Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/12/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01577/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
VIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con la mandante Alma Roma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentate e difese dagli avvocati Luigi Nilo, Marco Nilo, Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierandrea Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Lecce, Via Augusto Imperatore n. 16;
RS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Paparella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
della deliberazione n. 30 del 10 gennaio 2025, comunicata il 14 gennaio 2025, e pubblicata sul profilo dell’Amministrazione in data 15 gennaio 2025 dell’A.S.L. di Lecce, avente ad oggetto l’aggiudicazione della “ procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso i Presidi Ospedalieri ed altre Strutture della A.S.L. di Lecce. Ditta aggiudicataria Istituto di vigilanza OL Spa. Importo complessivo quadriennale di aggiudicazione: €. 8.273.619,20 oltre IVA. - CIG n. B0D06544BF ”; nonché della proposta di aggiudicazione, ed inoltre di tutti i verbali di gara, degli atti del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta dei concorrenti collocati al primo e secondo posto della graduatoria; nonché di ogni altro atto connesso e/o consequenziale o dipendente;
per la conseguente declaratoria
di aggiudicazione della procedura di gara de qua in favore della ricorrente, con conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante l'aggiudicazione dell'appalto e la sottoscrizione del contratto, previa sua eventuale dichiarazione di inefficacia ove già stipulato con la controinteressata o comunque ove fosse sottoscritto nelle more del presente giudizio, con effetti ex tunc o, in subordine, ex nunc nella parte del contratto ancora da eseguire, con riserva di agire per il risarcimento per equivalente monetario ai sensi e nei termini di cui all'art. 30, V comma,c.p.a..
Per quanto riguarda il ricorso incidentale, notificato il 17 marzo 2025 e depositato in pari data, dalla OL S.p.A.,
per l’annullamento
- di tutti gli atti, le determinazioni e i verbali, e in particolare dei verbali con cui l’A.S.L. di Lecce, con riferimento alla “ Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del Decreto Legislativo n. 36/2023, per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso i Presidi Ospedalieri ed altre Strutture della A.S.L. di Lecce ” (CIG B0D06544BF), ha ammesso e non escluso il R.T.I. con mandataria VIS S.p.A. e mandante Alma Roma S.r.l.;
- in parte qua, degli atti e i verbali con cui l’A.S.L. di Lecce ha esaminato le offerte in competizione con attribuzione dei relativi punteggi tecnici, e in particolare dei verbali di gara n. 6 del 29 ottobre 2024 e n. 7 del 05 novembre 2024;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, con istanza istruttoria ex artt. 63 e 116 c.p.a., proposti dalla Società VIS S.p.a. in data 13 maggio 2025:
per l’annullamento
del provvedimento del 15 aprile 2025, prot. 65874 recante l’autorizzazione al subappalto rilasciata in favore della aggiudicataria OL, della deliberazione n. 30 del 10 gennaio 2025, comunicata il 14 gennaio 2025, e pubblicata sul profilo dell’Amministrazione in data 15.1.2025, avente ad oggetto l’aggiudicazione della “ procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso i Presidi Ospedalieri ed altre Strutture della A.S.L. di Lecce. Ditta aggiudicataria Istituto di vigilanza OL Spa. Importo complessivo quadriennale di aggiudicazione: €. 8.273.619,20 oltre IVA. - CIG n. B0D06544BF ”; nonché della proposta di aggiudicazione, ed inoltre di tutti i verbali di gara, degli atti del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta dei concorrenti collocati al primo e secondo posto della graduatoria; nonché di ogni altro atto connesso e/o consequenziale o dipendente;
per la conseguente declaratoria
di aggiudicazione della procedura di gara de qua in favore della ricorrente, con conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante l'aggiudicazione dell'appalto e la sottoscrizione del contratto, previa sua eventuale dichiarazione di inefficacia ove già stipulato con la controinteressata o comunque ove fosse sottoscritto nelle more del presente giudizio, con effetti ex tunc o, in subordine, ex nunc nella parte del contratto ancora da eseguire, con riserva di agire per il risarcimento per equivalente monetario ai sensi e nei termini di cui all'art. 30, V comma, c.p.a.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, della OL S.p.A. e della RS S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla OL S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. RL IS e uditi per le parti i difensori Avv. L. Nilo, anche in sostituzione degli Avv.ti M. Perrone, A.M. Benedetto, M. Nilo, per le parti ricorrenti, Avv. P. Piccinni per la ASL Lecce, Avv. F. Giannelli in sostituzione degli Avv.ti R. Paparella per la società controinteressata RS e G.Pellegrino per la società controinteressata OL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 13 febbraio 2025 e depositato in data 27 febbraio 2025, il R.T.I. ricorrente – terzo classificato, con un distacco di 7,86 punti dalla società prima classificata OL S.p.A., nella procedura di gara per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso i Presidi Ospedalieri e le altre Strutture della A.S.L. di Lecce - ha chiesto l’annullamento della deliberazione n. 30 del 10 gennaio 2025 dell’A.S.L. di Lecce, comunicata il 14 gennaio 2025, e pubblicata sul profilo dell’Amministrazione in data 15 gennaio 2025, avente ad oggetto l’aggiudicazione della “ procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso i Presidi Ospedalieri ed altre Strutture della A.S.L. di Lecce. Ditta aggiudicataria Istituto di vigilanza OL Spa. Importo complessivo quadriennale di aggiudicazione: €. 8.273.619,20 oltre IVA. - CIG n. B0D06544BF ”, nonché della proposta di aggiudicazione, ed inoltre di tutti i verbali di gara, degli atti del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta dei concorrenti collocati al primo e secondo posto della graduatoria; nonché di ogni altro atto connesso e/o consequenziale o dipendente.
Ha chiesto, altresì, la conseguente declaratoria di aggiudicazione della procedura di gara de qua in favore della ricorrente, con conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante l'aggiudicazione dell'appalto e la sottoscrizione del contratto, previa sua eventuale dichiarazione di inefficacia ove già stipulato con la controinteressata o comunque ove fosse sottoscritto nelle more del presente giudizio, con effetti ex tunc o, in subordine, ex nunc nella parte del contratto ancora da eseguire, con riserva di agire per il risarcimento per equivalente monetario ai sensi e nei termini di cui all'art. 30, V comma, c.p.a..
La parte ricorrente ha premesso in punto di fatto:
- che, con determinazione dirigenziale n. 1265 del 11 marzo 2024, è stata indetta procedura aperta, a mezzo dei servizi applicativi di EmPulia, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso i Presidi Ospedalieri ed altre Strutture della A.S.L. di Lecce, con valore complessivo quadriennale a base d'asta: € 9.330.528,00 oltre IVA (CIG n. B0D06544BF);
- che alla gara hanno partecipato, per quel che interessa il presente giudizio, oltre al raggruppamento ricorrente, anche la OL S.p.A. e la RS S.r.l.;
- che il Seggio di gara, dopo avere riscontrato la completezza e regolarità dei documenti in formato elettronico prodotti dagli Istituti di vigilanza R.T.I. Sicurtransport S.p.A. – Security.it S.r.l., RS S.r.l., GGS S.r.l. e R.T.I. VIS – Alma Roma, ha ammesso le stesse al prosieguo della procedura, ad eccezione della società OL S.p.A. in quanto all’esito della disamina della documentazione amministrativa della OL, in qualità di ausiliaria della OL, la stessa non ha prodotto le dichiarazioni ex art. 104 del D.Lgs n. 36/23 relative all’idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e capacità tecnico-professionale richieste;
