Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 3855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3855 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03855/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11600/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11600 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossana Delbarba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d’Italia ad Islamabad, non costituiti in giudizio
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio
nonché per l’accertamento
dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RO OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce ex art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Come è noto, i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
Con riferimento al caso di specie, costituisce oggetto della pretesa di parte ricorrente l’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato.
Tale procedimento richiede anzitutto lo svolgimento di una fase preliminare, consistente nella fissazione di un appuntamento presso l’Ambasciata, in occasione del quale la richiesta di visto viene formalizzata.
L’anzidetta fase preliminare rientra pienamente nell’ambito del procedimento amministrativo in questione (ed è, quindi, suscettibile di sindacato giurisdizionale), atteso che, altrimenti si verrebbe a creare una sorta di diaframma tra Amministrazione e amministrati, sottratto a qualsiasi forma di pretesa giustiziabile (così si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2819 del 2 aprile 2025).
Verrebbe, in altri termini, vanificata la disciplina concernente i termini procedimentali, a fronte di un comportamento costituente sostanzialmente una forma di arresto procedimentale.
Ad ulteriore conferma di quanto rappresentato, va richiamato anche l’art. 9, par. 2, del regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (c.d. Codice Visti), il quale prevede che, nei casi in cui i richiedenti sono “tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda, … l’appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento”.
Pur trattandosi di una disposizione priva di carattere immediatamente precettivo (utilizzando essa la dizione “di norma”), specialmente nel caso di specie, in cui si tratta di un visto “ nazionale ”, sottratto alla disciplina del Codice Visti, non può non riconoscersi una rilevanza sistematica a tale disposizione, nella misura in cui essa conferma la piena rilevanza giuridica della scansione temporale dell’intero procedimento, comprendente anche la fase preordinata alla fissazione dell’appuntamento.
Se per il termine finale occorre far riferimento ai novanta giorni dalla presentazione formale della domanda di visto, di cui all’art. 5, comma 8, del DPR 394/1999, è evidente che per la fissazione dell’appuntamento volto alla formalizzazione dell’istanza il termine – che decorre dalla diffida presentata dall’interessato – non può che essere molto più breve, soprattutto nella materia dei visti per motivi di studio, che attiene in primo luogo all’anno accademico in corso.
A questo scopo soccorre il riferimento analogico ai quindici giorni di cui alla menzionata previsione del Codice Visti.
Per le ragioni esposte, la richiesta di fissazione di un appuntamento si atteggia quale istanza rivolta all’Amministrazione a norma della disciplina generale sul procedimento amministrativo; e, quindi, appare idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione.
Quest’ultima, tuttavia, nel caso di specie è rimasta inerte; e ciò giustifica l’accoglimento del ricorso, con conseguente condanna dell’Ambasciata d’Italia in Islamabad a procedere alla convocazione del ricorrente, con la massima sollecitudine, e comunque non oltre nel termine di ulteriori 20 (venti) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Alla eventuale nomina di un commissario ad acta si provvederà con separato provvedimento, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
Quanto alle spese di lite, se ne deve disporre la compensazione, in considerazione del lasso temporale non particolarmente esteso intercorso tra la presentazione della richiesta di appuntamento e l’introduzione del presente giudizio, nonché del comportamento processuale tenuto dalla pubblica amministrazione, oltre che della situazione di obiettiva difficoltà organizzativa improvvisamente insorta.
Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è in ogni caso dovuta dall’Amministrazione soccombente la restituzione alla parte ricorrente delle somme corrisposte a titolo di contributo unificato, ove versate, da liquidare in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Ambasciata d’Italia di Islamabad di procedere tempestivamente alla convocazione della ricorrente, nel termine di 20 (venti) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Compensa le spese ed onera l’Amministrazione della refusione del contributo unificato, ove effettivamente versato, da corrispondere in favore dell’avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO OL, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.