Art. 4.
Gli aumenti di cui all'art. 1 e le assegnazioni di cui agli articoli 2 e 3 avranno decorrenza dal giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari.
Gli aumenti di cui all'art. 1 e le assegnazioni di cui agli articoli 2 e 3 avranno decorrenza dal giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari.