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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12122 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 25/11/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°40390/2022 vertente
TRA rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Anna Parte_1
AR PO e LI AC, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. AC, sito in Roma, alla Via Giovanni Nicotera n. 7, 00195;
-RICORRENTE-
CONTRO in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Miano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Putignano alla via V. Petruzzi n. 16 giusta procura in atti;
-RESISTENTE–
Nonché in Controparte_2
persona del suo legale rapp.te pro-tempore con sede in Roma, Via Ciro il Grande n.
21, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. CLOTILDE MAZZA con la quale è elettivamente dom.to presso l'Avvocatura Metropolitana INPS sita in Roma alla Via Cesare Beccaria n. 29 giusta procura generale;
Resistente Oggetto: differenze retributive;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha dedotto di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della società
[...]
nel settembre 2011. Successivamente, rassegnate le proprie dimissioni da Parte_2
tale datore, in data 01.07.2017 veniva assunta dalla società Controparte_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e regime part-time,
[...]
con decorrenza dal 03.07.2017. La lavoratrice veniva inquadrata nel 7° livello del
CCNL Alimentari, con qualifica di operaio e mansione di cuoco gastronomo, con orario settimanale pari a 24 ore distribuite su cinque giorni, e retribuzione mensile lorda pari ad € 945,81, per 14 mensilità.
In data 11.05.2021, con decorrenza 12.05.2021, il rapporto veniva convertito da part- time a tempo pieno, con orario di 40 ore settimanali distribuite su sei giorni, con proporzionale adeguamento retributivo, senza variazioni quanto a livello, categoria e qualifica. La ricorrente ha rappresentato di aver svolto la propria attività presso la sede aziendale di Roma, via Igea n. 14, come previsto dal contratto. Ha tuttavia dedotto che, nonostante l'orario contrattualmente previsto (24 ore settimanali sino al maggio 2021 e 40 ore settimanali successivamente), ella ha sempre lavorato in misura sensibilmente superiore, prestando la sua attività sei giorni a settimana per circa dieci ore giornaliere, tra le 6:00/6:30 e le 16:00/16:30, arrivando talvolta ad iniziare il servizio alle ore 4:00 per far fronte al maggior carico di lavoro. Ha inoltre riferito di aver svolto mansioni di cuoco unico e responsabile della cucina, operando in completa autonomia, curando i rapporti con i fornitori, la gestione ordini e la preparazione per la clientela anche esterna. Ha dichiarato di aver lavorato durante le festività, quando la società organizzava menù speciali da asporto (23-26 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio, Pasqua e Pasquetta), con orario esteso dalle ore 4:00 alle ore
18:30. Ha altresì esposto che nel 2021 la società aveva introdotto il servizio di consegna serale, per il quale ella svolgeva due volte a settimana il turno 14:00-23:30.
La lavoratrice ha affermato di aver più volte richiesto, anche mediante messaggi e comunicazioni scritte, l'assegnazione di personale di supporto in cucina;
il corretto inquadramento in relazione alle mansioni effettivamente svolte;
la corresponsione della retribuzione entro i termini contrattuali.
Poiché tali richieste non avevano trovato riscontro e le condizioni di lavoro erano divenute insostenibili, la ricorrente, in data 01.08.2022, rassegnava dimissioni per giusta causa.
Ha concluso quindi chiedendo “
1.Accertare e dichiarare che la Sig.ra Pt_1
ha prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., per il periodo Controparte_1
che va dalla data del 03 luglio 2017 al 31 luglio 2022, presso i locali di Via Igea n.
14, svolgendo le mansioni meglio specificate nella narrativa del presente atto, corrispondenti al 3° (terzo) livello del CCNL per le Piccole e Medie Imprese del settore alimentare, osservando gli orari e percependo i compensi specificati nella narrativa del presente ricorso.
2. Accertare e dichiarare pertanto il diritto della
Sig.ra all'inquadramento nel 3° livello del CCNL per le Piccole e Parte_1
Medie Imprese del settore alimentare dalla data del 03.07.2017 al 31.07.2022. 3.
Accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha ancora ricevuto il Parte_1
pagamento per il lavoro prestato alle dipendenze dell'odierno resistente, relativo a tutte le differenze retributive maturate per effetto delle prestazioni lavorative effettivamente rese, T.F.R., 13a e 14a mensilità, lavoro straordinario e notturno, ferie, permessi e festività non godute rimborso IRPEF 2019, Bonus 100€. 4.
