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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/08/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2302/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2302 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TUDISCA ANGELO, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti GIARDINA GIUSEPPE
e GIOVANNI PACI, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
e nei confronti di
(C.F. ); CP_2 P.IVA_3
- terzo pignorato contumace -
oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 14.5.2025, al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_2
convenuto in giudizio introducendo la fase di merito dell'opposizione Controparte_3
avverso l'atto di pignoramento esattoriale presso terzi ex artt. 72 bis e 72 ter DPR 602/1973 n.
1 n. 29284202300000461001 (terzo pignorato: ) che le aveva notificato a mezzo PEC CP_4
il 17.7.2023 per il recupero del complessivo importo di € 237.506.27, dovuto a diversi enti impositori per crediti di varia natura.
L'opposizione era stata presentata dinanzi al G.E. da , con ricorso ex artt. 615 c. CP_1
II e 617 c.p.c., sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
“1) nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto per nullità e/o inesistenza giuridica della
notifica in quanto comunicato irregolarmente ed arbitrariamente tramite p.e.c.:
1.2) inesistenza giuridica della notifica degli atti impugnati in quanto inviati da un indirizzo pec
del concessionario che non risulta inserito negli elenchi del reginde ne dell'i.p.a..
1.3) inesistenza giuridica della notifica e dell'atto impugnati per mancata attestazione di conformità
all'originale analogico rimasto in possesso di ader;
2) eccezione di nullità dell'atto di pignoramento opposto e delle cartelle di pagamento e degli altri
atti sottesi per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche - sotto altro profilo;
3) nullità dell'atto di pignoramento impugnato per mancata indicazione del responsabile del
procedimento esattoriale - violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e della legge 241/90 -;
4) eccezione di nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto e degli atti sottesi - non meglio
precisati- per assoluto difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17
legge 212/2000, dell'art 8 – d. lgs n. 32/2001 nonché dell'art 24 cost. (diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/90
in relazione a tutti gli atti richiamati negli atti impugnati;
5) nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto per inefficacia dei ruoli quale conseguenza
della violazione del combinato disposto di cui all'art. 86 ed all'art. 50 d.p.r. 602/73 ovvero poiché non
precedute dalle comunicazioni degli avvisi di pagamento presupposti come prescritto dall'art. 77 d.p.r.
602/73;
6) nullità dell'atto di pignoramento e degli atti presupposti parimenti impugnati per assoluto difetto
di motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi di mora sia dell'aggio applicati per assoluta
incostituzionalità dello stesso;
7) nullità dell'atto di pignoramento impugnato e degli atti sottesi per inesistenza giuridica della
pretesa ed intervenuta prescrizione della pretesa vantata poiché fondato su titoli irrimediabilmente
decaduti - prescritti.”
2 Ebbene, premettendo che il Giudice dell'Esecuzione nell'ambito della fase cautelare del presente procedimento (Proc. Trib. Agrigento R.G. . n. 640/2023) aveva sospeso la CP_5
suddetta procedura esecutiva presso terzi, la creditrice - attrice nella presente fase di merito -
ha chiesto all'intestato Tribunale di ritenere e dichiarare, in via preliminare, il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Tributario di Caltanissetta.
In ogni caso, ha affermato l'infondatezza dell'eccepita all'inesistenza e/o illegittima notifica degli avvisi di addebito presupposti, in quanto:
- lo stesso legislatore, modificando l'art. 26 del DRP 602/73, ha espressamente stabilito che non si applica l'art. 149 bis c.p.c. che prevede la notifica a mezzo pec con l'intervento dell'Ufficiale giudiziario;
- la mancata nomina e/o l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non costituisce, per costante giurisprudenza amministrativa, un motivo di invalidità del provvedimento finale costituendo al più una mera irregolarità insuscettibile di determinare l'invalidità del provvedimento;
- l'indicazione delle cartelle di pagamento e la relativa data di notifica è sufficiente a rendere edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo;
- il contribuente non può fare valere innanzi al Giudice ordinario eccezioni che avrebbe dovuto tempestivamente proporre impugnando la cartella di pagamento o gli altri atti previsti dall'art 19 del d.lgs 546/1992; le cartelle sono state comunque ritualmente e regolarmente notificate nei termini e nei modi di legge.
Tardivamente costituita, la ha eccepito la “nullità e/o inesistenza giuridica della CP_1
procura alle liti conferita da a.d.e.r. stante che non risulta né datata né è stato indicato con precisione il
luogo di rilascio”.