- che, dunque, il Seggio di gara ha ritenuto opportuno attivare l’istituto del soccorso istruttorio, ex art.101 del D.lgs n.36/2023, per cui il RUP, con nota prot. n. 167126 del 16 luglio 2024, ha chiesto alla predetta impresa di integrare la documentazione mancante e che, con nota prot. n.173290 del 29 luglio 2024 la ditta OL ha trasmesso la dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti e di tanto si è dato atto nel verbale n. 2 del 31 luglio 2024;
- che, a questo punto, la Commissione giudicatrice ha dato avvio all’esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi ed ha provveduto ad attribuirei punteggi e, successivamente, effettuata la prima riparametrazione ed aperte le buste contenenti le offerte economiche, ha provveduto ad attribuire i relativi punteggi, procedendo, poi, alla seconda riparametrazione;
- che, pertanto, la OL S.p.A. si è collocata al primo posto della graduatoria con 96,17 punti (68,38 + 27,79), mentre al secondo posto si è classificata la RS S.r.l. con 95,37 punti (70,00 + 25,37) e al terzo posto il raggruppamento ricorrente con 88,31 punti (63,22 + 25,09);
- che, infine, la concorrente prima graduata è stata assoggettata al subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta all’esito del quale è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione, odiernamente gravato e comunicato con p.e.c. del 14 gennaio 2025.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione dell’art. 98 co. 3 lett. b) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023. Violazione dell’art. 20.1 del disciplinare di gara riguardante i criteri di valutazione dell’offerta. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e irragionevolezza.
II - Violazione degli articoli 16 e 20.1 del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 101 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Carenza di istruttoria.
L’11 marzo 2025 si è costituita in giudizio la OL S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso avversario in quanto manifestamente inammissibile e infondato, con riserva di sviluppare le proprie difese.
Con ricorso incidentale notificato il 17 marzo 2025 e depositato in pari data, la OL S.p.A. - prima graduata e migliore offerente, alla quale la procedura oggetto del presente contenzioso è stata pertanto aggiudicata - ha chiesto l’annullamento di tutti gli atti, le determinazioni e i verbali, e in particolare dei verbali con cui l’A.S.L. di Lecce, con riferimento alla “ Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del Decreto Legislativo n. 36/2023, per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso i Presidi Ospedalieri ed altre Strutture della A.S.L. di Lecce ” (CIG B0D06544BF), ha ammesso e non escluso il R.T.I. con mandataria VIS S.p.A. e mandante Alma Roma S.r.l..
Ha chiesto, altresì, l’annullamento, in parte qua, degli atti e i verbali con cui l’A.S.L. di Lecce ha esaminato le offerte in competizione con attribuzione dei relativi punteggi tecnici, e in particolare dei verbali di gara n. 6 del 29 ottobre 2024 e n. 7 del 05 novembre 2024, nonché, infine, di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ancorché non conosciuti.
A sostegno del ricorso incidentale ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 del Decreto Legislativo n. 36/2023, nonché dell’art. 101 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Eccesso di potere.
Il 19 marzo 2025 si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, depositando brevi note di costituzione per resistere all’avversa azione, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, per i motivi che verranno esplicitati nel corso del giudizio
Il 28 aprile 2025, l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha depositato una memoria difensiva, chiedendo di dichiarare l’irricevibilità del ricorso, o comunque, il suo respingimento nel merito in quanto infondato.
Il 5 maggio 2025 si è costituita in giudizio la RS S.r.l., chiedendo il rigetto del gravame, unitamente a tutte le istanze formulate da parte avversa.
