Ordinanza cautelare 17 ottobre 2019
Sentenza 29 luglio 2024
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/09/2025, n. 7345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7345 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07345/2025REG.PROV.COLL.
N. 01665/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Gollin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Medica Locale di Padova, Ufficio della Motorizzazione Civile di Padova, non costituiti in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda U.L.S.S. n. 6 EU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1996/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Azienda U.L.S.S. n. 6 EU;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Gollin e l'avv. Fanetti su delega dell'avv. Russo;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Riferisce il ricorrente che, con provvedimento del 24 maggio 2011, è stato sottoposto a procedimento di revisione della patente e seguito di contestazione della violazione di guida in stato di ebbrezza del 22 aprile 2011.
2. Dal 2011 la Commissione medica di Padova ha sottoposto il signor -OMISSIS- a controllo con cadenza annuale, concludendo sempre per l'idoneità alla guida.
3. Il ricorrente è stato visitato dalla Commissione medica di Padova inizialmente nel novembre 2011 con revisione nel 2012, poi nel giugno del 2012, ancora nel luglio del 2015, successivamente nel maggio del 2016 e nel maggio del 2017 con rinvio al 2019.
4. Nel corso del 2019 il ricorrente è stato sottoposto al consueto controllo delle matrici cheratiniche su peli pubici e capelli raccolti, rispettivamente in data 15 marzo 2019 e 17 aprile 2019.
5. In data 11 giugno 2019 la Commissione medica locale di Padova ha consegnato al ricorrente il provvedimento con cui lo giudicava “ temporaneamente non idoneo ad alcuna categoria di patente ” in forza della relazione dell'istituto di medicina legale e tossicologia dell'Azienda ospedaliera di Padova, che indicava l'assunzione di cocaina.
6. In seguito al parere della Commissione medica, la Motorizzazione civile di Padova provvedeva a sospendere la patente del ricorrente.
7. Avverso tale provvedimento, il signor -OMISSIS- proponeva ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, che lo rigettava con sentenza n. 1996/2024.
8. Di tale sentenza, il signor -OMISSIS- ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure così rubricate: “ ERROR IN IUDICANDO: - erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione - carenza di motivazione in merito all'eccepito mancato rispetto dei valori soglia - difetto di motivazione ”.
9. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Azienda U.L.S.S. n. 6 EU.
10. Alla udienza pubblica del 17 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
11. Viene all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto da -OMISSIS-, avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1996/2024, con la quale il medesimo TAR ha respinto il ricorso proposto avverso:
a) il provvedimento della Commissione medica locale di Padova dell’11 giugno 2019, n. 2019/-OMISSIS-;
b) l'accertamento medico legale e tossicologico forense del 7 giugno 2019 dell’istituto di medicina legale e tossicologia dell’Azienda ospedaliera di Padova comunicato in data 11 giugno 2019;
c) il provvedimento in data 1° luglio 2019, comunicato il 26 agosto 2019, n. -OMISSIS- della Motorizzazione civile di Padova di sospensione della patente di guida n. -OMISSIS- cat. B rilasciata/duplicata in data 8 maggio 2017 dalla Prefettura.
12. La decisione del primo Giudice si articola, in sintesi, nei seguenti punti:
a) il provvedimento impugnato è stato adottato dalla Motorizzazione Civile ai sensi dell’art. 129, comma 2, del d.lgs. 285/1992, il quale dispone che “ La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici” ;
b) l’art. 119 del medesimo d.gs. 285/1992 prevede, al comma 4 che “ L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali…” e, al comma 5, che “ Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. OMISSIS. I provvedimenti di sospensione o di revoca … possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E' onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi ”;
c) dal richiamato quadro normativo emerge che il provvedimento di sospensione della patente di guida adottato dalla Motorizzazione civile è vincolato agli esiti del giudizio tecnico-specialistico formulato dalla Commissione Medica Locale per le patenti di guida o dalla Commissione Medica istituita presso RFI S.p.a.; ne deriva che, a seguito dell’accertamento ad opera della competente Commissione Medica del temporaneo venir meno dei requisiti d’idoneità fisica e psichica richiesti per la guida di veicoli a motore, il Ministero è tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione della patente, esclusa ogni discrezionalità al riguardo;
d) il giudizio rimesso alle Commissioni mediche ha un contenuto complesso in quanto attiene, da un lato, all’accertamento di un fatto verificabile attraverso “ idonei accertamenti clinici di laboratorio ” (e sotto tale profilo costituisce espressione di discrezionalità tecnica), dall’altro ad un giudizio prognostico ovvero ad una previsione in ordine al rischio di recidiva e all’evoluzione futura della condizione psicofisica del soggetto;
e) nel caso di specie, la Commissione Medica ha ritenuto il ricorrente temporaneamente inidoneo alla guida di veicoli alla luce degli accertamenti medico-legali tossicologico-forensi (così definiti perché fondati su una metodologia e criteriologia valutativa integrata medico-legale e tossicologico-forense) esperiti presso l’UOC di Medicina legale e Tossicologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova, che hanno evidenziato, con la positività allo screening su pelo pubico, la presenza su capello di cocaina e dei relativi metaboliti (benzoilecgonina e norcocaina);
f) il giudizio tecnico formulato dalla Commissione di esperti appare al Collegio attendibile; la motivazione del provvedimento deve ritenersi sufficiente;
g) dalla lettura degli atti non emergono palesi illogicità, errori tecnici o fattuali o profili di evidente insostenibilità del giudizio e, più in generale, delle operazioni tecnico-valutative compiute dalla Commissione Medica.
