogni semestre compiuto di ritardo nel completamento delle opere, nonché delle spese e competenze di lite.
Si costituiscono gli appellati, concludendo come in epigrafe già trascritto.
2. L'appello è fondato
2.1L'eccezione di difetto di titolarità passiva, sollevata dal convenuto sia pure solo Pt_1
nella seconda memoria ex art. 183 cpc, doveva essere scrutinata dal giudice di prime cure e deve essere ora vagliata questa Corte, avendo costituito oggetto quella pronuncia, che l'ha rigettata, di specifico gravame sul punto da parte dell'ente locale.
L'eccezione – si anticipa sin da ora – oltretutto è fondata.
Confermato allora che si verte in ipotesi di eccezione afferente appunto il disconoscimento della titolarità del rapporto in capo all'ente e dunque riguardante il “merito”, con Cass.
SSUU. 2951/16, si qualifica la stessa in termini di “mera difesa”.
Le "difese" sono, in generale, le posizioni assunte dal convenuto per contrapporsi alla domanda. Possono consistere nella esposizione di ragioni giuridiche o in prese di posizione rispetto ai fatti prospettati dall'attore. Queste ultime potranno, a loro volta, consistere in prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto ("mere difese"), oppure nella contrapposizione di altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi,
o modificano o estinguono il diritto. Il codice civile, all'art. 2697, secondo comma, definisce questa seconda operazione difensiva introducendo il termine "eccezione" e pone l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi oggetto delle eccezioni a carico del convenuto.
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All'interno della categoria generale delle eccezioni, si delinea poi la sottocategoria delle
"eccezioni in senso stretto", che presenta un regime giuridico peculiare. Rilevano a tal fine la norma per cui "(il giudice) non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti" (art. 112 c.p.c., seconda parte), alla quale si ricollega la previsione per cui il convenuto, nella comparsa di risposta "a pena di decadenza deve proporre.....le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" (art. 167, secondo comma, c.p.c.).
Sul piano pratico la distinzione che più conta non è tanto quella tra mere difese ed eccezioni, quanto quella che isola le eccezioni in senso stretto, soggette a decadenza, se non vengono tempestivamente proposte, e non rilevabili d'ufficio.
Facendo nuovamente il punto, può allora dirsi che la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c., comma 2.
E' vero che il medesimo art. 167, comma 1, chiede al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore fondamento delle domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza.
Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perchè l'art. 345 c.p.c., comma 2, prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio".
Tuttavia, la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo perchè può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo.
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Costituendosi in primo grado, il non aveva riconosciuto né esplicitamente né Pt_1 implicitamente la propria titolarità. Anzi, sia pure nell'ambito di uno scritto difensivo non proprio articolato, aveva prospettato quantomeno la “plausibilità di una serie di concause che in termini di concorso, riducono le pretese attoree” e dunque aveva sufficientemente adombrato la presenza di apporti causali di altri rispetto a sé.
Semplicemente allora, non aveva esplicitamente contestato l'avversa allegazione, fondata sulla titolarità del rapporto in capo in via esclusiva su esso Ente convenuto.
Il silenzio, spiega allora Cass. SS.UU. cit., è cosa diversa dal riconoscimento (espresso, implicito o indiretto). La non contestazione pone problemi più delicati e deve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivile alla categoria dei fatti-diritto. In particolare in queste materie, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., sez. un., 3 giugno
2015, n. 11377, anche per ulteriori richiami). Del resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), "a fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione (nei termini sin qui esposti sostanzialmente
Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, n.2951 da ultimo Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021,
n.10640 Cassazione civile sez. III, 27/09/2024, (ud. 22/03/2024, dep. 27/09/2024), n.25860
Cassazione civile sez. I, 11/09/2024, (ud. 23/01/2024, dep. 11/09/2024), n.24375)
In tale prospettiva allora, legittimamente ed anzi doverosamente, il giudice di prime cure ha proceduto a verificare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, nel senso sin qui esposto, poi sollevata dalla difesa dell'ente unitamente al deposito della seconda memoria ex art. 183 cpc, corredata dal – pur tempestivo – deposito della convenzione intercorsa tra esso e stipulata in data 22.4.2005 Pt_1 CP_10
2.2 Rileva tuttavia il Collegio come, nel merito, quel Giudice sia pervenuto a conclusione che non appare condivisibile, così come peraltro già sommariamente anticipato nell'ordinanza in data 8.3.2022 a firma del Presidente e precedente relatore pagina 7 di 18 8
La specifica questione inerente la titolarità del rapporto in ipotesi di pretese responsabilità derivanti anche dalla gestione dei meccanismi di convogliamento delle acque meteoriche, nell'ambito dei sistemi a fognatura mista, quale è incontestabilmente quello in dotazione del
(si veda l'informazione fornita sul punto dallo stesso sito allegata Parte_1 CP_10 dalla difesa dell' e le risultanze della stessa CTU in atp), è stata già affronta da questa Pt_3
Corte in altra composizione e proprio su impugnazione proposta dalla stessa avverso CP_10
decisione del Tribunale di TO, che evidentemente in quella occasione quella legittimazione aveva affermato.
