TRIB
Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/09/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 1237/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 909/2016 del Giudice di Pace di Sarno in materia di risarcimento da circolazione di veicoli
TRA
nella qualità di impresa designata alla gestione per la Parte_1
Regione Campania dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada (FGVS), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Bertolo
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ferrara Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/01/2025. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Venendo al caso in esame, con atto di citazione notificato il 1° febbraio 2016, promuoveva azione di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 283 Controparte_1
lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private, dinanzi al Giudice di Pace di Sarno, nei riguardi della FGVS chiedendo la condanna al risarcimento del Parte_1
danno non patrimoniale subìto in seguito al sinistro stradale verificatosi il 4 agosto
2015, alle ore 17,00 circa, in Sarno, al Controparte_2
L'attore allegava che, mentre si trovava a bordo del motociclo Piaggio targato
BD87061, veniva tamponato da un'autovettura, che in seguito si allontanava velocemente senza prestare soccorso. A causa dell'urto ricevuto, Controparte_1
cadeva al suolo con il motociclo, riportando lesioni personali quantificate in euro
20.000,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta FGVS, che impugnava la Parte_1
domanda attorea chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, in fatto oltre che in diritto.
Ammessa ed espletata la prova per testi, disposta e depositata la consulenza medico- legale redatta dal CTU, all'udienza del 6 ottobre 2016, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione. Con sentenza n. 909/ 2016 depositata il 29 dicembre 2016, il Giudice di Pace di Sarno, in accoglimento della domanda attorea, condannava la , n.q., al Parte_1
pagamento in favore di della somma di euro 22.364,00 oltre Controparte_1
interessi dal fatto e di euro 600,00 per spese di CTU;
condannava, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 5.000,00, oltre accessori come per legge in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
FGVS provvedeva al pagamento delle somme riconosciute dal Parte_1
Magistrato onorario e delle spese di lite, impugnando la sentenza dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore.
Si costituiva nel giudizio di appello , che impugnava il primo ed il Controparte_1
terzo motivo di appello chiedendone il rigetto. In relazione al secondo motivo di appello, il sig. riconosceva l'errore di calcolo del Giudice nella liquidazione CP_1
del danno non patrimoniale e si rendeva disponibile “alla restituzione della somma ricevuta in eccedenza”.
All'udienza del 10 gennaio 2025 il Tribunale assegnava la causa a sentenza, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è solo parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Il primo motivo di appello va disatteso.
Con esso parte appellante si duole dell'”errata valutazione delle risultanze della CTU
e delle risultanze processuali” e dell'”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”.
In particolare l'appellante argomenta nei seguenti termini: “Nella impugnata sentenza, il Giudice di primo grado fonda l'accoglimento della domanda attorea su una superficiale valutazione delle risultanze della consulenza medico-legale d'ufficio, nella parte viene confermato il nesso di causalità, omettendo di esaminare la circostanza, decisiva ai fini del giudizio, relativa alla tardiva diagnosi della frattura vertebrale, non riscontrata nell'immediatezza dell'incidente dai sanitari del PS dell'Ospedale di Sarno, ma soltanto dopo venti giorni dal trauma, evidenziata più volte dalla , che legittimamente manifestava gravi dubbi e perplessità Parte_1
circa la effettiva compatibilità della lesione lamentata dal sig. con Controparte_1
la dinamica del sinistro rappresentata negli atti di causa.
Subito dopo l'incidente, infatti, la controparte ricorreva alle cure dei medici del PS dell'Ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno che, dopo aver eseguito una RX della colonna dorsale, nel referto n. 2015.27888 diagnosticavano un “trauma contusivo escoriato gomito, ginocchio, piede e caviglia destra, con prognosi di dieci giorni”, indicativa di un riscontro negativo dell'indagine strumentale praticata, senza riferimenti alla frattura della vertebra. …………………………………………………
Sorprendentemente, soltanto dopo venti giorni dall'incidente, il 24 agosto 2015, gli accertamenti diagnostici effettuati dalla controparte presso il Centro Diagnostico
Sarnese, e precisamente una RX del rachide lombosacrale ed una TC del tratto dorso- lombare, evidenziavano quanto segue: “il corpo di D12 presenta avallamento delle limitanti, specie di quella superiore con riduzione di altezza metametrica e con segno di frattura recente del corpo senza spostamento dei frammenti ben visibili nella immagini TC…”
Risulta davvero inverosimile che il sig. abbia riportato a seguito Controparte_1
dell'incidente una frattura vertebrale e abbia atteso un così ampio lasso temporale prima di eseguire un nuovo ed ulteriore accertamento strumentale, in quanto il dolore
e le limitazioni funzionali avrebbero dovuto essere così insopportabili da non consentire di certo una tale attesa.
