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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/12/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1771/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott.ssa Silvia Leone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1771/2025, promosso da:
nato a [...] – Svizzera), il 24.11.1971, residente Parte_1 in Svizzera a Interlaken, Fabrikstrasse n. 6A, cittadino svizzero;
nata a [...], il [...], residente in [...], COroparte_1
Frazione Puntone (GR), Podere Carpineta n. 25, (C.F. , cittadina italiana - in C.F._1 persona del proprio Amministratore di Sostegno, Sig. COroparte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Granieri;
RICORRENTI
Nell'interesse dei minori nata a [...], il [...] (C.F. ); Persona_1 C.F._2 nato a [...], il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._3 nata a [...], il [...] (C.F. ); Parte_3 C.F._4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
18.12.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dichiarando di confermare la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso.
CONSIDERATO CHE
pagina 1 di 7 con ricorso depositato in data 9.12.2025, e quest'ultima in Parte_1 COroparte_1 persona del proprio Amministratore di Sostegno giusta nomina del Giudice COroparte_2
Tutelare del Tribunale di Grosseto (cfr. doc. 2 ricorso) e provvedimento di autorizzazione del medesimo Giudice Tutelare di Grosseto (cfr. doc. 3 ricorso), hanno chiesto in via congiunta disporsi la modifica delle condizioni stabilite nella Sentenza di divorzio n. CIV 17 1222 KAB resa in data
30.06.2017 dal Tribunale di Thun (Svizzera), trascritta nei registri di matrimonio del Comune di
RL Anno 2019 parte II serie C n. 3, dove, riguardo all'affidamento ed al collocamento della prole, sono stati recepiti gli accordi al tempo raggiunti tra i genitori (cfr. doc. 5 ricorso).
Hanno altresì rappresentato l'urgenza di ottenere un provvedimento di omologazione delle nuove condizioni concordate, stante l'imminente trasferimento dei due figli minori, e Pt_2 [...]
presso il padre in Svizzera, e la correlata necessità di perfezionare la loro iscrizione Parte_3 presso l'istituto scolastico “General Guisan” (Primarschule Interlaken) in tempo utile per l'anno scolastico in corso e quindi entro l'inizio del secondo semestre, fissato per il 5 gennaio 2026, a fronte della richiesta dell'Istituto scolastico “di un documento da cui risulti l'affidamento dei minori al padre, atteso che la Sentenza di divorzio ne prevede la custodia alla madre”; il tutto in ragione del fatto che, a far data dal 04.10.2025, la Sig.ra risulta ricoverata in stato di incoscienza, dapprima presso CP_2
l'Ospedale di Grosseto e poi presso una clinica di riabilitazione a Montevarchi, motivo per cui si è resa necessaria la nomina di un Amministratore di Sostegno, individuato nella persona del fratello, Sig.
COroparte_2
Hanno dunque evidenziato come tale circostanza renda necessaria ed urgente la modifica delle condizioni stabilite nell'accordo di divorzio, innanzitutto in punto di affidamento e collocamento della prole, da stabilirsi ora in favore e presso il padre, ad Interlaken (Svizzera), dove i minori andranno a Per_ vivere stabilmente, fatta parzialmente eccezione riguardo alla primogenita , prossima alla maggiore età.
Ha concluso chiedendo in via congiunta l'omologa delle seguenti nuove condizioni, a modifica della
Sentenza di divorzio n. CIV17 1222 KAB emessa il 30.06.2017 dal Tribunale di Thun (Svizzera):
“1) I figli minori sono affidati in via esclusiva al padre, il quale avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e potrà assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli, fatto salvo il dovere di tenere informata la madre, e per essa il suo Amministratore di Sostegno, riguardo alle questioni e decisioni di maggior importanza concernenti l'educazione, l'istruzione e la salute dei minori.
2) In via speculare rispetto a quanto già stabilito nel divorzio, i genitori: i) riconoscono alla madre, e CO per essa al suo il diritto di informarsi riguardo ai figli anche direttamente presso gli insegnanti e pagina 2 di 7 più in generale presso le persone che si occupano della loro educazione, cura e assistenza, nonché presso medici e terapeuti;
ii) si impegnano ad informarsi reciprocamente sul luogo di residenza e domicilio dei figli, fornendo i relativi recapiti;
iii) si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio dei documenti per i figli (ad es. passaporto), questo per quanto occorrer possa, visto l'affidamento esclusivo al padre.
3) I figli minori e saranno collocati presso il padre nell'abitazione di proprietà della di lui Pt_2 Pt_3 moglie, a Interlaken (Svizzera) in Fabrikstrasse n. 6°. Per_
4) La primogenita , prossima alla maggiore età, potrà decidere, finché minorenne in accordo con il padre, dove stabilirsi, se anch'ella presso il padre in Svizzera, oppure presso la casa della nonna materna IA d'LM (GR), oppure ancora a Milano, presso la famiglia di amici che ha dato disponibilità ad ospitarla stabilmente.
