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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/05/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 554/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 554/2025 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BADRANE KAOUTAR
ATTORE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. COMPOSTELLA GIANLUCA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale d'udienza del 6.5.2025, previa rinuncia alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla convenuta accettata dall'attore, così chiedendo:
pagina 1 di 3 “1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre a carico del signor un assegno di mantenimento in favore della Parte_1 moglie pari ad € 400,00 mensili, rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT da versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito della Controparte_1
memoria difensiva di costituzione in giudizio;
3) dare atto che la casa coniugale di via A. De Gasperi 10/a, 36061 Bassano del Grappa (VI), completa degli arredi e corredi ivi esistenti, rimarrà nella disponibilità della signora
[...]
, che vi continuerà ad abitare;
CP_1
4) spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/02/2025 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Palermo in data 20.4.1985, come da atto di matrimonio n. 17, parte II, serie Controparte_1
A, anno 1985; che dall'unione erano nate le quattro figlie (nata il [...]), Persona_1
(nata il [...]), e (nate il Persona_2 Persona_3 Parte_2
25.11.1993), tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi;
chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi e, decorso il tempo previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la pronuncia di divorzio.
Con comparsa di risposta depositata in data 4.4.2025 si costituiva in giudizio , Controparte_1
chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, ma a condizioni differenti da quelle dell'attore, con assegno di mantenimento a proprio favore pari ad euro 400,00 mensili ed addebito della separazione al coniuge per intervenuta violazione dei doveri coniugali.
Alla udienza del 6.5.2025, la convenuta rinunciava alla domanda di addebito della separazione e l'attore accettava la predetta rinuncia, inoltre le parti addivenivano ad un accordo conciliativo concludendo congiuntamente come da verbale d'udienza.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle domande concordemente formulate dalle parti.
Va, innanzitutto, dichiarata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza pagina 2 di 3 dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato non riveste più alcun rilievo processuale, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con rinuncia espressa alla domanda di addebito da parte della convenuta.
Nulla osta alla conferma delle condizioni economiche concordate dalle parti in ordine al mantenimento posto a carico di ed in favore di pari ad euro 400,00 mensili. Parte_1 CP_1
Giacché, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche il divorzio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in Palermo in data 20.4.1985, trascritto presso i registri dello stato civile del
Comune di Palermo, atto n. 17, parte II, serie A, anno 1985, alle condizioni riportate in epigrafe.
2. DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 6/05/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Biancamaria Biondo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 554/2025 promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BADRANE KAOUTAR
ATTORE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. COMPOSTELLA GIANLUCA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale d'udienza del 6.5.2025, previa rinuncia alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla convenuta accettata dall'attore, così chiedendo:
pagina 1 di 3 “1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre a carico del signor un assegno di mantenimento in favore della Parte_1 moglie pari ad € 400,00 mensili, rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT da versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito della Controparte_1
memoria difensiva di costituzione in giudizio;
3) dare atto che la casa coniugale di via A. De Gasperi 10/a, 36061 Bassano del Grappa (VI), completa degli arredi e corredi ivi esistenti, rimarrà nella disponibilità della signora
[...]
, che vi continuerà ad abitare;
CP_1
4) spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/02/2025 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Palermo in data 20.4.1985, come da atto di matrimonio n. 17, parte II, serie Controparte_1
A, anno 1985; che dall'unione erano nate le quattro figlie (nata il [...]), Persona_1
(nata il [...]), e (nate il Persona_2 Persona_3 Parte_2
25.11.1993), tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi;
chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi e, decorso il tempo previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la pronuncia di divorzio.
Con comparsa di risposta depositata in data 4.4.2025 si costituiva in giudizio , Controparte_1
chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, ma a condizioni differenti da quelle dell'attore, con assegno di mantenimento a proprio favore pari ad euro 400,00 mensili ed addebito della separazione al coniuge per intervenuta violazione dei doveri coniugali.
Alla udienza del 6.5.2025, la convenuta rinunciava alla domanda di addebito della separazione e l'attore accettava la predetta rinuncia, inoltre le parti addivenivano ad un accordo conciliativo concludendo congiuntamente come da verbale d'udienza.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle domande concordemente formulate dalle parti.
Va, innanzitutto, dichiarata la separazione personale dei coniugi giacché dalla prospettazione di entrambi è emerso indubitabilmente come la convivenza tra gli stessi sia divenuta intollerabile. Deve, pertanto, ritenersi venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale, che costituisce la sostanza pagina 2 di 3 dell'unione matrimoniale, come comprovato anche dal fatto che i coniugi vivono separati già da tempo, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato non riveste più alcun rilievo processuale, avendo le parti precisato le conclusioni in modo concorde, con rinuncia espressa alla domanda di addebito da parte della convenuta.
Nulla osta alla conferma delle condizioni economiche concordate dalle parti in ordine al mantenimento posto a carico di ed in favore di pari ad euro 400,00 mensili. Parte_1 CP_1
Giacché, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche il divorzio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in Palermo in data 20.4.1985, trascritto presso i registri dello stato civile del
Comune di Palermo, atto n. 17, parte II, serie A, anno 1985, alle condizioni riportate in epigrafe.
2. DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 6/05/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Biancamaria Biondo
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