Il riscontro negativo per lesioni fratturative in occasione della prima radiografia della colonna dorsale praticata presso il P.S. dell'Ospedale di Sarno nell'immediatezza del sinistro e la circostanza che la frattura vertebrale sia stata diagnosticata soltanto dopo venti giorni dall'incidente non consentono quindi, come osservato dal medico di parte della appellante in sede di operazioni peritali e di note controdeduttive, di correlare la frattura D12 con il sinistro di causa e, di conseguenza, non possono essere assolutamente condivise le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, secondo il quale la lesione riportata dal sig. in occasione del sinistro per cui è causa Controparte_1
è costituita dalla frattura del corpo vertebrale di D12 ed è da ritenersi ampiamente soddisfatta la criteriologia del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni riportate e riscontrate”.
Le controdeduzioni del CTP di parte appellante rispetto alle conclusioni del CTU non colgono nel segno atteso che la vertebra fratturata non era stata evidentemente attenzionata a dovere in un primo momento. Depongono in tal senso il criterio temporale e logico. Non vi sono, peraltro, elementi volti a far ritenere che l'appellato abbia avuto altri incidenti nel frattempo. Ne consegue che la relazione del CTU di primo grado è condivisibile sia dal punto di vista tecnico che logico.
Il secondo motivo di appello è invece fondato.
Il giudice di prime cure ha infatti errato nella liquidazione del danno.
Il CTU ha accertato un danno biologico permanente nella misura dell'8% (euro
10.356,75 applicando le tabelle ex art. 139 D. Lgs 209/2005), una ITT pari a giorni 20
(euro 922,00), una ITP al 75% pari a giorni 40 (euro 1.383,00), una ITP al 50% pari a giorni 30 (euro 691,50) ed una ITP al 25% pari a giorni 10 (euro 115,25). Il danno morale, pari al 33,33% del danno biologico, ammonta ad euro 4.489,05.
L'ammontare complessivo del danno risarcibile è pari, pertanto, ad euro 17.957,55 e non ad euro 22.364,00 come stabilito dal giudice di primo grado. Parte appellata deve pertanto restituire, in conto capitale, all'appellante euro 4.406,45 in linea con quanto richiesto.
Anche il terzo ed ultimo motivo di appello, concernente le spese del giudizio, è fondato.
La causa instaurata dinanzi al Giudice di Pace non presentava alcun aspetto di complessità tale da derogare alle tariffe medie, con conseguente liquidazione di compensi di difesa pari ad euro 1.990,00. La reciproca parziale soccombenza induce a compensare le spese di lite della fase di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata ridetermina in euro 17.957,55 l'importo da risarcire all'appellato ed in euro
1.990,00 i compensi di difesa.
2) Condanna l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante della somma di euro 4.406,45.
3) Compensa le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Nocera Inferiore, 13.09.2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 1237/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 909/2016 del Giudice di Pace di Sarno in materia di risarcimento da circolazione di veicoli
TRA
nella qualità di impresa designata alla gestione per la Parte_1
Regione Campania dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada (FGVS), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Bertolo
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ferrara Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/01/2025. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Venendo al caso in esame, con atto di citazione notificato il 1° febbraio 2016, promuoveva azione di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 283 Controparte_1
lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private, dinanzi al Giudice di Pace di Sarno, nei riguardi della FGVS chiedendo la condanna al risarcimento del Parte_1
danno non patrimoniale subìto in seguito al sinistro stradale verificatosi il 4 agosto
2015, alle ore 17,00 circa, in Sarno, al Controparte_2
L'attore allegava che, mentre si trovava a bordo del motociclo Piaggio targato
BD87061, veniva tamponato da un'autovettura, che in seguito si allontanava velocemente senza prestare soccorso. A causa dell'urto ricevuto, Controparte_1
cadeva al suolo con il motociclo, riportando lesioni personali quantificate in euro
20.000,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta FGVS, che impugnava la Parte_1
domanda attorea chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, in fatto oltre che in diritto.
Ammessa ed espletata la prova per testi, disposta e depositata la consulenza medico- legale redatta dal CTU, all'udienza del 6 ottobre 2016, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione. Con sentenza n. 909/ 2016 depositata il 29 dicembre 2016, il Giudice di Pace di Sarno, in accoglimento della domanda attorea, condannava la , n.q., al Parte_1
pagamento in favore di della somma di euro 22.364,00 oltre Controparte_1
interessi dal fatto e di euro 600,00 per spese di CTU;
condannava, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 5.000,00, oltre accessori come per legge in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
FGVS provvedeva al pagamento delle somme riconosciute dal Parte_1
Magistrato onorario e delle spese di lite, impugnando la sentenza dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore.
Si costituiva nel giudizio di appello , che impugnava il primo ed il Controparte_1
terzo motivo di appello chiedendone il rigetto. In relazione al secondo motivo di appello, il sig. riconosceva l'errore di calcolo del Giudice nella liquidazione CP_1
del danno non patrimoniale e si rendeva disponibile “alla restituzione della somma ricevuta in eccedenza”.
All'udienza del 10 gennaio 2025 il Tribunale assegnava la causa a sentenza, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è solo parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Il primo motivo di appello va disatteso.
Con esso parte appellante si duole dell'”errata valutazione delle risultanze della CTU
e delle risultanze processuali” e dell'”omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”.