13. L’appellante, in sintesi, contesta la ricostruzione del TAR sulla base dei seguenti argomenti:
a) per risultato positivo si deve intendere la presenza nel campione analizzato di una concentrazione superiore o uguale al cut-off /valore soglia di riferimento indicato per la singola sostanza; in questo caso, secondo quanto risulta dalle Linee Guida per le strutture dotate di laboratorio per gli accertamenti di sostanza d'abuso con finalità tossicologico-forense e medico-legali su campioni biologici prelevati da viventi, tabella 2 pag.17, per potersi parlare di risultato positivo è necessario che la concentrazione rilevata sia la seguente: cocaina 0,5 ng/mg benzoilecgonina: 0,05 ng/mg norcocaina: 0,05 ng/mg;
b) i valori di cut-off evidenziati nelle linee guida sono superiori a quelli riscontrati nelle matrici cheratiniche del ricorrente rispettivamente di 0,04, 0,01 e 0,02 ng/mg;
c) concentrazioni inferiori ai valori soglia sono infatti così trascurabili che, da un lato, non sono tali da far ritenere che il soggetto abbia assunto la sostanza di cui si è trovata traccia e, dall'altro, non consentono neppure di escludere una assunzione involontaria di una infinitesima quantità di sostanza;
d) in questo caso, l'istituto di medicina legale di Padova, prima, e la commissione medica poi, hanno deciso di applicare un valore soglia pari a zero o, comunque, inferiore a quello suggerito dalle Linee Guida, senza fornire alcuna spiegazione, sia logica che scientifica, di tale scelta, decisione non solo irragionevole ma del tutto immotivata;
e) la motivazione della sentenza sarebbe illogica e contraddittoria, non tenendo conto delle circostanze del caso a cominciare dalla disapplicazione dei valori soglia senza che sia stato spiegato il motivo;
f) il TAR ha evidenziato che il ricorrente, otto anni prima, aveva guidato in stato di ebbrezza ma non ha tenuto conto degli esami a cui -OMISSIS- si era sottoposto dal 2011 in avanti, che hanno sempre dato esito negativo;
g) le minime tracce rilevate nei capelli prelevati al ricorrente, non sarebbero di concentrazione tale da far ritenere che -OMISSIS- utilizzi cocaina, cioè assuma o abbia assunto volontariamente una o più dosi di tale sostanza, essendo giustificabili solo con una assunzione involontaria di una quantità infinitesima di sostanza ovvero con una contaminazione degli strumenti utilizzati per l'accertamento.
14. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
15. Il ricorso è infondato.
16. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici necessari per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida è effettuato dalle commissioni mediche locali. Il giudizio delle commissioni mediche locali si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza o travisamento dei fatti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale, evenienze che nel caso all’esame non si ravvisano. In ordine ai “ Requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore ” previsti nell’Allegato III al d.lgs. n. 59 del 2011, al punto “ F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti ” si legge: “ La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta ”.
16.1. Anche un uso occasionale di sostanza stupefacente è incompatibile con l’idoneità alla guida. È da condividere quanto affermato dall’azienda U.L.S.S. n. 6 EU (pagina 6 della memoria depositata il 6 marzo 2025) laddove si legge che la Commissione Medica Locale deve garantire una circolazione stradale sicura sia per l’incolumità della singola persona sia, soprattutto, della collettività.
16.2. Va poi detto che i valori indicati nelle linee guida più volte evocate dal ricorrente non vincolano il giudizio della Commissione. È pacificamente emersa, nello screening delle matrici cheratiniche (pelo pubico) prelevate il 15 marzo 2019, e successivamente con il prelievo del capello (17 aprile 2019), la presenza di cocaina e dei relativi metaboliti (benzoilecgonina e norcocaina).
16.3. I riferimenti dell’appellante al parere del dottor Passeri sono ininfluenti. Nel processo amministrativo, non diversamente da quello civile, la relazione redatta da un consulente tecnico di parte non è annoverabile né tra le prove precostituite, né tra le prove costituende, ma è equiparabile all'assistenza del difensore. E qui, si tratta di argomentazioni difensive che non sono condivisibili per le ragioni finora esposte.
17. Per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1996/2024.
18. Le spese, vista l’assoluta particolarità della vicenda controversa, e l’esistenza, in origine, di difficoltà di accertamento della vicenda fattuale, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 780, Cass. civ., Sez. Unite, 30 luglio 2008, n. 20598), possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1996/2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.