Condannare per l'effetto la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. al pagamento in favore della Sig.ra di tutte le Parte_1
differenze retributive maturate per effetto delle prestazioni lavorative effettivamente rese, T.F.R., 13a e 14a mensilità, lavoro straordinario e notturno, ferie, permessi e festività non godute, ricalcolo TFR, rimborso IRPEF 2019, Bonus 100€, e ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto, così come calcolate dal consulente di parte per un importo pari € 156.470,20, o altra somma quantificata in corso di giudizio. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
5. Ordinare inoltre alla CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., la regolarizzazione della
[...]
posizione previdenziale e contributiva della ricorrente”, con vittoria di spese.
Si è costituita la società resistente contestando la ricostruzione operata dalla controparte, in particolar modo evidenziando che la ricorrente ha sempre svolto la sua attività lavorativa per le mansioni indicate nel contratto e per le ore in esso specificate. Ciò premesso concludeva pertanto per il rigetto del ricorso e per la condanna in via riconvenzionale della ricorrente al pagamento della somma complessiva di euro 5.000,00, da imputare a titolo di risarcimento del danno causato dalle dimissioni rassegnate senza giusta causa.
Veniva differita la prima udienza di discussione in considerazione della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta. Integrato il contraddittorio nei confronti dell' , che si costituiva in giudizio, e istruita la causa in via testimoniale la stessa CP_2
era decisa all'odierna udienza con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'inquadramento professionale
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
La ricorrente ha chiesto di essere inquadrata, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, nel
III livello del CCNL Alimentari – Piccola Industria, deducendo che le mansioni effettivamente svolte corrispondessero a quelle proprie del predetto livello.
Secondo la prospettazione attorea, le attività concretamente espletate sarebbero riconducibili alla declaratoria del III livello, che include “i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali con limitata discrezionalità di poteri;
i viaggiatori o i piazzisti di
1.a categoria e cioè gli impiegati di concetto, comunque denominati, assunti stabilmente da un'azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali hanno avuto l'incarico”, e non nel VII livello, a lei attribuito, nel quale rientrano “i lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori”.
Dall'istruttoria espletata, tuttavia, non è emerso alcun elemento utile a dimostrare che la ricorrente abbia svolto mansioni di contenuto professionale superiore rispetto a quelle proprie del livello di appartenenza.
La stessa si è limitata ad affermare, in modo del tutto generico, di aver svolto mansioni superiori e di aver prestato attività lavorativa oltre l'orario contrattuale, senza tuttavia fornire alcuna specificazione in ordine a tempi, modalità, circostanze, responsabilità e contenuti effettivi delle prestazioni che intende valorizzare.
È noto infatti che “il lavoratore che” – come nella specie – “rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”, non gravando “sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore” (Cass. n. 1012/2003, fra le molte conformi).
Ed ancora grava “sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza”, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, e a fornirne prova”.
Nel caso di specie, il VII livello si riferisce ai “lavoratori che compiono attività di natura semplice e con procedure stabilite che richiedono il possesso di conoscenze pratiche”, mentre il III livello riguarda i lavoratori che “svolgono mansioni di concetto che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguate esperienze e che operano con limitata discrezionalità di poteri”.
Dal raffronto tra le due declaratorie emerge che gli elementi caratterizzanti il III livello sono le particolari conoscenze tecniche, l'adeguata esperienza professionale e la limitata discrezionalità di poteri.
Sul punto, è fondata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta, secondo la quale la lavoratrice non risulta in possesso di alcun attestato o certificazione che dimostri competenze specifiche in ambito gastronomico e non ha maturato esperienza nel ruolo di cuoco.
Alla luce di tali considerazioni, la parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio
a suo carico in ordine allo svolgimento di mansioni riconducibili al III livello.
Pertanto, la domanda di superiore inquadramento deve essere rigettata.
2. Sulle ore supplementari e straordinarie
Quanto alla domanda concernente il pagamento delle ore supplementari, la ricorrente ha dedotto di aver sempre svolto un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto, nonostante il rapporto fosse formalizzato, dal 3 luglio 2017 al 12 maggio 2021, per 24 ore settimanali e, successivamente, per 40 ore settimanali.