In particolare l'appellante argomenta nei seguenti termini: “Nella impugnata sentenza, il Giudice di primo grado fonda l'accoglimento della domanda attorea su una superficiale valutazione delle risultanze della consulenza medico-legale d'ufficio, nella parte viene confermato il nesso di causalità, omettendo di esaminare la circostanza, decisiva ai fini del giudizio, relativa alla tardiva diagnosi della frattura vertebrale, non riscontrata nell'immediatezza dell'incidente dai sanitari del PS dell'Ospedale di Sarno, ma soltanto dopo venti giorni dal trauma, evidenziata più volte dalla , che legittimamente manifestava gravi dubbi e perplessità Parte_1
circa la effettiva compatibilità della lesione lamentata dal sig. con Controparte_1
la dinamica del sinistro rappresentata negli atti di causa.
Subito dopo l'incidente, infatti, la controparte ricorreva alle cure dei medici del PS dell'Ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno che, dopo aver eseguito una RX della colonna dorsale, nel referto n. 2015.27888 diagnosticavano un “trauma contusivo escoriato gomito, ginocchio, piede e caviglia destra, con prognosi di dieci giorni”, indicativa di un riscontro negativo dell'indagine strumentale praticata, senza riferimenti alla frattura della vertebra. …………………………………………………
Sorprendentemente, soltanto dopo venti giorni dall'incidente, il 24 agosto 2015, gli accertamenti diagnostici effettuati dalla controparte presso il Centro Diagnostico
Sarnese, e precisamente una RX del rachide lombosacrale ed una TC del tratto dorso- lombare, evidenziavano quanto segue: “il corpo di D12 presenta avallamento delle limitanti, specie di quella superiore con riduzione di altezza metametrica e con segno di frattura recente del corpo senza spostamento dei frammenti ben visibili nella immagini TC…”
Risulta davvero inverosimile che il sig. abbia riportato a seguito Controparte_1
dell'incidente una frattura vertebrale e abbia atteso un così ampio lasso temporale prima di eseguire un nuovo ed ulteriore accertamento strumentale, in quanto il dolore
e le limitazioni funzionali avrebbero dovuto essere così insopportabili da non consentire di certo una tale attesa.
Il riscontro negativo per lesioni fratturative in occasione della prima radiografia della colonna dorsale praticata presso il P.S. dell'Ospedale di Sarno nell'immediatezza del sinistro e la circostanza che la frattura vertebrale sia stata diagnosticata soltanto dopo venti giorni dall'incidente non consentono quindi, come osservato dal medico di parte della appellante in sede di operazioni peritali e di note controdeduttive, di correlare la frattura D12 con il sinistro di causa e, di conseguenza, non possono essere assolutamente condivise le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, secondo il quale la lesione riportata dal sig. in occasione del sinistro per cui è causa Controparte_1
è costituita dalla frattura del corpo vertebrale di D12 ed è da ritenersi ampiamente soddisfatta la criteriologia del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni riportate e riscontrate”.
Le controdeduzioni del CTP di parte appellante rispetto alle conclusioni del CTU non colgono nel segno atteso che la vertebra fratturata non era stata evidentemente attenzionata a dovere in un primo momento. Depongono in tal senso il criterio temporale e logico. Non vi sono, peraltro, elementi volti a far ritenere che l'appellato abbia avuto altri incidenti nel frattempo. Ne consegue che la relazione del CTU di primo grado è condivisibile sia dal punto di vista tecnico che logico.
Il secondo motivo di appello è invece fondato.
Il giudice di prime cure ha infatti errato nella liquidazione del danno.
Il CTU ha accertato un danno biologico permanente nella misura dell'8% (euro
10.356,75 applicando le tabelle ex art. 139 D. Lgs 209/2005), una ITT pari a giorni 20
(euro 922,00), una ITP al 75% pari a giorni 40 (euro 1.383,00), una ITP al 50% pari a giorni 30 (euro 691,50) ed una ITP al 25% pari a giorni 10 (euro 115,25). Il danno morale, pari al 33,33% del danno biologico, ammonta ad euro 4.489,05.
L'ammontare complessivo del danno risarcibile è pari, pertanto, ad euro 17.957,55 e non ad euro 22.364,00 come stabilito dal giudice di primo grado. Parte appellata deve pertanto restituire, in conto capitale, all'appellante euro 4.406,45 in linea con quanto richiesto.
Anche il terzo ed ultimo motivo di appello, concernente le spese del giudizio, è fondato.
La causa instaurata dinanzi al Giudice di Pace non presentava alcun aspetto di complessità tale da derogare alle tariffe medie, con conseguente liquidazione di compensi di difesa pari ad euro 1.990,00. La reciproca parziale soccombenza induce a compensare le spese di lite della fase di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata ridetermina in euro 17.957,55 l'importo da risarcire all'appellato ed in euro
1.990,00 i compensi di difesa.
2) Condanna l'appellato alla restituzione in favore dell'appellante della somma di euro 4.406,45.
3) Compensa le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Nocera Inferiore, 13.09.2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo