Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Rg n. 23455/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza civile
Oggi 28.03.2025, alle ore 15.35, innanzi al dott. Luca Martinat, sono comparsi: per parte appellante l'avv. Paola Brusa sost. avv. Laura Imperiale;
per parte appellata l'avv. Susanna Tuccari con l'avv. Luciano Marcon.
È altresì presente la dott.ssa Aupp. Per_1
Il Giudice, preso atto, invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ex art. 437 c.p.c.
L'avv. Brusa si richiama agli atti e chiede l'accoglimento dell'appello, essendo l'omologazione differente dall'approvazione alla luce della recente giurisprudenza, pur essendo la questione controversa.
L'avv. Tuccari si richiama alla memoria costitutiva in punto equiparazione fra approvazione ed omologazione, richiama il parere dell'Avvocatura generale dello Stato. Chiede il rigetto del ricorso.
L'avv. Marcon rileva che allo stato non esiste la procedura di omologazione e che la legge n. 168 del 2002 sugli autovelox fissi equipara l'omologazione all'approvazione (art. 4).
Il Giudice a questo punto si ritira in camera di consiglio ed il procuratore di parte appellante si allontana dall'aula, previo esonero da parte del Giudice a presenziare alla lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
Luca Martinat
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23455/2024 del R.G. Civ. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Imperiale, presso il cui studio in Torino, Parte_1
via Cibrario n. 14, è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale in atti;
RICORRENTE in appello contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Tuccari per procura generale in atti, Controparte_1
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale in Torino, via Corte d'Appello n. 16;
RESISTENTE
Oggetto: Appello ex art. 437 c.p.c., Opposizione ad ordinanza ingiunzione C.d.S.
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione del 28.03.2025:
Per la ricorrente in appello:
“In via principale:
➢ Dichiararsi nullo il provvedimento opposto;
In subordine:
2 ➢ Ridurre e/o mantenere la/le sanzione/i amministrativa/e comminata/te nella misura del minimo edittale.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio ivi comprese le spese generali, oltre accessori tutti, come per legge”.
Parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza, dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato per le ragioni evidenziate con il presente atto e, per l'effetto, respingerlo, con conferma integrale della sentenza del Giudice di
Pace di Torino, Dott.ssa Guerra, n. cron. 17091/2024 del 31 maggio 2024, non notificata.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad oneri riflessi ex art. 1, comma 208, L. n. 266/2005 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente. IVA e CPA non dovute”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 1770/2024 che aveva respinto la sua opposizione avverso il verbale n. 265641/2024/W del 12.01.2024 notificato il 06.02.2024, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 142, commi 2 e 9 C.d.s. (eccesso di velocità), con verifica dell'evento avvenuta tramite apparecchiatura di tipo Telelaser.
In primo grado l'odierno appellante aveva contestato l'omessa segnalazione e visibilità della postazione velox, il mancato inserimento del tratto stradale nell'elenco ove è possibile collocare gli autovelox e l'omessa omologazione dell'apparecchio utilizzato.
Il avanti al Giudice di Pace deduceva l'infondatezza del ricorso, evidenziando la Controparte_1
correttezza del proprio operato.
Il Giudice di Pace di Torino, quindi, con l'impugnata sentenza dichiarava che i motivi di opposizione erano infondati, ragion per cui il ricorso era respinto con compensazione delle spese di lite in quanto il si era difeso a mezzo di propri funzionari. CP_1
Con il presente appello contestava la correttezza della sentenza di primo grado Pt_1
formulando due motivi di appello, che in realtà contestano un'unica ratio decidendi, ovvero
3 l'insufficiente motivazione nella parte in cui ha dato per scontato che l'approvazione dell'apparecchio telelaser Trucam fosse equipollente all'omologazione, fatto negato dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Il si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità della sanzione elevata, anche Controparte_1
alla luce del parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 18.12.2024.
All'udienza di discussione le parti hanno precisato le conclusioni sopra riportate.
2) Ciò posto, il motivo d'appello relativo alla mancanza di omologazione dell'apparecchio telelaser, essendo esso stato solamente approvato (fatto di per sé pacifico), deve ritenersi fondato, come da recente giurisprudenza della Corte di Cassazione cui questo Giudice intende adeguarsi, pur dandosi atto che il precedente orientamento maggioritario di questo Tribunale affermava la tesi contraria.