In particolare, l'istante ha sostenuto di aver costantemente prestato attività oltre l'orario ordinario, maturando così il diritto al pagamento delle ore supplementari.
Al riguardo, è stata escussa la teste , la quale ha dichiarato: “Sono a Testimone_1
conoscenza dei fatti di causa in quanto sono stato dipendente della resistente dal
2011 al 2022. Ero capo banchista, stavo al banco, mi occupavo degli ordini, della caffetteria, del catering ed inizialmente anche del magazzino (i primi 5/6 anni). Per tale ragione ho conosciuto la ricorrente che ha iniziato a lavorare con me nel 2011 ed inizialmente svolgeva la mansione di commessa addetta alla pasticceria e dopo, quando mancava il cuoco, lei andava a sostituirlo. Quando la ricorrente era addetta al reparto pasticceria lavoravamo uno di fronte all'altra nello stesso ambiente mentre quando lei era in cucina ovviamente lavorava in un ambiente diverso dal mio.
Quando ero addetto al magazzino io sistemavo le varie merci, i bancali, e ciò accadeva nel fine settimana (sabato e domenica). Io lavoravo dalle 6.30 alle 15.30, tutti i giorni tranne un giorno di riposo infrasettimanale che inizialmente era il lunedì
e dopo il martedì. La ricorrente lavorava tutti i giorni e riposava o il sabato o la domenica e non so dire di preciso che orario osservava: posso dire che quando io arrivavo alle 6.30 era già lì perché mi serviva la colazione e quando io terminavo di lavorare la ricorrente restava ancora a lavoro. ADR io sono stato sempre dipendente della L'orario di lavoro della ricorrente che ho indicato si riferisce al Pt_2
periodo in cui lei è stata addetta in cucina come cuoca, questo è avvenuto credo intorno al 2016/2017, non ricordo bene, e tale orario è stato osservato fino alla fine del mio rapporto di lavoro quindi fino al 2022. Quando la ricorrente è stata addetta alla pasticceria, dal 2011 al 2016, tutti noi arrivavano assieme alle 6.30 ma non ricordo a che ora andava via la ricorrente, in linea generale andavamo tutti via assieme. Io ho terminato il mio rapporto di lavoro il 15.6.2022. Adr: durante le festività lavoravamo con particolare intensità. C'erano festività come Natale ed il 31 dicembre in cui lavoravamo molto perché spesso alle 5.00 del mattino doveva essere tutto pronto. Nel caso in cui vi era un catering da organizzare, anche se non in tutte le occasioni, accadeva che la ricorrente arrivasse a lavoro anche alle 4.00 del mattino. Ad esempio ricordo che per quello dell' che si svolgeva in via Pt_3
Nazionale è accaduto che iniziassimo a lavorare anche prima delle 4.00 in quanto il catering iniziava dalla colazione. Adr: mediamente vi era all'incirca un catering a settimana per le feste private e più di uno al giorno per le scuole e altri clienti. Mi riferisco al periodo precedente al covid, successivamente alla riapertura dei locali è tornato quasi tutto alla normalità per i catering giornalieri, per gli altri vi è stata una frequenza ridotta. Io sono stato trasferito in un altro laboratorio negli ultimi mesi del mio rapporto di lavoro, credo nel dicembre 2021 o gennaio 2022. Adr preciso inoltre che durante la chiusura al pubblico per il covid abbiamo lavorato per le consegne a domicilio. Ricordo che in quel periodo, dal marzo 2020 al maggio
2020, il mio orario di lavoro era variabile solitamente arrivavo pe le 9 e mi occupavo delle consegne mentre la ricorrente ed il pasticcere arrivavano prima.
Ricordo che terminavo di lavorare per le 15.00 mentre la ricorrente restava a lavoro
e si occupava anche delle pulizie”.