5) e saranno iscritti presso la scuola “General Guisan” (Primarschule Interlaken) con Pt_2 Pt_3 inizio della frequenza a partire dal 5 gennaio 2025. Per_
6) deciderà, fin quando minorenne in accordo con il padre, se proseguire gli studi in Svizzera, oppure completare il triennio di liceo linguistico presso l'istituto scolastico che frequenta attualmente
a Follonica, oppure ancora completare il liceo linguistico in un istituto equivalente a Milano o Novate
Milanese, ed in questo caso, se già dal secondo semestre dell'anno scolastico in corso o a partire da quello successivo.
7) I figli minori continueranno a frequentare regolarmente la madre, per quanto risulterà possibile in relazione alle sue condizioni di salute, la sorella maggiore e la famiglia materna, con espresso impegno del padre a garantire tale frequentazione. Salvo diversi e migliori accordi tra le parti, i minori si recheranno in Italia, accompagnati dal padre, almeno due volte l'anno, per almeno tre settimane complessive, durante le loro vacanze scolastiche (autunno, natale, primavera, estate), includendo ad anni alterni il giorno di Natale;
il tutto nelle date da concordarsi di volta in volta con congruo anticipo;
i costi di viaggio dei figli saranno ripartiti al 50% tra i genitori.
8) La madre, e per essa il proprio Amministratore di Sostegno, verserà mensilmente al padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di €. 2.250,00 (€. 750,00 per ciascuno di essi), anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese in cui avverrà il trasferimento di e presso il padre, che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Pt_2 Pt_3
Istat.
9) Il padre terrà a proprio carico il 100% delle spese straordinarie relative ai figli, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese scolastiche, sanitarie, sportive, ludico-ricreative, pagina 3 di 7 parascolastiche ed ogni ulteriore spesa di carattere straordinario o comunque al momento non Per_ prevedibile, compreso il contributo spese da versarsi alla famiglia che ospiterà , nel caso in cui la ragazza decidesse in tal senso. Il tutto nella consapevolezza di entrambe le parti che: i) l'importo mensile complessivo che il padre è in grado di destinare al mantenimento ordinario e straordinario dei figli è pari a non più di €. 1000,00 per ciascuno (€ 250,00 + € 750,00); ii) la nonna materna si è resa disponibile a sostenere le ulteriori spese straordinarie dei nipoti sino alla concorrenza di € 1.000,00 mensili ciascuno, tuttavia in via temporanea e sul presupposto rappresentato in narrativa;
iii) si rende quindi indispensabile presentare quanto prima opportuna richiesta al Giudice Tutelare competente - e le parti sin d'ora si impegnano reciprocamente a procedere congiuntamente in tal senso – affinché autorizzi i genitori a sostenere le ulteriori spese straordinarie dei figli con i denari che la stessa nonna materna ha già donato ai nipoti, oltretutto proprio con l'intento di sostenere la loro crescita, formazione e realizzazione personale.
8) Spese legali integralmente compensate.”
Nelle proprie note di trattazione scritta, le parti hanno confermato integralmente la volontà di accordarsi alle condizioni sopra riportate (cfr. note di trattazione scritta depositate in data 18.12.2025).
Il Collegio, preso atto degli accordi raggiunti e sopra riportati, osserva quanto segue.
Va innanzitutto rilevato che, come dedotto in ricorso, a far data dal 04.10.2025, la Sig.ra risulta CP_2 ricoverata in stato di incoscienza, dapprima presso l'Ospedale di Grosseto e poi presso una clinica di riabilitazione a Montevarchi, motivo per cui si è resa necessaria la nomina di un Amministratore di
Sostegno, individuato nella persona del fratello, Sig. (cfr. doc. 2 ricorso e COroparte_2 provvedimento di autorizzazione del medesimo Giudice Tutelare di Grosseto - cfr. doc. 3 ricorso). Tale circostanza rende ragionevole la scelta di rivedere le condizioni ad oggi in essere in punto di affidamento e collocamento della prole minorenne, da stabilirsi ora in favore e presso il padre, attualmente residente ad Interlaken (Svizzera), dove i minori andranno a vivere, fatta eccezione, con le Per_ precisazioni di cui al ricorso, riguardo alla primogenita , prossima alla maggiore età.
