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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 5070/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5070 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
OV D'MI (C.F.: ), rappresentato C.F._1
e difeso dall'Avv.to LUCIA VITALE
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, con l'Avv. MASSIMO GUIDUCCI
resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2022, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare l'origine professionale della patologia “PATOLOGIA VERTEBRALE – PROTRUSIONI DISCALI L3-L4, L4-L5, L5-S1” dal medesimo sviluppata e denunciata all' in data 29.4.2021, che avrebbe CP_1 determinato una compromissione dell'integrità psicofisica nella misura del 12%, con conseguente condanna al riconoscimento da parte dell'Istituto Assicurativo delle prestazioni di cui al T.U. 1124/1965 ed al
D. Lgs. 38/2000, oltre rivalutazione ed interessi a far data dalla domanda amministrativa.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente – operaio in cava con mansioni di addetto alla manovra, addetto alla macchina perforatrice e filista, dal 1998 a tutt'oggi, e dall'11.04.2006 alle dipendenze della nella cava di Villalba – Controparte_2
ha dedotto di essere stato esposto in conseguenza dell'attività lavorativa espletata, in modo continuativo e quotidiano (per oltre 23 anni e per almeno 8 ore al giorno), alla movimentazione manuale di carichi occupandosi di sollevare, spostare e posizionare carichi a mano del peso variabile dai 10 ai 100 Kg.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto di lavorare dal lunedì al venerdì,
dalle ore 7.00 alle ore 16.00, per 8 ore al dì con un'ora per la pausa pranzo (fino al 2018 lavorava anche il sabato dalle 6.00 del mattino alle
12.00) e di svolgere – su terreno sconnesso, formato da sassi, fango e buche piene d'acqua – le mansioni di:
- addetto alla manovra, per 3 volte a settimana, che consiste: nello staccare il pezzo di travertino dalla cava, detto “faldatura” (alto 15 mt, lungo 20 mt circa e spesso 1.70 mt circa) mediante l'utilizzo del martello pneumatico del peso di circa 25 Kg per circa 6-8 ore consecutive al giorno per fare 300/400 buchi a “faldatura” per provocarne il distacco;
nell'utilizzo del “battizeppa” del peso di circa 20 Kg, per circa 5 ore al giorno, con continui piegamenti del rachide per posizionare le molle di ferro in ogni buco e le zeppe;
nell'attività del “buttare la faldatura” utilizzando dei palloni in ferro /cuscinetti gonfiati ad aria compressa del peso cadauno di circa 40 Kg o utilizzando il “martino”, composto da un
Pag. 2 di 8 pistone del peso di circa 250 Kg e dalla centralina del peso di circa 100
Kg, movimentati a mano da due persone, per dilatare la “faldatura”; nel gettare a mano, o utilizzando la pala, dei blocchi di travertino (del peso di
30/40 Kg ciascuno) tra la parete e il blocco di travertino tagliato per evitare che torni indietro sulla parete;
- addetto alla macchina perforatrice, per 4/5 volte al mese, macchina utilizzata per fare i buchi sulla “faldatura”, nell'utilizzo della quale si effettuano 4 buchi con il martello pneumatico, e si posizionano delle canne di ferro alte 1,30 mt circa e del peso di circa 15 Kg cadauna;
durante ogni turno di lavoro l'addetto posiziona e poi rimuove, da solo,
almeno 16 canne perforanti che vanno avvitate alla macchina perforatrice che, girando piano piano, fora la “faldatura;
- mansioni di filista, una volta ogni 10 giorni, ovvero: posizionare la
“bicicletta” per terra del peso di circa 80 Kg (consistente in una colonna per lo scorrimento su ruote del filo diamantato); passare il filo diamantato sotto la “faldatura”, e nei buchi effettuati con la macchina perforatrice per il taglio, con continui piegamenti del rachide o mettendosi a carponi;
tirare il filo diamantato a mano e usando molta forza, da più parti, per evitare che si incastri e che avvolga tutta la bancata (alta 15 mt, lunga 20 mt e profonda 1,70 mt) e movimentare i binari di ferro, sui quali far scorrere la macchina “Bonfiglietti” (che serve a tirare e ad avvolgere il filo diamantato), ove ciascun binario è lungo 3
mt e largo 1,20 metri, del peso di circa 80-100 Kg, movimentandoli a mano per livellarli (anche inserendo delle piastre sotto i binari) o utilizzando il paletto di ferro, con continui piegamenti del rachide.