Il 05 maggio 2025 ed il 09 maggio 2025, sia l’R.T.I. ricorrente che la Società OL S.p.A. hanno depositato delle memorie difensive e delle memorie di replica, insistendo ciascuna per l’accoglimento delle proprie ragioni.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 13 maggio 2025 e depositato in data, l’R.T.I. ricorrente VIS S.p.A. – Alma Roma S.r.l. ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 15 aprile 2025, prot. 65874 recante l’autorizzazione al subappalto rilasciata in favore della aggiudicataria OL, della deliberazione n. 30 del 10 gennaio 2025, comunicata il 14 gennaio 2025, e pubblicata sul profilo dell’Amministrazione in data 15.1.2025, avente ad oggetto l’aggiudicazione della “ procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso i Presidi Ospedalieri ed altre Strutture della A.S.L. di Lecce. Ditta aggiudicataria Istituto di vigilanza OL S.p.A.. Importo complessivo quadriennale di aggiudicazione: €. 8.273.619,20 oltre IVA. - CIG n. B0D06544BF ”; nonché della proposta di aggiudicazione, ed inoltre di tutti i verbali di gara, degli atti del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta dei concorrenti collocati al primo e secondo posto della graduatoria; nonché di ogni altro atto connesso e/o consequenziale o dipendente;
Ha chiesto, inoltre, la conseguente declaratoria di aggiudicazione della procedura di gara de qua in favore della ricorrente, con conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante l'aggiudicazione dell'appalto e la sottoscrizione del contratto, previa sua eventuale dichiarazione di inefficacia ove già stipulato con la controinteressata o comunque ove fosse sottoscritto nelle more del presente giudizio, con effetti ex tunc o, in subordine, ex nunc nella parte del contratto ancora da eseguire, con riserva di agire per il risarcimento per equivalente monetario ai sensi e nei termini di cui all'art. 30, V comma, c.p.a.
Ha chiesto, infine, ai sensi degli artt. 63 e 116 c.p.a., di ordinare all’amministrazione resistente di produrre in giudizio le istanze di autorizzazione al subappalto e la documentazione afferente alla autorizzazione alla cessione d’azienda del 2 aprile 2025, risultante dalla visura camerale della RS afferente alla autorizzazione alla cessione da parte del Tribunale competente, nonché di disporre una verificazione che consente di appurare il possesso o meno delle certificazioni in favoredi appurare il possesso o meno delle certificazioni in favore del dott. Lattieri nonché la permanenza del rapporto di lavoro con la OL.
A sostegno dei motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione dell’art. 98 co. 3 lett. b) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023. Violazione dell’art. 20.1 e dell’art. 9 del disciplinare di gara riguardante i criteri di valutazione dell’offerta. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e irragionevolezza.
Nella pubblica udienza del 21 maggio 2025, a fronte della richiesta dell’Amministrazione resistente e della Società controinteressata di disporre un rinvio della causa al fine di consentire l’esercizio dei diritti di difesa, tanto a seguito dell’avvenuta proposizione di motivi aggiunti da parte del R.T.I. ricorrente in data 13 maggio 2025, è stato disposto il rinvio per la trattazione della causa nel merito all’udienza pubblica del 19 novembre 2025.
Il 31 ottobre 2025, l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha depositato una memoria difensiva, insistendo per la dichiarazione di irricevibilità del ricorso, o comunque, per il suo respingimento nel merito in quanto infondato.
Il 3 novembre 2025, la RS S.r.l., l’R.T.I. ricorrente e la OL S.p.A. hanno depositato delle memorie difensive, insistendo ciascuna per l’accoglimento delle proprie ragioni.
Il 7 novembre 2025, sia la VIS S.p.A. – Alma Roma S.r.l. che la OL S.p.A. hanno depositato delle memorie di replica.
Nella pubblica udienza del 19 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Collegio ritiene di dover esaminare in via prioritaria il ricorso principale, così come integrato da motivi aggiunti interposti in corso di causa, posto che, in applicazione della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale, il Giudice può decidere di esaminare in via prioritaria il ricorso principale e, qualora lo ritenga infondato, non esaminare, conseguentemente, il ricorso incidentale (anche) paralizzante (o escludente), dal momento che, respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (cfr., Consiglio di Stato, Sezione IV, 10 luglio 2020, n. 4431; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 28 settembre 2021, n. 10021).