È stata inoltre escussa la teste la quale ha dichiarato: “Sono a Testimone_2
conoscente dei fatti di causa in quanto ho lavorato per la società resistente dal 2018 al 2022, ma non ricordo con certezza le date. Per tale ragione ho conosciuto la ricorrente. Facevo il pasticcere e lavoravo con la ricorrente nello stesso edificio di via della Camilluccia, anche se in ambienti diversi, poiché io lavoravo nel laboratorio di pasticceria, mentre la ricorrente lavorava nel laboratorio di gastronomia. Lavoravo sei giorni su sette, con un giorno di riposo infra-settimanale, con orario dalle 6.00 alle 13-13.30: preciso che il mio orario non era rigido, in quanto poteva capitare che mi potessi trattenere. Non posso riferire con precisione
l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente.”
Orbene, le dichiarazioni rese dai testimoni sono risultate generiche e non idonee a fondare il convincimento del Giudice circa la sistematica effettuazione di lavoro supplementare o straordinario.
In particolare, il teste ha indicato turni ordinari compresi tra le 7:00/7:30 e le Tes_3
14:30/15:00, precisando che la ricorrente iniziava circa un'ora dopo e terminava prima, con eventuali prolungamenti “forse una volta al mese” in occasione di esigenze di catering.
Tale quadro risulta manifestamente incompatibile con la prospettazione attorea di un orario giornaliero di dieci ore per sei giorni a settimana.
Analoga valutazione deve formularsi con riferimento alla deposizione della teste la quale, operando in un laboratorio distinto (pasticceria), ha dichiarato di Tes_2 non poter riferire con precisione sull'orario della ricorrente proprio in ragione della separatezza fisica dei reparti.
Le sue osservazioni, di carattere episodico e contingente (a volte trovava la ricorrente già al lavoro, altre volte no), non consentono di desumere l'esistenza di un orario medio superiore al contrattuale o di un regime stabile di lavoro straordinario.
Anche la teste ha riferito di turnazioni articolate su sei giorni settimanali, Tes_4
con fasce 7:00–13:00 o 14:00–21:00, precisando che la ricorrente operava prevalentemente di mattina, ma senza indicarne l'orario con esattezza.
Ha inoltre riferito di eventuali prolungamenti connessi ai catering, seguiti tuttavia da recuperi o compensazioni, e ha dichiarato di aver visto la ricorrente arrivare più tardi o lasciare prima il lavoro nei giorni successivi.
Alla luce di tali risultanze, non risulta raggiunta la prova circa il numero di ore di lavoro effettivamente prestate oltre l'orario contrattuale, né è possibile procedere a una quantificazione non meramente arbitraria delle somme rivendicate.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il compenso per lavoro straordinario è gravato da un onere probatorio rigoroso, che implica il preventivo adempimento dell'onere di specifica allegazione del fatto costitutivo;
al mancato assolvimento di tale duplice onere non può supplire la valutazione equitativa del giudice”(cfr. Cass. n. 16150/2018).
Nel caso di specie, tale onere non risulta assolto, con la conseguenza che la domanda relativa al pagamento delle ore supplementari deve essere rigettata.
3. Sulla domanda riconvenzionale
L'Ufficio rileva, infine, che non merita accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, volta a ottenere il risarcimento del danno derivante dalle dimissioni della ricorrente senza il rispetto del termine di preavviso.
La resistente ha sostenuto che l'indennità di mancato preavviso, già trattenuta dalle spettanze di fine rapporto della lavoratrice, non fosse sufficiente a coprire il presunto danno subito, in ragione della necessità di chiudere integralmente il laboratorio di gastronomia nel mese di agosto 2022, con conseguente riduzione del fatturato.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le dimissioni senza preavviso possono causare al datore di lavoro un danno ulteriore rispetto all'indennità sostitutiva di preavviso, integrando così il diritto al risarcimento (cfr. Cass. n.
13597/1992).
Tuttavia, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare l'effettivo pregiudizio subito, atteso che, ai sensi dell'art. 2118 c.c., l'unico obbligo risarcitorio a carico del lavoratore dimissionario è il pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Ogni danno ulteriore può essere riconosciuto solo a fronte della prova concreta di violazioni specifiche del contratto e del pregiudizio economico effettivamente subito.