Ha poi svolto delle contraddittorie difese in rito, premettendo “che la presente azione deve
essere qualificata come accertamento negativo di debito nella forma di opposizione agli atti esecutivi e/o
all'esecuzione ex art. 615-617 C.P.C. (proposta correttamente avanti il Giudice dell'Esecuzione
Ordinario) in quanto l'esecuzione non è ancora iniziata e riguarda questioni afferenti a fatti estintivi
del credito antecedenti e/o sopravvenuti” e quindi - citando la Corte di Cassazione - “che spetta alla
giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale
dell'atto esecutivo come tale”; tuttavia, nel prosieguo, rileva “il difetto di Giurisdizione del Giudice
3 oggi adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Caltanissetta, limitatamente a quelle cartelle
di pagamento rientranti, appunto, nella giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria”.
Nel merito, ha insistito per la nullità degli atti sottesi e prodromici all'impugnato atto di pignoramento presso terzi per invalidità della notifica e “inesistenza della pretesa ovvero per
intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa vantata”.
Pur correttamente evocata in giudizio l' non si è costituita e, pertanto, ne va CP_4
dichiarata la contumacia.
La causa - istruita documentalmente - è stata trattenuta in decisione in data 14.5.2025
assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto, è preliminarmente necessario analizzare l'eccezione di nullità
della procura alle liti rilasciata da parte opponente.
Sul punto, in maniera assorbente, si rileva che - in adesione al principio di conservazione degli atti e di salvaguardia del diritto di difesa - dalla lettera dell'art. 83 c.p.c. non si evince che la data o il luogo di conferimento sia requisito di forma e di contenuto della procura alle liti;
conseguentemente, una procura è validamente conferita per un determinato giudizio quando la stessa è materialmente congiunta all'atto, ciò sia se si tratta di procura nativa digitale sia se si tratta di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo (Cass.
sent. n. 2075/2024). Nel caso di specie, la procura contiene l'indicazione specifica della data di conferimento (22 giugno 2023), antecedente sia alla redazione sia alla notifica dell'atto di citazione, ed è stata allegata mediante strumenti informatici all'atto introduttivo, pertanto, si ritiene validamente attribuita al difensore.
Va poi chiarito - ancora in via preordinata - che alcun provvedimento verrà oggi adottato in ordine alla revoca della sospensione della procedura esecutiva pronunciata dal Giudice
dell'Esecuzione, ciò poiché il relativo potere si è esaurito nella fase cautelare e non può essere esercitato nel giudizio di merito.
Tanto premesso, il rilievo sul difetto di giurisdizione è fondato in quanto da un lato il pignoramento presso terzi oggetto di causa si basa su debiti di natura tributaria (cartella n.
292 2020 00073251 89 000 IMU e tassa automobilistica;
cartella n. 292 2020 00073252 90 000
IVA; cartella n. 292 2021 00136124 77 000 recupero crediti CTP Caltanissetta;
cartella n. 292
2022 00105016 14 000 controllo modello unico) e dall'altro, l'opposizione agli atti esecutivi ha
4 ad oggetto l'atto di pignoramento viziato per omessa o invalida notifica della cartella (atto presupposto); con la conseguenza che deve essere proposta dinnanzi al giudice tributario ai sensi degli artt. 2 c. 1 e 19 d. lgs. 546/1992 e art. 57 DPR 602/1973.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in caso di
(lamentata) omessa notifica dell'atto presupposto, il pignoramento presso terzi è ritenuto dal debitore quale primo atto con il quale ha avuto conoscenza della pretesa tributaria da parte dell'amministrazione esattoriale. In questi casi, dunque, la reazione del debitore non può
avere natura di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi bensì natura impugnatoria,
rientrando nella cognizione del Giudice tributario (tra le altre, più recentemente, Cass. Civ. n.
22754/2024).
Ciò in applicazione del principio espresso a Sezioni Unite n. 7882/2020 dalla Suprema
Corte secondo cui: “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura
tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il
discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione
tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione
della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento
dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo
come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici)
nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida
notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione,
inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di
conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Pertanto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda dell'opponente debitore volta a paralizzare l'esecuzione coattiva di cui al pignoramento esattoriale presso terzi ex artt. 72 bis e 72 ter DPR 602/1973 n. 29284202300000461001 (terzo pignorato ). CP_4
Considerato che la presente decisione è pronunciata interamente in rito e che parte convenuta ha concluso aderendo all'eccezione circa il difetto di giurisdizione, si ritiene vi
5 siano giusti motivi per compensare per ½ le spese di lite tra le parti, ponendo la quota restante in capo al debitore opponente, che viene liquidata come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), senza considerare la fase istruttoria non tenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di , CP_4
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario
dell'opposizione avverso il pignoramento esattoriale n 29284202300000461/001 del 17 luglio
2023;
compensa per ½ le spese di lite;
condanna a rifondere a parte attrice il restante ½ delle spese di lite che liquida CP_1
in € 4.200,00 per compensi, oltre € 204,00 per spese esenti e oltre spese forfetarie, IVA e CPA
se dovuti e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 23 agosto 2025
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2302 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TUDISCA ANGELO, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti GIARDINA GIUSEPPE
e GIOVANNI PACI, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
e nei confronti di
(C.F. ); CP_2 P.IVA_3
- terzo pignorato contumace -
oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 14.5.2025, al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_2
convenuto in giudizio introducendo la fase di merito dell'opposizione Controparte_3
avverso l'atto di pignoramento esattoriale presso terzi ex artt. 72 bis e 72 ter DPR 602/1973 n.
