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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/11/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5143/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Panci Parte_1 P.IVA_1
ricorrente e
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1
Avv.ti Francesco Alagna, Maurizio Deda e Vincenza Antonietta Bernardo resistente
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 228/2024 (R.G. 4055/2024), emesso dal Tribunale di Tivoli, sez. Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Ottoni e notificato unitamente ad atto di precetto in data 23.07.2024, con il quale veniva ingiunto di pagare al sig. la CP_1 somma di € 2.777,71 a titolo di TFR, l' eccepiva la compensazione Parte_1
totale del credito portato dall'ex dipendente, a fronte della fattura emessa dalla Pt_2
dell'importo di € 2.500,00, IVA esclusa, a titolo di intervento per recupero dati
[...]
effettuato sul pc in uso esclusivo al lavoratore, essendo emerso che in data 22.12.2023, ovvero nell'ultimo giorno effettivo di lavoro del sig. erano stati cancellati CP_1
tutti i files informatici ivi presenti, con conseguente danno alla proprietà intellettuale aziendale.
In ragione di ciò, la società opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare, revocare e/o sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo
n. 228/2024 – R.G. n. 4055/2023 - per tutti i motivi suesposti;
in via riconvenzionale, in accoglimento dell'eccezione di compensazione proposta con il presente atto, condannare il Sig. al pagamento, in favore della parte opponente, CP_1
della somma di Euro 272,29 quale eccedenza del credito risarcitorio facente capo alla ed opposto in compensazione;
in subordine, in caso di contestazione Parte_1
della pretesa risarcitoria, accertare e dichiarare che la è creditrice Parte_1
verso il Sig. della somma di Euro 3.050,00, a titolo di risarcimento CP_1
del danno derivante dai fatti sopra descritti e conseguentemente effettuare, anche
d'ufficio, un mero accertamento contabile di dare ed avere e conseguentemente condannare la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, della somma di Euro 272,29”.
Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo opposto;
a sostegno della propria pretesa, affermava che il proprio lavoro non consisteva nel creare formule chimiche nuove, costituenti proprietà intellettuale per l'azienda, ma nell'adattamento di formule preesistenti, e quindi già note. Negava, inoltre, che l' gli avesse assegnato un computer aziendale, in quanto per lo Parte_1
svolgimento della propria attività lavorativa si avvaleva dei computer e degli strumenti di laboratorio della Kemipol, società committente della datrice di lavoro. Precisava, infine, che i dipendenti effettuavano dei report trimestrali sugli avanzamenti delle attività di ricerca e di sviluppo e che tutti i dati venivano archiviati all'interno di un server aziendale, pertanto non era possibile isolare proprietà intellettuali aziendali all'interno di un unico supporto informatico.
Alla udienza di comparizione il Giudice procedeva all'interrogatorio libero del sig. il quale confermava il contenuto del ricorso e aggiungeva: “Io non ho CP_1
eliminato nulla dal mio computer. Non avevo niente in uso personale. Il documento con cui mi era conferito il pc era successivo alla fine del rapporto. Rispetto all'accesso del computer del laboratorio raccoglievo i dati analitici relativi alle analisi chimiche
e poi la consultazione del sistema gestionale per la gestione della composizione dei prodotti. I dati erano contenuti all'interno di un server mentre i dati sulla composizione dei prodotti erano conservati all'interno del sistema gestionale che non è vincolato ad un terminale specifico. Io non potrei cancellare dati del sistema gestionale a meno di eseguire un atto vandalico ma non è il mio caso. Io non ho mia avuto un pc ma accedevo alle varie postazioni come tutti i dipendenti”.
La causa veniva istruita mediante l'escussione di testimoni;
all'esito della prova orale e fallito un ulteriore tentativo di conciliazione giudiziale tra le parti, la causa è stata così decisa sulle conclusioni rassegnate mediante il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Ed invero si ritiene che, alla luce della documentazione depositata e dell'esito della prova orale, l'opponente abbia assolto al proprio onere probatorio;
in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (ex multis Cassazione Civile, 23 gennaio 2023, n. 1892).
Nel caso in esame, seppure non sia contestato tra le parti che al lavoratore non sia stato corrisposto il TFR né l'entità dello stesso che risulta per tabulas dalle buste paga, è stata eccepita dall'opponente la presenza di un controcredito da portare in compensazione integrale.
Si riferisce, l'opponente, alla spesa sostenuta per il recupero di dati informatici che si trovavano nel computer aziendale utilizzato dal ricorrente comprensivi, quindi, oltre ai dati utente, desktop ecc anche di formule chimiche e dati inerenti all'attività lavorativa espletata.
Trattasi di una compensazione cd. atecnica, avendo i crediti origine da uno stesso rapporto lavorativo la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando dall' inadempimento di una delle parti.
In tal caso, la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza che sia neppure necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece,
l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (cfr., inter multis, Sez. L,
Sentenza n. 14688 del 29/08/2012).
Ebbene, il ricorrente ha specificato nel ricorso come non nel corso della sua attività non si occupava di creare formule chimiche nuove, qualificabili quali proprietà intellettuale per l'azienda, ma si limitava ad adattare formule chimiche preesistenti, e quindi già note, sulla base delle richieste della proprietà e tenendo conto della disponibilità, del prezzo e della qualità finale della miscela.
Conseguentemente, ha sostenuto che i dati salvati e asseritamente cancellati non potevano considerarsi un patrimonio datoriale necessario per l'attività aziendale o la cui mancanza potesse determinare un danno patrimoniale ( oltre a ribadire di non aver effettuato la cancellazione).
In realtà le affermazioni contenuto in ricorso confermano la circostanza che il lavoratore operava adattando formule chimiche, seppure non create ex novo, di proprietà datoriale in quanto elaborate nell'esecuzione o nell'adempimento del contratto/rapporto di lavoro con conseguente appartenenza dei relativi diritti di uso al datore di lavoro ( cfr. art 64 CPI D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).
Può affermarsi, quindi, come fosse diritto e interesse datoriale quello di mantenere i dati raccolti, elaborati e salvati dal ricorrente sul computer trattandosi, pacificamente, di formule chimiche necessarie e utili all'attività della società ed integranti comunque una forma di know-how aziendale seppure non si trattasse di formule “nuove” ma “adattate”.
Il ricorrente, peraltro, pur vendo affermato in udienza come “I dati relativamente alle analisi chimiche erano salvati nel computer del laboratorio chimico e anche in backup sui server aziendali in doppia copia” ( circostanza che conferma in astratto l'importanza dei dati per il datore di lavoro) non ha fornito prova alcuna di tale backup con specifico riguardo ai dati cancellati e, su tale modalità di duplice salvataggio, il testimone di parte opposta ha dichiarato soltanto: Tes_1
“…..l'opposto faceva formule chimiche che poi allegava al gestionale che si stava sviluppando e la produzione faceva l'imbottigliamento sotto le sue indicazioni. Io lo vedevo sul gestionale anche se non interferivo con l'attività della parte chimica.
Queste formule le vedeva solo lui e la produzione ovvero le persone che gestiscono il prodotto che devono realizzare” senza però che da tali dichiarazioni possa trarsi la prova che fosse avvenuto il salvataggio dei dati cancellati dal computer che usava il ricorrente.
Al contrario, il testimone dell'opponente ha dichiarato “ Io Testimone_2
sono il sistemista della Chemipol Group che gestisce anche la opponente. Io mi occupo della sicurezza informatica. C'è un contratto di manutenzione da un paio di anni. Se hanno necessità chiamano e andiamo sul posto. Vado sempre io. Ho conosciuto il ricorrente per cambiargli la password e sistemargli il computer in diverse occasioni.
Non ho potuto constatare di cosa si occupasse. Lui usava il programma che stavano sviluppando un'altra società per la Chiemipol sia Word Processor. Ogni persona ha il proprio username e password e si entra solo con la propria password. Mi hanno chiamato perché il computer dove era seduto l'opposto e su cui io ero già intervenuto come sopra riferito non si accendeva. Faceva scegliere l'utente dalla lista, si poteva selezionare il nome del ricorrente e non andava avanti. Invece normalmente a quel punto viene chiesta la password. Succede a volte quando il sistema non riesce più a trovare l'utente locale sul computer e non era mai capitato con il ricorrente. Ho cercato di capire come mai e ho visto che non c'era la cartella utente. Quando un dipendente se ne va siamo noi che procediamo alla cancellazione dell'utente dopo aver salvato i dati. O l'utente la cancella o può farlo l'amministratore del sistema ovvero io.