Nel caso in esame, la resistente non ha fornito alcuna prova idonea a CP_3
dimostrare il danno lamentato.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Considerata la reciproca soccombenza tra le parti, le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra la ricorrente e la società convenuta. Le spese di lite vengono compensate anche nei confronti dell' in considerazione della limitata CP_2
partecipazione dell'Istituto al procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Crisanti, all'udienza del 25/11/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n°40390/2022 vertente
TRA rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Anna Parte_1
AR PO e LI AC, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. AC, sito in Roma, alla Via Giovanni Nicotera n. 7, 00195;
-RICORRENTE-
CONTRO in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Miano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Putignano alla via V. Petruzzi n. 16 giusta procura in atti;
-RESISTENTE–
Nonché in Controparte_2
persona del suo legale rapp.te pro-tempore con sede in Roma, Via Ciro il Grande n.
21, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. CLOTILDE MAZZA con la quale è elettivamente dom.to presso l'Avvocatura Metropolitana INPS sita in Roma alla Via Cesare Beccaria n. 29 giusta procura generale;
Resistente Oggetto: differenze retributive;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha dedotto di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della società
[...]
nel settembre 2011. Successivamente, rassegnate le proprie dimissioni da Parte_2
tale datore, in data 01.07.2017 veniva assunta dalla società Controparte_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e regime part-time,
[...]
con decorrenza dal 03.07.2017. La lavoratrice veniva inquadrata nel 7° livello del
CCNL Alimentari, con qualifica di operaio e mansione di cuoco gastronomo, con orario settimanale pari a 24 ore distribuite su cinque giorni, e retribuzione mensile lorda pari ad € 945,81, per 14 mensilità.
In data 11.05.2021, con decorrenza 12.05.2021, il rapporto veniva convertito da part- time a tempo pieno, con orario di 40 ore settimanali distribuite su sei giorni, con proporzionale adeguamento retributivo, senza variazioni quanto a livello, categoria e qualifica. La ricorrente ha rappresentato di aver svolto la propria attività presso la sede aziendale di Roma, via Igea n. 14, come previsto dal contratto. Ha tuttavia dedotto che, nonostante l'orario contrattualmente previsto (24 ore settimanali sino al maggio 2021 e 40 ore settimanali successivamente), ella ha sempre lavorato in misura sensibilmente superiore, prestando la sua attività sei giorni a settimana per circa dieci ore giornaliere, tra le 6:00/6:30 e le 16:00/16:30, arrivando talvolta ad iniziare il servizio alle ore 4:00 per far fronte al maggior carico di lavoro. Ha inoltre riferito di aver svolto mansioni di cuoco unico e responsabile della cucina, operando in completa autonomia, curando i rapporti con i fornitori, la gestione ordini e la preparazione per la clientela anche esterna. Ha dichiarato di aver lavorato durante le festività, quando la società organizzava menù speciali da asporto (23-26 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio, Pasqua e Pasquetta), con orario esteso dalle ore 4:00 alle ore
18:30. Ha altresì esposto che nel 2021 la società aveva introdotto il servizio di consegna serale, per il quale ella svolgeva due volte a settimana il turno 14:00-23:30.
La lavoratrice ha affermato di aver più volte richiesto, anche mediante messaggi e comunicazioni scritte, l'assegnazione di personale di supporto in cucina;
il corretto inquadramento in relazione alle mansioni effettivamente svolte;
la corresponsione della retribuzione entro i termini contrattuali.
Poiché tali richieste non avevano trovato riscontro e le condizioni di lavoro erano divenute insostenibili, la ricorrente, in data 01.08.2022, rassegnava dimissioni per giusta causa.
Ha concluso quindi chiedendo “
1.Accertare e dichiarare che la Sig.ra Pt_1
ha prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., per il periodo Controparte_1
che va dalla data del 03 luglio 2017 al 31 luglio 2022, presso i locali di Via Igea n.
14, svolgendo le mansioni meglio specificate nella narrativa del presente atto, corrispondenti al 3° (terzo) livello del CCNL per le Piccole e Medie Imprese del settore alimentare, osservando gli orari e percependo i compensi specificati nella narrativa del presente ricorso.
2. Accertare e dichiarare pertanto il diritto della
Sig.ra all'inquadramento nel 3° livello del CCNL per le Piccole e Parte_1
Medie Imprese del settore alimentare dalla data del 03.07.2017 al 31.07.2022. 3.
Accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha ancora ricevuto il Parte_1
pagamento per il lavoro prestato alle dipendenze dell'odierno resistente, relativo a tutte le differenze retributive maturate per effetto delle prestazioni lavorative effettivamente rese, T.F.R., 13a e 14a mensilità, lavoro straordinario e notturno, ferie, permessi e festività non godute rimborso IRPEF 2019, Bonus 100€. 4.
