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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante R.G. n. 2371/2023 Sezione Lavoro, avente ad oggetto l' invalidità civile
TRA
, nata a [...] in data [...], rapp.ta e difesa, Parte_1
come in atti, dall' Avv.to Recupito Parete, presso il cui studio elettivamente domicilia
(RICORRENTE)
E
in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall' Avv.to Oliva CP_1
Anna,
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.04.2023, l' istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 1734/2022 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese fatte valere (indennità di accompagnamento;
condizione di disabilità ex l. 104/1992, art. 3, co. 3).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa - con riferimento alla CP_1
specificità dei motivi di opposizione, al merito della pretesa ed alla domanda di condanna al pagamento della prestazione - ed eccependo l' intervenuta prescrizione.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo. L' art. 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Tanto chiarito, nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso in esame, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p. ha depositato una relazione peritale nella quale riconosceva una percentuale invalidante complessiva pari al
100% senza diritto all' indennità di accompagnamento con decorrenza dal settembre 2022 e la condizione di disabilità ex l. 104/1992, art. 3, co. 1 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 26.08.21.
Di qui, l' interesse giuridico dell' istante alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., evidenziando nelle stesse, oltre alla sottostima della malattia di Alzheimer, un considerevole aggravamento dello stato di salute.
Il giudicante ha, pertanto, ritenuto di disporre il rinnovo delle operazioni peritali, nominando un nuovo c.t.u., il quale, sulla base dell' esame obiettivo e della documentazione in atti, ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per il beneficio dell' indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex l. 104/1992, art. 3, co. 3, a decorrere
(per entrambe) dalla domanda amministrativa del 26.08.21.
Invero, da un' attenta lettura dell' ultimo elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Giudicante - emerge, in tutta evidenza, che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, lo ha considerato nella sua globalità, motivando ampiamente sulle generali condizioni della stessa, addivenendo alla conclusione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Segnatamente, il c.t.u, sulla scorta dell' esame obiettivo e di più recente documentazione medica specialistica acquisita (cfr. certif. med. del 13.12.22, del 23.02.23 allegati al ricorso di opposizione e depositati il 27.4.23; cfr. certif. med. del 22.05.23 allegato alle note di trattazione scritta dell' udienza del 25.06.24 e depositato il 24.06.24; cfr. certif. med. del
14.10.24 depositato in data 8.11.24), ha osservato quanto segue:
“ESAME OBIETTIVO
Esame obiettivo generale: Soggetto normotipo, di sesso femminile, 67enne, in discrete condizioni fisiche generali ed allettamento obbligato. Cute e mucose rosee e sanguificate.
Sottocutaneo elastico. Pannicolo adiposo normalmente rappresentato, regolarmente distribuito. Muscolatura moderatamente ipotonica ed ipotrofica in rapporto all'età, al sesso, al tipo costituzionale. Indenni, alla palpazione, le principali stazioni linfoghiandolari di repere. Non cianosi, non ittero, non edema declivi. Altezza: cm 150. Peso: Kg 68.
Apparato cardiovascolare: assenza di bozze o rientramenti intercostali. Itto al V s.i.s. Aia cardiaca in sede. Soffio sistolico sul focolaio mitralico, 2/6 Lèvine. Toni ritmici, normofrequenti. Polsi periferici validi. PA = 120/80.
Apparato respiratorio: torace tronco-conico, simmetrico, espansibile con gli atti del respiro. FVT normotrasmesso. Suono chiaro polmonare. MV aspro alle basi.
Apparato digerente: Addome globoso, trattabile, indolente. Organi ipocondriaci nei limiti.
Non rilevabili raccolte liquide o masse solide nel cavo addominale. Allegata incontinenza rettale.
Apparato osteo-articolare: Rachide in asse, mobile, dolente alla digitopressione delle spinose, prevalentemente cervicali e lombari. Deficit funzionale antalgico, ai gradi elevati, delle fisiologiche escursioni articolari del rachide. Clinicamente non rilevabili dismorfismi e/o deficit funzionali a carico delle altre articolazioni esaminate. Passaggi posturali e stazione eretta non compromessi. Deambulazione rallentata, a piccoli passi, autonoma.
Esame neuropsichico: Nervi cranici apparentemente indenni. Prove cerebellari non esplorabili. ROT diffusamente fiacchi ma simmetrici. Esame psichico: grave calo dei livelli di prestazioni in più domini cognitivi, con assoluta impossibilità ad attendere alla più elementare funzione di autocura: coscienza torpida, disorientamento spazio-temporale, memoria deficitaria, mimica e gestualità aumentate, eloquio accelerato, ideazione con deragliamento del pensiero, umore depresso, comportamento incongruo, oppositivo, disorganizzato, insight assente.