Tale circostanza fonda peraltro anche la dedotta urgenza di ottenere un provvedimento modificativo del regime di affidamento, posto che il trasferimento dei due figli minori, e Pt_2 Parte_3 presso il padre in Svizzera, è stato rappresentato come imminente, essenzialmente al fine di garantire la continuità scolastica dei due minori perfezionando la loro iscrizione presso l'istituto scolastico
“General Guisan” (Primarschule Interlaken) in tempo utile per l'anno scolastico in corso e quindi entro l'inizio del secondo semestre, fissato per il 5 gennaio 2026, a fronte della richiesta dell'Istituto scolastico “di un documento da cui risulti l'affidamento dei minori al padre, atteso che la Sentenza di divorzio ne prevede la custodia alla madre”. pagina 4 di 7 I ricorrenti hanno, sul punto, precisato che, in seguito al trasferimento, rispetto al quale sia che Pt_2
si sarebbero dichiarati favorevoli, (i) entrambi i minori frequenteranno la scuola “General Pt_3
Guisan” (Primarschule Interlaken) a partire dal 5 gennaio 2025; (ii) la classe di inserimento sarà determinata dall'istituto scolastico dopo una valutazione preliminare che riguarderà anche la competenza linguistica, al fine di definire l'inquadramento più idoneo al percorso formativo dei minori e di favorire un inserimento efficace. Per_ Quanto alla figlia primogenita , prossima alla maggiore età, hanno rappresentato come ella abbia CO invece espresso il desiderio, in accordo con il padre e con l' della madre, di poter disporre di un tempo per decidere se trasferirsi anch'ella in Svizzera presso il padre, oppure andare ad abitare a IA
d'LM (GR), presso la casa della nonna materna, la quale si sarebbe resa disponibile a tenerla con sé, e proseguire gli studi presso l'ISIS Follonica, oppure ancora trasferirsi a Milano, da valutare se nell'anno scolastico in corso o a partire da quello successivo, per completare il liceo linguistico in un istituto equivalente, idealmente nell'area di Novate Milanese, dove vive una famiglia di amici (con una figlia coetanea), che avrebbe dato disponibilità ad ospitarla stabilmente ed a garantirle una stanza dedicata a fronte di un mero rimborso spese da concordare.
Hanno altresì rappresentato come le nuove prospettive di vita della famiglia rendano necessaria anche la modifica degli accordi economici stabiliti al tempo del divorzio, che prevedevano il versamento mensile da parte del padre dell'importo di € 250,00 per ciascun figlio, quale contributo al relativo mantenimento (cfr. doc. 5 ricorso).
Circa la situazione reddituale delle parti, i ricorrenti hanno rappresentato e documentato quanto segue.
Il padre, meccanico di biciclette, ha percepito un reddito imponibile (al netto delle detrazioni) pari a €
47.420,50 (44.070 CHF) nell'anno di imposta 2024; € 46.047,49 (42.794 CHF) nell'anno di imposta
2023; € 31680,38 (29.442 CHF) nell'anno di imposta 2022; importi dai quali vanno detratte le imposte, pari ad € 11'179.64 (10'390.00 CHF) nel 2024; ad € 2'051.80 (1'906.85 CHF) nel 2023 ed € 5486,93
(5099,25 CHF) nel 2022, destinate ad aumentare, dal momento che il padre, provvedendo in via diretta al mantenimento dei figli, non beneficerà più della deduzione degli importi sino ad oggi versati alla madre a questo stesso titolo (cfr. doc. 7 ricorso).
Andrebbero poi considerati gli ingenti costi dell'assicurazione sanitaria, pari ad € 4'931.10 (4'582.80
CHF) nel 2024; € 4'587.65 (4'263.60 CHF) nel 2023; € 4'549.55 (4'228.20 CHF) nel 2022, anche questi presumibilmente destinati ad aumentare in linea con l'andamento registrato negli ultimi anni
(cfr. doc. 8 ricorso).
Il padre ha anche documentato (i) di essere titolare di un conto corrente presso BA EKI, che reca un saldo al 06.11.2025 di € 25.415,75 (23.620 CHF), derivante per lo più dall'eredità paterna ricevuta nel pagina 5 di 7 2022-2023 (cfr. doc. 9); (ii) di non essere titolare di rapporti finanziari, diritti reali su beni immobili o su beni mobili registrati;
(iii) di non avere mutui e/o finanziamenti attivi;
(iv) di sostenere un esborso fisso mensile di € 915.00 (CHF 850.00), a titolo di compartecipazione alle spese di alloggio.
Circa la condizione economica della madre, i ricorrenti hanno rappresentato come la stessa, negli ultimi tre anni, abbia maturato i seguenti redditi imponibili da fabbricati e/o da locazione, anche in forma di affitti brevi, che risultano dalle proprie dichiarazioni (cfr. doc. 10), ovvero: (i) € 4.940,00 nell'anno d'imposta 2024; (ii) € 52.483,00 nell'anno d'imposta 2023; (iii) € 55.834,00 nell'anno d'imposta
2022; importi da cui detrarre le imposte come risultanti dalle medesime dichiarazioni.
