Articolo 4 della Legge 1 dicembre 1952, n. 1908
Articolo 3Articolo 5
Versione
26 dicembre 1952
Art. 4.
Gli aumenti di cui all'art. 1 e le assegnazioni di cui agli articoli 2 e 3 avranno decorrenza dal giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari.
Entrata in vigore il 26 dicembre 1952
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