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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1568/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1568 R.G.A.C. per l'anno 2017,
promossa da:
, in persona del sindaco l.r.p.t. (P.I. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in , al Corso Umberto I presso lo studio dall'Avv. Pt_1
Roberta Romano, che lo difende e rappresentata nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-OPPONENTE-
E
(C.F. ) elettivamente domiciliati Controparte_1 C.F._1 in Vibo Marina, alla via Lombardia presso lo studio dall'Avv. Caterina Ferrari
Messina, che la difende e rappresenta nel presente giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo;
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
405/2017, emesso in data 25.07.2017, con cui il Tribunale di Vibo Valentia, gli ingiungeva il pagamento della somma di € 16.282,43, oltre interessi legali maturati dalla domanda al saldo, oltre alle spese e competenze del monitorio. pagina 1 di 6 A sostegno della sua opposizione ha dedotto in fatto che con determina dirigenziale del Responsabile dell'Area Tecnica n.52 del 08.03.2012 affidava all'odierna opposta la direzione dei lavori di rimodulazione del progetto per la sistemazione delle strade rurali in località “Quote” e “Giardino” di , stabilendo preventivamente che per Pt_1 tale incarico poteva corrispondersi un importo massimo pari al 6% dell'importo finanziato ovvero 150.000,00 così come previsto nel bando di finanziamento della
Regione Calabria. Ha pertanto dedotto che la somma preventivamente pattuita con la non avrebbe potuto essere superiore ad € 9.000,00 pari appunto al 6% di CP_1
150.000,00, e che tale clausola di sbarramento e contenimento della spesa veniva conosciuta e ratificata al momento di accettazione dell'incarico dalla stessa professionista che ne dava atto nel progetto esecutivo redatto a sua firma laddove alla voce economica “SPESE TECNICHE” veniva riportato l'importo di € 9.000,00 per la progettazione e direzione dei lavori. Ha dedotto pertanto di aver provveduto al pagamento a favore dell'odierna opposta della somma di € 4.500,00 e successivamente, nelle more della notifica del decreto ingiuntivo opposto, al pagamento della somma di € 2.085,00.
Per tali motivi ha rilevato che è del tutto priva di senso l'autoliquidazione della parcella da parte del competente ordine degli Architetti, dal momento che il compenso per la prestazione erogata in favore dell'Ente pubblico era sin dall'inizio calmierata, con la previsione di un “tetto massimo di spesa”. In via subordinata ha contestato la specifica degli onorari per prestazioni professionali prodotta dalla al Competente consiglio dell'Ordine, nonché la liquidazione della parcella così CP_1 come effettuata dal Consiglio dell'Ordine, poiché effettuata sulla base di erronei presupposti di fatto e di diritto. Da ultimo ha eccepito la non dovutezza delle somme spese per la liquidazione della parcella (€237,46) poiché relativa ad attività del tutto voluttuaria e quindi estranea al rapporto contrattuale intercorso con il Pt_1
Perciò posto, ha chiesto di accertare e dichiarare che la pretesa creditoria azionata con ricorso per ingiunzione, è del tutto indebita ingiusta ed illegittima e per l'effetto di revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché del tutto illegittimo. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
pagina 2 di 6 Si è costituita , la quale ha dedotto in fatto di aver eseguito i Controparte_1 lavori di progettazione di cui in narrativa, come da incarico conferito in data
8.3.2012. Ha altresì dedotto che per tale attività professionale in data 24.07.2017 richiedeva al Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Catanzaro la liquidazione degli onorari, il cui ammontare veniva definito in € 20.782,47. Ha precisato che di tale somma, venivano pagati solo € 4.500,04 e non 4.256,06 come erroneamente indicato nella legale diffida del 1.6.2017.
Ha dedotto che una volta instauratosi il procedimento per ingiunzione, conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 405/2017 in data 24.7.2017, il Parte_1
in data 14.08.2017, provvedeva al pagamento dell'importo netto di € 1.599,23
[...] tramite bonifico. Perciò posto ha chiesto in via preliminare di voler concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e nel merito di voler rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La causa veniva istruita solo documentalmente, e all'udienza del 19.11.2024 è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
Tanto premesso, si deve dare preliminarmente atto dell'intervenuto pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 2.415,60, (iva compresa), ovvero 1.599,23, come risulta dal mandato di pagamento n.1535 emesso dal Comune di in data Pt_1
8.8.2017.
Venendo al merito della controversia, si deve osservare che l'odierno opponente adduce a sostegno dell'opposizione un unico motivo inerente al quantum per i lavori svolti dall'opposta, non avendo formulato alcuna doglianza in termini di inadempimento della professionista.