Nessun'altro può farlo. Cancellando la cartella utente tutto ciò che gli appartiene, desktop, documenti, posta elettronica viene cancellato. Poi io posso recuperarlo ma visto che era complicato ho dovuto mandarlo in un centro specifico per il recupero dei dati. Sono risalito al giorno in cui è stata cancellata la cartella ed era intorno alle 17:00 del giorno che mi hanno poi detto è stato l'ultimo giorno di lavoro dell'opposto. Il costo rientrava nel contratto che noi abbiamo con la opponente non ha richiesto spese aggiuntive. ADR Per cancellare la cartella utente è necessario inserire username e la password del titolare della cartella oppure quelle dell'amministratore. ADR l'Unico costo extra è stato il recupero dei dati presso il centro specializzato che abbiamo dovuto pagare noi e poi chiedere rimborso alla opponente. ADR Io vengo dalla scientifica dei carabinieri e sono un perito informatico da 25 anni. ADr Sul contenuto dei documenti cancellati non so rispondere. Non mi era mai capitato che dei dipendenti avessero cancellato la cartella utenti.”
Può ritenersi emerso dalle dichiarazioni del testimone, sulla cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, che il sig. disponeva dell'uso di un pc aziendale, CP_1
che l'accesso ad ogni pc aziendale avveniva mediante password e nome utente personali e, inoltre, che erano stati cancellati tutti i dati presenti nel pc (cartelle, file ecc) rendendo necessario l'intervento di un tecnico volto al recupero dei file e delle credenziali per l'accesso al pc, alla posta elettronica e all'account aziendale registrato sui portali. Si tratta, come evidente, di una condotta che può ragionevolmente essere attribuita al lavoratore , sulla base di quanto riferito dal testimone circa i soggetti che potevano operare la cancellazione, e che può definirsi come “inadempimento” in quanto negligente e certamente contraria a doveri di correttezza e buona fede che devono assistere l'esecuzione della prestazione del lavoratore.
La circostanza che nessun'altro soggetto rispetto al ricorrente avrebbe potuto accedervi, in quanto le credenziali di accesso potevano essere conosciute anche ad altri lavoratori, non doveva essere provata dall'opponente a fronte della testimonianza sopra indicata del tecnico;
le dichiarazioni di quest'ultimo, infatti, sono chiare e consentono di ritenere provata l'assenza dei dati, la cancellazione dell'account e il fatto che tale cancellazione potessero eseguirla solo l'amministratore di sistema ovvero il titolare dell'utenza.
Appare allora fondata la pretesa del convenuto di un risarcimento del danno consistito nell'esborso sostenuto per il pagamento dell'intervento del tecnico informatico volto al rispristino della funzionalità e dati sopra indicati.
Seppure, quindi, l' odierna opponente non abbia provato danni patrimoniali costituiti dall'impossibilità di utilizzo e sfruttamento economico del risultato dell'attività di ricerca e sviluppo portata avanti dal lavoratore nel corso del rapporto professionale dal momento della avvenuta cancellazione dei dati informatici sino al ripristino degli stessi, ciò non impedisce di ritenere imputabili al ricorrente i costi per il recupero dei dati che erano comunque rientranti nella proprietà aziendale e di cui legittimamente la società voleva rientrare in possesso.
Al riguardo è indubbio il fatto che l'azienda ha dovuto sostenere delle spese per recuperare i dati mancanti, quantificate in complessivi € 3.050,00, come da fattura in atti, con conseguente debito residuo in carico all'opposto di € 272,29.
Le spese di lite dell'intero giudizio, attesa l'assenza di richieste stragiudiziali dettagliate di pagamento delle spese dell'intervento tecnico da parte della società e la conseguente correttezza della scelta dell'opposto di agire in monitorio per le spettanze dovute relative alla cessazione del rapporto, consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- accoglie l'opposizione, annulla il decreto ingiuntivo n. 228/2024 (R.G.
4055/2024) emesso dal Tribunale di Tivoli e condanna la parte opposta
[...]
al pagamento in favore dell'opponente della somma CP_1 Parte_1
di € 272,29 per il titolo di cui in motivazione oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite.