1 n. 29284202300000461001 (terzo pignorato: ) che le aveva notificato a mezzo PEC CP_4
il 17.7.2023 per il recupero del complessivo importo di € 237.506.27, dovuto a diversi enti impositori per crediti di varia natura.
L'opposizione era stata presentata dinanzi al G.E. da , con ricorso ex artt. 615 c. CP_1
II e 617 c.p.c., sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
“1) nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto per nullità e/o inesistenza giuridica della
notifica in quanto comunicato irregolarmente ed arbitrariamente tramite p.e.c.:
1.2) inesistenza giuridica della notifica degli atti impugnati in quanto inviati da un indirizzo pec
del concessionario che non risulta inserito negli elenchi del reginde ne dell'i.p.a..
1.3) inesistenza giuridica della notifica e dell'atto impugnati per mancata attestazione di conformità
all'originale analogico rimasto in possesso di ader;
2) eccezione di nullità dell'atto di pignoramento opposto e delle cartelle di pagamento e degli altri
atti sottesi per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche - sotto altro profilo;
3) nullità dell'atto di pignoramento impugnato per mancata indicazione del responsabile del
procedimento esattoriale - violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e della legge 241/90 -;
4) eccezione di nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto e degli atti sottesi - non meglio
precisati- per assoluto difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17
legge 212/2000, dell'art 8 – d. lgs n. 32/2001 nonché dell'art 24 cost. (diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/90
in relazione a tutti gli atti richiamati negli atti impugnati;
5) nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto per inefficacia dei ruoli quale conseguenza
della violazione del combinato disposto di cui all'art. 86 ed all'art. 50 d.p.r. 602/73 ovvero poiché non
precedute dalle comunicazioni degli avvisi di pagamento presupposti come prescritto dall'art. 77 d.p.r.
602/73;
6) nullità dell'atto di pignoramento e degli atti presupposti parimenti impugnati per assoluto difetto
di motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi di mora sia dell'aggio applicati per assoluta
incostituzionalità dello stesso;
7) nullità dell'atto di pignoramento impugnato e degli atti sottesi per inesistenza giuridica della
pretesa ed intervenuta prescrizione della pretesa vantata poiché fondato su titoli irrimediabilmente
decaduti - prescritti.”
2 Ebbene, premettendo che il Giudice dell'Esecuzione nell'ambito della fase cautelare del presente procedimento (Proc. Trib. Agrigento R.G. . n. 640/2023) aveva sospeso la CP_5
suddetta procedura esecutiva presso terzi, la creditrice - attrice nella presente fase di merito -
ha chiesto all'intestato Tribunale di ritenere e dichiarare, in via preliminare, il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Tributario di Caltanissetta.
In ogni caso, ha affermato l'infondatezza dell'eccepita all'inesistenza e/o illegittima notifica degli avvisi di addebito presupposti, in quanto:
- lo stesso legislatore, modificando l'art. 26 del DRP 602/73, ha espressamente stabilito che non si applica l'art. 149 bis c.p.c. che prevede la notifica a mezzo pec con l'intervento dell'Ufficiale giudiziario;
- la mancata nomina e/o l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non costituisce, per costante giurisprudenza amministrativa, un motivo di invalidità del provvedimento finale costituendo al più una mera irregolarità insuscettibile di determinare l'invalidità del provvedimento;
- l'indicazione delle cartelle di pagamento e la relativa data di notifica è sufficiente a rendere edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo;
- il contribuente non può fare valere innanzi al Giudice ordinario eccezioni che avrebbe dovuto tempestivamente proporre impugnando la cartella di pagamento o gli altri atti previsti dall'art 19 del d.lgs 546/1992; le cartelle sono state comunque ritualmente e regolarmente notificate nei termini e nei modi di legge.
Tardivamente costituita, la ha eccepito la “nullità e/o inesistenza giuridica della CP_1
procura alle liti conferita da a.d.e.r. stante che non risulta né datata né è stato indicato con precisione il
luogo di rilascio”.