Orbene, dalla documentazione in atti si rileva che la
[...]
con Decreto del dirigente Generale n.1271 del Controparte_2
07.02.2012, concedeva in favore del un contributo per i lavori di Parte_1 sistemazione strade rurali in località “Quote” e “Giardino”, misura 125 , per l' importo complessivo pari ad € 150.000,00. E' stato dimostrato poi che il Pt_1 opponente, dovendo procedere alla rimodulazione del progetto in relazione alla somma assegnata dalla Regione, non reperendo al proprio interno risorse umane e pagina 3 di 6 tecniche necessarie e sufficienti a predisporre l'opera nei termini previsti dal bando di finanziamento, con determina dirigenziale del Responsabile dell'Area Tecnica, n.
52 del 08.03.2012 (doc.1) affidava i lavori di rimodulazione del progetto per la sistemazione delle strade interessate nonché la direzione dei lavori ad un tecnico esterno, l'odierna opposta Arch. , precisando che per tale Controparte_1 incarico l'importo che si sarebbe potuto corrispondere non avrebbe potuto superare la soglia massima del 6% dell'importo finanziato, ovvero € 150.000,00. La suddetta soglia di spesa veniva altresì accettata dall'odierna opposta, come si evince dal timbro e firma apposti nella sezione “Quadro Economico” del Progetto esecutivo allegato dal Comune opponente (doc.2), dove alla voce “spese tecniche” viene espressamente riportato l'importo di € 9.000,00 per la progettazione e direzione dei lavori, pari appunto al 6% di € 150.000,00, somma finanziata dalla Regione per il progetto. Ciò posto, è stato altresì allegato dall'odierna opposta che il Parte_1
provvedeva al pagamento della somma di € 4.500,04 come risulta dalla
[...]
Determina n. 118 del 16/9/2014 liquidazione fattura n. 9 del 17/10/2012 di Euro
4.500,04 e copia fattura n. 9 del 17/10/2012 di Euro 4.500,04, (fascicolo del Ricorso per D.I.), per la sola “progettazione”, in quanto veniva rescisso il contratto con la ditta affidataria dell'esecuzione dei lavori.
Di talché, in base alla documentazione in atti, l'importo residuo che risulta da pagare non è quello portato dal decreto ingiuntivo opposto, bensì quello di €
2.084,36, partendo dalla soglia di spesa di € 9.000,00 così come accettata dalla professionista che ha agito per il pagamento della sua prestazione, al netto dei pagamenti già avvenuti e documentati.
Sul punto occorre stabilire invero che la parcella così come esibita dalla CP_1 corredata del parere del Consiglio dell'ordine di appartenenza, per l'importo di €
20.782,47 non può essere assunta da codesto giudicante come riferimento per le prestazioni svolte, dal momento che lo stesso HI accettava le condizioni previste dal bando di finanziamento regionale.
Difatti, in virtù dell'orientamento giurisprudenziale più accreditato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, come la fattispecie in esame, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività, è idonea e sufficiente ad pagina 4 di 6 investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il “quantum debeatur” senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 230/2016). I giudici di legittimità hanno altresì specificato che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste.
Ebbene, a fronte di specifica pattuizione contrattuale dell'importo complessivo dovuto a titolo di onorario, è a tale accordo che occorre avere riguardo per l'accertamento del credito e per la sua quantificazione, ed è per contro irrilevante la valutazione di congruità resa dall'Ordine degli Architetti in rapporto alle tariffe professionali e all'importo dei lavori dichiarato in parcella dal professionista.
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha agito in monitorio per il recupero di un importo (€ 16.282,43, oltre interessi legali maturati dalla domanda al saldo) che non risulta essere rispondente alla somme pattuite come corrispettivo per l'attività svolta così come accettate dalla professionista.