Tanto premesso, nel merito il ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è infondato e, pertanto, deve essere respinto per le ragioni di seguito indicate, sicché, stante la ravvisata infondatezza nel merito del gravame, può prescindersi, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dai resistenti - salvo quanto di seguito esposto in relazione ai singoli profili di doglianza - stante il rigetto nel merito del ricorso.
In primo luogo, il Tribunale osserva che debbano essere esaminate in via prioritaria le censure mosse dall’odierna ricorrente, terza classificata nella procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso i Presidi Ospedalieri ed altre Strutture della A.S.L. di Lecce, nei confronti della RS S.r.l., seconda classificata nella procedura di gara de qua, in quanto solo nel caso in cui tali censure dovessero ritenersi fondate, si potrebbe passare all’esame (anche) delle censure mosse nei confronti della OL S.p.A., prima classificata ed aggiudicataria dell’affidamento del servizi oggetto di gara.
Al riguardo, quanto alle censure mosse dalla parte ricorrente con il primo motivo di ricorso, integrato da motivi aggiunti, secondo cui le offerte della aggiudicataria e della seconda graduata avrebbero meritato l’esclusione dalla gara o, quantomeno, un punteggio nettamente inferiore a quello percepito, per non essersi la Commissione di gara, a dire della parte ricorrente, avveduta delle dichiarazioni fuorvianti presenti nelle predette offerte, relativamente alla descrizione dell’organizzazione del servizio (criterio A.1 e A.2), questo Tribunale ritiene che - le censure mosse nei confronti della RS S.r.l. - ed incentrate, specificamente, sul fatto che nell’organizzazione del servizio (di cui ai criteri dell’offerta citati A.1 e A.2) questa farebbe riferimento a contratti di affitto di azienda con la società Vigil Nova e con la società First Security, che a dire della parte ricorrente avrebbero una durata che non copre l’intera durata del servizio oggetto della gara, sì che l’operatore economico non potrebbe assicurare la disponibilità dell’azienda delle predette società sino al termine del contratto oggetto della gara, siano infondate nel merito.
In particolare, da un lato – se corrisponde al vero che la durata di tali contratti di affitto non copre l’intera durata del servizio oggetto della gara, - dall’altro lato – tuttavia, occorre evidenziare, in senso dirimente sul punto, che ciò non comporta affetto la scadenza degli stessi prima del termine finale del contratto oggetto della gara, in quanto (come si legge dalle certificazioni dei notai roganti, depositate in giudizio dalla società OL S.p.A.), i contratti d’affitto de quibus prevedono dopo la scadenza originariamente fissata, che gli stessi si intenderanno rinnovati, rispettivamente, di anno in anno, per il contratto di affitto con la società Vigil Nova, e di tre anni in tre anni per quello con la società First Security, e ciò al di là del fatto che, in ogni caso, successivamente (in data 2 aprile 2025), la RS S.r.l. ha acquistato dalla società First Security la proprietà dell’azienda condotta in fitto fino al quel momento.
Né, sul punto, può affermarsi, come invece sostenuto dalla parte ricorrente, che il contratto di fitto di ramo d’azienda con la società First Security risultava essere collegato al piano di ristrutturazione del debito presentato da First Security ex art 182 della legge fallimentare, risalente al 2002, e ciò in quanto, al contrario di quanto asserito dalla parte ricorrente, tale piano sottoponeva alla condizione sospensiva della omologazione entro 2 anni del piano concordatario di ristrutturazione, la cessione del compendio aziendale alla RS alle condizioni ed al corrispettivo all’epoca pattuito tra le parti, senza che ciò possa inficiare in alcun modo la validità del contratto di affitto di azienda che reca la durata di sei anni a decorrere dal 31 maggio 2021 e che è stato risolto il 02 aprile 2025, dopo la conclusione della procedura di gara di cui si discute, e contestualmente sostituito dalla sopracitata compravendita aziendale conclusa in pari data tra le due Società.