Hanno altresì documentato come la stessa sia titolare: (i) di tre rapporti bancari che riportano i seguenti saldi, l'uno passivo e gli altri due attivi (cfr. doc. 11 ricorso), ovvero: Allianz BA - € 12.328.04 al
06.11.2025; Ifigest € 447,04 al 12.11.2025; MPS € 5.649,79 al 13.11.2025; (ii) dei rapporti finanziari ed assicurativi di cui alla documentazione allegata al ricorso (cfr. doc. 12 ricorso); (iii) di una serie di immobili meglio descritti nelle visure prodotte (cfr. doc. 13 ricorso); (iv) di due autovetture (cfr. doc.
14); (v) sotto il profilo passivo, di due mutui ipotecari, rispettivamente con Allianz BA, contratto nel
2017, per la durata di anni 10, con rata mensile di € 886,93; ed un secondo con MPS, contratto nel
2021, per la durata di anni 20, con rata mensile di € 508,09.
In considerazione di tutto quanto sopra, hanno rappresentato come il padre sarebbe, allo stato, in grado di contribuire al mantenimento dei figli continuando a destinare per il soddisfacimento dei loro bisogni ordinari e straordinari l'importo mensile di € 250,00 sino ad ora versato per ciascuno di loro, mentre la madre sarebbe in grado di poter contribuire al mantenimento dei figli versando un importo mensile non superiore ad € 750,00 per ciascun figlio, comprensivo del contributo per le spese straordinarie ed ogni ulteriore spesa di carattere straordinario o comunque al momento non prevedibile, che saranno quindi sostenute dal padre in ragione del 100%; il tutto avuto riguardo al costo medio mensile della vita di un figlio in età scolare in Svizzera, al contributo che la nonna materna si è dichiarata disponibile a corrispondere, vista l'urgenza del necessitato trasferimento dei nipoti in Svizzera.
Ciò posto, il Collegio non può che constatare come le predette condizioni, valutate in relazione alle circostanze fattuali documentate, tra cui in particolare il precario stato di salute della madre che ha reso necessaria la nomina di un amministratore di sostegno, risultino sostanzialmente equilibrate ed adeguate all'interesse della prole minorenne della coppia.
Anche con riferimento alla regolamentazione dei rapporti di natura economica, le previsioni contenute nelle conclusioni congiunte, valutate in relazione al collocamento dei minori presso il padre ed al loro prossimo trasferimento in Svizzera, appaiono tener conto sia delle attuali esigenze dei figli sia dei costi medi per figlio in età scolare. Equilibrate risultano anche le ulteriori pattuizioni e/o condizioni, pagina 6 di 7 parametrate alla particolare situazione venutasi a creare ed in particolare in considerazione dello stato di salute della madre, attualmente ricoverata in stato di incoscienza presso una clinica di riabilitazione a
Montevarchi.
Si osserva sul punto che le parti, nel rivedere le condizioni economiche, hanno condivisibilmente valorizzato le seguenti circostanze, visto il relativo notevole impatto sulle risorse familiari, ovvero: (i) il maggior costo della vita in Svizzera e con esso il maggior esborso necessario per far fronte ai bisogni di un figlio in età scolare, stimabile in un importo medio mensile di circa 1.650,00 – 1.850,00 CHF (€.
1. 800 – 2.000 circa) (cfr. doc. 6 ricorso); (ii) la sopravvenuta incapacità di lavoro della madre;
(iii) le ingenti spese mediche che la madre dovrà sostenere per sé, stimabili, su base annua, solo a titolo di retta per una struttura di lungodegenza, in un intervallo tra € 36.000,00 ed € 48.000,00 circa, nonché le significative pendenze fiscali maturate dalla stessa nei confronti del governo degli Stati Uniti, per le quali è in corso un complesso tentativo di definizione;
poste negative di notevole entità, alle quali la madre non potrà che far fronte con il proprio patrimonio, il tutto sotto la supervisione del Giudice
Tutelare; (iv) la maggiore tassazione che il padre sconterà a seguito della modifica delle pattuizioni relative al mantenimento dei figli.
Conclusivamente, alla luce delle concrete circostanze rappresentate dalle parti, dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, nonché dell'assenza di rilievi da parte del Pubblico Ministero, le suddette conclusioni congiunte possono essere integralmente recepite.
