Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 435/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Feliciana Parte_1 C.F._1
Coticelli (C.F. ), presso la quale elettivamente domicilia in Gragnano alla C.F._2
via Brandi n. 3, giusta procura agli atti
- APPELLANTE contro
(CF , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Raffaele Sirica (C.F. ), presso il quale elettivamente domicilia in C.F._3
Sarno alla Via Carmine Ruotolo n. 30 giusta procura agli atti
- APPELLATA
e
(C.F. , nella persona del suo Prefetto pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore - nonché (C.F. - entrambi presso Controparte_3 P.IVA_3
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli pagina 1 di 7
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1057/2021 del Giudice di Pace di Gragnano, pubblicata in data 30.07.2021; impugnazione cartella esattoriale per intervenuto pagamento.
Conclusioni: in atti.
FATTO E DIRITTO conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Gragnano la , il Parte_1 Controparte_2
e l' premettendo che: “in data Controparte_3 Controparte_1
21.11.2019 gli veniva notificata, da parte dell' , la cartella di Controparte_1 pagamento n.07120190126737462001 con la quale si chiedeva il pagamento della somma di euro 413,96 entro gg 60 dalla notifica;
la cartella veniva emessa per presunto mancato pagamento del verbale di contravvenzione al cds n. 0004451871 del 16.09.2015. In data 22.11.2019 veniva invano inviata, a mezzo pec, istanza in autotutela ex l. 228/2012, per la sospensione ed annullamento della cartella, atteso l'avvenuto pagamento del verbale in data 02.10.2015 e la tempestiva comunicazione in data 07.10.2015 dei dati del conducente il veicolo” e pertanto concludeva chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito ex adverso vantato e per l'effetto l'annullamento della cartella impugnata con condanna alle spese di lite. Iscritta regolarmente la causa a ruolo,
l' , eccepiva il difetto di legittimazione passiva. Chiedeva di Controparte_4 essere manlevata dall'Ente impositore dalle conseguenze della lite. Con sentenza n. 1057/2021, pubblicata in data 30.07.2021, il Giudice di Pace di Gragnano, rigettava la domanda in quanto sfornita di prova e compensava le spese di lite.
Avverso detta sentenza, presentava appello con atto di citazione notificato in Parte_1 data 24.01.2022, sostanzialmente sostenendo ed eccependo: “motivazione inesistente o solo apparente. Errata statuizione in ordine al difetto di prova dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione”. La sentenza è errata e va riformata sia perché: 1) la parte motiva è solo apparente e pertanto, inesistente, in quanto si basa e fa riferimento a circostanze processuali e di fatto totalmente estranee al processo (alcuna eccezione di prescrizione è stata sollevata;
2) vi è chiara violazione degli artt. 115, 116 cpc e 2697 cc e dei principi che regolano la materia in relazione alla valutazione dell'istruttoria. La documentazione attestante il pagamento era presente sin dalla costituzione in giudizio. Infatti il bollettino postale attestante il pagamento della somma pagina 2 di 7 richiesta che (oltre a essere inviato in via stragiudiziale e allegato all'atto di citazione) veniva regolarmente prodotto in atti sin con l''iscrizione a ruolo del processo. Della produzione di tale documento vi è prova piena poiché il cancelliere del Giudice di Pace apponeva sull'indice del fascicolo di parte timbro e firma.
Concludeva quindi chiedendo: “di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito ex adverso vantato e conseguentemente di dichiarare non dovuta la somma di euro 413,96 relativa alla cartella di pagamento n. 07120190126737462001; per l'effetto di annullare la cartella di pagamento n. 07120190126737462001; con condanna delle parti convenute, in solido tra di loro e/o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento di tutte le spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
In data 08.05.2022, si costituiva l'appellata depositando Controparte_1
comparsa di costituzione con la quale eccepiva la assoluta carenza di responsabilità non potendo disporre arbitrariamente del ruolo trasmesso dal creditore e da questi non intaccato;
dichiarava di non essere titolare del credito e, di conseguenza, di non essere in grado di intervenire sulle vicende del ruolo, potendolo fare unicamente l'ente impositore che, di contro, non aveva trasmesso alcuno sgravio ovvero sospensione del ruolo.
