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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati :
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3215/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1
con sede legale in Roma alla via IV Novembre n. 144 c.a.p. 00187 (p. iva
[...]
cod. fiscale ) – e Sede territoriale P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 in Castellammare di Stabia, al viale Europa n. 230, in persona del CP_2
Regionale pro-tempore della rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo CP_3
Maria Liguori (C.F.: ), giusta procura generale alle liti del C.F._1
18.6.14, conferita per atto Notaio recante Rep. n. 17705, Racc. Persona_1
n. 8545, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T, il quale elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro. Il sottoscritto difensore dichiara che eventuali comunicazioni della cancelleria possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica pec: oppure al net-fax n. Email_1
06/22798276
Appellante
E
nato a [...] il [...], e residente in [...]di Controparte_4
Sorrento (NA) al Corso Italia n. 216, C.F. , rappresentato e C.F._2 difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso di primo grado recante r.g. n° 3281/2020, dall'Avv. Pasquale Guastafierro (C.F. e P. IVA C.F._3
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in P.IVA_3
Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.20 posta elettronica certificativa:
Email_2
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1533/21, del Giudice del Lavoro di Torre Ann.ta, resa e depositata il 26.10.21, relativa alla causa R.G. 3281/20
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.11.2021 l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza in oggetto con la quale il Giudice adito, all'esito dell'espletata CTU medico -legale ,aveva accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato
,condannando l' a costituire/ripristinare, in favore del ricorrente, la rendita Pt_1 pari al 22% d'invalidità, a decorrere dal 27.7.19 (data della domanda amm.va di aggravamento), oltre accessori di legge nonché alla refusione delle spese di lite oltre a quelle di CTU.
Con plurime argomentazioni l'appellante ha censurato la sentenza, chiedendo accogliersi le conclusioni rassegnate nel ricorso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della dichiarazione del procuratore della parte appellata , con ordinanza collegiale del 14.10.2024 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso della parte . Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato alle parti ,che hanno depositato note di trattazione scritta , la Corte si è riservata la decisione. Rileva il collegio che “l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 -Rv. 665047 - 01). Dato atto del tempo ormai decorso – in quanto l'evento interruttivo è stato dichiarato in giudizio con richiesta di interruzione in data 7.5.2024 e la dichiarazione di interruzione è stata effettuata con ordinanza del collegio in data 14.10.2024 - in difetto di iniziative di rituale riassunzione del giudizio nei termini previsti dalla legge - deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio. Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni. Così deciso in Napoli, lì 26 giugno 2025
Il cons est. rel. Il Presidente Dr. ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3215/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1
con sede legale in Roma alla via IV Novembre n. 144 c.a.p. 00187 (p. iva
[...]
cod. fiscale ) – e Sede territoriale P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 in Castellammare di Stabia, al viale Europa n. 230, in persona del CP_2
Regionale pro-tempore della rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo CP_3
Maria Liguori (C.F.: ), giusta procura generale alle liti del C.F._1
18.6.14, conferita per atto Notaio recante Rep. n. 17705, Racc. Persona_1
n. 8545, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T, il quale elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro. Il sottoscritto difensore dichiara che eventuali comunicazioni della cancelleria possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica pec: oppure al net-fax n. Email_1
06/22798276
Appellante
E
nato a [...] il [...], e residente in [...]di Controparte_4
Sorrento (NA) al Corso Italia n. 216, C.F. , rappresentato e C.F._2 difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso di primo grado recante r.g. n° 3281/2020, dall'Avv. Pasquale Guastafierro (C.F. e P. IVA C.F._3
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in P.IVA_3
Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n.20 posta elettronica certificativa:
Email_2
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1533/21, del Giudice del Lavoro di Torre Ann.ta, resa e depositata il 26.10.21, relativa alla causa R.G. 3281/20
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.11.2021 l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza in oggetto con la quale il Giudice adito, all'esito dell'espletata CTU medico -legale ,aveva accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato
,condannando l' a costituire/ripristinare, in favore del ricorrente, la rendita Pt_1 pari al 22% d'invalidità, a decorrere dal 27.7.19 (data della domanda amm.va di aggravamento), oltre accessori di legge nonché alla refusione delle spese di lite oltre a quelle di CTU.
Con plurime argomentazioni l'appellante ha censurato la sentenza, chiedendo accogliersi le conclusioni rassegnate nel ricorso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della dichiarazione del procuratore della parte appellata , con ordinanza collegiale del 14.10.2024 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso della parte . Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato alle parti ,che hanno depositato note di trattazione scritta , la Corte si è riservata la decisione. Rileva il collegio che “l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 -Rv. 665047 - 01). Dato atto del tempo ormai decorso – in quanto l'evento interruttivo è stato dichiarato in giudizio con richiesta di interruzione in data 7.5.2024 e la dichiarazione di interruzione è stata effettuata con ordinanza del collegio in data 14.10.2024 - in difetto di iniziative di rituale riassunzione del giudizio nei termini previsti dalla legge - deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio. Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni. Così deciso in Napoli, lì 26 giugno 2025
Il cons est. rel. Il Presidente Dr. ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.