Contestando la legittimità del provvedimento di archiviazione emesso dall' in data 23.7.2021 – motivato dall'asserita inidoneità del CP_1
rischio lavorativo a provocare la malattia denunciata – ed esauriti infruttuosamente i rimedi amministrativi, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Pag. 3 di 8 Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, espletata la prova per testi e disposta una CTU medico-legale, con decreto in data 11.7.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 27.2.2025, fissata per la discussione della causa, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Verificato il deposito delle note suddette da parte del solo procuratore del ricorrente, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria e dell'espletata CTU, la domanda formulata con il ricorso deve ritenersi fondata, nei limiti di seguito indicati.
Giova premettere, in via generale, che nel nostro ordinamento le malattie professionali sono regolamentate dal c.d. sistema misto: per quelle tabellate (risultanti dagli elenchi allegati al T.U. 1124/65 come modificate ed integrate dal DM del 09.04.2008), entro certi limiti di tempo e per determinate lavorazioni, l'origine professionale è presunta;
per le patologie non tabellate, invece, è onere del lavoratore dimostrare la presenza di un rischio lavorativo, nonché la sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata e la patologia sviluppata.
Per quanto riguarda in particolare le seconde, come quelle che vengono in rilievo nell'odierno giudizio, la giurisprudenza consolidata ha affermato che qualora sia le lavorazioni sia la malattia di cui è affetto l'assicurato non siano incluse nelle richiamate Tabelle, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di presunzioni ma di una specifica dimostrazione che deve però
essere fornita in termini di rilevante probabilità e non di mera possibilità.
Pag. 4 di 8 Al riguardo, da ultimo, Cassazione Sez, Lav. n. 29975/2022: “in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma
necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può
essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia) è necessario pur sempre che si tratti di una probabilità qualificata da verificarsi attraverso ulteriori dati
(come ad esempio i dati epidemiologici) in grado di tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziaria”.
Nel caso di specie, costituendo la patologia descritta in ricorso malattia non tabellata ad eziologia cd. multifattoriale, era onere di parte ricorrente indicare e provare le concrete modalità di lavoro che l'hanno visto impegnato negli anni e dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la particolarità delle mansioni svolte in qualità di autista di linea e la patologia da cui il medesimo è affetto.
Sotto il primo profilo, le risultanze dell'istruttoria consentono di ritenere provate le mansioni del ricorrente con le modalità descritte in ricorso, così come deve ritenersi acquisito che il peso massimo sollevabile in condizioni ideali che protegge il 90-95% della popolazione maschile è
fino a 25 KG (norma UNI E 1005-2 e norma ISO 11228).
Quanto alle mansioni dedotte in ricorso (non puntualmente contestate,
peraltro, da parte resistente), le stesse hanno trovato piena conferma nella deposizione resa dai testi escussi, i quali hanno confermato – per il periodo di riferimento – l'orario giornaliero di 8 ore, le modalità di svolgimento delle attività, l'entità dei pesi da sollevare (“I pesi sopra i
100 kg li alziamo in due, ma ad esempio il martello pneumatico da 30 o il battizzepa da 20 kg vengono sollevati manualmente da un operaio solo” e “Nello svolgimento delle mansioni dovevamo sollevare pesi, ad
Pag. 5 di 8 esempio ogni canna da avvitare alla perforatrice pesava 15 kg, il
martello pneumatico pesava 25 kg, il battizzeppa forse un po' di meno.
Sollevavamo tutto manualmente. Martello e battizzeppa venivano
utilizzati da un singolo operaio, ovviamente i pesi di 100 kg li sollevavamo in due. Il terreno era disconnesso, spesso dovevamo mettere dei sassi di 20/30 kg sotto ai binari”).
Quanto all'accertamento della correlabilità patogenetica tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e l'insorgenza dell'infermità denunciata, il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha Testimone_1 affermato: “sussistono elementi di prova utili per avallare, al di fuori del sistema della lista chiusa, una dipendenza causale tra la localizzazione lombare della spondiloartrosi (in quanto malattia non tabellata) e
l'attività lavorativa dedotta. Difatti, con riferimento all'allegato 33 al
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e alle norme tecniche della serie ISO 11228 da questo richiamate, risulta anche testimonialmente la movimentazione
di carichi superiori a 25 Kg” laddove “secondo le indicazioni della norma ISO 11228, il peso massimo sollevabile che protegge il 95% della popolazione maschile è fino a 25 Kg”.