Parimenti infondate, inoltre, si rivelano le censure sollevate con il secondo motivo di ricorso, con le quali la parte ricorrente lamenta l’illegittimità della graduatoria finale per aver la Commissione errato, a suo dire, nella attribuzione dei punteggi assegnati alle tre concorrenti con riferimento al criterio premiale E.1., che premia con 8 punti il possesso di oltre 10 autovetture elettriche, con 4 punti il possesso fino da 6 a 10 autovetture elettriche e con un solo punto il possesso fino a 5 autovetture elettriche.
La tesi sostenuta dalla parte ricorrente, infatti, secondo cui la parte ricorrente avrebbe dovuto percepire 8 punti anziché i 4 attribuiti dalla Commissione, in quanto pur avendo presentato la documentazione a conforto limitatamente a n. 6 autovetture elettriche, avrebbe dichiarato a pagina 96 dell’offerta il possesso di oltre 10 vetture elettriche, con la conseguenza che, a suo dire, la Commissione di gara avrebbe dovuto concedere alla parte ricorrente il punteggio di 8 punti sulla base della semplice dichiarazione o, a tutto voler concedere, ammettere lo stesso al soccorso istruttorio procedimentale, non può essere condivisa, per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo – nel Disciplinare di gara, criterio E.1, è specificato in maniera chiara che “ Il possesso dovrà essere dimostrato allegando i certificati di proprietà o i contratti di noleggio sottoscritti dall’Operatore Economico (….) ”, così come previsto, ad esempio, anche per il criterio D) relativo alle certificazioni, e – in secondo luogo – trattandosi di elementi dell’offerta tecnica, il soccorso istruttorio procedimentale è escluso, così come previsto :a) a livello normativo, dall’art. 101, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 36/2023 (e con la parte ricorrente che, in virtù della qualificazione professionale, non ha osservato il dovere di diligenza che ne discende, anche al pieno e puntuale rispetto delle formalità procedimentali, verificando adeguatamente la documentazione presentata in sede di gara); b) nella lex specialis di gara, all’articolo 16 del Disciplinare di gara, rubricato “ SOCCORSO ISTRUTTORIO ” (pag. 29), dove è previsto che “ Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica ”.
Inoltre, la giurisprudenza amministrativa, ha avuto modo di affermare che “ deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara) ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 7870/2023).
Riguardo, poi, alla posizione della RS S.r.l., che ha conseguito 8 punti per il sottocriterio E.1, avendo dichiarato la disponibilità di oltre 10 automezzi completamente elettrici, e rispetto alla quale la parte ricorrente asserisce che, “ il punteggio da attribuire alla concorrente RS per il medesimo criterio dovrebbe essere decurtato di 4 punti, in quanto dall’esame della documentazione depositata si evince che le vetture completamente elettriche dalla stessa possedute sono esattamente 10 e ciò poichè il contratto di noleggio della autovettura targata GA916LK era scaduto alla data del 22.9.2023, cioè prima della presentazione dell’offerta avvenuta nel mese di luglio dell’anno 2024 ”, la censura si rivela infondata nel merito.