In definitiva, l'opposizione così come spiegata deve essere parzialmente accolta, e per l'effetto il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ciononostante, si deve dare atto che, in base alla documentazione in atti, sussistendo prova della corresponsione di acconti per un totale di € 6.099,27,
l'opponente deve essere condannato al versamento della residua differenza di euro €
2084,36 rispetto al totale dovuto di € 9.000,00, oltre interessi legali dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento fino all'effettivo saldo, oltre interessi legali dal dì della richiesta al saldo.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia pagina 5 di 6 è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.201, 00 e € 26.000 nei valori minimi, con l'esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 405/2017;
2) Condanna il in persona del sindaco legale Parte_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di € 2084,36, oltre interessi legali per come indicato in parte motiva;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 del che vengono liquidate in € 3.397,00 per competenze Parte_1 professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1568 R.G.A.C. per l'anno 2017,
promossa da:
, in persona del sindaco l.r.p.t. (P.I. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in , al Corso Umberto I presso lo studio dall'Avv. Pt_1
Roberta Romano, che lo difende e rappresentata nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-OPPONENTE-
E
(C.F. ) elettivamente domiciliati Controparte_1 C.F._1 in Vibo Marina, alla via Lombardia presso lo studio dall'Avv. Caterina Ferrari
Messina, che la difende e rappresenta nel presente giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo;
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
405/2017, emesso in data 25.07.2017, con cui il Tribunale di Vibo Valentia, gli ingiungeva il pagamento della somma di € 16.282,43, oltre interessi legali maturati dalla domanda al saldo, oltre alle spese e competenze del monitorio. pagina 1 di 6 A sostegno della sua opposizione ha dedotto in fatto che con determina dirigenziale del Responsabile dell'Area Tecnica n.52 del 08.03.2012 affidava all'odierna opposta la direzione dei lavori di rimodulazione del progetto per la sistemazione delle strade rurali in località “Quote” e “Giardino” di , stabilendo preventivamente che per Pt_1 tale incarico poteva corrispondersi un importo massimo pari al 6% dell'importo finanziato ovvero 150.000,00 così come previsto nel bando di finanziamento della
Regione Calabria. Ha pertanto dedotto che la somma preventivamente pattuita con la non avrebbe potuto essere superiore ad € 9.000,00 pari appunto al 6% di CP_1
150.000,00, e che tale clausola di sbarramento e contenimento della spesa veniva conosciuta e ratificata al momento di accettazione dell'incarico dalla stessa professionista che ne dava atto nel progetto esecutivo redatto a sua firma laddove alla voce economica “SPESE TECNICHE” veniva riportato l'importo di € 9.000,00 per la progettazione e direzione dei lavori. Ha dedotto pertanto di aver provveduto al pagamento a favore dell'odierna opposta della somma di € 4.500,00 e successivamente, nelle more della notifica del decreto ingiuntivo opposto, al pagamento della somma di € 2.085,00.
Per tali motivi ha rilevato che è del tutto priva di senso l'autoliquidazione della parcella da parte del competente ordine degli Architetti, dal momento che il compenso per la prestazione erogata in favore dell'Ente pubblico era sin dall'inizio calmierata, con la previsione di un “tetto massimo di spesa”. In via subordinata ha contestato la specifica degli onorari per prestazioni professionali prodotta dalla al Competente consiglio dell'Ordine, nonché la liquidazione della parcella così CP_1 come effettuata dal Consiglio dell'Ordine, poiché effettuata sulla base di erronei presupposti di fatto e di diritto. Da ultimo ha eccepito la non dovutezza delle somme spese per la liquidazione della parcella (€237,46) poiché relativa ad attività del tutto voluttuaria e quindi estranea al rapporto contrattuale intercorso con il Pt_1
Perciò posto, ha chiesto di accertare e dichiarare che la pretesa creditoria azionata con ricorso per ingiunzione, è del tutto indebita ingiusta ed illegittima e per l'effetto di revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché del tutto illegittimo. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
pagina 2 di 6 Si è costituita , la quale ha dedotto in fatto di aver eseguito i Controparte_1 lavori di progettazione di cui in narrativa, come da incarico conferito in data
8.3.2012. Ha altresì dedotto che per tale attività professionale in data 24.07.2017 richiedeva al Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Catanzaro la liquidazione degli onorari, il cui ammontare veniva definito in € 20.782,47. Ha precisato che di tale somma, venivano pagati solo € 4.500,04 e non 4.256,06 come erroneamente indicato nella legale diffida del 1.6.2017.
Ha dedotto che una volta instauratosi il procedimento per ingiunzione, conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 405/2017 in data 24.7.2017, il Parte_1
in data 14.08.2017, provvedeva al pagamento dell'importo netto di € 1.599,23
[...] tramite bonifico. Perciò posto ha chiesto in via preliminare di voler concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e nel merito di voler rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La causa veniva istruita solo documentalmente, e all'udienza del 19.11.2024 è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
Tanto premesso, si deve dare preliminarmente atto dell'intervenuto pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 2.415,60, (iva compresa), ovvero 1.599,23, come risulta dal mandato di pagamento n.1535 emesso dal Comune di in data Pt_1
8.8.2017.
Venendo al merito della controversia, si deve osservare che l'odierno opponente adduce a sostegno dell'opposizione un unico motivo inerente al quantum per i lavori svolti dall'opposta, non avendo formulato alcuna doglianza in termini di inadempimento della professionista.