Il riferimento è in particolare alla Sentenza n. 1072/2023 del 04-07-2023, su cui questo Collegio si soffermerà più diffusamente oltre.
2.2.1 Preme invece in questa sede ulteriormente, rispetto a quanto già statuito in quella ed in altre occasioni, evidenziare quanto segue.
Nel sistema in vigore per l'effetto della legge 36/1994, le convenzioni avrebbero comunque dovuto tener conto dei requisiti minimi fissati dal già citato DPCM 4 marzo 1996, che tra l'altro definisce anche proprio i sistemi per la gestione del SII come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
Si legge nel decreto:
(omissis)
8.3. Smaltimento
8.3.1. Depurazione
Gli scarichi delle acque di fognatura immesse nel corpo ricettore debbono essere conformi ai requisiti di qualità fissati dalle vigenti normative. Nel caso di fognature miste l'obbligo è esteso agli scarichi delle acque meteoriche fino al limite di diluizione stabilito in convenzione, espresso come multiplo della portata media di tempo asciutto, che consente il rispetto dei limiti normativi.
Tale limite, in assenza di diverse e puntuali indicazioni, non può essere inferiore a tre volte la portata media di tempo asciutto.
8.3.2. Fognatura separata pagina 8 di 18 9
Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve di norma, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema separato.
In tali zone si prevede l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera se compatibile con il sistema di depurazione adottato. Vanno inoltre effettuate la grigliatura, e la dislocazione delle acque bianche dimensionando le relative opere sulla base dei valori di portata calcolati con un tempo di ritorno pari ad un anno.
8.3.3. Immissione in fogna
La fognatura nera, o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed areati in modo da evitare l'emissione di cattivi odori. Il posizionamento della fognatura deve essere tale da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0,5 metri sotto il piano stradale senza sollevamenti.
8.3.4 Fognature nere
Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per l'acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano, se previste.
8.3.5. Drenaggio Urbano
Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche le reti di fognatura bianca o mista debbono essere dimensionate e gestite in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una volta ogni cinque anni per ogni singola rete.
(omissis)
Nel caso di fognature miste dunque l'obbligo di conformità ai requisiti di qualità fissati dalle vigenti normative va valutato anche tenendo conto degli scarichi delle acque meteoriche fino al limite di diluizione stabilito in convenzione, espresso come multiplo della portata media di tempo asciutto, che consente il rispetto dei limiti normativi. Tale limite, in assenza di diverse e puntuali indicazioni, non può essere inferiore a tre volte la portata media di tempo asciutto.
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L'obbligo di conformità è pertanto posto ex dpcm cit. evidentemente, in caso di fognature miste, in capo al soggetto che gestisce il sistema fognario pure in relazione agli scarichi delle acque meteoriche e tutte le altre disposizioni dettate dallo stesso DPCM in ipotesi di fognatura mista pongono evidentemente sul soggetto gestore dell'impianto fognario l'obbligo anche di dimensionare le tubature tenendo conto delle acque meteoriche nonchè di raggiungere un adeguato drenaggio delle stesse.
2.2.2 In attuazione alla legge Regionale Abruzzo del 13/01/1997, in materia di risorse idriche, il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore per Ambito Territoriale Ottimale.
Essendo stato il comune de quo inserito nell' Ambito Territoriale 6, il servizio idrico integrato nel predetto ambito è gestito da in forza del contratto stipulato con CP_10
l'ATO. Di conseguenza a decorrere dalla data di stipula della specifica CP_10
convenzione, si è obbligata ad eseguire a propria cura e spese la manutenzione ordinaria/straordinaria, manlevando il Concedente da danni consequenziali allo svolgimento della predetta attività di gestione.