In ordine, poi, alla quantificazione del relativo danno biologico, il CTU, premesso che “l'interessamento funzionale del rachide lombare risulta di moderata entità” e che “i segni strumentali di interessamento radicolare lombare depongono per un danno neurogeno irritativo senza
denervazione in atto (conforme all'esame elettromiografico del
31/05/2021)”, e ritenuto che “la voce n. 213 della “Tabella delle menomazioni”, emanata con D.M. 12 luglio 2000, ascrive la “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” ad
una percentuale di invalidità fino al 12%, valore massimo di una fascia che, ovviamente, in caso di estrinsecazione clinica non particolarmente
accentuata, come nel caso di specie, può e deve essere proporzionalmente ridotto”, ha evidenziato come “in via proporzionale alla citata voce n. 213 è possibile formulare un giudizio di danno
biologico permanente nella misura del 7% (sette per cento), con
Pag. 6 di 8 riferimento allo stato attuale e alla data di presentazione della domanda amministrativa (29/04/2021)”.
Orbene, alla luce della consulenza tecnica in atti, le cui conclusioni devono essere condivise in quanto coerenti con le argomentazioni scientifiche esposte e i rilievi oggettivi, nonché immuni da vizi logici, deve dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere dall' un CP_1
indennizzo in conto capitale per il danno biologico subito, ex art. 13, comma 2° lett. a), L. 23.2.2000 n. 38, commisurato ad una invalidità
permanente complessiva del 7%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulabili, dal dovuto a saldo.
Le spese di lite tenuto conto del limitato accoglimento della domanda attorea – possono essere compensate per ½, con condanna dell' CP_1
alla refusione della restante metà, liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste ad esclusivo carico dell' , avendo consentito di valutare l'effettiva CP_1
incidenza sulla salute del ricorrente della malattia professionale dal medesimo sviluppata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442
c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- accerta e dichiara l'origine professionale della patologia “spondilo-
artrosi e artrosi interapofisaria lombare, accompagnata da discopatie protrusive del tratto L2-S1” con “segni elettrofisiologici di sofferenza neurogena L4-L5 e L5-S1 bilaterale, maggiore a sinistra”, da cui il ricorrente è affetto;
Pag. 7 di 8 - per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore di un CP_1
indennizzo in conto capitale, ex art. 13 comma 2° lett. a) del d.lgs.
38/2000, rapportato ad un grado di menomazione permanente dell'integrità psicofisica pari al 7%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulabili, dalla data della domanda amministrativa al saldo;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' alla rifusione della CP_1
restante metà, liquidata in complessivi euro 1.348,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate CP_1
con separato decreto.
Tivoli, 27/2/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5070 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
OV D'MI (C.F.: ), rappresentato C.F._1
e difeso dall'Avv.to LUCIA VITALE
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, con l'Avv. MASSIMO GUIDUCCI
resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2022, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare l'origine professionale della patologia “PATOLOGIA VERTEBRALE – PROTRUSIONI DISCALI L3-L4, L4-L5, L5-S1” dal medesimo sviluppata e denunciata all' in data 29.4.2021, che avrebbe CP_1 determinato una compromissione dell'integrità psicofisica nella misura del 12%, con conseguente condanna al riconoscimento da parte dell'Istituto Assicurativo delle prestazioni di cui al T.U. 1124/1965 ed al
D. Lgs. 38/2000, oltre rivalutazione ed interessi a far data dalla domanda amministrativa.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente – operaio in cava con mansioni di addetto alla manovra, addetto alla macchina perforatrice e filista, dal 1998 a tutt'oggi, e dall'11.04.2006 alle dipendenze della nella cava di Villalba – Controparte_2
ha dedotto di essere stato esposto in conseguenza dell'attività lavorativa espletata, in modo continuativo e quotidiano (per oltre 23 anni e per almeno 8 ore al giorno), alla movimentazione manuale di carichi occupandosi di sollevare, spostare e posizionare carichi a mano del peso variabile dai 10 ai 100 Kg.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto di lavorare dal lunedì al venerdì,
dalle ore 7.00 alle ore 16.00, per 8 ore al dì con un'ora per la pausa pranzo (fino al 2018 lavorava anche il sabato dalle 6.00 del mattino alle
12.00) e di svolgere – su terreno sconnesso, formato da sassi, fango e buche piene d'acqua – le mansioni di:
- addetto alla manovra, per 3 volte a settimana, che consiste: nello staccare il pezzo di travertino dalla cava, detto “faldatura” (alto 15 mt, lungo 20 mt circa e spesso 1.70 mt circa) mediante l'utilizzo del martello pneumatico del peso di circa 25 Kg per circa 6-8 ore consecutive al giorno per fare 300/400 buchi a “faldatura” per provocarne il distacco;