Le spese di lite, posta la concorde richiesta delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 473 – bis. 51 c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati nel ricorso congiunto depositato e come sopra ritrascritti;
2) dispone che il ricorso congiunto venga allegato alla presente Sentenza di cui costituisce parte integrante;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo Dott.ssa Claudia Frosini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott.ssa Silvia Leone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1771/2025, promosso da:
nato a [...] – Svizzera), il 24.11.1971, residente Parte_1 in Svizzera a Interlaken, Fabrikstrasse n. 6A, cittadino svizzero;
nata a [...], il [...], residente in [...], COroparte_1
Frazione Puntone (GR), Podere Carpineta n. 25, (C.F. , cittadina italiana - in C.F._1 persona del proprio Amministratore di Sostegno, Sig. COroparte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Granieri;
RICORRENTI
Nell'interesse dei minori nata a [...], il [...] (C.F. ); Persona_1 C.F._2 nato a [...], il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._3 nata a [...], il [...] (C.F. ); Parte_3 C.F._4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
18.12.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dichiarando di confermare la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso.
CONSIDERATO CHE
pagina 1 di 7 con ricorso depositato in data 9.12.2025, e quest'ultima in Parte_1 COroparte_1 persona del proprio Amministratore di Sostegno giusta nomina del Giudice COroparte_2
Tutelare del Tribunale di Grosseto (cfr. doc. 2 ricorso) e provvedimento di autorizzazione del medesimo Giudice Tutelare di Grosseto (cfr. doc. 3 ricorso), hanno chiesto in via congiunta disporsi la modifica delle condizioni stabilite nella Sentenza di divorzio n. CIV 17 1222 KAB resa in data
30.06.2017 dal Tribunale di Thun (Svizzera), trascritta nei registri di matrimonio del Comune di
RL Anno 2019 parte II serie C n. 3, dove, riguardo all'affidamento ed al collocamento della prole, sono stati recepiti gli accordi al tempo raggiunti tra i genitori (cfr. doc. 5 ricorso).
Hanno altresì rappresentato l'urgenza di ottenere un provvedimento di omologazione delle nuove condizioni concordate, stante l'imminente trasferimento dei due figli minori, e Pt_2 [...]
presso il padre in Svizzera, e la correlata necessità di perfezionare la loro iscrizione Parte_3 presso l'istituto scolastico “General Guisan” (Primarschule Interlaken) in tempo utile per l'anno scolastico in corso e quindi entro l'inizio del secondo semestre, fissato per il 5 gennaio 2026, a fronte della richiesta dell'Istituto scolastico “di un documento da cui risulti l'affidamento dei minori al padre, atteso che la Sentenza di divorzio ne prevede la custodia alla madre”; il tutto in ragione del fatto che, a far data dal 04.10.2025, la Sig.ra risulta ricoverata in stato di incoscienza, dapprima presso CP_2
l'Ospedale di Grosseto e poi presso una clinica di riabilitazione a Montevarchi, motivo per cui si è resa necessaria la nomina di un Amministratore di Sostegno, individuato nella persona del fratello, Sig.
COroparte_2
Hanno dunque evidenziato come tale circostanza renda necessaria ed urgente la modifica delle condizioni stabilite nell'accordo di divorzio, innanzitutto in punto di affidamento e collocamento della prole, da stabilirsi ora in favore e presso il padre, ad Interlaken (Svizzera), dove i minori andranno a Per_ vivere stabilmente, fatta parzialmente eccezione riguardo alla primogenita , prossima alla maggiore età.
Ha concluso chiedendo in via congiunta l'omologa delle seguenti nuove condizioni, a modifica della
Sentenza di divorzio n. CIV17 1222 KAB emessa il 30.06.2017 dal Tribunale di Thun (Svizzera):
“1) I figli minori sono affidati in via esclusiva al padre, il quale avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e potrà assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli, fatto salvo il dovere di tenere informata la madre, e per essa il suo Amministratore di Sostegno, riguardo alle questioni e decisioni di maggior importanza concernenti l'educazione, l'istruzione e la salute dei minori.
2) In via speculare rispetto a quanto già stabilito nel divorzio, i genitori: i) riconoscono alla madre, e CO per essa al suo il diritto di informarsi riguardo ai figli anche direttamente presso gli insegnanti e pagina 2 di 7 più in generale presso le persone che si occupano della loro educazione, cura e assistenza, nonché presso medici e terapeuti;
ii) si impegnano ad informarsi reciprocamente sul luogo di residenza e domicilio dei figli, fornendo i relativi recapiti;
iii) si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio dei documenti per i figli (ad es. passaporto), questo per quanto occorrer possa, visto l'affidamento esclusivo al padre.
3) I figli minori e saranno collocati presso il padre nell'abitazione di proprietà della di lui Pt_2 Pt_3 moglie, a Interlaken (Svizzera) in Fabrikstrasse n. 6°. Per_
4) La primogenita , prossima alla maggiore età, potrà decidere, finché minorenne in accordo con il padre, dove stabilirsi, se anch'ella presso il padre in Svizzera, oppure presso la casa della nonna materna IA d'LM (GR), oppure ancora a Milano, presso la famiglia di amici che ha dato disponibilità ad ospitarla stabilmente.