Apparato genitourinario: clinicamente indenne.
Apparato endocrino: clinicamente indenne.
Organi di senso: clinicamente indenni.
DIAGNOSI
I risultati dell'esame clinico-anamnestico e la valutazione della documentazione tecnica allegata agli atti consentono di formulare la seguente diagnosi:
“Morbo di Alzheimer. Ipertensione arteriosa. Spondiloartrosi”.
DISCUSSIONE MEDICO-LEGALE
Le patologie presentate dalla periziata emergono dall'esame clinico-anamnestico e sono confermate dalla documentazione tecnica agli atti. Le stesse sono da ritenersi permanenti per natura ed entità. L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla natura ed all'entità delle patologie obiettivate per operare una corretta valutazione del complesso invalidante.
La prima patologia, riscontrata alla periziata e riportata nelle su esposte conclusioni diagnostiche, è rappresentata da un “Morbo di Alzheimer”. Il m. di Alzheimer è la forma più comune di demenza degenerativa invalidante ad esordio prevalentemente senile, ma che può manifestarsi, come nel caso di specie, anche in epoca presenile. Il decorso della malattia può essere diverso, nei tempi e nelle modalità sintomatologiche, per ogni singolo paziente;
esistono comunque una serie di sintomi comuni che si trovano frequentemente associati nelle varie fasi con cui, clinicamente, si suddivide il decorso della malattia. Ad una prima fase lieve, fa seguito la fase intermedia, e quindi la fase avanzata/severa; il tempo di permanenza in ciascuna di queste fasi è variabile da soggetto a soggetto e può, in certi casi, durare anche diversi anni. La malattia si manifesta spesso, inizialmente, come demenza caratterizzata da amnesia progressiva ed altri deficit cognitivi. Il deficit di memoria è prima circoscritto a sporadici episodi della vita quotidiana, poi colpisce anche la memoria retrograda (eventi personali o pubblici del passato), la memoria semantica
(conoscenze acquisite), mentre fino alle fasi intermedio-avanzate viene relativamente risparmiata la memoria procedurale (esecuzione automatica di azioni). Seguono, poi, crescenti difficoltà di produzione del linguaggio, compromissione della pianificazione e gestione di compiti complessi fino alla necessità di assistenza continua anche per l'espletamento di atti semplici, legati alle fisiologiche esigenze quotidiane. I sintomi della patologia possono essere molto variabili;
se il processo degenerativo colpisce soprattutto le aree sottocorticali si avrà una sintomatologia a livello della funzione motoria, della sfera emotiva e della personalità, mentre se interessa prevalentemente le aree corticali del cervello la sintomatologia provocherà una degenerazione del linguaggio, delle funzioni cognitive e della memoria. I sintomi di “natura cognitiva” sono costituiti da: perdita di memoria, disorientamento spazio-temporale, disturbi del linguaggio, come scomparsa della capacità di parlare o ripetizione ossessiva di parole, incapacità di svolgere problemi semplici, di comprendere le frasi, di leggere, di scrivere. I sintomi di “natura non cognitiva” sono costituiti da: alterazioni del comportamento, insonnia, depressione, schizofrenia, rifiuto del cibo, comparsa di allucinazioni, ossessioni, irritabilità, aggressività, apatia. I sintomi di “natura funzionale” sono costituiti da: difficoltà motorie anche per i movimenti più semplici, incontinenza, nessuna cura per l'igiene personale, incapacità di alimentarsi autonomamente. Nel caso di specie, la patologia, di grado severo, ha comportato grossolani disturbi di natura “cognitiva”, “non cognitiva” e “funzionale”, con perdita totale ed irreversibile dell'autonomia della paziente nello svolgimento degli atti e delle funzioni della vita quotidiana.
Completano il quadro patologico, riscontrato alla periziata e riportato nelle su esposte conclusioni diagnostiche, una “Ipertensione arteriosa” ed una “Spondiloartrosi”, invero di modesta entità clinica e conseguenti modesti riverberi funzionali.
Il complesso menomativo riscontrato nella fattispecie, per natura ed entità integra i requisiti di legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, necessitando la periziata di assistenza continua per la deambulazione e lo svolgimento degli atti quotidiani della vita (leggi 30/3/71 n° 118, 11/2/80 n° 18, d.l.vi 21/11/88 n° 508 e 23/11/88 n° 509), intendendosi per tali, come da precisazione del Ministero della Sanità, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età
e che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”.