Tivoli, il 12.11.2025
Il giudice
OB IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5143/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Panci Parte_1 P.IVA_1
ricorrente e
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1
Avv.ti Francesco Alagna, Maurizio Deda e Vincenza Antonietta Bernardo resistente
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 228/2024 (R.G. 4055/2024), emesso dal Tribunale di Tivoli, sez. Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Ottoni e notificato unitamente ad atto di precetto in data 23.07.2024, con il quale veniva ingiunto di pagare al sig. la CP_1 somma di € 2.777,71 a titolo di TFR, l' eccepiva la compensazione Parte_1
totale del credito portato dall'ex dipendente, a fronte della fattura emessa dalla Pt_2
dell'importo di € 2.500,00, IVA esclusa, a titolo di intervento per recupero dati
[...]
effettuato sul pc in uso esclusivo al lavoratore, essendo emerso che in data 22.12.2023, ovvero nell'ultimo giorno effettivo di lavoro del sig. erano stati cancellati CP_1
tutti i files informatici ivi presenti, con conseguente danno alla proprietà intellettuale aziendale.
In ragione di ciò, la società opponente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare, revocare e/o sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo
n. 228/2024 – R.G. n. 4055/2023 - per tutti i motivi suesposti;
in via riconvenzionale, in accoglimento dell'eccezione di compensazione proposta con il presente atto, condannare il Sig. al pagamento, in favore della parte opponente, CP_1
della somma di Euro 272,29 quale eccedenza del credito risarcitorio facente capo alla ed opposto in compensazione;
in subordine, in caso di contestazione Parte_1
della pretesa risarcitoria, accertare e dichiarare che la è creditrice Parte_1
verso il Sig. della somma di Euro 3.050,00, a titolo di risarcimento CP_1
del danno derivante dai fatti sopra descritti e conseguentemente effettuare, anche
d'ufficio, un mero accertamento contabile di dare ed avere e conseguentemente condannare la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, della somma di Euro 272,29”.
Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo opposto;
a sostegno della propria pretesa, affermava che il proprio lavoro non consisteva nel creare formule chimiche nuove, costituenti proprietà intellettuale per l'azienda, ma nell'adattamento di formule preesistenti, e quindi già note. Negava, inoltre, che l' gli avesse assegnato un computer aziendale, in quanto per lo Parte_1
svolgimento della propria attività lavorativa si avvaleva dei computer e degli strumenti di laboratorio della Kemipol, società committente della datrice di lavoro. Precisava, infine, che i dipendenti effettuavano dei report trimestrali sugli avanzamenti delle attività di ricerca e di sviluppo e che tutti i dati venivano archiviati all'interno di un server aziendale, pertanto non era possibile isolare proprietà intellettuali aziendali all'interno di un unico supporto informatico.
Alla udienza di comparizione il Giudice procedeva all'interrogatorio libero del sig. il quale confermava il contenuto del ricorso e aggiungeva: “Io non ho CP_1
eliminato nulla dal mio computer. Non avevo niente in uso personale. Il documento con cui mi era conferito il pc era successivo alla fine del rapporto. Rispetto all'accesso del computer del laboratorio raccoglievo i dati analitici relativi alle analisi chimiche
e poi la consultazione del sistema gestionale per la gestione della composizione dei prodotti. I dati erano contenuti all'interno di un server mentre i dati sulla composizione dei prodotti erano conservati all'interno del sistema gestionale che non è vincolato ad un terminale specifico. Io non potrei cancellare dati del sistema gestionale a meno di eseguire un atto vandalico ma non è il mio caso. Io non ho mia avuto un pc ma accedevo alle varie postazioni come tutti i dipendenti”.
La causa veniva istruita mediante l'escussione di testimoni;
all'esito della prova orale e fallito un ulteriore tentativo di conciliazione giudiziale tra le parti, la causa è stata così decisa sulle conclusioni rassegnate mediante il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Ed invero si ritiene che, alla luce della documentazione depositata e dell'esito della prova orale, l'opponente abbia assolto al proprio onere probatorio;
in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (ex multis Cassazione Civile, 23 gennaio 2023, n. 1892).
Nel caso in esame, seppure non sia contestato tra le parti che al lavoratore non sia stato corrisposto il TFR né l'entità dello stesso che risulta per tabulas dalle buste paga, è stata eccepita dall'opponente la presenza di un controcredito da portare in compensazione integrale.