nell'utilizzo del “battizeppa” del peso di circa 20 Kg, per circa 5 ore al giorno, con continui piegamenti del rachide per posizionare le molle di ferro in ogni buco e le zeppe;
nell'attività del “buttare la faldatura” utilizzando dei palloni in ferro /cuscinetti gonfiati ad aria compressa del peso cadauno di circa 40 Kg o utilizzando il “martino”, composto da un
Pag. 2 di 8 pistone del peso di circa 250 Kg e dalla centralina del peso di circa 100
Kg, movimentati a mano da due persone, per dilatare la “faldatura”; nel gettare a mano, o utilizzando la pala, dei blocchi di travertino (del peso di
30/40 Kg ciascuno) tra la parete e il blocco di travertino tagliato per evitare che torni indietro sulla parete;
- addetto alla macchina perforatrice, per 4/5 volte al mese, macchina utilizzata per fare i buchi sulla “faldatura”, nell'utilizzo della quale si effettuano 4 buchi con il martello pneumatico, e si posizionano delle canne di ferro alte 1,30 mt circa e del peso di circa 15 Kg cadauna;
durante ogni turno di lavoro l'addetto posiziona e poi rimuove, da solo,
almeno 16 canne perforanti che vanno avvitate alla macchina perforatrice che, girando piano piano, fora la “faldatura;
- mansioni di filista, una volta ogni 10 giorni, ovvero: posizionare la
“bicicletta” per terra del peso di circa 80 Kg (consistente in una colonna per lo scorrimento su ruote del filo diamantato); passare il filo diamantato sotto la “faldatura”, e nei buchi effettuati con la macchina perforatrice per il taglio, con continui piegamenti del rachide o mettendosi a carponi;
tirare il filo diamantato a mano e usando molta forza, da più parti, per evitare che si incastri e che avvolga tutta la bancata (alta 15 mt, lunga 20 mt e profonda 1,70 mt) e movimentare i binari di ferro, sui quali far scorrere la macchina “Bonfiglietti” (che serve a tirare e ad avvolgere il filo diamantato), ove ciascun binario è lungo 3
mt e largo 1,20 metri, del peso di circa 80-100 Kg, movimentandoli a mano per livellarli (anche inserendo delle piastre sotto i binari) o utilizzando il paletto di ferro, con continui piegamenti del rachide.
Contestando la legittimità del provvedimento di archiviazione emesso dall' in data 23.7.2021 – motivato dall'asserita inidoneità del CP_1
rischio lavorativo a provocare la malattia denunciata – ed esauriti infruttuosamente i rimedi amministrativi, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Pag. 3 di 8 Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, espletata la prova per testi e disposta una CTU medico-legale, con decreto in data 11.7.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 27.2.2025, fissata per la discussione della causa, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Verificato il deposito delle note suddette da parte del solo procuratore del ricorrente, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria e dell'espletata CTU, la domanda formulata con il ricorso deve ritenersi fondata, nei limiti di seguito indicati.
Giova premettere, in via generale, che nel nostro ordinamento le malattie professionali sono regolamentate dal c.d. sistema misto: per quelle tabellate (risultanti dagli elenchi allegati al T.U. 1124/65 come modificate ed integrate dal DM del 09.04.2008), entro certi limiti di tempo e per determinate lavorazioni, l'origine professionale è presunta;
per le patologie non tabellate, invece, è onere del lavoratore dimostrare la presenza di un rischio lavorativo, nonché la sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata e la patologia sviluppata.
Per quanto riguarda in particolare le seconde, come quelle che vengono in rilievo nell'odierno giudizio, la giurisprudenza consolidata ha affermato che qualora sia le lavorazioni sia la malattia di cui è affetto l'assicurato non siano incluse nelle richiamate Tabelle, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di presunzioni ma di una specifica dimostrazione che deve però
essere fornita in termini di rilevante probabilità e non di mera possibilità.
Pag. 4 di 8 Al riguardo, da ultimo, Cassazione Sez, Lav. n. 29975/2022: “in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma
necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può
essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia) è necessario pur sempre che si tratti di una probabilità qualificata da verificarsi attraverso ulteriori dati
(come ad esempio i dati epidemiologici) in grado di tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziaria”.
Nel caso di specie, costituendo la patologia descritta in ricorso malattia non tabellata ad eziologia cd. multifattoriale, era onere di parte ricorrente indicare e provare le concrete modalità di lavoro che l'hanno visto impegnato negli anni e dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la particolarità delle mansioni svolte in qualità di autista di linea e la patologia da cui il medesimo è affetto.
Sotto il primo profilo, le risultanze dell'istruttoria consentono di ritenere provate le mansioni del ricorrente con le modalità descritte in ricorso, così come deve ritenersi acquisito che il peso massimo sollevabile in condizioni ideali che protegge il 90-95% della popolazione maschile è
fino a 25 KG (norma UNI E 1005-2 e norma ISO 11228).