Effettivamente poi il servizio idrico integrato testualmente comprenderebbe solo le acque civili e concernerebbe quindi i soli servizi di "captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue", mentre i servizi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e di dilavamento del suolo andrebbero esclusi da tale accezione poiché si tratta di acque che difettano del fondamentale requisito dell'attitudine ad usi di pubblico e generale interesse.
Nel sistema tuttavia di c.d. “smaltimento misto”, in disparte quanto già esposto in materia di attribuzione al gestore ex dpcm cit. (conformativo delle convenzioni) delle responsabilità inerenti anche il sistema di convogliamento delle acque meteoriche, il gestore del servizio idrico integrato trae comunque indiscutibilmente un vantaggio dall'uso delle strutture in proprietà, non di ma appunto demaniale (si veda nel nuovo sistema l'art. 143 d.lgs. CP_9
152/06) come recapito degli scarichi di propria competenza (in cui confluiscono anche le acque meteoriche dato che le reti fognarie hanno carattere misto) ed a fronte di questo vantaggio sarebbe dovuto a carico del gestore un corrispettivo commisurato al beneficio diretto che il medesimo ottiene attraverso quell'uso (sugli aspetti economici di tale vicenda si veda ad esempio T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 28/11/2011, n. 982)
L'utilizzo misto cioè non significa solo che la condotta fondiaria smaltisce di fatto anche acque meteoriche, ma significa – soprattutto – che il gestore del servizio idrico, per il servizio pagina 10 di 18 11
di smaltimento acque di sua competenza, per il quale viene retribuito, utilizza strutture in proprietà pubblica.
Anche in tale prospettiva allora occorre leggere le disposizioni relative all'affidamento al gestore del servizio idrico, a far data dalla presa in consegna del sistema acquedottistico, di tutti gli obblighi già in precedenza fissati sul Comune di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto.
Anche in tale prospettiva vanno lette le disposizioni della convenzione intercorsa tra ATO e che pongono ogni onere di intervento di manutenzione ordinaria e programmata, CP_9
straordinaria e di rinnovamento di opere, reti e canalizzazioni compresi nel programmi degli interventi a carico del gestore.
Ferme allora quelle chiare “disposizioni conformative” di cui al dpcm 1996 cit., va comunque ulteriormente chiarito come il gestore sostanzialmente corrisponda comunque, a titolo di corrispettivo dell'utilizzo di quelle reti, che sono in proprietà pubblica e non quindi in sua proprietà, il servizio smaltimento acque meteoriche e l'assunzione di ogni onere di gestione ed economico inerente la conservazione in buono stato e l'efficienza del sistema, che pure ovviamente comprende, in quanto sistema misto, anche lo smaltimento delle acque meteoriche.
D'altra parte, il richiamo sostanzialmente operato da alcuni alle competenze residuate in capo all'Ente di Ambito ex art. 149 d.lgs. nr. 152/06, risulterebbero mal poste in questa sede, in cui si verte in ipotesi non di riscontrata mancanza di interventi di adeguamento complessivo delle strutture necessarie al raggiungimento dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza (art. 149 d.lgs. nr. 152/06), ma di
“mere” carenze tecniche sicuramente imputabili al soggetto custode/gestore (si vedano le soluzioni pratiche prospettate dal CTU, in disparte la rilevata assenza di una apposita condotta che è scelta discrezionale riservata alla PA, come si vedrà).
In tale prospettiva è stato allora ritenuto ad esempio che “Il gestore del servizio idrico e fognario è obbligato alla manutenzione ordinaria anche dei tombini e chiusini di raccolta delle acque meteoriche qualora queste ultime siano convogliate nelle medesime condutture della canalizzazione fognaria” (Tribunale Lamezia Terme, 22/07/2009).
Va peraltro evidenziato come una pretesa responsabilità del non possa essere Pt_1 neanche “recuperata” attraverso un mero ed asettico richiamo ai principi giurisprudenziali pagina 11 di 18 12
in materia di appalto di servizi, essendo applicabili quei principi solo in materia di cd appalti non manutentivi (e quello in oggetto certamente invece lo è).
Né possono recuperarsi profili di responsabilità in capo al convenuto, facendo leva Pt_1
sul contenuto degli artt. 2 e 26 bis dello statuto SASI, essendo evidente come in quelle disposizioni si faccia riferimento a controlli “alti” di tipo gestionale, funzionale e finanziario del servizio (“con le modalità previste dai regolamenti” o “per il tramite dell' ” Parte_4
e non dunque neanche direttamente), che ben poco hanno a che vedere con la “gestione” dei singoli episodi di allegamento, per quanto ripetuti.