Concludeva chiedendo: “il rigetto dell'appello ovvero di essere manlevata dall'ente impositore dalle conseguenze della lite, di essere tenuta indenne dagli esiti di una eventuale negativa decisione. Vittoria di spese e competenza di causa”.
La in persona del suo Prefetto pro-tempore, nonchè il Controparte_2 [...]
non si costituivano. CP_3
All'udienza del 28.01.2025 il Giudice, assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 15.02.2025, onde consentire alla cancelleria le comunicazioni di rito.
Va dichiarata la contumacia della in persona del suo Prefetto pro-tempore, Controparte_2 nonché del che, pur regolarmente citati presso l'Avvocatura distrettuale Controparte_3 dello Stato di Napoli, come attesta la relata di notifica, a mezzo pec, in data 24.01.2022, non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio di appello.
Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati.
Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di enucleare pagina 3 di 7 specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano quelle proposte dall'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
È, preliminarmente, da rigettare il rilievo della carenza di legittimazione passiva della convenuta in favore del solo Ente Impositore. Invero, con sentenza n. 36656 del 25.11.2021, la Terza CP_5
Sezione della Corte di Cassazione ha trattato la questione relativa alla individuazione dei legittimati passivi nei giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali, precisando come, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, l'interessato possa agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (come già asserito in Cass. Civ., ord. n.
10528/2017).
Se, pertanto, l'opposizione sia proposta contro entrambi gli enti – come avvenuto nel giudizio di primo grado – gli stessi sono da intendersi titolari d'una legittimazione processuale concorrente, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, ord. n. 8186/2017).
L'eccezione è, pertanto, infondata.
Sempre in via preliminarmente si rileva che l'azione promossa, in primo grado, da Parte_1
va inquadrata come opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc.
[...]
Infatti, le censure mosse da in primo grado, investono il diritto di di procedere Parte_1 CP_5 all'esecuzione per intervenuto pagamento del verbale di contravvenzione al cds n. 0004451871 del 16.09.2015, verificatasi tra la data di notifica del verbale e la cartella esattoriale.
I giudici di legittimità hanno infatti chiarito che “L'opposizione alla cartella di pagamento, per sanzioni amministrative o stradali, si propone entro 30 giorni dalla notifica della cartella o sollecito. Nondimeno, qualora la contestazione non abbia ad oggetto l'omessa notifica o la sua nullità, ma vizi del titolo, deve formularsi un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. che, in quanto tale, non è soggetta al termine decadenziale di cui sopra.” (Cass., sez. VI-2 civile, ord. del 19 novembre 2019 n. 30094).
Nel merito si osserva. pagina 4 di 7 Nel giudizio di primo grado il giudice di pace rigettava la domanda: “Passando poi all'esame del merito parte attrice ha eccepito la illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito vantato dalle
Pubbliche Amministrazioni, tra l'altro e quale motivo assorbente ai fini della decisione, poiché mai nessuna cartella esattoriale gli fu notificata, almeno, ritualmente. A suo dire, pertanto, risulterebbe prescritto il credito delle P.A. a riscuotere le somme a titolo di sanzione per gli illeciti da cui l'ingiunzione trae origine, ovvero l'ingiunzione stessa. Invero l'attore ha dichiarato di aver depositato agli atti il bollettino postale di pagamento del verbale n. 44518871 del 02/10/2015
e la comunicazione dei dati del conducente del 07/10/2015 ma di tali atti non vi è traccia la domanda quindi è sfornita di prova […] La domanda va quindi rigettata” (pag. 6 sent. 1057/21).