5) e saranno iscritti presso la scuola “General Guisan” (Primarschule Interlaken) con Pt_2 Pt_3 inizio della frequenza a partire dal 5 gennaio 2025. Per_
6) deciderà, fin quando minorenne in accordo con il padre, se proseguire gli studi in Svizzera, oppure completare il triennio di liceo linguistico presso l'istituto scolastico che frequenta attualmente
a Follonica, oppure ancora completare il liceo linguistico in un istituto equivalente a Milano o Novate
Milanese, ed in questo caso, se già dal secondo semestre dell'anno scolastico in corso o a partire da quello successivo.
7) I figli minori continueranno a frequentare regolarmente la madre, per quanto risulterà possibile in relazione alle sue condizioni di salute, la sorella maggiore e la famiglia materna, con espresso impegno del padre a garantire tale frequentazione. Salvo diversi e migliori accordi tra le parti, i minori si recheranno in Italia, accompagnati dal padre, almeno due volte l'anno, per almeno tre settimane complessive, durante le loro vacanze scolastiche (autunno, natale, primavera, estate), includendo ad anni alterni il giorno di Natale;
il tutto nelle date da concordarsi di volta in volta con congruo anticipo;
i costi di viaggio dei figli saranno ripartiti al 50% tra i genitori.
8) La madre, e per essa il proprio Amministratore di Sostegno, verserà mensilmente al padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma complessiva di €. 2.250,00 (€. 750,00 per ciascuno di essi), anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese in cui avverrà il trasferimento di e presso il padre, che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Pt_2 Pt_3
Istat.
9) Il padre terrà a proprio carico il 100% delle spese straordinarie relative ai figli, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese scolastiche, sanitarie, sportive, ludico-ricreative, pagina 3 di 7 parascolastiche ed ogni ulteriore spesa di carattere straordinario o comunque al momento non Per_ prevedibile, compreso il contributo spese da versarsi alla famiglia che ospiterà , nel caso in cui la ragazza decidesse in tal senso. Il tutto nella consapevolezza di entrambe le parti che: i) l'importo mensile complessivo che il padre è in grado di destinare al mantenimento ordinario e straordinario dei figli è pari a non più di €. 1000,00 per ciascuno (€ 250,00 + € 750,00); ii) la nonna materna si è resa disponibile a sostenere le ulteriori spese straordinarie dei nipoti sino alla concorrenza di € 1.000,00 mensili ciascuno, tuttavia in via temporanea e sul presupposto rappresentato in narrativa;
iii) si rende quindi indispensabile presentare quanto prima opportuna richiesta al Giudice Tutelare competente - e le parti sin d'ora si impegnano reciprocamente a procedere congiuntamente in tal senso – affinché autorizzi i genitori a sostenere le ulteriori spese straordinarie dei figli con i denari che la stessa nonna materna ha già donato ai nipoti, oltretutto proprio con l'intento di sostenere la loro crescita, formazione e realizzazione personale.
8) Spese legali integralmente compensate.”
Nelle proprie note di trattazione scritta, le parti hanno confermato integralmente la volontà di accordarsi alle condizioni sopra riportate (cfr. note di trattazione scritta depositate in data 18.12.2025).
Il Collegio, preso atto degli accordi raggiunti e sopra riportati, osserva quanto segue.
Va innanzitutto rilevato che, come dedotto in ricorso, a far data dal 04.10.2025, la Sig.ra risulta CP_2 ricoverata in stato di incoscienza, dapprima presso l'Ospedale di Grosseto e poi presso una clinica di riabilitazione a Montevarchi, motivo per cui si è resa necessaria la nomina di un Amministratore di
Sostegno, individuato nella persona del fratello, Sig. (cfr. doc. 2 ricorso e COroparte_2 provvedimento di autorizzazione del medesimo Giudice Tutelare di Grosseto - cfr. doc. 3 ricorso). Tale circostanza rende ragionevole la scelta di rivedere le condizioni ad oggi in essere in punto di affidamento e collocamento della prole minorenne, da stabilirsi ora in favore e presso il padre, attualmente residente ad Interlaken (Svizzera), dove i minori andranno a vivere, fatta eccezione, con le Per_ precisazioni di cui al ricorso, riguardo alla primogenita , prossima alla maggiore età.