Invero, - in primo luogo – la RS S.r.l., contrariamente a quanto fatto dal R.T.I. ricorrente che ha documentato il possesso solo di 6 autovetture elettriche, ha non solo dichiarato ma anche documentato fin da subito il possesso di più di 10 autovetture, assumendo un impegno concreto e meritando, per ciò solo, l’attribuzione in via automatica del punteggio e - in secondo luogo - il contratto di noleggio della autovettura targata GA916LK non è, in realtà, mai scaduto, essendo stato oggetto di successive ininterrotte proroghe; - infine, seppur si volesse seguire la tesi dell’odierna parte ricorrente, ragionando in via di mera astrazione e ipotizzando l’attivazione del soccorso istruttorio procedimentale da parte dell’Amministrazione procedente, in merito al possesso delle autovetture elettriche per l’R.T.I. VIS S.p.A.– Alma Roma S.r.l. ricorrente, lo stesso – per logica prima ancora che per par condicio – dovrebbe farsi (anche) per la RS S.r.l., sì che quest’ultima, infine, otterrebbe ugualmente il punteggio di 8 punti previsto per il possesso di più di 10 autovetture elettriche (per un totale, per la sua offerta tecnica, sempre di 66,33), e con i 4 punti aggiuntivi attribuiti all’odierna parte ricorrente che porterebbero la sua offerta ad ottenere 63,74 punti, sì da non consentirle (comunque) di superare, nella graduatoria dei punteggi dell’offerta tecnica, il punteggio ottenuto dalla RS S.r.l.
Quanto sin qui affermato implica che le doglianze sollevate dall’odierna parte ricorrente (terza classificata) nei confronti della società controinteressata (seconda classificata) non sono riuscite a dimostrare che la sua offerta possa sopravanzare quella della RS S.r.l., sicché ragionando ancora in via di mera astrazione, se per mera ipotesi le censure sollevate dall’R.T.I. VIS – Alma Roma contro l’aggiudicataria OL S.p.A. fossero fondate, l’annullamento dell’aggiudicazione non gioverebbe all’odierna parte ricorrente, perché la gara andrebbe aggiudicata alla società RS S.r.l.
In ogni caso, solo per completezza, questo Tribunale osserva che le censure sollevate nei confronti della OL S.p.a. con il ricorso principale e con i successivi motivi aggiunti interposti in corso di causa, si rivelano comunque infondate nel merito, in quanto:
- riguardo alle asserite dichiarazioni fuorvianti espresse dalla OL riguardo al criterio A) Organizzazione del servizio, che a dire dell’odierna parte ricorrente avrebbe suggestionato la Commissione di gara che, nel valutare l’offerta, avrebbe tenuto conto della corposa struttura organizzativa del “gruppo” OL che, tuttavia, non sarebbe affatto a disposizione della concorrente stessa, occorre rilevare che le valutazioni delle offerte compiute dalla Commissione di gara, e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, per giurisprudenza consolidata, rientrano nella discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, con la conseguenza che, il giudice amministrativo non può sostituirsi alle valutazioni compiute dalla Commissione di gara se non in caso di manifesta illogicità e/o irragionevolezza che, nel caso di specie, non si ravvisano, sia perché la lex specialis di gara non può essere interpretata come necessità per l’offerente di anticipare alla fase di gara la dimostrazione del possesso o della disponibilità di tutti i mezzi e le risorse per l’esecuzione delle prestazioni programmate, sia perché, in concreto, la percentuale attualmente subappaltata ad altri operatori, come attestato dalla certificazione del subappalto depositata dall’Amministrazione resistente in data 28 ottobre 2025, ha riguardato dal punto di vista organizzativo esclusivamente il 28,12% su una quota di subappalto prevista del 49%, con specifica dell’attività svolta “Servizi di vigilanza di edifici”, e che la quota di subappalto in favore della SM è pari all’8,92%;
