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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 382/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 51/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INT PAGAMENTO n. 29820239002558809 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29820239002558809, notificata il 26.08.2023, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER gli ha chiesto, per conto del Comune di Siracusa, il pagamento di € 5.412,07, dopo le seguenti 2 cartelle di pagamento:
1) n. 29820160025799743, notificata il 29.05.2017 per ICI 2011, di € 243,25;
2) n. 29820190000779957, notificata il 23.04.2019 per Tari 2011-2014, di € 5.168,82.
Si è costituita l'AdER, unico ente intimato, e anche il Comune, chiamato in causa dall'AdER.
Il 04.02.2026 il ricorrente ha depositato memoria.
Alla pubblica udienza del 16.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente, la costituzione del Comune va dichiarata inammissibile, perché, non essendo stato esso intimato, ed essendo quindi intervenuto, sebbene dietro chiamata in causa dell'AdER, l'atto di intervento avrebbe dovuto essere previamente notificato, come previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 546/92.
2) Nel costituirsi, l'AdER ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte, il che rende infondato il relativo motivo, e insussistente il difetto di motivazione.
La ritualità di tali notifiche andava contestata con motivi aggiunti, essendo a tal fine ogni tipo diverso di contestazione da parte della ricorrente del tutto inidonea.
Infatti, dopo il deposito, da parte dell'AdER, di quei documenti, con l'ultima memoria la ricorrente ha inteso far valere dei vizi di notifica degli atti citati, cioè vizi che attengono alla legittimità (anche) dell'atto
(l'intimazione) impugnato col ricorso, concretizzando una vera e propria “integrazione” del ricorso.
Ma stando così le cose, tali vizi avrebbero dovuto essere proposti nelle forme dei motivi aggiunti, perché
l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, ai commi 2 e 4, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria,
è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”, e “l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile”, cioè con ricorso notificato.
Pertanto, l'aver proposto quelle censure nella forma di mera memoria, non notificata, le rende inammissibili.
Con la recente ordinanza n. 16797 del 23.06.2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal
Collegio, la Corte di Cassazione ha ribadito che: - “la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n.
22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934;
Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva
(individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto
(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.
13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;
Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335)”;
- “in termini generali, poi, la Corte ha ripetutamente statuito che – tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto – le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio 2018, n. 12313; Cass., 18 settembre
2015, n. 18448)”;
- “e, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070)”;
- “quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si
è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti – ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31.12.92 n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n.
15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass.,
24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754)”;
- “nella fattispecie, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento –
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale”; - “né la relativa riproposizione in appello avrebbe potuto (diversamente) connotarne la natura giuridica che rimaneva quella di eccezioni nuove, mai ritualmente dedotte davanti al giudice del primo grado, ed una volta che l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, come s'è detto, non poteva ritenersi in relazione di continenza con qualsiasi (ed altro) vizio di nullità del procedimento notificatorio”;
- “va, da ultimo, rilevato…che la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì,
Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019,
n. 32637)”.
Di conseguenza, dovendo essere considerata rituale la notifica di quegli atti, il vizio lamentato va considerato insussistente.
3.1) Tuttavia, quando, il 26.08.2023, è stata notificata l'intimazione impugnata, per la pretesa fatta valere con la cartella 29820160025799743, notificata il 29.05.2017, la prescrizione, che in questo caso è di 5 anni, era già comunque maturata, perché questa decorre anche se l'atto presupposto, in questo caso la cartella, non sia stato impugnato.
Quando l'atto presupposto è il primo atto impositivo, la sua notifica impedisce soltanto la decadenza, ma da quel momento comincia a decorrere comunque (per la prima volta) la prescrizione.
Quando invece all'atto impositivo sia seguita la notifica di un altro atto, che abbia interrotto la prescrizione, da quel momento questa decorre di nuovo, e così via.
E infatti, sebbene in giurisprudenza sia pacifico che “l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella”, tuttavia è altrettanto pacifico che
“l'Amministrazione tributaria è pur sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione”, e “nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione della pretesa fiscale opponendo l'intimazione di pagamento” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 27/05/2025 n. 14108).
3.2) Al fine di scongiurare la prescrizione, l'AdER invoca sia la sospensione dei termini prevista dall'art. 1, commi 618-624, L. 27.12.2013 n. 147, e sia quella prevista dalla normativa emergenziale del periodo della pandemia.
L'art. 1, comma 618, della n. 147/2013 aveva previsto che “relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento”:
a) “di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del DPR 29.09.73 n. 602, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo DPR n. 602/73”;
b) “delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del d.lgs. 13.04.99 n. 112”.
Il comma 623 ha inoltre previsto che “per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio
2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”. Ma tale normativa è invocata dall'AdER a sproposito, visto che dai documenti da essa stessa prodotti risulta che il ruolo presupposto alla cartella n. 29820160025799743 è del 2016, per cui quella sospensione, che riguarda solo “i ruoli…affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013”, non può trovare applicazione.
3.3) Contrariamente a quanto affermato dall'AdER, la prescrizione non può essere evitata nemmeno dalla normativa del periodo della pandemia che ha prorogato i termini sia di decadenza che di prescrizione.
Per negare l'avvenuto maturarsi della prescrizione, l'AdER invoca l'art. 68 del D.L. 17/03/2020 n. 18, il quale ha previsto:
- al comma 1 che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. 31.05.2010 n. 78… Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159”;
- al comma 2 che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'art. 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del d.l. 02.03.2012 n. 16, …e alle ingiunzioni di cui al r.d. 14.04.1910 n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27.12.2019 n. 160”;
- al comma 2-bis che “nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21.02.2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21.02.2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21.02.2020”;
- e al comma 4-bis che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati”:
a) “di 12 mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di 24 mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
In sostanza, l'AdER sostiene che la normativa sopra richiamata vada letta in combinato disposto con l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 – esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, e che testualmente prevede”:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della L.
27.07.2000 n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”;
2. “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”;
3. “l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Ciò premesso, l'AdER sostiene che dal combinarsi di queste disposizioni sia derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg.
3.4) Questo Giudice non condivide tale ricostruzione delle norme di riferimento.
Il fatto è che il comma 1 dell'art. 68 è chiaro nel prevedere la sospensione dei termini dei “versamenti”, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, derivanti da cartelle di pagamento già “emesse” dagli agenti della riscossione.
E il richiamo delle “disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24.09.2015 n. 159” ha solo il senso di integrare quella disposizione, con la previsione per cui la “sospensione dei termini di versamento dei tributi” comporta
“altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle "stesse entrate", la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”.
Vale a dire che è vero che è così disposta anche “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza”, anche “a favore…degli agenti della riscossione…”, ma fermo restando che deve trattarsi sempre e comunque, proprio ai sensi del comma 1 dell'art. 68, non soltanto di cartelle di pagamento (già) “emesse dagli agenti della riscossione”, ma anche di versamenti, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, cosicché al contribuente, proprio in ragione della pandemia, viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono già stati chiesti e che sono appunto “in scadenza” e, analogamente, ai concessionari della riscossione, in presenza degli stessi presupposti, viene dato più tempo.
Ma non è pensabile che (solo) in favore di questi ultimi quella sospensione dei termini si applichi in qualsiasi momento sia cominciato a decorrere il termine di prescrizione, a qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, e in qualsiasi momento scada il termine di versamento, perché: se le due norme (comma 1 art. 68 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) vanno combinate, tale operazione interpretativa va fatta in tutti gli aspetti, come esposto, cioè secondo il tenore testuale e la loro ratio, e non secondo convenienza;
e perché significherebbe premiare inerzie e comportamenti negligenti che nulla hanno a che vedere con gli impedimenti legati alla pandemia.
3.5) Questo Giudice conosce l'ordinanza n. 960 del 15/01/2025, con cui la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sui commi 1 e 4 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, ai sensi dei quali “sono sospesi dall'8 marzo al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, e “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica…l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, ha chiarito che:
- “occorre…interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; - “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015…”.
Però, in applicazione dello stesso principio invocato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, riferito al tenore letterale della disposizione, non può non essere rilevato che l'art. 67 non subordina quella sospensione di termini a nessun requisito, mentre per l'art. 68 la sospensione dei termini è applicabile solo laddove si tratti di "versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021", il cui obbligo consegua a cartelle di pagamento già "emesse".
E pertanto, in questi casi non è ipotizzabile la sospensione “a catena” legittimata invece dalla Corte di
Cassazione in fattispecie ben diversa.
3.6) Va poi ricordato che lo stesso art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto anche una “proroga” di termini, prevedendo, al comma 4-bis, che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 19.05.2020 n.