Condannare per l'effetto la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. al pagamento in favore della Sig.ra di tutte le Parte_1
differenze retributive maturate per effetto delle prestazioni lavorative effettivamente rese, T.F.R., 13a e 14a mensilità, lavoro straordinario e notturno, ferie, permessi e festività non godute, ricalcolo TFR, rimborso IRPEF 2019, Bonus 100€, e ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto, così come calcolate dal consulente di parte per un importo pari € 156.470,20, o altra somma quantificata in corso di giudizio. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
5. Ordinare inoltre alla CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., la regolarizzazione della
[...]
posizione previdenziale e contributiva della ricorrente”, con vittoria di spese.
Si è costituita la società resistente contestando la ricostruzione operata dalla controparte, in particolar modo evidenziando che la ricorrente ha sempre svolto la sua attività lavorativa per le mansioni indicate nel contratto e per le ore in esso specificate. Ciò premesso concludeva pertanto per il rigetto del ricorso e per la condanna in via riconvenzionale della ricorrente al pagamento della somma complessiva di euro 5.000,00, da imputare a titolo di risarcimento del danno causato dalle dimissioni rassegnate senza giusta causa.
Veniva differita la prima udienza di discussione in considerazione della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta. Integrato il contraddittorio nei confronti dell' , che si costituiva in giudizio, e istruita la causa in via testimoniale la stessa CP_2
era decisa all'odierna udienza con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'inquadramento professionale
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
La ricorrente ha chiesto di essere inquadrata, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, nel
III livello del CCNL Alimentari – Piccola Industria, deducendo che le mansioni effettivamente svolte corrispondessero a quelle proprie del predetto livello.
Secondo la prospettazione attorea, le attività concretamente espletate sarebbero riconducibili alla declaratoria del III livello, che include “i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali con limitata discrezionalità di poteri;
i viaggiatori o i piazzisti di
1.a categoria e cioè gli impiegati di concetto, comunque denominati, assunti stabilmente da un'azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali hanno avuto l'incarico”, e non nel VII livello, a lei attribuito, nel quale rientrano “i lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori”.
Dall'istruttoria espletata, tuttavia, non è emerso alcun elemento utile a dimostrare che la ricorrente abbia svolto mansioni di contenuto professionale superiore rispetto a quelle proprie del livello di appartenenza.
La stessa si è limitata ad affermare, in modo del tutto generico, di aver svolto mansioni superiori e di aver prestato attività lavorativa oltre l'orario contrattuale, senza tuttavia fornire alcuna specificazione in ordine a tempi, modalità, circostanze, responsabilità e contenuti effettivi delle prestazioni che intende valorizzare.
È noto infatti che “il lavoratore che” – come nella specie – “rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”, non gravando “sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore” (Cass. n. 1012/2003, fra le molte conformi).
Ed ancora grava “sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza”, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, e a fornirne prova”.
Nel caso di specie, il VII livello si riferisce ai “lavoratori che compiono attività di natura semplice e con procedure stabilite che richiedono il possesso di conoscenze pratiche”, mentre il III livello riguarda i lavoratori che “svolgono mansioni di concetto che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguate esperienze e che operano con limitata discrezionalità di poteri”.
Dal raffronto tra le due declaratorie emerge che gli elementi caratterizzanti il III livello sono le particolari conoscenze tecniche, l'adeguata esperienza professionale e la limitata discrezionalità di poteri.
Sul punto, è fondata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta, secondo la quale la lavoratrice non risulta in possesso di alcun attestato o certificazione che dimostri competenze specifiche in ambito gastronomico e non ha maturato esperienza nel ruolo di cuoco.
Alla luce di tali considerazioni, la parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio
a suo carico in ordine allo svolgimento di mansioni riconducibili al III livello.
Pertanto, la domanda di superiore inquadramento deve essere rigettata.
2. Sulle ore supplementari e straordinarie
Quanto alla domanda concernente il pagamento delle ore supplementari, la ricorrente ha dedotto di aver sempre svolto un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto, nonostante il rapporto fosse formalizzato, dal 3 luglio 2017 al 12 maggio 2021, per 24 ore settimanali e, successivamente, per 40 ore settimanali.