Con la sentenza n. 10505/2024, infatti, la Suprema Corte ha così argomentato “la questione diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente – sottoposto nel caso in discorso).
Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili:
- la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n.
120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali);
- la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte
4 attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Infatti, il suo secondo comma stabilisce che:
L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…).
Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione
(costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che:
Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:
Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Controparte_2
, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione
[...]
del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo
5 la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n.
14597/2021).
Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).
Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”.
Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice
6 approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”.
Detto orientamento è stato poi recentemente confermato da Cass. n. 20913/2024.
La pronuncia di cui a Cass. n. 2857/2025 citata da parte resistente, invece, non ha, a ben vedere, modificato il descritto orientamento in quanto ha affermato che “Tale motivo è manifestamente infondato poiché il Tribunale, proprio nel rispondere all'eccepita mancanza di omologazione, ha verificato che sussistevano le due necessarie autorizzazioni ministeriali e che le certificazioni prodotte comprovavano, altresì, la corretta taratura dell'apparecchio di rilevazione elettronica, oltre che il suo regolare funzionamento (del resto, l'opponente - oggi ricorrente - non aveva dimostrato che nessuna delle due autorizzazioni non si riferisse anche all'omologazione, rilevandosi, altresì, dalla sentenza qui impugnata che già il giudice di pace aveva accertato l'avvenuta omologazione)”: dunque, la ratio di tale sentenza è data dal fatto che il ricorrente non aveva in concreto contestato e superato l'accertamento del Giudice di Pace (e poi del Tribunale) secondo cui l'apparecchio risultava omologato.
Non rileva, invece, quanto previsto dal D.M. Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017, in forza del quale
“nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione, ai sensi dell'art. 192, commi 1
e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, si procede alla approvazione dei prototipi ai sensi dell'art. 192, comma 3, del decreto sopra richiamato”, posto che un DM non può sospendere l'applicazione di una norma di legge o di regolamento di rango sopraelevato (quale un DPR), come statuito anche dalla sentenza appena citata della Cass. n.
10505/2024 (parte sottolineata dallo scrivente).
Analogamente non rileva il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 18.12.2024 secondo cui approvazione ed omologazione sarebbero equipollenti in quanto i motivi addotti a sostegno del parere sono in realtà i medesimi fatti propri da quella giurisprudenza di merito che aveva espresso analoga opinione, giurisprudenza tuttavia superata dall'orientamento della Corte di
Cassazione sopra menzionato.
Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato.
7 3) Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate alla luce della novità rappresentata dalla sentenza della Corte di Cassazione sopra citata (datata aprile 2024), posto che prima sul punto la Suprema Corte non si era mai specificatamente pronunciata, e della presenza antecedentemente di orientamenti giurisprudenziali opposti, pure seguiti da questo
Tribunale.
L'art. 92, 2° comma, c.p.c., infatti, prevede che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”, mentre la Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ipotesi sussistenti nella fattispecie in esame alla luce di quanto precede.
In effetti non ritiene il Tribunale che la sentenza della Cassazione n. 8694/2022 possa essere considerata anticipatrice dell'orientamento giurisprudenziale iniziato da Cass. n. 10505/2024
(contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dell'appellante), in quanto la sentenza del 2022 non ha esplicitamente esaminato la questione dell'equipollenza fra omologazione ed approvazione (in quanto non specificatamente portata alla sua attenzione), posto che ha semplicemente richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 sull'obbligo da parte dell'Amministrazione di provare l'affidabilità dell'autovelox mediante le periodiche tarature, affermando sì in parte motiva che gli apparecchi dovevano essere omologati, ma senza alcuna argomentazione specifica sul punto (in quanto non rilevante ai fini della sua decisione, posto che la tematica da lei trattata atteneva esclusivamente alla mancanza di taratura periodica), sicché non poteva da detta pronuncia essere tratto con ragionevole certezza l'assunto giuridico poi fatto proprio esplicitamente e motivatamente da Cass. n. 10505/2024:
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, nel contraddittorio delle parti,
8 in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 1770/2024:
ANNULLA il provvedimento impugnato.
COMPENSA integralmente le spese di lite nei due gradi di giudizio.
Così deciso in Torino, addì 28.03.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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