Tale circostanza fonda peraltro anche la dedotta urgenza di ottenere un provvedimento modificativo del regime di affidamento, posto che il trasferimento dei due figli minori, e Pt_2 Parte_3 presso il padre in Svizzera, è stato rappresentato come imminente, essenzialmente al fine di garantire la continuità scolastica dei due minori perfezionando la loro iscrizione presso l'istituto scolastico
“General Guisan” (Primarschule Interlaken) in tempo utile per l'anno scolastico in corso e quindi entro l'inizio del secondo semestre, fissato per il 5 gennaio 2026, a fronte della richiesta dell'Istituto scolastico “di un documento da cui risulti l'affidamento dei minori al padre, atteso che la Sentenza di divorzio ne prevede la custodia alla madre”. pagina 4 di 7 I ricorrenti hanno, sul punto, precisato che, in seguito al trasferimento, rispetto al quale sia che Pt_2
si sarebbero dichiarati favorevoli, (i) entrambi i minori frequenteranno la scuola “General Pt_3
Guisan” (Primarschule Interlaken) a partire dal 5 gennaio 2025; (ii) la classe di inserimento sarà determinata dall'istituto scolastico dopo una valutazione preliminare che riguarderà anche la competenza linguistica, al fine di definire l'inquadramento più idoneo al percorso formativo dei minori e di favorire un inserimento efficace. Per_ Quanto alla figlia primogenita , prossima alla maggiore età, hanno rappresentato come ella abbia CO invece espresso il desiderio, in accordo con il padre e con l' della madre, di poter disporre di un tempo per decidere se trasferirsi anch'ella in Svizzera presso il padre, oppure andare ad abitare a IA
d'LM (GR), presso la casa della nonna materna, la quale si sarebbe resa disponibile a tenerla con sé, e proseguire gli studi presso l'ISIS Follonica, oppure ancora trasferirsi a Milano, da valutare se nell'anno scolastico in corso o a partire da quello successivo, per completare il liceo linguistico in un istituto equivalente, idealmente nell'area di Novate Milanese, dove vive una famiglia di amici (con una figlia coetanea), che avrebbe dato disponibilità ad ospitarla stabilmente ed a garantirle una stanza dedicata a fronte di un mero rimborso spese da concordare.
Hanno altresì rappresentato come le nuove prospettive di vita della famiglia rendano necessaria anche la modifica degli accordi economici stabiliti al tempo del divorzio, che prevedevano il versamento mensile da parte del padre dell'importo di € 250,00 per ciascun figlio, quale contributo al relativo mantenimento (cfr. doc. 5 ricorso).
Circa la situazione reddituale delle parti, i ricorrenti hanno rappresentato e documentato quanto segue.
Il padre, meccanico di biciclette, ha percepito un reddito imponibile (al netto delle detrazioni) pari a €
47.420,50 (44.070 CHF) nell'anno di imposta 2024; € 46.047,49 (42.794 CHF) nell'anno di imposta
2023; € 31680,38 (29.442 CHF) nell'anno di imposta 2022; importi dai quali vanno detratte le imposte, pari ad € 11'179.64 (10'390.00 CHF) nel 2024; ad € 2'051.80 (1'906.85 CHF) nel 2023 ed € 5486,93
(5099,25 CHF) nel 2022, destinate ad aumentare, dal momento che il padre, provvedendo in via diretta al mantenimento dei figli, non beneficerà più della deduzione degli importi sino ad oggi versati alla madre a questo stesso titolo (cfr. doc. 7 ricorso).
Andrebbero poi considerati gli ingenti costi dell'assicurazione sanitaria, pari ad € 4'931.10 (4'582.80
CHF) nel 2024; € 4'587.65 (4'263.60 CHF) nel 2023; € 4'549.55 (4'228.20 CHF) nel 2022, anche questi presumibilmente destinati ad aumentare in linea con l'andamento registrato negli ultimi anni
(cfr. doc. 8 ricorso).
Il padre ha anche documentato (i) di essere titolare di un conto corrente presso BA EKI, che reca un saldo al 06.11.2025 di € 25.415,75 (23.620 CHF), derivante per lo più dall'eredità paterna ricevuta nel pagina 5 di 7 2022-2023 (cfr. doc. 9); (ii) di non essere titolare di rapporti finanziari, diritti reali su beni immobili o su beni mobili registrati;
(iii) di non avere mutui e/o finanziamenti attivi;
(iv) di sostenere un esborso fisso mensile di € 915.00 (CHF 850.00), a titolo di compartecipazione alle spese di alloggio.
Circa la condizione economica della madre, i ricorrenti hanno rappresentato come la stessa, negli ultimi tre anni, abbia maturato i seguenti redditi imponibili da fabbricati e/o da locazione, anche in forma di affitti brevi, che risultano dalle proprie dichiarazioni (cfr. doc. 10), ovvero: (i) € 4.940,00 nell'anno d'imposta 2024; (ii) € 52.483,00 nell'anno d'imposta 2023; (iii) € 55.834,00 nell'anno d'imposta
2022; importi da cui detrarre le imposte come risultanti dalle medesime dichiarazioni.