Ha poi svolto delle contraddittorie difese in rito, premettendo “che la presente azione deve
essere qualificata come accertamento negativo di debito nella forma di opposizione agli atti esecutivi e/o
all'esecuzione ex art. 615-617 C.P.C. (proposta correttamente avanti il Giudice dell'Esecuzione
Ordinario) in quanto l'esecuzione non è ancora iniziata e riguarda questioni afferenti a fatti estintivi
del credito antecedenti e/o sopravvenuti” e quindi - citando la Corte di Cassazione - “che spetta alla
giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale
dell'atto esecutivo come tale”; tuttavia, nel prosieguo, rileva “il difetto di Giurisdizione del Giudice
3 oggi adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Caltanissetta, limitatamente a quelle cartelle
di pagamento rientranti, appunto, nella giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria”.
Nel merito, ha insistito per la nullità degli atti sottesi e prodromici all'impugnato atto di pignoramento presso terzi per invalidità della notifica e “inesistenza della pretesa ovvero per
intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa vantata”.
Pur correttamente evocata in giudizio l' non si è costituita e, pertanto, ne va CP_4
dichiarata la contumacia.
La causa - istruita documentalmente - è stata trattenuta in decisione in data 14.5.2025
assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto, è preliminarmente necessario analizzare l'eccezione di nullità
della procura alle liti rilasciata da parte opponente.
Sul punto, in maniera assorbente, si rileva che - in adesione al principio di conservazione degli atti e di salvaguardia del diritto di difesa - dalla lettera dell'art. 83 c.p.c. non si evince che la data o il luogo di conferimento sia requisito di forma e di contenuto della procura alle liti;
conseguentemente, una procura è validamente conferita per un determinato giudizio quando la stessa è materialmente congiunta all'atto, ciò sia se si tratta di procura nativa digitale sia se si tratta di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo (Cass.
sent. n. 2075/2024). Nel caso di specie, la procura contiene l'indicazione specifica della data di conferimento (22 giugno 2023), antecedente sia alla redazione sia alla notifica dell'atto di citazione, ed è stata allegata mediante strumenti informatici all'atto introduttivo, pertanto, si ritiene validamente attribuita al difensore.
Va poi chiarito - ancora in via preordinata - che alcun provvedimento verrà oggi adottato in ordine alla revoca della sospensione della procedura esecutiva pronunciata dal Giudice
dell'Esecuzione, ciò poiché il relativo potere si è esaurito nella fase cautelare e non può essere esercitato nel giudizio di merito.
Tanto premesso, il rilievo sul difetto di giurisdizione è fondato in quanto da un lato il pignoramento presso terzi oggetto di causa si basa su debiti di natura tributaria (cartella n.
292 2020 00073251 89 000 IMU e tassa automobilistica;
cartella n. 292 2020 00073252 90 000
IVA; cartella n. 292 2021 00136124 77 000 recupero crediti CTP Caltanissetta;
cartella n. 292
2022 00105016 14 000 controllo modello unico) e dall'altro, l'opposizione agli atti esecutivi ha
4 ad oggetto l'atto di pignoramento viziato per omessa o invalida notifica della cartella (atto presupposto); con la conseguenza che deve essere proposta dinnanzi al giudice tributario ai sensi degli artt. 2 c. 1 e 19 d. lgs. 546/1992 e art. 57 DPR 602/1973.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in caso di
(lamentata) omessa notifica dell'atto presupposto, il pignoramento presso terzi è ritenuto dal debitore quale primo atto con il quale ha avuto conoscenza della pretesa tributaria da parte dell'amministrazione esattoriale. In questi casi, dunque, la reazione del debitore non può
avere natura di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi bensì natura impugnatoria,
rientrando nella cognizione del Giudice tributario (tra le altre, più recentemente, Cass. Civ. n.
22754/2024).
Ciò in applicazione del principio espresso a Sezioni Unite n. 7882/2020 dalla Suprema
Corte secondo cui: “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura
tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il
discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione
tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione
della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento
dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla
giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo
come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici)
nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida
notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione,
inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di
conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Pertanto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda dell'opponente debitore volta a paralizzare l'esecuzione coattiva di cui al pignoramento esattoriale presso terzi ex artt. 72 bis e 72 ter DPR 602/1973 n. 29284202300000461001 (terzo pignorato ). CP_4
Considerato che la presente decisione è pronunciata interamente in rito e che parte convenuta ha concluso aderendo all'eccezione circa il difetto di giurisdizione, si ritiene vi
5 siano giusti motivi per compensare per ½ le spese di lite tra le parti, ponendo la quota restante in capo al debitore opponente, che viene liquidata come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), senza considerare la fase istruttoria non tenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di , CP_4
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario
dell'opposizione avverso il pignoramento esattoriale n 29284202300000461/001 del 17 luglio
2023;
compensa per ½ le spese di lite;
condanna a rifondere a parte attrice il restante ½ delle spese di lite che liquida CP_1
in € 4.200,00 per compensi, oltre € 204,00 per spese esenti e oltre spese forfetarie, IVA e CPA
se dovuti e come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 23 agosto 2025
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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