Alcun rilievo ai fini de quibus potrebbe poi assumere la circostanza che, almeno nella zona de qua, il non fosse dotato di canalizzazione apposita per le acque bianche. Pt_1
Il gestore era infatti a conoscenza della mancata realizzazione sul territorio di di un Pt_1
collettore di raccolta delle sole acque piovane, essendo invece presente – così come peraltro accertato anche dal CTU- un'unica canalizzazione mista deputata allo smaltimento delle c.d. acque nere e delle acque meteoriche (negli stessi termini ancora Corte appello L'Aquila sez.
I, 15/09/2021, (ud. 08/09/2021, dep. 15/09/2021), n.1347)
Dunque l'assenza di un sistema di raccolta delle acque piovane non può essere opposto dal gestore né tantomeno dagli odierni pretesi danneggiati, in quanto ex art.
8.3.2. del DPCM 4 marzo 1996 di cui sopra, solo nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve di norma, salvo oltretutto ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema separato.
2.2.3 Da ultimo.
Dallo stesso sito del peraltro si legge: Pt_5
il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO È un servizio pubblico locale: • costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. (art. 141, comma 2, del D.Lgs. 152/2006).
. L'affidamento del servizio può avvenire tramite l'istituto dell'in house providing, gara ad evidenza pubblica, a società mista nel rispetto delle norme comunitarie;
pagina 12 di 18 13
è sottoposto alla regolazione (tariffaria, di qualità tecnica e contrattuale) dell'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente – ARERA. L'ARERA svolge l'attività di regolazione e controllo del Servizio Idrico Integrato a tutela della concorrenza e dei consumatori.
All'Autorità nazionale spetta, infatti, ai sensi dell'art. 1 della legge istitutiva 481/1995, la funzione di «garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori».
Nella comparsa di in sede di atp prodotta dalla parti si legge “Ad ogni modo, in tema di CP_9
competenza, la scrivente difesa è a evidenziare come alla quale gestore del CP_10
“servizio idrico integrato”, non sia imputabile alcuna condotta e/o omissione causalmente connessa alla pretesa di parte ricorrente: il Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse
Idriche, nell'interpretare ed integrare le disposizioni contenute nel d.lgs. n.4 del 2008, con nota del 13.11.2008 ha avuto modo di specificare che “...la gestione delle opere sotterranee e/o di superficie, di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche alla rete fognaria mista, la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, non fanno parte del servizio idrico integrato;
parimenti non rientrano tra le competenze del gestore del servizio idrico integrato la pulizia delle caditoie, la manutenzione straordinaria di pozzetti e relative tubazioni di collegamento alla rete fognaria...”. L'isolata interpretazione fornita dal el 2008 CP_11
risulta in realtà del tutto confutata anche dalle più recenti deliberazioni assunte in materia proprio da AEEGSI prima ed ARERA poi, autorità, come detto, di regolazione tariffaria, di qualità tecnica e contrattuale del servizio de quo. Dapprima infatti AEEGSI ha cominciato ad affermare che: - l'attività di «raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluso la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali», ai fini della determinazione dei corrispettivi, possa essere classificata: - DELIBERA 585/2012 -
All'interno delle «Altre attività idriche», assieme alle attività attinenti ai servizi idrici diverse da quelle comprese nel SII (e, quindi, non comprese in tariffa); - DELIBERA 643/2013,
664/2015, 918/2017 - All'interno del SII se ivi già incluse alla data di pubblicazione dei provvedimenti (e, quindi, coperte da tariffa); - Tra le «attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato» laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione dei provvedimenti. pagina 13 di 18 14
Si allinea infine ormai con i principi affermati anche da questa Corte la stessa ARERA che, con la delibera 717/17, proprio solo in relazione al sistema fognario misto (tipologia di rete ivi definita prevalente nel sistema infrastrutturale nazionale), ha introdotto un macro indicatore relativo all'adeguatezza del sistema fognario nella regolazione della qualità tecnica, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue. L'indicatore M4 tiene conto di: - La frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura (M4a) - L'adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (M4b) - Il controllo degli scaricatori di piena (M4c)
Anche questa impostazione, assunta formalmente dal soggetto istituzionalmente deputato alla regolazione tariffaria, di qualità tecnica e contrattuale del servizio de quo, conferma ulteriormente la ormai diffusamente condivisa sussumibilità nell'ambito del servizio idrico integrato anche delle porzioni di rete fognaria adibite alla raccolta delle acque meteoriche a servizio delle reti miste, nel momento in cui si prevede l'obbligo in capo al gestore di intervenire su di esse per migliorare la funzionalità della rete fognaria mista così da ridurne nel tempo i malfunzionamenti e raggiungendo gli obiettivi di qualità.