Quanto alle mansioni dedotte in ricorso (non puntualmente contestate,
peraltro, da parte resistente), le stesse hanno trovato piena conferma nella deposizione resa dai testi escussi, i quali hanno confermato – per il periodo di riferimento – l'orario giornaliero di 8 ore, le modalità di svolgimento delle attività, l'entità dei pesi da sollevare (“I pesi sopra i
100 kg li alziamo in due, ma ad esempio il martello pneumatico da 30 o il battizzepa da 20 kg vengono sollevati manualmente da un operaio solo” e “Nello svolgimento delle mansioni dovevamo sollevare pesi, ad
Pag. 5 di 8 esempio ogni canna da avvitare alla perforatrice pesava 15 kg, il
martello pneumatico pesava 25 kg, il battizzeppa forse un po' di meno.
Sollevavamo tutto manualmente. Martello e battizzeppa venivano
utilizzati da un singolo operaio, ovviamente i pesi di 100 kg li sollevavamo in due. Il terreno era disconnesso, spesso dovevamo mettere dei sassi di 20/30 kg sotto ai binari”).
Quanto all'accertamento della correlabilità patogenetica tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e l'insorgenza dell'infermità denunciata, il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha Testimone_1 affermato: “sussistono elementi di prova utili per avallare, al di fuori del sistema della lista chiusa, una dipendenza causale tra la localizzazione lombare della spondiloartrosi (in quanto malattia non tabellata) e
l'attività lavorativa dedotta. Difatti, con riferimento all'allegato 33 al
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e alle norme tecniche della serie ISO 11228 da questo richiamate, risulta anche testimonialmente la movimentazione
di carichi superiori a 25 Kg” laddove “secondo le indicazioni della norma ISO 11228, il peso massimo sollevabile che protegge il 95% della popolazione maschile è fino a 25 Kg”.
In ordine, poi, alla quantificazione del relativo danno biologico, il CTU, premesso che “l'interessamento funzionale del rachide lombare risulta di moderata entità” e che “i segni strumentali di interessamento radicolare lombare depongono per un danno neurogeno irritativo senza
denervazione in atto (conforme all'esame elettromiografico del
31/05/2021)”, e ritenuto che “la voce n. 213 della “Tabella delle menomazioni”, emanata con D.M. 12 luglio 2000, ascrive la “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” ad
una percentuale di invalidità fino al 12%, valore massimo di una fascia che, ovviamente, in caso di estrinsecazione clinica non particolarmente
accentuata, come nel caso di specie, può e deve essere proporzionalmente ridotto”, ha evidenziato come “in via proporzionale alla citata voce n. 213 è possibile formulare un giudizio di danno
biologico permanente nella misura del 7% (sette per cento), con
Pag. 6 di 8 riferimento allo stato attuale e alla data di presentazione della domanda amministrativa (29/04/2021)”.
Orbene, alla luce della consulenza tecnica in atti, le cui conclusioni devono essere condivise in quanto coerenti con le argomentazioni scientifiche esposte e i rilievi oggettivi, nonché immuni da vizi logici, deve dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere dall' un CP_1
indennizzo in conto capitale per il danno biologico subito, ex art. 13, comma 2° lett. a), L. 23.2.2000 n. 38, commisurato ad una invalidità
permanente complessiva del 7%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulabili, dal dovuto a saldo.
Le spese di lite tenuto conto del limitato accoglimento della domanda attorea – possono essere compensate per ½, con condanna dell' CP_1
alla refusione della restante metà, liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste ad esclusivo carico dell' , avendo consentito di valutare l'effettiva CP_1
incidenza sulla salute del ricorrente della malattia professionale dal medesimo sviluppata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442
c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- accerta e dichiara l'origine professionale della patologia “spondilo-
artrosi e artrosi interapofisaria lombare, accompagnata da discopatie protrusive del tratto L2-S1” con “segni elettrofisiologici di sofferenza neurogena L4-L5 e L5-S1 bilaterale, maggiore a sinistra”, da cui il ricorrente è affetto;
Pag. 7 di 8 - per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore di un CP_1
indennizzo in conto capitale, ex art. 13 comma 2° lett. a) del d.lgs.
38/2000, rapportato ad un grado di menomazione permanente dell'integrità psicofisica pari al 7%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulabili, dalla data della domanda amministrativa al saldo;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' alla rifusione della CP_1
restante metà, liquidata in complessivi euro 1.348,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate CP_1
con separato decreto.
Tivoli, 27/2/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
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