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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/12/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2032/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2032/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Montesilvano Parte_1 C.F._1
(PE) al Corso Umberto I n. 438 presso lo Studio dell'Avv. RUSCILLO MONICA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Pescara, Via Cesare Battisti n. 44 presso lo studio dell'Avv. DI CENSO VINCENZO GIUSEPPE che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 26 giugno 2025 il sig. - premesso di avere intrattenuto una Parte_1 convivenza more uxorio con la sig.ra interrottasi nel mese di agosto Controparte_1
2024 e che dalla relazione intrattenuta nasceva la loro figlia il 09.07.2023 - adiva l'Intestato Per_1
Tribunale affinché venisse disposta la regolamentazione dei rapporti genitoriali relativi ai di loro figli attraverso le seguenti modalità: - SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE: 1) Disporre
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori di nata a [...] il [...], Persona_2 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Pescara alla Via Cervone n 9. -
SULL' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA DEL PADRE: 2) Disporre che il ricorrente eserciti il diritto di visita della figlia nel modo che segue: la minore trascorrerà con il padre Persona_2
3 (tre) giorni a settimana, da concordare tra le parti in considerazione dei rispettivi impegni di lavoro e 2 (due) week end al mese con pernotto, dalle ore 09.00 del sabato alle ore 19,30 della domenica. Le vacanze e le festività verranno così disciplinate: la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di
Capodanno, la Befana, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'uno o l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive, la bambina trascorrerà 15 giorni con il papà e 15 giorni con la mamma, anche non consecutivi, da comunicarsi e concordarsi reciprocamente entro il
31/03 di ogni anno. La minore trascorrerà la Festa della Mamma, la Festa del Papà ed il compleanno dei genitori rispettivamente con ognuno di loro;
il giorno del compleanno della piccola verrà Per_1 trascorso preferibilmente con entrambi i genitori. Le parti si impegnano a preservare e favorire il rapporto della bambina con gli ascendenti. Fino a quando non sarà abbastanza grande e Per_1 matura per comprendere la nuova situazione, è opportuno che i IGg.ri e Parte_1
si impegnino reciprocamente a non far frequentare alla figlia nuovi Controparte_1 partner. - SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: 3) Disporre che il IG. Parte_1 versi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00 o la Per_1 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo protocollo famiglia del
Tribunale di Pescara. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla resistente”.
2. La resistente, costituitasi in giudizio, contestava integralmente quanto dedotto dal ricorrente per i motivi versati in atti e chiedeva che venissero accolte le seguenti conclusioni: “1. Disporre
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso pagina 2 di 5 la madre, IG.ra , nell'abitazione sita in Pescara, Via Cervone n. 9; 2. Controparte_1
Regolamentare il diritto di visita del padre, IG. , stabilendo che lo stesso possa tenere con Parte_1 sé la minore per due pomeriggi infrasettimanali e per un fine settimana, alternati, con espressa esclusione del pernottamento sino al compimento del sedicesimo anno di età della minore, o comunque fino a diverso provvedimento del Tribunale;
3. Stabilire che le festività del compleanno della minore, della Festa della Mamma e della Festa del Papà e dei Loro rispettivi compleanni siano trascorse con la presenza di entrambi i genitori;
4. Porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere Parte_1 alla IG.ra a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, un assegno CP_1 mensile di € 400,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
5. Porre al 50% le spese di iscrizione all'asilo per la minore;
6. Rigettare ogni altra e diversa domanda formulata da parte ricorrente”.
3. All'udienza del 5 novembre 2025 le parti chiedevano termine utile a definire bonariamente la controversia.
4. All'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 28.11.2025 e di seguito riportate:
1. SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE:
La figlia minorenne (C.F. ) nata a Pescara in [...]_2 C.F._3
09/072023 viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre , sita in Pescara alla Via Cervone n.
9. CP_1 Controparte_1
2. SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA DEL PADRE:
La minore trascorrerà con il padre 2 (due) giorni a settimana, da concordare tra Persona_2 le parti in considerazione dei rispettivi impegni di lavoro e 2 (due) week end al mese con pernotto, dalle ore 09.00 del sabato alle ore 19,30 della domenica, salvo diversi accordi tra le parti.
Le vacanze e le festività verranno così disciplinate: la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di
Capodanno, la Befana, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'uno o l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza.
Per le ferie estive, la bambina trascorrerà 15 giorni con il padre e 15 giorni con la mamma, anche non consecutivi, in continuità o con interruzioni da concordarsi tra le parti, comunicandosi reciprocamente entro il 31/03 di ogni anno. pagina 3 di 5 La minore trascorrerà la Festa della Mamma, la Festa del Papà ed il compleanno dei genitori rispettivamente con ognuno di loro;
il giorno del compleanno della piccola verrà trascorso Per_1 preferibilmente con entrambi i genitori.
Le parti si impegnano a preservare e favorire il rapporto della bambina con gli ascendenti.
3. SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO:
Il sig. si impegna a versare, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), entro il giorno 15 di ogni mese, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (ivi compresa la retta del nido), secondo protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Controparte_1
.
[...]
I sig.ri e si danno reciprocamente atto di avere Parte_1 Controparte_1 definito ogni aspetto patrimoniale della vicenda e che non vi sono pendenze e/o arretrati relativi al mancato versamento del contributo al mantenimento e alle spese straordinarie.
4. COMUNICAZIONI:
Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza e acconsentono al rilascio e/o rinnovo di idoneo documento valido per l'espatrio.
5. SPESE:
Spese compensate.
5. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
6. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia minore
[...]
conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
Per_2
b) compensa le spese di giudizio.
pagina 4 di 5 Pescara, 10 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott. Luigina Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2032/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Montesilvano Parte_1 C.F._1
(PE) al Corso Umberto I n. 438 presso lo Studio dell'Avv. RUSCILLO MONICA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Pescara, Via Cesare Battisti n. 44 presso lo studio dell'Avv. DI CENSO VINCENZO GIUSEPPE che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 26 giugno 2025 il sig. - premesso di avere intrattenuto una Parte_1 convivenza more uxorio con la sig.ra interrottasi nel mese di agosto Controparte_1
2024 e che dalla relazione intrattenuta nasceva la loro figlia il 09.07.2023 - adiva l'Intestato Per_1
Tribunale affinché venisse disposta la regolamentazione dei rapporti genitoriali relativi ai di loro figli attraverso le seguenti modalità: - SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE: 1) Disporre
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori di nata a [...] il [...], Persona_2 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Pescara alla Via Cervone n 9. -
SULL' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA DEL PADRE: 2) Disporre che il ricorrente eserciti il diritto di visita della figlia nel modo che segue: la minore trascorrerà con il padre Persona_2
3 (tre) giorni a settimana, da concordare tra le parti in considerazione dei rispettivi impegni di lavoro e 2 (due) week end al mese con pernotto, dalle ore 09.00 del sabato alle ore 19,30 della domenica. Le vacanze e le festività verranno così disciplinate: la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di
Capodanno, la Befana, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'uno o l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive, la bambina trascorrerà 15 giorni con il papà e 15 giorni con la mamma, anche non consecutivi, da comunicarsi e concordarsi reciprocamente entro il
31/03 di ogni anno. La minore trascorrerà la Festa della Mamma, la Festa del Papà ed il compleanno dei genitori rispettivamente con ognuno di loro;
il giorno del compleanno della piccola verrà Per_1 trascorso preferibilmente con entrambi i genitori. Le parti si impegnano a preservare e favorire il rapporto della bambina con gli ascendenti. Fino a quando non sarà abbastanza grande e Per_1 matura per comprendere la nuova situazione, è opportuno che i IGg.ri e Parte_1
si impegnino reciprocamente a non far frequentare alla figlia nuovi Controparte_1 partner. - SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: 3) Disporre che il IG. Parte_1 versi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00 o la Per_1 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo protocollo famiglia del
Tribunale di Pescara. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla resistente”.
2. La resistente, costituitasi in giudizio, contestava integralmente quanto dedotto dal ricorrente per i motivi versati in atti e chiedeva che venissero accolte le seguenti conclusioni: “1. Disporre
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso pagina 2 di 5 la madre, IG.ra , nell'abitazione sita in Pescara, Via Cervone n. 9; 2. Controparte_1
Regolamentare il diritto di visita del padre, IG. , stabilendo che lo stesso possa tenere con Parte_1 sé la minore per due pomeriggi infrasettimanali e per un fine settimana, alternati, con espressa esclusione del pernottamento sino al compimento del sedicesimo anno di età della minore, o comunque fino a diverso provvedimento del Tribunale;
3. Stabilire che le festività del compleanno della minore, della Festa della Mamma e della Festa del Papà e dei Loro rispettivi compleanni siano trascorse con la presenza di entrambi i genitori;
4. Porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere Parte_1 alla IG.ra a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, un assegno CP_1 mensile di € 400,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
5. Porre al 50% le spese di iscrizione all'asilo per la minore;
6. Rigettare ogni altra e diversa domanda formulata da parte ricorrente”.
3. All'udienza del 5 novembre 2025 le parti chiedevano termine utile a definire bonariamente la controversia.
4. All'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 28.11.2025 e di seguito riportate:
1. SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE:
La figlia minorenne (C.F. ) nata a Pescara in [...]_2 C.F._3
09/072023 viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre , sita in Pescara alla Via Cervone n.
9. CP_1 Controparte_1
2. SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA DEL PADRE:
La minore trascorrerà con il padre 2 (due) giorni a settimana, da concordare tra Persona_2 le parti in considerazione dei rispettivi impegni di lavoro e 2 (due) week end al mese con pernotto, dalle ore 09.00 del sabato alle ore 19,30 della domenica, salvo diversi accordi tra le parti.
Le vacanze e le festività verranno così disciplinate: la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di
Capodanno, la Befana, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'uno o l'altro genitore, seguendo il principio dell'alternanza.
Per le ferie estive, la bambina trascorrerà 15 giorni con il padre e 15 giorni con la mamma, anche non consecutivi, in continuità o con interruzioni da concordarsi tra le parti, comunicandosi reciprocamente entro il 31/03 di ogni anno. pagina 3 di 5 La minore trascorrerà la Festa della Mamma, la Festa del Papà ed il compleanno dei genitori rispettivamente con ognuno di loro;
il giorno del compleanno della piccola verrà trascorso Per_1 preferibilmente con entrambi i genitori.
Le parti si impegnano a preservare e favorire il rapporto della bambina con gli ascendenti.
3. SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO:
Il sig. si impegna a versare, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), entro il giorno 15 di ogni mese, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (ivi compresa la retta del nido), secondo protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Controparte_1
.
[...]
I sig.ri e si danno reciprocamente atto di avere Parte_1 Controparte_1 definito ogni aspetto patrimoniale della vicenda e che non vi sono pendenze e/o arretrati relativi al mancato versamento del contributo al mantenimento e alle spese straordinarie.
4. COMUNICAZIONI:
Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza e acconsentono al rilascio e/o rinnovo di idoneo documento valido per l'espatrio.
5. SPESE:
Spese compensate.
5. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento.
6. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia minore
[...]
conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
Per_2
b) compensa le spese di giudizio.
pagina 4 di 5 Pescara, 10 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott. Luigina Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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