3. Così ulteriormente motivato, non resta allora che meramente riproporre anche quanto già questa stessa Corte, in altra composizione, ha avuto l'occasione di affermare, sempre con riferimento ad un atto concessorio intercorso tra altro e quale Parte_6 Pt_1 CP_9
gestore del servizio idrico integrato, cui risultavano affidati, sulla scorta di atto assolutamente sovrapponibile a quello a monte dello specifico atto involgente il l'uso, la Parte_1 gestione e la manutenzione di «opere, impianti, canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'art. 4 comma 1 lettera f) della legge 36/94 di proprietà degli enti locali» ricompresi nel suddetto ATO
e, in particolare (con l'atto appena ricordato: artt. 1, 4, 5), di «reti, impianti, sorgenti e fognature» del Pt_1
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“Con riferimento a danni cagionati da impianti (idrici, fognari o depurativi) destinati al servizio idrico integrato (istituto introdotto dalla legge 36/1994, che lo ha definito come insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in relazione ai quali ha delineato una nuova metodologia di organizzazione e gestione, strettamente collegata ad una nuova organizzazione territoriale denominata “ambito territoriale ottimale” da individuare e delimitare dalle Regioni con apposita legge, stabilendo che per ogni ambito territoriale ottimale delimitato, i comuni e le province ricadenti al suo interno organizzino il servizio idrico integrato, provvedendo alla sua gestione mediante concessione ad un unico gestore regolata da apposita convenzione e dal relativo disciplinare, secondo il modello tipo adottato da ogni regione), la giurisprudenza anche di legittimità ha ritenuto che l'affidamento convenzionale della gestione del servizio, trasferendo al gestore l'uso ed il governo degli impianti a ciò destinati (pur di proprietà dei singoli comuni) e imponendogli il dovere di curarne la manutenzione e l'adeguamento, comporta «a suo esclusivo carico il dovere di controllare che la cosa in custodia non arrechi danni a terzi e, di conseguenza, esclude il rapporto materiale del con la res» (così, ad Pt_1
esempio, Cass. 8888/2020, che, in relazione a danni cagionati da fuoriuscita di liquidi da un collettore fognario, ha escluso che possa «normalmente residuare, neanche in via solidale e concorrente, una responsabilità in capo al ai sensi dell'art. 2051 c.c.). Ancora più in Pt_1 particolare, questa Corte d'appello ha in più occasioni, in fattispecie analoghe alla presente, affermato la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. (salva quella eventualmente concorrente ad altro titolo di altri soggetti) di gestori del servizio idrico integrato in base a convenzioni stipulate con gli ATO territorialmente competenti ( aventi contenuto identico, dovendo conformarsi al modello delineato dalla a quella cui si è sopra fatto riferimento) per i CP_12
danni causalmente ascrivili a rotture o disfunzioni degli impianti (idrici o fognari) loro affidati.
Particolarmente significativa – in quanto relativa al rapporto tra ed altro comune CP_10 ricompreso nell'ATO 6 – è la sentenza del 26/1/2022, nella quale questa Corte (che ha Pt_6 accolto l'appello del in cui erano ubicati gli impianti causativi dei danni e rigettato Pt_1 quello incidentale della affermando la responsabilità esclusiva di quest'ultima) ha CP_10
osservato come «il potere di fatto sulla cosa, ossia sulla rete idrico-fognaria, sia stato trasferito alla all'atto della stipula dell'atto di concessione amministrativa della rete idrico fognaria CP_9
e impianti depurativi stipulato tra la stessa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato,
[...]