Si riferisce, l'opponente, alla spesa sostenuta per il recupero di dati informatici che si trovavano nel computer aziendale utilizzato dal ricorrente comprensivi, quindi, oltre ai dati utente, desktop ecc anche di formule chimiche e dati inerenti all'attività lavorativa espletata.
Trattasi di una compensazione cd. atecnica, avendo i crediti origine da uno stesso rapporto lavorativo la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando dall' inadempimento di una delle parti.
In tal caso, la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza che sia neppure necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece,
l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (cfr., inter multis, Sez. L,
Sentenza n. 14688 del 29/08/2012).
Ebbene, il ricorrente ha specificato nel ricorso come non nel corso della sua attività non si occupava di creare formule chimiche nuove, qualificabili quali proprietà intellettuale per l'azienda, ma si limitava ad adattare formule chimiche preesistenti, e quindi già note, sulla base delle richieste della proprietà e tenendo conto della disponibilità, del prezzo e della qualità finale della miscela.
Conseguentemente, ha sostenuto che i dati salvati e asseritamente cancellati non potevano considerarsi un patrimonio datoriale necessario per l'attività aziendale o la cui mancanza potesse determinare un danno patrimoniale ( oltre a ribadire di non aver effettuato la cancellazione).
In realtà le affermazioni contenuto in ricorso confermano la circostanza che il lavoratore operava adattando formule chimiche, seppure non create ex novo, di proprietà datoriale in quanto elaborate nell'esecuzione o nell'adempimento del contratto/rapporto di lavoro con conseguente appartenenza dei relativi diritti di uso al datore di lavoro ( cfr. art 64 CPI D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).
Può affermarsi, quindi, come fosse diritto e interesse datoriale quello di mantenere i dati raccolti, elaborati e salvati dal ricorrente sul computer trattandosi, pacificamente, di formule chimiche necessarie e utili all'attività della società ed integranti comunque una forma di know-how aziendale seppure non si trattasse di formule “nuove” ma “adattate”.
Il ricorrente, peraltro, pur vendo affermato in udienza come “I dati relativamente alle analisi chimiche erano salvati nel computer del laboratorio chimico e anche in backup sui server aziendali in doppia copia” ( circostanza che conferma in astratto l'importanza dei dati per il datore di lavoro) non ha fornito prova alcuna di tale backup con specifico riguardo ai dati cancellati e, su tale modalità di duplice salvataggio, il testimone di parte opposta ha dichiarato soltanto: Tes_1
“…..l'opposto faceva formule chimiche che poi allegava al gestionale che si stava sviluppando e la produzione faceva l'imbottigliamento sotto le sue indicazioni. Io lo vedevo sul gestionale anche se non interferivo con l'attività della parte chimica.
Queste formule le vedeva solo lui e la produzione ovvero le persone che gestiscono il prodotto che devono realizzare” senza però che da tali dichiarazioni possa trarsi la prova che fosse avvenuto il salvataggio dei dati cancellati dal computer che usava il ricorrente.
Al contrario, il testimone dell'opponente ha dichiarato “ Io Testimone_2
sono il sistemista della Chemipol Group che gestisce anche la opponente. Io mi occupo della sicurezza informatica. C'è un contratto di manutenzione da un paio di anni. Se hanno necessità chiamano e andiamo sul posto. Vado sempre io. Ho conosciuto il ricorrente per cambiargli la password e sistemargli il computer in diverse occasioni.
Non ho potuto constatare di cosa si occupasse. Lui usava il programma che stavano sviluppando un'altra società per la Chiemipol sia Word Processor. Ogni persona ha il proprio username e password e si entra solo con la propria password. Mi hanno chiamato perché il computer dove era seduto l'opposto e su cui io ero già intervenuto come sopra riferito non si accendeva. Faceva scegliere l'utente dalla lista, si poteva selezionare il nome del ricorrente e non andava avanti. Invece normalmente a quel punto viene chiesta la password. Succede a volte quando il sistema non riesce più a trovare l'utente locale sul computer e non era mai capitato con il ricorrente. Ho cercato di capire come mai e ho visto che non c'era la cartella utente. Quando un dipendente se ne va siamo noi che procediamo alla cancellazione dell'utente dopo aver salvato i dati. O l'utente la cancella o può farlo l'amministratore del sistema ovvero io.
