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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 3957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3957 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 11/11/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2326 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Iannone ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mercato San Severino (SA) alla
Corso Diaz 209
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Vitiello con il quale Controparte_1
elettivamente domicilia presso il suo studio in Scafati alla via Passanti n. 426
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 13.08.2024, ha Parte_1 proposto appello averso la sentenza n. 350/2024 pubblicata in data 17.02.2024 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la sua domanda tesa ad ottenere il riconoscimento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato con e la conseguente condanna Controparte_1 di quest'ultimo al pagamento delle relative differenze retributive. L'istante aveva dedotto in primo grado: 1) di aver lavorato alle dipendenze di
, come badante di , madre di lui, dal 20 luglio 2016 al Controparte_1 Persona_1
18 marzo 2018, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, eccezion fatta per il giovedì, in quanto libera dalle ore 8:00 alle ore 14:00, così come nei giorni festivi;
2) di aver ricevuto,
a titolo di corrispettivo del reso servizio, la sola somma di € 800,00 mensili.
Il Tribunale riteneva infondata la domanda, non essendo stata fornita adeguata prova del fondamento della pretesa.
L'appellante censura la decisione per: 1) insufficiente motivazione, non essendo stati indicati i relativi riferimenti normativi;
2) erronea valutazione delle prove, non avendo il giudice attentamente considerato le dichiarazioni rese dal teste indicato da parte ricorrente.
L'appellante ha quindi insistito perché : “Voglia l'Ill.mo Corte di appello adita, contrariis rejectis: 1) dichiarare la nullità della sentenza impugnata per motivazione insufficiente;
2) nel merito, in riforma della sentenza impugnata, per le motivazioni ampiamente dedotte, alla stregua di quanto chiesto nel ricorso di primo grado, condannare il sig. al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante delle somme dovute a titolo di retribuzione, di ferie e di T.F.R. ed altro, per l'importo risultante dalle tabelle retributive applicabili o comunque ritenuto di giustizia, comunque nei limiti degli € 17.800,00, o la somma maggiore
o minore che questa Corte dovesse ritenere di riconoscere;
Con vittoria delle spese di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario”.
Si è ritualmente costituito l'appellato che ha resistito alla domanda insistendo per il rigetto.
All'udienza odierna – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – lette le note ritualmente depositate dalle parti, la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Del tutto destituita di fondamento è la prima censura con la quale l'appellante lamenta che “Non vi è alcun riferimento normativo e la sentenza è priva degli elementi fondamentali che possano far comprendere in modo univoco l'iter logico
- giuridico che il Tribunale ha seguito per giungere a tale risultato”. Ed invero il giudice di primo grado ha richiamato l'art. 2697 c.c. evidenziando che l'onere della prova grava sul lavoratore che chiede l'accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato;
ha, quindi, riportato l'art. 2094
c.c. dandone una interpretazione coerente con i principi pacificamente affermati dalla Suprema Corte in questa materia con le decisioni di cui ha indicato gli estremi.
Altrettanto infondata si palesa la seconda censura.
Occorre premettere che sono stati escussi l'unico teste indicato da parte ricorrente e tre testi indicati da parte resistente.
La valutazione delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni è assolutamente corretta.
Invero, unico teste (lo si ribadisce) indicato dalla Testimone_1 lavoratrice – a prescindere dalla sua qualità di convivente della – non Pt_1 ha avuto contezza diretta del rapporto di lavoro de quo: in particolare, egli ha riferito di aver accompagnato la odierna appellante il giovedì sera e la domenica sera presso l'abitazione della “vecchina” presso la quale lavorava ed ha riportato circostanze da lui conosciute esclusivamente de relato auctoris; è stato, poi, del tutto generico sia sull'orario di lavoro della sia sulla mansioni da questa svolte Pt_1
(avendo solo ipotizzato che tipo di attività questa svolgesse) e ciò senza considerare che non ricordava neanche il periodo lavorativo e il nome della “vecchina” presso cui lavorava la ricorrente e quello del datore di lavoro (di cui ha menzionato solo il nome di battesimo).
È evidente l'insufficienza di una siffatta prova, dal momento che nessun elemento emerge circa gli elementi caratterizzanti la subordinazione.
A ciò aggiungasi che le dichiarazioni dei testi indotti da parte resistente sono state nettamente più chiare e coerenti: esse depongono per la insussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato stabile, avendo tutti concordemente riferito la presenza solo sporadica della per lo svolgimento di “lavori Pt_1 pesanti”.
In conclusione, l'appello va rigettato.
La natura delle parti e la particolarità della questione inducono alla compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La corte così decide: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, ove dovuto.
Napoli 11.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso dott. Piero Francesco De Pietro