L'appellante, diversamente, sostiene di aver tempestivamente assolto sin dal primo grado all'onere della prova dell'avvenuto pagamento del verbale in data 02.10.2015 e di aver tempestivamente in data 07.10.2015 inviato i dati del conducente il veicolo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Centro Nazionale Accertamento.
Va rilevato che parte appellante non ha depositato il fascicolo cartaceo del primo grado di giudizio che risulta ritirato in data 02.09.2021 e non prodotto in appello, ma va anche rilevato che ha prodotto nel presente giudizio copia informatica della produzione di primo grado con attestazione di conformità dell'Avv. Felicia Coticelli ai sensi dell'art. 16 decies del D.L. 179/2012.
Dall'indice foliario degli atti depositati con relativo timbro di cancelleria del 21.02.2020 risulta effettivamente il deposito n.4“del bollettino postale di pagamento del verbale n. 4451871 (data pagamento02.10.20159” n. 5 “comunicazione dati conducente del 07.10.2015”.
Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempre che, la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione.
A fronte di tale asserzione, alcuno degli enti convenuti ha effettuato alcuna specifica contestazione né in primo grado né in grado di appello. pagina 5 di 7 Pertanto, a fronte della allegazione dell'opponente, sarebbe stato onere degli enti opposti dimostrare che il pagamento non è mai avvenuto o non è imputabile alla predetta obbligazione, o che in primo grado non sia mai stato depositato, disconoscendo specificamente la produzione depositata telematicamente. Invero, anche in caso di opposizione ex art. 615 I comma c.p.c., non vi è alcuna deroga alle regole generali in tema di onere probatorio, talché grava sugli enti convenuti l'onere di provare (e, prima ancora di allegare) la sussistenza del credito posto a base della cartella esattoriale notificata, non potendo gravare sul debitore l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligazione di pagamento. Del resto l'onere della prova si configura come regola del giudizio per il giudice, per cui, in caso di prova mancante o insufficiente, essa consente di individuare la parte - a carico della quale va posta la carente dimostrazione dei fatti dedotti
(costitutivi, come nella specie, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi) - e di pervenire, in ogni caso, ad una decisione di merito, che - in coerenza con la regola prospettata - non può che risultare sfavorevole alla stessa parte che pretende il pagamento del credito intimato in cartella.
Tale prova non è stata fornita e, pertanto, deve accogliersi l'opposizione di Parte_1
Ne consegue, dunque, l'illegittimità dell'impugnata cartella n. 07120190126737462001 e l'accoglimento dell'appello.
Quanto alle spese di lite, si rileva che sarebbe stato sufficiente che le appellate, avessero fin da subito dato atto che era cessata la materia del contendere, invece di rimanere l'una contumace
( ) e l'altra costituita con eccezione di difetto Controparte_6 CP_5 di legittimazione, come di norma si verifica ogni qual volta l'ente impositore o l'agente della riscossione prendono atto del venir meno del diritto di credito.
Pertanto le appellate vengono condannate alla rifusione, in solido, delle spese sia del primo grado che del presente giudizio di appello come da dispositivo, tenendo conto dello scaglione di riferimento (entro euro 1.100,00), del valore medio con esclusione per il primo grado della fase istruttoria e conclusiva non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1 sentenza n.1057/2021 resa dal Giudice di Pace di Gragnano depositata in data 30.07.2021:
pagina 6 di 7 condanna la , nella persona del Prefetto pt, nonché - Controparte_2 Controparte_3 entrambi presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli nonché l' Controparte_1
al pagamento in solido, in favore di delle spese del primo grado di
[...] Parte_1
lite, che si liquidano in 204,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e
CPA come per Legge;
condanna la , nella persona del suo Prefetto pt, nonché Controparte_2 [...]
- entrambi presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli nonché l' CP_3 [...]
al pagamento in solido, in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1
secondo grado di lite, che si liquidano in euro 662,00 per compensi ed euro 64.50 per spese, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge.
Torre Annunziata, così deciso il 10.06.2025
Il Giudice
Dott. Emanuela Musi
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