In merito all'indennità di accompagnamento, va rilevato che i requisiti biologici che ne ammettono il riconoscimento risultano identificati dalla normativa vigente in tema di assistenza sociale in: a) impossibilità alla autonoma deambulazione;
b) impossibilità all'autonomo espletamento degli atti quotidiani della vita. Il punto sub a) risponde a meri criteri di motricità e viene in pratica a realizzarsi quando sussistono sindromi neurologiche con gravi ripercussioni sella deambulazione o patologie articolari o vascolari che inficiano concretamente l'autonomia deambulatoria. Esso è alternativo al punto sub b) e viceversa.
Gli atti quotidiani della vita si compendiano in quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle bisognevole di assistenza. In pratica si tratta di azioni quali il vestirsi, il nutrirsi, il provvedere all'igiene personale e all'ambiente domestico, il dedicarsi anche a semplici ordinari passatempi, il provvedere alla propria sicurezza in caso di bisogno. Talune di queste azioni ne presuppongono altre, talora anche più complesse, come nel caso della nutrizione, che è subordinata ad un insieme di attività relazionali quali l'acquisto degli alimenti, la loro scelta, il loro approntamento. Nell'indennità di accompagnamento vanno, dunque, distinte valenze biologiche e valenza socio-relazionali.
La concezione puramente meccanicistica secondo cui gli impossibilitati a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita doveva necessariamente identificarsi in un rudere umano, rappresenta un fossile culturale, che oggi ormai è abbandonato.
L'assistenza personale continuativa deve essere concepita non in funzione della mera sopravvivenza biologica, ma come guida correttiva dei bisogni psico-fisici dell'assistito per una migliore qualità della vita. Nè devono trascurarsi anche aspetti di sicurezza personale, quali quelli di essere in grado di avvertire pericoli rilevanti, che impongono di sottrarvisi rapidamente e di provvedervi di conseguenza. D'altra parte la giurisprudenza, il diritto e la dottrina medico-legale, in tema di danno alla persona, si sono evoluti in questi anni nel senso della tutela del bene-salute, essendosi ormai profondamente radicato il concetto (cfr. definizione dell'OMS) che questo non si identifica esclusivamente nell'assenza di malattia, ma si realizza in coesistenza di benessere fisico, psichico e sociale. In altri termini, una vita degna di essere vissuta in maniera umana non può certo prescindere da minimi aspetti di proficua relazionalità, sicchè, quando questi risultano assai carenti, è doveroso intervenire per aiutare il soggetto ad integrarsi con gli altri per uscire da un isolamento che non è solo fisico, ma anche morale.
Nel caso di specie va considerato che la ricorrente presenta un rilevante complesso patologico, che la rende “assai fragile” sul piano biologico e bisognevole di continuativa e vigile attenzione di terzi. Tale quadro clinico determina, con tutta evidenza, totale compromissione dell'autonomia funzionale della periziata nelle attività strumentali con totale dipendenza dal caregiver (incapace di usare il telefono, di uscire da casa, di fare la spesa, di preparare i pasti, di aver cura della casa, di maneggiare il danaro, di assumere i farmaci) e nelle attività basiche del vivere quotidiano (impossibilità alla deambulazione autonoma, difficoltà a nutrirsi da sola, necessità di assistenza per l'igiene personale, per vestirsi e svestirsi, necessità di presidi assorbenti per incontinenza vescicale).
In materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale.
Tale momento va quindi acclarato dal Giudice con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine e, tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore (Cass.
15810/2000 – Conf. Cass. 8723/2007). Tale principio di diritto, a nostro sommesso avviso, vale ancora di più laddove è in discussione uno stato patologico tale da rendere il cittadino abbisognevole di assistenza continua perché incapace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. D'altronde non siamo di fronte ad un evento patologico improvviso, quale potrebbe essere, ad esempio, un grave episodio di ictus o ancora gli esiti di un grave incidente, per cui potrebbe effettivamente verificarsi l'ipotesi di una necessità di accompagnamento da un giorno all'altro (il mese prima il soggetto era autonomo, il mese dopo a causa dell'imprevisto evento diviene non autosufficiente). Né è di ostacolo alla fissazione di una data precisa di decorrenza del diritto il fatto che l'infermità diagnosticata sia suscettibile di progressiva evoluzione, atteso che qualora, per l'assenza di elementi che non consentano di individuare nell'ambito del processo patologico la soglia della giuridica rilevanza, questo momento può essere correttamente riferito all'accertamento ovvero ad epoca ragionevolmente precedente (Cass. 3062/2003).