34, …sono prorogati”:
a) “di 12 mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di 24 mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Anche il comma 4-bis, quindi, da una parte fa riferimento a un presupposto specifico affinché la descritta proroga possa trovare applicazione, e cioè che si tratti di carichi affidati all'agente della riscossione “durante il suddetto periodo di sospensione” “e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a),
b), e c), del d.l. 19.05.2020 n. 34”; dall'altra, disciplina tutt'altra fattispecie rispetto al comma 1, e cioè il caso in cui una cartella non sia ancora stata emessa, e si tratti quindi di carichi “affidati all'agente della riscossione” durante i descritti periodi.
Cosicché, non avendo ancora il concessionario emesso la cartella, visto che si tratta di carichi a esso affidati nel citato periodo, può usufruire della descritta proroga per emetterla.
Pertanto, come non è possibile ritenere applicabile al caso in esame la sospensione di cui al comma 1 dell'art. 68, analogamente non è possibile ritenere che il concessionario possa fruire di una proroga di termini pensata per fattispecie completamente diverse (nei termini esposti, sia per quanto riguarda la sospensione di 542 giorni che per la proroga di 2 anni, Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione n.
7 – Caltanissetta, sentenze n. 9581 del 20.12.2024, n. 610 del 27.01.2025 e n. 3104 del 28.04.2025).
Nel caso in esame, si tratta in modo evidente di carichi affidati ben prima del citato periodo di sospensione, per cui la suddetta proroga dei termini non trova applicazione, e la notifica dell'intimazione il 26.08.2023 è comunque tardiva, per cui essa va annullata, (solo) nella parte in cui fa seguito alla cartella n.
29820160025799743.
Per l'altra pretesa il ricorso va rigettato.
Poiché però la prima cartella riguarda solo un importo di € 243, mentre la seconda di € 5.168,82, e per questa pretesa il ricorso va rigettato, per questa parte le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
Spese compensate col Comune, visto che nei suoi confronti il ricorrente non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla in parte qua il provvedimento impugnato, e lo rigetta per il resto.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'AdER di parte delle spese di giudizio, liquidate in
€ 1.400,00, oltre accessori.
Dichiara inammissibile l'intervento del Comune di Siracusa, e compensa le spese.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 51/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INT PAGAMENTO n. 29820239002558809 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29820239002558809, notificata il 26.08.2023, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER gli ha chiesto, per conto del Comune di Siracusa, il pagamento di € 5.412,07, dopo le seguenti 2 cartelle di pagamento:
1) n. 29820160025799743, notificata il 29.05.2017 per ICI 2011, di € 243,25;
2) n. 29820190000779957, notificata il 23.04.2019 per Tari 2011-2014, di € 5.168,82.
Si è costituita l'AdER, unico ente intimato, e anche il Comune, chiamato in causa dall'AdER.
Il 04.02.2026 il ricorrente ha depositato memoria.
Alla pubblica udienza del 16.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente, la costituzione del Comune va dichiarata inammissibile, perché, non essendo stato esso intimato, ed essendo quindi intervenuto, sebbene dietro chiamata in causa dell'AdER, l'atto di intervento avrebbe dovuto essere previamente notificato, come previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 546/92.
2) Nel costituirsi, l'AdER ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte, il che rende infondato il relativo motivo, e insussistente il difetto di motivazione.
La ritualità di tali notifiche andava contestata con motivi aggiunti, essendo a tal fine ogni tipo diverso di contestazione da parte della ricorrente del tutto inidonea.
Infatti, dopo il deposito, da parte dell'AdER, di quei documenti, con l'ultima memoria la ricorrente ha inteso far valere dei vizi di notifica degli atti citati, cioè vizi che attengono alla legittimità (anche) dell'atto
(l'intimazione) impugnato col ricorso, concretizzando una vera e propria “integrazione” del ricorso.
Ma stando così le cose, tali vizi avrebbero dovuto essere proposti nelle forme dei motivi aggiunti, perché
l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, ai commi 2 e 4, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria,
è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”, e “l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile”, cioè con ricorso notificato.
Pertanto, l'aver proposto quelle censure nella forma di mera memoria, non notificata, le rende inammissibili.
Con la recente ordinanza n. 16797 del 23.06.2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal
Collegio, la Corte di Cassazione ha ribadito che: - “la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n.
22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934;
Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva
(individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto
(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.