Orbene, dalla documentazione in atti si rileva che la
[...]
con Decreto del dirigente Generale n.1271 del Controparte_2
07.02.2012, concedeva in favore del un contributo per i lavori di Parte_1 sistemazione strade rurali in località “Quote” e “Giardino”, misura 125 , per l' importo complessivo pari ad € 150.000,00. E' stato dimostrato poi che il Pt_1 opponente, dovendo procedere alla rimodulazione del progetto in relazione alla somma assegnata dalla Regione, non reperendo al proprio interno risorse umane e pagina 3 di 6 tecniche necessarie e sufficienti a predisporre l'opera nei termini previsti dal bando di finanziamento, con determina dirigenziale del Responsabile dell'Area Tecnica, n.
52 del 08.03.2012 (doc.1) affidava i lavori di rimodulazione del progetto per la sistemazione delle strade interessate nonché la direzione dei lavori ad un tecnico esterno, l'odierna opposta Arch. , precisando che per tale Controparte_1 incarico l'importo che si sarebbe potuto corrispondere non avrebbe potuto superare la soglia massima del 6% dell'importo finanziato, ovvero € 150.000,00. La suddetta soglia di spesa veniva altresì accettata dall'odierna opposta, come si evince dal timbro e firma apposti nella sezione “Quadro Economico” del Progetto esecutivo allegato dal Comune opponente (doc.2), dove alla voce “spese tecniche” viene espressamente riportato l'importo di € 9.000,00 per la progettazione e direzione dei lavori, pari appunto al 6% di € 150.000,00, somma finanziata dalla Regione per il progetto. Ciò posto, è stato altresì allegato dall'odierna opposta che il Parte_1
provvedeva al pagamento della somma di € 4.500,04 come risulta dalla
[...]
Determina n. 118 del 16/9/2014 liquidazione fattura n. 9 del 17/10/2012 di Euro
4.500,04 e copia fattura n. 9 del 17/10/2012 di Euro 4.500,04, (fascicolo del Ricorso per D.I.), per la sola “progettazione”, in quanto veniva rescisso il contratto con la ditta affidataria dell'esecuzione dei lavori.
Di talché, in base alla documentazione in atti, l'importo residuo che risulta da pagare non è quello portato dal decreto ingiuntivo opposto, bensì quello di €
2.084,36, partendo dalla soglia di spesa di € 9.000,00 così come accettata dalla professionista che ha agito per il pagamento della sua prestazione, al netto dei pagamenti già avvenuti e documentati.
Sul punto occorre stabilire invero che la parcella così come esibita dalla CP_1 corredata del parere del Consiglio dell'ordine di appartenenza, per l'importo di €
20.782,47 non può essere assunta da codesto giudicante come riferimento per le prestazioni svolte, dal momento che lo stesso HI accettava le condizioni previste dal bando di finanziamento regionale.
Difatti, in virtù dell'orientamento giurisprudenziale più accreditato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, come la fattispecie in esame, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività, è idonea e sufficiente ad pagina 4 di 6 investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il “quantum debeatur” senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 230/2016). I giudici di legittimità hanno altresì specificato che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste.
Ebbene, a fronte di specifica pattuizione contrattuale dell'importo complessivo dovuto a titolo di onorario, è a tale accordo che occorre avere riguardo per l'accertamento del credito e per la sua quantificazione, ed è per contro irrilevante la valutazione di congruità resa dall'Ordine degli Architetti in rapporto alle tariffe professionali e all'importo dei lavori dichiarato in parcella dal professionista.
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha agito in monitorio per il recupero di un importo (€ 16.282,43, oltre interessi legali maturati dalla domanda al saldo) che non risulta essere rispondente alla somme pattuite come corrispettivo per l'attività svolta così come accettate dalla professionista.
In definitiva, l'opposizione così come spiegata deve essere parzialmente accolta, e per l'effetto il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ciononostante, si deve dare atto che, in base alla documentazione in atti, sussistendo prova della corresponsione di acconti per un totale di € 6.099,27,
l'opponente deve essere condannato al versamento della residua differenza di euro €
2084,36 rispetto al totale dovuto di € 9.000,00, oltre interessi legali dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento fino all'effettivo saldo, oltre interessi legali dal dì della richiesta al saldo.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia pagina 5 di 6 è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.201, 00 e € 26.000 nei valori minimi, con l'esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 405/2017;
2) Condanna il in persona del sindaco legale Parte_1 rappresentante p.t. al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di € 2084,36, oltre interessi legali per come indicato in parte motiva;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 del che vengono liquidate in € 3.397,00 per competenze Parte_1 professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Vibo Valentia, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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