Trattandosi nel caso di specie di patologie ad andamento cronico ed ingravescente, appare evidente che le stesse determinassero un danno funzionale che certamente preesisteva al momento della loro oggettivazione, per cui facendo riferimento ai criteri di elevata probabilità scientifica desunti dalla comune esperienza clinica, che possano, in qualche modo, indirizzare circa l'evoluzione cronologica del danno funzionale descritto, si può ritenere che il requisito richiesto per il riconoscimento della prestazione richiesta possa essere considerato integrato già dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa (26/8/21), come documentato da consulenze neurologiche (dott. Per_1
che, in data 5/7/21 e 2/8/21 attestavano “Deterioramento cognitivo globale
[...] compatibile con Demenza tipo Alzheimer”.
L'art. 3 della legge 104/92, al comma I e III, testualmente recita: É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. In tema di applicazione della Legge 104/92, l'indagine circa il requisito dell'handicap grave verte non solo sulla mancanza di autonomia, espressamente richiesta dalla L. 18/80 per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, ma principalmente sulla individuazione di menomazioni atte a produrre disabilità con conseguente svantaggio sociale o di emarginazione nella sfera individuale o in quella di relazione. In questo caso la valutazione non verte, dunque, solo sull'accertamento di tipo fisico, ma anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta. Infatti, secondo autorevole dottrina (cfr. Jacone-Buccelli – CEDAM 2008), l'utilizzo dei valori tabellari dell'invalidità civile per la valutazione dell'handicap può solo essere ammesso come mero orientamento, ma, nello specifico, per la L. 104/92, la valutazione non è imperniata sulla quotidianità individuale ma su quella sociale, ove si consideri che presupposto dell'handicap è lo svantaggio sociale. Ne deriva che l'accertamento dell'handicap non può prescindere dalla dovuta considerazione dell'ambiente sociale e familiare di appartenenza, dovendosi valutare il “globale” funzionamento del soggetto, non nel senso astratto di una performance teorica, ma piuttosto come capacità di interagire ed adattarsi alle più diverse circostanze. L'esame deve essere rivolto a verificare se le minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali riscontrate, essendo causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, determinino una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione. Tenuto conto della natura e dell'entità delle patologie riscontrate alla periziata e dei conseguenti riverberi funzionali, della sua età e delle sue condizioni cliniche generali, si ritiene che il complesso patologico riscontrato integri sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa (26/8/21) i requisiti previsti dalla legge 104/92 per il riconoscimento dello stato di handicap con connotazione di gravità.
RISPOSTE AI QUESITI
1. La sign. è, allo stato, affetta dalle infermità enunciate nelle Parte_1
sovraesposte conclusioni diagnostiche. La valutazione della documentazione tecnica allegata al fascicolo e la storia clinica naturale delle patologie riscontrate consentono di ritenere che il complesso morboso, presentato dalla periziata, fosse già presente, per natura ed entità, alla data di presentazione dell'istanza amministrativa (26/8/21).
2. La valutazione delle risultanze dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione tecnica allegata al fascicolo di causa, considerata la storia clinica naturale della patologie presentate dalla periziata, avuto riguardo alla natura ed all'entità delle menomazioni riscontrate, consente di ritenere, sulla scorta delle considerazioni su esposte e di quant'altro nel caso di specie a rilevanza medico-legale, che il complesso morboso riscontrato integri, sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa (26/8/21), i requisiti di legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, determinando impossibilità alla deambulazione autonoma e necessità di assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani della vita.
3. Per le patologie da cui è affetta la ricorrente risulta “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al comma 3, art. 3 della legge 104/92”. Pertanto si ritiene che il complesso patologico riscontrato integri, a far data dalla presentazione dell'istanza amministrativa i requisiti previsti dalla legge 104/92 per il riconoscimento dello stato di handicap con connotazione di gravità” (pagg. da 5 a 14 della relazione peritale). Le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, parte istante va dichiarata invalida al 100% con diritto all' indennità di accompagnamento e meritevole, altresì, del beneficio ex l. 104/1992, art. 3, co. 3, con decorrenza, per entrambe le prestazioni, dalla domanda amministrativa del 26.08.21.
Le spese di lite (unitamente a quelle di ctu liquidate come da separato decreto), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' previa compensazione per metà CP_1 tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) accoglie l' opposizione e, per l' effetto, dichiara parte istante invalida al 100% con diritto all' indennità di accompagnamento ed in condizione di disabilità ex l.
104/1992, art. 3, co. 3, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 26.08.21;
2) condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, CP_1
compensate per metà, si liquidano nel residuo in € 1.933,50, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
3) le spese di C.T.U., per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 3.6.2025
IL G.L. Dott.ssa Fabrizia Di Palma