13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;
Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335)”;
- “in termini generali, poi, la Corte ha ripetutamente statuito che – tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto – le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio 2018, n. 12313; Cass., 18 settembre
2015, n. 18448)”;
- “e, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070)”;
- “quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si
è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti – ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31.12.92 n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n.
15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass.,
24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754)”;
- “nella fattispecie, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento –
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale”; - “né la relativa riproposizione in appello avrebbe potuto (diversamente) connotarne la natura giuridica che rimaneva quella di eccezioni nuove, mai ritualmente dedotte davanti al giudice del primo grado, ed una volta che l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, come s'è detto, non poteva ritenersi in relazione di continenza con qualsiasi (ed altro) vizio di nullità del procedimento notificatorio”;
- “va, da ultimo, rilevato…che la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì,
Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019,
n. 32637)”.
Di conseguenza, dovendo essere considerata rituale la notifica di quegli atti, il vizio lamentato va considerato insussistente.
3.1) Tuttavia, quando, il 26.08.2023, è stata notificata l'intimazione impugnata, per la pretesa fatta valere con la cartella 29820160025799743, notificata il 29.05.2017, la prescrizione, che in questo caso è di 5 anni, era già comunque maturata, perché questa decorre anche se l'atto presupposto, in questo caso la cartella, non sia stato impugnato.
Quando l'atto presupposto è il primo atto impositivo, la sua notifica impedisce soltanto la decadenza, ma da quel momento comincia a decorrere comunque (per la prima volta) la prescrizione.
Quando invece all'atto impositivo sia seguita la notifica di un altro atto, che abbia interrotto la prescrizione, da quel momento questa decorre di nuovo, e così via.
E infatti, sebbene in giurisprudenza sia pacifico che “l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella”, tuttavia è altrettanto pacifico che
“l'Amministrazione tributaria è pur sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione”, e “nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione della pretesa fiscale opponendo l'intimazione di pagamento” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 27/05/2025 n. 14108).
3.2) Al fine di scongiurare la prescrizione, l'AdER invoca sia la sospensione dei termini prevista dall'art. 1, commi 618-624, L. 27.12.2013 n. 147, e sia quella prevista dalla normativa emergenziale del periodo della pandemia.
L'art. 1, comma 618, della n. 147/2013 aveva previsto che “relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento”:
a) “di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del DPR 29.09.73 n. 602, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo DPR n. 602/73”;
b) “delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del d.lgs. 13.04.99 n. 112”.
Il comma 623 ha inoltre previsto che “per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio
2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”. Ma tale normativa è invocata dall'AdER a sproposito, visto che dai documenti da essa stessa prodotti risulta che il ruolo presupposto alla cartella n. 29820160025799743 è del 2016, per cui quella sospensione, che riguarda solo “i ruoli…affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013”, non può trovare applicazione.
3.3) Contrariamente a quanto affermato dall'AdER, la prescrizione non può essere evitata nemmeno dalla normativa del periodo della pandemia che ha prorogato i termini sia di decadenza che di prescrizione.
Per negare l'avvenuto maturarsi della prescrizione, l'AdER invoca l'art. 68 del D.L. 17/03/2020 n. 18, il quale ha previsto:
- al comma 1 che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. 31.05.2010 n. 78… Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159”;
- al comma 2 che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'art. 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del d.l. 02.03.2012 n. 16, …e alle ingiunzioni di cui al r.d. 14.04.1910 n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27.12.2019 n. 160”;
- al comma 2-bis che “nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21.02.2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21.02.2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21.02.2020”;
- e al comma 4-bis che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati”:
a) “di 12 mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di 24 mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
In sostanza, l'AdER sostiene che la normativa sopra richiamata vada letta in combinato disposto con l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 – esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 – che interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, e che testualmente prevede”:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della L.
27.07.2000 n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”;
2. “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati … fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”;
3. “l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Ciò premesso, l'AdER sostiene che dal combinarsi di queste disposizioni sia derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg.
3.4) Questo Giudice non condivide tale ricostruzione delle norme di riferimento.
Il fatto è che il comma 1 dell'art. 68 è chiaro nel prevedere la sospensione dei termini dei “versamenti”, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, derivanti da cartelle di pagamento già “emesse” dagli agenti della riscossione.
E il richiamo delle “disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24.09.2015 n. 159” ha solo il senso di integrare quella disposizione, con la previsione per cui la “sospensione dei termini di versamento dei tributi” comporta
“altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle "stesse entrate", la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”.