In particolare, l'istante ha sostenuto di aver costantemente prestato attività oltre l'orario ordinario, maturando così il diritto al pagamento delle ore supplementari.
Al riguardo, è stata escussa la teste , la quale ha dichiarato: “Sono a Testimone_1
conoscenza dei fatti di causa in quanto sono stato dipendente della resistente dal
2011 al 2022. Ero capo banchista, stavo al banco, mi occupavo degli ordini, della caffetteria, del catering ed inizialmente anche del magazzino (i primi 5/6 anni). Per tale ragione ho conosciuto la ricorrente che ha iniziato a lavorare con me nel 2011 ed inizialmente svolgeva la mansione di commessa addetta alla pasticceria e dopo, quando mancava il cuoco, lei andava a sostituirlo. Quando la ricorrente era addetta al reparto pasticceria lavoravamo uno di fronte all'altra nello stesso ambiente mentre quando lei era in cucina ovviamente lavorava in un ambiente diverso dal mio.
Quando ero addetto al magazzino io sistemavo le varie merci, i bancali, e ciò accadeva nel fine settimana (sabato e domenica). Io lavoravo dalle 6.30 alle 15.30, tutti i giorni tranne un giorno di riposo infrasettimanale che inizialmente era il lunedì
e dopo il martedì. La ricorrente lavorava tutti i giorni e riposava o il sabato o la domenica e non so dire di preciso che orario osservava: posso dire che quando io arrivavo alle 6.30 era già lì perché mi serviva la colazione e quando io terminavo di lavorare la ricorrente restava ancora a lavoro. ADR io sono stato sempre dipendente della L'orario di lavoro della ricorrente che ho indicato si riferisce al Pt_2
periodo in cui lei è stata addetta in cucina come cuoca, questo è avvenuto credo intorno al 2016/2017, non ricordo bene, e tale orario è stato osservato fino alla fine del mio rapporto di lavoro quindi fino al 2022. Quando la ricorrente è stata addetta alla pasticceria, dal 2011 al 2016, tutti noi arrivavano assieme alle 6.30 ma non ricordo a che ora andava via la ricorrente, in linea generale andavamo tutti via assieme. Io ho terminato il mio rapporto di lavoro il 15.6.2022. Adr: durante le festività lavoravamo con particolare intensità. C'erano festività come Natale ed il 31 dicembre in cui lavoravamo molto perché spesso alle 5.00 del mattino doveva essere tutto pronto. Nel caso in cui vi era un catering da organizzare, anche se non in tutte le occasioni, accadeva che la ricorrente arrivasse a lavoro anche alle 4.00 del mattino. Ad esempio ricordo che per quello dell' che si svolgeva in via Pt_3
Nazionale è accaduto che iniziassimo a lavorare anche prima delle 4.00 in quanto il catering iniziava dalla colazione. Adr: mediamente vi era all'incirca un catering a settimana per le feste private e più di uno al giorno per le scuole e altri clienti. Mi riferisco al periodo precedente al covid, successivamente alla riapertura dei locali è tornato quasi tutto alla normalità per i catering giornalieri, per gli altri vi è stata una frequenza ridotta. Io sono stato trasferito in un altro laboratorio negli ultimi mesi del mio rapporto di lavoro, credo nel dicembre 2021 o gennaio 2022. Adr preciso inoltre che durante la chiusura al pubblico per il covid abbiamo lavorato per le consegne a domicilio. Ricordo che in quel periodo, dal marzo 2020 al maggio
2020, il mio orario di lavoro era variabile solitamente arrivavo pe le 9 e mi occupavo delle consegne mentre la ricorrente ed il pasticcere arrivavano prima.
Ricordo che terminavo di lavorare per le 15.00 mentre la ricorrente restava a lavoro
e si occupava anche delle pulizie”.