Nessun'altro può farlo. Cancellando la cartella utente tutto ciò che gli appartiene, desktop, documenti, posta elettronica viene cancellato. Poi io posso recuperarlo ma visto che era complicato ho dovuto mandarlo in un centro specifico per il recupero dei dati. Sono risalito al giorno in cui è stata cancellata la cartella ed era intorno alle 17:00 del giorno che mi hanno poi detto è stato l'ultimo giorno di lavoro dell'opposto. Il costo rientrava nel contratto che noi abbiamo con la opponente non ha richiesto spese aggiuntive. ADR Per cancellare la cartella utente è necessario inserire username e la password del titolare della cartella oppure quelle dell'amministratore. ADR l'Unico costo extra è stato il recupero dei dati presso il centro specializzato che abbiamo dovuto pagare noi e poi chiedere rimborso alla opponente. ADR Io vengo dalla scientifica dei carabinieri e sono un perito informatico da 25 anni. ADr Sul contenuto dei documenti cancellati non so rispondere. Non mi era mai capitato che dei dipendenti avessero cancellato la cartella utenti.”
Può ritenersi emerso dalle dichiarazioni del testimone, sulla cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, che il sig. disponeva dell'uso di un pc aziendale, CP_1
che l'accesso ad ogni pc aziendale avveniva mediante password e nome utente personali e, inoltre, che erano stati cancellati tutti i dati presenti nel pc (cartelle, file ecc) rendendo necessario l'intervento di un tecnico volto al recupero dei file e delle credenziali per l'accesso al pc, alla posta elettronica e all'account aziendale registrato sui portali. Si tratta, come evidente, di una condotta che può ragionevolmente essere attribuita al lavoratore , sulla base di quanto riferito dal testimone circa i soggetti che potevano operare la cancellazione, e che può definirsi come “inadempimento” in quanto negligente e certamente contraria a doveri di correttezza e buona fede che devono assistere l'esecuzione della prestazione del lavoratore.
La circostanza che nessun'altro soggetto rispetto al ricorrente avrebbe potuto accedervi, in quanto le credenziali di accesso potevano essere conosciute anche ad altri lavoratori, non doveva essere provata dall'opponente a fronte della testimonianza sopra indicata del tecnico;
le dichiarazioni di quest'ultimo, infatti, sono chiare e consentono di ritenere provata l'assenza dei dati, la cancellazione dell'account e il fatto che tale cancellazione potessero eseguirla solo l'amministratore di sistema ovvero il titolare dell'utenza.
Appare allora fondata la pretesa del convenuto di un risarcimento del danno consistito nell'esborso sostenuto per il pagamento dell'intervento del tecnico informatico volto al rispristino della funzionalità e dati sopra indicati.
Seppure, quindi, l' odierna opponente non abbia provato danni patrimoniali costituiti dall'impossibilità di utilizzo e sfruttamento economico del risultato dell'attività di ricerca e sviluppo portata avanti dal lavoratore nel corso del rapporto professionale dal momento della avvenuta cancellazione dei dati informatici sino al ripristino degli stessi, ciò non impedisce di ritenere imputabili al ricorrente i costi per il recupero dei dati che erano comunque rientranti nella proprietà aziendale e di cui legittimamente la società voleva rientrare in possesso.
Al riguardo è indubbio il fatto che l'azienda ha dovuto sostenere delle spese per recuperare i dati mancanti, quantificate in complessivi € 3.050,00, come da fattura in atti, con conseguente debito residuo in carico all'opposto di € 272,29.
Le spese di lite dell'intero giudizio, attesa l'assenza di richieste stragiudiziali dettagliate di pagamento delle spese dell'intervento tecnico da parte della società e la conseguente correttezza della scelta dell'opposto di agire in monitorio per le spettanze dovute relative alla cessazione del rapporto, consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- accoglie l'opposizione, annulla il decreto ingiuntivo n. 228/2024 (R.G.
4055/2024) emesso dal Tribunale di Tivoli e condanna la parte opposta
[...]
al pagamento in favore dell'opponente della somma CP_1 Parte_1
di € 272,29 per il titolo di cui in motivazione oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite.
Tivoli, il 12.11.2025
Il giudice
OB IS