Hanno altresì documentato come la stessa sia titolare: (i) di tre rapporti bancari che riportano i seguenti saldi, l'uno passivo e gli altri due attivi (cfr. doc. 11 ricorso), ovvero: Allianz BA - € 12.328.04 al
06.11.2025; Ifigest € 447,04 al 12.11.2025; MPS € 5.649,79 al 13.11.2025; (ii) dei rapporti finanziari ed assicurativi di cui alla documentazione allegata al ricorso (cfr. doc. 12 ricorso); (iii) di una serie di immobili meglio descritti nelle visure prodotte (cfr. doc. 13 ricorso); (iv) di due autovetture (cfr. doc.
14); (v) sotto il profilo passivo, di due mutui ipotecari, rispettivamente con Allianz BA, contratto nel
2017, per la durata di anni 10, con rata mensile di € 886,93; ed un secondo con MPS, contratto nel
2021, per la durata di anni 20, con rata mensile di € 508,09.
In considerazione di tutto quanto sopra, hanno rappresentato come il padre sarebbe, allo stato, in grado di contribuire al mantenimento dei figli continuando a destinare per il soddisfacimento dei loro bisogni ordinari e straordinari l'importo mensile di € 250,00 sino ad ora versato per ciascuno di loro, mentre la madre sarebbe in grado di poter contribuire al mantenimento dei figli versando un importo mensile non superiore ad € 750,00 per ciascun figlio, comprensivo del contributo per le spese straordinarie ed ogni ulteriore spesa di carattere straordinario o comunque al momento non prevedibile, che saranno quindi sostenute dal padre in ragione del 100%; il tutto avuto riguardo al costo medio mensile della vita di un figlio in età scolare in Svizzera, al contributo che la nonna materna si è dichiarata disponibile a corrispondere, vista l'urgenza del necessitato trasferimento dei nipoti in Svizzera.
Ciò posto, il Collegio non può che constatare come le predette condizioni, valutate in relazione alle circostanze fattuali documentate, tra cui in particolare il precario stato di salute della madre che ha reso necessaria la nomina di un amministratore di sostegno, risultino sostanzialmente equilibrate ed adeguate all'interesse della prole minorenne della coppia.
Anche con riferimento alla regolamentazione dei rapporti di natura economica, le previsioni contenute nelle conclusioni congiunte, valutate in relazione al collocamento dei minori presso il padre ed al loro prossimo trasferimento in Svizzera, appaiono tener conto sia delle attuali esigenze dei figli sia dei costi medi per figlio in età scolare. Equilibrate risultano anche le ulteriori pattuizioni e/o condizioni, pagina 6 di 7 parametrate alla particolare situazione venutasi a creare ed in particolare in considerazione dello stato di salute della madre, attualmente ricoverata in stato di incoscienza presso una clinica di riabilitazione a
Montevarchi.
Si osserva sul punto che le parti, nel rivedere le condizioni economiche, hanno condivisibilmente valorizzato le seguenti circostanze, visto il relativo notevole impatto sulle risorse familiari, ovvero: (i) il maggior costo della vita in Svizzera e con esso il maggior esborso necessario per far fronte ai bisogni di un figlio in età scolare, stimabile in un importo medio mensile di circa 1.650,00 – 1.850,00 CHF (€.
1. 800 – 2.000 circa) (cfr. doc. 6 ricorso); (ii) la sopravvenuta incapacità di lavoro della madre;
(iii) le ingenti spese mediche che la madre dovrà sostenere per sé, stimabili, su base annua, solo a titolo di retta per una struttura di lungodegenza, in un intervallo tra € 36.000,00 ed € 48.000,00 circa, nonché le significative pendenze fiscali maturate dalla stessa nei confronti del governo degli Stati Uniti, per le quali è in corso un complesso tentativo di definizione;
poste negative di notevole entità, alle quali la madre non potrà che far fronte con il proprio patrimonio, il tutto sotto la supervisione del Giudice
Tutelare; (iv) la maggiore tassazione che il padre sconterà a seguito della modifica delle pattuizioni relative al mantenimento dei figli.
Conclusivamente, alla luce delle concrete circostanze rappresentate dalle parti, dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, nonché dell'assenza di rilievi da parte del Pubblico Ministero, le suddette conclusioni congiunte possono essere integralmente recepite.
Le spese di lite, posta la concorde richiesta delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 473 – bis. 51 c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati nel ricorso congiunto depositato e come sopra ritrascritti;
2) dispone che il ricorso congiunto venga allegato alla presente Sentenza di cui costituisce parte integrante;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo Dott.ssa Claudia Frosini
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