e E' da tale data che la è l'ente gestore e manutentore della rete Parte_7 Pt_1 CP_9
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idrica del Comune, come da articoli 3, 4 e 9 della convenzione, tant'è che l'articolo 6 prevede che il gestore sarà il solo responsabile dell'organizzazione del lavoro, dei macchinari, della manodopera, della contabilità, delle opere e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla gestione del servizio idrico integrato, tanto da essere ivi previsto che avrebbe sottoscritto un'apposita polizza assicurativa in relazione ai lavori da eseguire. Inoltre,
l'articolo 9 prevede che il gestore dovrà sempre osservare, nell'espletamento del servizio concesso, le vigenti norme di legge e tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della presente concessione. Ed è da allora che al … non spetta più la Pt_1
gestione e la manutenzione della rete idrica comunale tant'è che le entrate economiche relative distribuzione dell'acqua pervengono alla che dunque è gravata anche dei conseguenti CP_9
oneri Pertanto, spettando alla la gestione e la manutenzione del servizio idrico integrato, CP_9
non si configura alcun potere di vigilanza o di controllo del essendo venuto meno il Pt_1
suo potere di fatto sulle reti idriche e sotto questo profilo non potendosi considerare custode, mentre il riferimento al dovere di collaborazione indicato nella convenzione non è tale da giustificare una diversa conclusione, avallata, vieppiù, dalla presenza della clausola di esonero di cui all'articolo 9 citato». Va altresì ricordata la sentenza 1347/2021 di questa Corte
(confermata da Cass. ord. 31292/2022), la quale, pur con riferimento a diverso gestore, ha ritenuto la responsabilità esclusiva di quest'ultimo per danni cagionati dalla rete fognaria comunale, affermando la irrilevanza della circostanza (centrale nel presente giudizio secondo gli assunti degli appellanti) che la gestione delle acque meteoriche fosse esclusa dalle attività concernenti la gestione del Servizio Idrico Integrato, in quanto, in base alla convenzione,
l'assunzione della gestione del Servizio Idrico Integrato comporta comunque l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla pulizia della rete fognaria, la quale viene posta sotto il controllo gestorio della concessionaria, che ne assume la custodia e che pertanto, quale custode della res, è da reputarsi responsabile ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalla medesima. La Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il motivo di ricorso diretto a ribadire che, in base alla disciplina legislativa e agli accordi contrattuali,
l'assunzione del Servizio Idrico Integrato comportava l'affidamento della gestione delle sole acque reflue (nere e miste) e non anche quella delle acque meteoriche (acque chiare), ha rilevato come la affermata responsabilità risarcitoria derivasse dalla «diversa circostanza che, in base ai predetti accordi, il gestore del Servizio Idrico Integrato - avesse o meno l'affidamento pagina 16 di 18 17
anche delle acque meteoriche oltre che di quelle reflue - aveva comunque assunto il compito di provvedere alla manutenzione e alla pulizia della rete fognaria, così rivestendo la qualità di custode della res, con imputazione della responsabilità per i danni da essa cagionati ai sensi dell'art. 2051 c.c.».”
In quella sede oltretutto, l'appellante che aveva insistito in secondo grado per CP_10
l'affermazione della titolarità del rapporto e delle conseguenti responsabilità in capo al era stata anche condannata dal Collegio ex art. 96 terzo comma cpc. Pt_1
Non vi è allora alcuna ragione perché la presente decisione debba discostarsi dai principi sin qui esposti, avendone anzi questo Collegio individuato degli ulteriori che convincono, pure per altra via, della assoluta fondatezza della eccezione di difetto di titolarità del rapporto in capo al convenuto. Pt_1
L'appello deve essere pertanto accolto e, in riforma integrale della decisione qui gravata, va rigettata l'originaria domanda.
4.Le spese del doppio grado non possono che seguire la soccombenza, in solido a carico delle parti per identità delle difese, e si liquidano come in dispositivo in base al valore dichiarato da parte attrice e tenuto conto del numero delle controparti ex art. 4 DM 55/14, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass. n.
30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
Sotto tale profilo alcuna giustificazione può rinvenirsi, per la scelta delle parte attrici di dirigere la loro domanda esclusivamente nei confronti del convenuto, nelle Pt_1
affermazioni evidentemente di mera rilevanza tecnica esposte dal CTU in ATP, dovendosi risolvere la questione relativa alla titolarità del rapporto tutto in ambito squisitamente giuridico.
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza Trib. TO n. 202/2023, pubblicata il 22.6.2023 , rigetta le originarie domane formulate da condominio “ CP_8
società “
[...] Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 nei confronti di;
Parte_1
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condanna società “ CP_8 Controparte_3 Controparte_5
in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore
[...] Controparte_6
di che: Parte_1
per il primo grado liquida in euro 7.400,00 per compensi professionali oltre spese generali al
15% iva e cassa come per legge;
per il presente grado liquida in euro 6.200,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 12.2.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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