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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 14/02/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di previdenza al n° 34932 del R.G. dell'anno 2024 e promossa da:
CP_1
.t. rappresentato e difeso dall'avv. V. Lepri in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P. Scarlato in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dell'istituto in OM, via C. Beccaria n. 29; RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/09/24 la società ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di OM, in funzione di Giudice del lavoro, e concludendo ha chiesto:
“accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione di quanto versato pro quota CP_1
a titolo di contributi in eccedenza sul massimale alla gestione separata con riferimento all'anno 2019 (maggio – settembre – novembre) e per l'effetto condannare a versare alla società CP_2 la somma di € 17.466,68 oltre interessi ovvero la diversa ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi di lite. “
1 Si è costituito con memoria l' ed ha concluso chiedendo: “ dichiarare cessata la CP_2 materia del contendere compensando integralmente o quantomeno parzialmente, le spese di lite”. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 14/02/25 sulle conclusioni delle parti con la lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto in ricorso:
“1) In data 25 maggio 2020 la società ha presentato all' di OM richiesta CP_1 CP_2 di rimborso per contributi versati in eccedenza sul massimale alla gestione separata con riferimento all'anno 2019 (maggio – settembre – novembre) per € 26.200,00 (prot. CP_2
7000.25/05/2020.0274895 - doc. 1) in qualità di committente ed in riferimento alla posizione del sig. , socio/amministratore. Parte_1
2) Il credito è attestato dall'allegata documentazione (doc. 2, prospetti paga;
doc. 3 F24).
3) La richiesta è stata rifiutata giacchè la domanda era “doppia” ossia presentata congiuntamente sia dal committente sia dal socio/amministratore (doc. 4, che fa riferimento al prot. 7000.25/05/2020.0274895).
4) In data 24 giugno 2020 il sig. ha provveduto a richiedere il rimborso Parte_1 dei contributi versati in eccedenza sul massimale per l'anno 2019 in qualità di socio/amministratore per la quota di competenza (€ 8.733,22) in relazione alla domanda avanzata dall'azienda con l'atto di cui al punto 1 (doc. 5).
5) In data 20 maggio 2021 ha trasmesso all' di OM l'istanza di CP_1 CP_2 rimborso per contributi versati in eccedenza, in qualità di committente e per la propria quota di competenza pari ad € 17.466,68 (doc. 6, prot. 7000.20/05/2021.0565582). CP_2
6) In data 20 maggio 2021 per conto del sig. ha provveduto a CP_1 Parte_1 richiedere nuovamente il rimborso dei contributi versati in eccedenza sul massimale per l'anno 2019 per la quota di competenza del socio/amministratore pari ad € 8.733,22 (doc. 7, prot. 7000.20/05/2021.0565612). CP_2
7) In data 21 maggio 2021 l' respinge l'istanza di cui al punto 6) giacchè l'azienda CP_2 non poteva richiedere la quota di competenza del collaboratore (doc. 8).
8) In data 30 giugno 2021, a causa del cambio nella procedura (doc. 9), il sig. ha Pt_1 effettuato in proprio una nuova richiesta di rimborso per la quota di propria spettanza all' di Pistoia, provincia di residenza (doc. 10, prot. CP_2 CP_2
6300.30/06/2021.0132303).
9) In data 1° luglio 2021 l'istanza di cui al punto che precede è stata respinta dall' di CP_2
Pistoia con la seguente motivazione “buonasera, in riferimento alla domanda in oggetto prot. 30/06/2021.0132303 si comunica che la stessa è stata respinta in quanto non essendo CP_2 di competenza della sede di Pistoia per noi non è possibile lavorala. Occorre che presenti la domanda alla sede di OM (codice 700000), che risulta essere quella di competenza” (doc. 11).
2 10) In data 30 novembre 2022 l' di OM dichiara accolta la richiesta formulata dal CP_2 sig. chiedendo conferma dell'IBAN per l'accredito (v. doc. 12, comunicazione del 30 Pt_1 novembre 2022 che fa riferimento al prot. 6300.30/06/2021.0132303). CP_2
11) In data 2 dicembre 2022 il sig. tramite consulente, conferma l'IBAN già Pt_1 comunicato (doc. 13).
12) In data 16 gennaio 2023 l' comunica la disponibilità al pagamento delle somme CP_2 dovute (doc. 14; che richiama sollecito all' effettuato con prot. CP_2 CP_2
7000.02/12/2022.0547341).
13) Durante l'anno 2023 il consulente dell'azienda, Saperi s.r.l., ha effettuato numerosi solleciti tramite cassetto previdenziale rimasti senza riscontro (doc. 15).