Vale a dire che è vero che è così disposta anche “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza”, anche “a favore…degli agenti della riscossione…”, ma fermo restando che deve trattarsi sempre e comunque, proprio ai sensi del comma 1 dell'art. 68, non soltanto di cartelle di pagamento (già) “emesse dagli agenti della riscossione”, ma anche di versamenti, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, cosicché al contribuente, proprio in ragione della pandemia, viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono già stati chiesti e che sono appunto “in scadenza” e, analogamente, ai concessionari della riscossione, in presenza degli stessi presupposti, viene dato più tempo.
Ma non è pensabile che (solo) in favore di questi ultimi quella sospensione dei termini si applichi in qualsiasi momento sia cominciato a decorrere il termine di prescrizione, a qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, e in qualsiasi momento scada il termine di versamento, perché: se le due norme (comma 1 art. 68 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) vanno combinate, tale operazione interpretativa va fatta in tutti gli aspetti, come esposto, cioè secondo il tenore testuale e la loro ratio, e non secondo convenienza;
e perché significherebbe premiare inerzie e comportamenti negligenti che nulla hanno a che vedere con gli impedimenti legati alla pandemia.
3.5) Questo Giudice conosce l'ordinanza n. 960 del 15/01/2025, con cui la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sui commi 1 e 4 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, ai sensi dei quali “sono sospesi dall'8 marzo al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, e “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica…l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, ha chiarito che:
- “occorre…interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; - “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015…”.
Però, in applicazione dello stesso principio invocato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, riferito al tenore letterale della disposizione, non può non essere rilevato che l'art. 67 non subordina quella sospensione di termini a nessun requisito, mentre per l'art. 68 la sospensione dei termini è applicabile solo laddove si tratti di "versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021", il cui obbligo consegua a cartelle di pagamento già "emesse".
E pertanto, in questi casi non è ipotizzabile la sospensione “a catena” legittimata invece dalla Corte di
Cassazione in fattispecie ben diversa.
3.6) Va poi ricordato che lo stesso art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto anche una “proroga” di termini, prevedendo, al comma 4-bis, che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 19.05.2020 n.
34, …sono prorogati”:
a) “di 12 mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di 24 mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Anche il comma 4-bis, quindi, da una parte fa riferimento a un presupposto specifico affinché la descritta proroga possa trovare applicazione, e cioè che si tratti di carichi affidati all'agente della riscossione “durante il suddetto periodo di sospensione” “e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a),
b), e c), del d.l. 19.05.2020 n. 34”; dall'altra, disciplina tutt'altra fattispecie rispetto al comma 1, e cioè il caso in cui una cartella non sia ancora stata emessa, e si tratti quindi di carichi “affidati all'agente della riscossione” durante i descritti periodi.
Cosicché, non avendo ancora il concessionario emesso la cartella, visto che si tratta di carichi a esso affidati nel citato periodo, può usufruire della descritta proroga per emetterla.
Pertanto, come non è possibile ritenere applicabile al caso in esame la sospensione di cui al comma 1 dell'art. 68, analogamente non è possibile ritenere che il concessionario possa fruire di una proroga di termini pensata per fattispecie completamente diverse (nei termini esposti, sia per quanto riguarda la sospensione di 542 giorni che per la proroga di 2 anni, Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione n.
7 – Caltanissetta, sentenze n. 9581 del 20.12.2024, n. 610 del 27.01.2025 e n. 3104 del 28.04.2025).
Nel caso in esame, si tratta in modo evidente di carichi affidati ben prima del citato periodo di sospensione, per cui la suddetta proroga dei termini non trova applicazione, e la notifica dell'intimazione il 26.08.2023 è comunque tardiva, per cui essa va annullata, (solo) nella parte in cui fa seguito alla cartella n.
29820160025799743.
Per l'altra pretesa il ricorso va rigettato.
Poiché però la prima cartella riguarda solo un importo di € 243, mentre la seconda di € 5.168,82, e per questa pretesa il ricorso va rigettato, per questa parte le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
Spese compensate col Comune, visto che nei suoi confronti il ricorrente non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla in parte qua il provvedimento impugnato, e lo rigetta per il resto.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'AdER di parte delle spese di giudizio, liquidate in
€ 1.400,00, oltre accessori.
Dichiara inammissibile l'intervento del Comune di Siracusa, e compensa le spese.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni