Versione
19 novembre 1995
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Versione
1 agosto 1997
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Art. 1. (Finalita') 1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalita' di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilita', di seguito denominati "servizi", nonche adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi in condizioni di economicita' e redditivita', assicurandone la fruibilita' e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.
Il sistema tariffario deve altresi' armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilita', (( . .
. )) il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalita' di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Il sistema tariffario deve altresi' armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilita', (( . .
. )) il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalita' di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
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- 1. “poteri speciali” ex artt. 1 e 2 d.l. n. 21/2012 nella circolazione delle partecipazioni azionarieGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 1
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Dismissione di partecipazioni pubbliche e poteri speciali ex art. 2 d.l. n. 332/1994 - 3. Sulla graduale inefficacia della disciplina dei poteri speciali ex art. 2 d.l. n. 332/1994 e sui limiti al possesso azionario ex art. 3 d.l. n. 332/1994 - 4. Segue. I limiti al possesso azionario e le limitazioni al diritto di voto ex art. 2351, 3° comma, c.c. - 5. Segue. Sulla modifica della clausola di limite al possesso azionario ex art. 1, 384° comma, legge n. 266/2005 - 6. Sulla modifica della clausola di limite al possesso azionario ex artt. 1, 1° comma, lett. b), e 2, 2° comma, d.l. n. 21/2012 - 7. Attività strategiche e circolazione delle partecipazioni azionarie: …
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Giurisprudenza • 371
- 1. TAR Milano, sez. II, sentenza 24/10/2018, n. 2384Provvedimento: […] II. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per carenza di motivazione, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione art.1, comma 1, della legge 481/1995. III. Sotto lo specifico profilo dell'efficienza. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per carenza di motivazione irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Violazione art.1, comma 1, della legge n. 481/1995.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- carenza di interesse a ricorrere·
- determinazione delle tariffe di riferimento·
- violazione art. 22, 23, 24 L. 241/1990·
- violazione D.P.R. 184/2006·
- violazione D.P.R. 244/2001·
- violazione del diritto di difesa·
- rigetta istanza di riesame·
- violazione art. 1 legge 481/1995·
- irragionevolezza e ingiustizia manifesta·
- eccesso di potere·
- carenza di motivazione·
- improcedibilità del ricorso