È stata inoltre escussa la teste la quale ha dichiarato: “Sono a Testimone_2
conoscente dei fatti di causa in quanto ho lavorato per la società resistente dal 2018 al 2022, ma non ricordo con certezza le date. Per tale ragione ho conosciuto la ricorrente. Facevo il pasticcere e lavoravo con la ricorrente nello stesso edificio di via della Camilluccia, anche se in ambienti diversi, poiché io lavoravo nel laboratorio di pasticceria, mentre la ricorrente lavorava nel laboratorio di gastronomia. Lavoravo sei giorni su sette, con un giorno di riposo infra-settimanale, con orario dalle 6.00 alle 13-13.30: preciso che il mio orario non era rigido, in quanto poteva capitare che mi potessi trattenere. Non posso riferire con precisione
l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente.”
Orbene, le dichiarazioni rese dai testimoni sono risultate generiche e non idonee a fondare il convincimento del Giudice circa la sistematica effettuazione di lavoro supplementare o straordinario.
In particolare, il teste ha indicato turni ordinari compresi tra le 7:00/7:30 e le Tes_3
14:30/15:00, precisando che la ricorrente iniziava circa un'ora dopo e terminava prima, con eventuali prolungamenti “forse una volta al mese” in occasione di esigenze di catering.
Tale quadro risulta manifestamente incompatibile con la prospettazione attorea di un orario giornaliero di dieci ore per sei giorni a settimana.
Analoga valutazione deve formularsi con riferimento alla deposizione della teste la quale, operando in un laboratorio distinto (pasticceria), ha dichiarato di Tes_2 non poter riferire con precisione sull'orario della ricorrente proprio in ragione della separatezza fisica dei reparti.
Le sue osservazioni, di carattere episodico e contingente (a volte trovava la ricorrente già al lavoro, altre volte no), non consentono di desumere l'esistenza di un orario medio superiore al contrattuale o di un regime stabile di lavoro straordinario.
Anche la teste ha riferito di turnazioni articolate su sei giorni settimanali, Tes_4
con fasce 7:00–13:00 o 14:00–21:00, precisando che la ricorrente operava prevalentemente di mattina, ma senza indicarne l'orario con esattezza.
Ha inoltre riferito di eventuali prolungamenti connessi ai catering, seguiti tuttavia da recuperi o compensazioni, e ha dichiarato di aver visto la ricorrente arrivare più tardi o lasciare prima il lavoro nei giorni successivi.
Alla luce di tali risultanze, non risulta raggiunta la prova circa il numero di ore di lavoro effettivamente prestate oltre l'orario contrattuale, né è possibile procedere a una quantificazione non meramente arbitraria delle somme rivendicate.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il compenso per lavoro straordinario è gravato da un onere probatorio rigoroso, che implica il preventivo adempimento dell'onere di specifica allegazione del fatto costitutivo;
al mancato assolvimento di tale duplice onere non può supplire la valutazione equitativa del giudice”(cfr. Cass. n. 16150/2018).
Nel caso di specie, tale onere non risulta assolto, con la conseguenza che la domanda relativa al pagamento delle ore supplementari deve essere rigettata.
3. Sulla domanda riconvenzionale
L'Ufficio rileva, infine, che non merita accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, volta a ottenere il risarcimento del danno derivante dalle dimissioni della ricorrente senza il rispetto del termine di preavviso.
La resistente ha sostenuto che l'indennità di mancato preavviso, già trattenuta dalle spettanze di fine rapporto della lavoratrice, non fosse sufficiente a coprire il presunto danno subito, in ragione della necessità di chiudere integralmente il laboratorio di gastronomia nel mese di agosto 2022, con conseguente riduzione del fatturato.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le dimissioni senza preavviso possono causare al datore di lavoro un danno ulteriore rispetto all'indennità sostitutiva di preavviso, integrando così il diritto al risarcimento (cfr. Cass. n.
13597/1992).
Tuttavia, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare l'effettivo pregiudizio subito, atteso che, ai sensi dell'art. 2118 c.c., l'unico obbligo risarcitorio a carico del lavoratore dimissionario è il pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Ogni danno ulteriore può essere riconosciuto solo a fronte della prova concreta di violazioni specifiche del contratto e del pregiudizio economico effettivamente subito.
Nel caso in esame, la resistente non ha fornito alcuna prova idonea a CP_3
dimostrare il danno lamentato.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Considerata la reciproca soccombenza tra le parti, le spese del giudizio vengono integralmente compensate tra la ricorrente e la società convenuta. Le spese di lite vengono compensate anche nei confronti dell' in considerazione della limitata CP_2
partecipazione dell'Istituto al procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Crisanti