-riguardo ai profili qualitativi del subappalto, con la OL S.p.A. che, a dire della parte ricorrente (con ricorso per motivi aggiunti), avrebbe affidato in subappalto (alla OL ed alla RS) le attività che essa stessa non è in grado di svolgere, in violazione dell’art. 9 del Disciplinare di gara, secondo cui “ L’affidatario deve eseguire direttamente la seguente prestazione: vigilanza armata/ispettiva fissa diurna e notturna in quanto attività esplicitamente autorizzata ai sensi dell’art. 134 TULPS con provvedimento del Prefetto ”, occorre rilevare che tale censura oltre che tardiva, perché l’utilizzo del subappalto è stato dichiarato dal momento della partecipazione alla gara ed era a conoscenza della parte ricorrente, che a pagina 7 del ricorso principale afferma che “ Diversamente opinando, quella prospettata dalla OL sarebbe una gestione per interposta persona, laddove l’intera esecuzione della prestazione sarà affidata alla OL o ad altre società del gruppo ”, è, anche, infondata nel merito, in virtù della ricostruzione del quadro normativo di riferimento e dell’eterointegrazione che deve compiersi della lex specialis di gara (nello specifico l’art. 9), con quanto stabilito dall’art. 119, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, che, per quanto di interesse ai fini della presente decisione, stabilisce tra l’altro, che “ (….) Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (…) ” (con, nel caso di specie, la OL e la RS che sono in possesso della licenza rilasciata dalla competente Prefettura, come si evince dalle relative licenze depositate in giudizio);
- riguardo, infine, al criterio di valutazione D.2, in ordine al quale il R.T.I. ricorrente sostiene che l’offerta della OL S.p.A. doveva essere decurtata di n. 4 punti, in quanto la stessa, a suo dire, risultava avere la disponibilità di un solo security manager e non di due come dichiarato, non risultando il sig. TT incluso tra le persone certificate ai sensi dello standard UNI 10459:2017, la censura si rivela parimenti infondata , avendo la OL S.p.A., da ultimo, depositato in giudizio sia il LUL del sig. TT, che dimostra, come affermato dalla società aggiudicataria, che anche a seguito della cessazione dalla carica di amministratore di OL, ha mantenuto il proprio rapporto lavorativo con l’impresa ausiliaria (allegato 6 depositato in giudizio il 30 aprile 2025), sia il Certificato Figure Professionali Accredia della ICIM che attesta il possesso della richiesta certificazione con data di emissione dell’11 febbraio 2022 e data di scadenza del 10 febbraio 2027 (allegato 7 depositato in giudizio il 30 aprile 2025), sì che risulta, per tali ragioni, irrilevante il disporsi di una Verificazione che consenta di appurare il possesso o meno delle certificazioni in favore del predetto soggetto, nonché, la permanenza del rapporto di lavoro con la OL, nonché, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l’ulteriore istanza istruttoria, ex artt. 63 e 116 c.p.a., avanzata dall’R.T.I. ricorrente VIS S.p.A. – Alma Roma S.r.l.
3. Infine, alla luce del rigetto del ricorso principale, così come integrato da motivi aggiunti interposti in corso di causa, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata OL S.p.A. in data 17 marzo 2025 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Al riguardo si evidenzia che, “ se è vero che le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 4 luglio 2013, TW (causa c-100/12), 5 aprile 2016 GI (causa c-689/13) e 5 settembre 2019 MB (causa c-333/18) hanno affermato la necessità di esaminare sempre il ricorso principale, anche in caso di accoglimento del ricorso incidentale escludente ed a prescindere dal numero dei partecipanti alla gara e dalla natura dei vizi dedotti, è anche vero, tuttavia, che nessuna pronuncia del giudice europeo, né del giudice nazionale, ha mai affermato la necessità di esaminare comunque il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria, qualora, secondo il principio della ragione più liquida, il ricorso principale sia già stato esaminato e sia stato dichiarato infondato ” (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione IV, 15 aprile 2021, n. 3094).
4. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso principale, così come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere respinto, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale presentato dalla OL S.p.A. in data 17 marzo 2025.
5. Sussistono, nondimeno, i presupposti di legge, stante la peculiarità fattuale della controversia, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, e sul ricorso incidentale, proposto dalla Società controinteressata:
- respinge il ricorso principale introduttivo del giudizio, così come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale proposto dalla Società controinteressata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IZ Moro, Presidente FF
Mariachiara Basurto, Referendario
RL IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL IS | IZ Moro |
IL SEGRETARIO