14) In data 17 gennaio 2024 il consulente della società (Saperi s.r.l.) ha provveduto ad un ultimo sollecito all' di OM (sede San Giovanni) in relazione alla posizione del sig. CP_2
(doc. 16). Pt_1
15) In data 11 marzo 2024 la ha sollecitato l' di OM al rimborso (pec CP_1 CP_2
11 marzo 2024 - doc. 17).
16) In pari data, l' di OM, sede San Giovanni, ha risposto con il seguente messaggio CP_2
“si conferma la ricezione della pec che in data odierna è stata inoltrata alla sede competente OM AM per ulteriori informazioni e solleciti si invita a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1
(doc. 17).
[...]
17) In data 26 marzo 2024 è stato effettuato un ulteriore sollecito di rimborso per la quota spettante al sig. alla sede di OM AM (doc. 18, pec 26 marzo 2024), Parte_1 CP_2 con reiterazione in data 8 aprile (doc. 18).
18) Inutile è risultato il sollecito inviato in data 21 maggio 2024 dal sottoscritto procuratore (doc. 19).” L' costituendosi in giudizio, ha allegato e documentalmente provato che: CP_2
“ - Con domanda prot. 7000.20/05/2021.0565582, inoltrata il 20/05/21, l'azienda CP_2 chiedeva a rimborso per eccedenza massimale la contribuzione corrisposta in relazione a tre periodi relativamente all'anno 2019 per un totale di 17.466,68 euro.
- Dall'istruttoria è emerso che il massimale era stato superato solo in relazione a 2 dei suddetti periodi, ossia per il mese 8/2019 e per il mese 10/2019;
- Invece, per il mese 4/2019 l'azienda aveva inviato in data 17/03/2020 un flusso di variazione dell'aliquota del collaboratore interessato, variazione che veniva accertata e accolta dall' e che portava all'applicazione di un'aliquota ridotta e alla creazione di una CP_2 eccedenza (non riscontrandosi più un problema di superamento del massimale). Alla luce di ciò l'ufficio ha provveduto a effettuare due rimborsi diversi all'azienda:
1. a seguito dell'inoltro in data 24/01/2025 dell'ulteriore e specifica domanda prot. 7000.24/01/2025.0027106, per l'indebito generato dalla variazione di aliquota è CP_2 stato liquidato l'importo di 7.829,94 euro a titolo di eccedenza sui contributi.
2. per il superamento del massimale sono stati liquidati a titolo di contributi 12.246,24 euro.
3 Il totale rimborsato supera quindi l'importo chiesto nella domanda originaria del committente.” Ritiene il Giudice che, a seguito dell'emissione da parte dell' del provvedimento CP_2 di liquidazione e del pagamento della somma richiesta i so nelle more del giudizio, come dichiarato dal procuratore di parte ricorrente in udienza, nulla opponendo il procuratore di debba essere dichiarata la cessazione della materia CP_2 del contendere in ordine a tale credito. Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di liquidazione e del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia ( Cass. 23289/07 – n.2567/2007 : “La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito ( Cass. n. 4034/07 – 6909/09 – n.10553/2009 : “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”.).
4 Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, come richiesto dal procuratore di parte ricorrente e di in CP_2 ordine al credito suindicato. Le spese di lite, liquidate ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., atteso che il pagamento della somma richiesta è avvenuto dopo il deposito e la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio all' CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro CP_2
2.500,00, o ese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. OM, 14/02/25
IL GIUDICE
Luca Redavid
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 14/02/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di previdenza al n° 34932 del R.G. dell'anno 2024 e promossa da:
CP_1
.t. rappresentato e difeso dall'avv. V. Lepri in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P. Scarlato in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dell'istituto in OM, via C. Beccaria n. 29; RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/09/24 la società ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di OM, in funzione di Giudice del lavoro, e concludendo ha chiesto:
“accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione di quanto versato pro quota CP_1
a titolo di contributi in eccedenza sul massimale alla gestione separata con riferimento all'anno 2019 (maggio – settembre – novembre) e per l'effetto condannare a versare alla società CP_2 la somma di € 17.466,68 oltre interessi ovvero la diversa ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi di lite. “
1 Si è costituito con memoria l' ed ha concluso chiedendo: “ dichiarare cessata la CP_2 materia del contendere compensando integralmente o quantomeno parzialmente, le spese di lite”. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 14/02/25 sulle conclusioni delle parti con la lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto in ricorso:
“1) In data 25 maggio 2020 la società ha presentato all' di OM richiesta CP_1 CP_2 di rimborso per contributi versati in eccedenza sul massimale alla gestione separata con riferimento all'anno 2019 (maggio – settembre – novembre) per € 26.200,00 (prot. CP_2
7000.25/05/2020.0274895 - doc. 1) in qualità di committente ed in riferimento alla posizione del sig. , socio/amministratore. Parte_1
2) Il credito è attestato dall'allegata documentazione (doc. 2, prospetti paga;
doc. 3 F24).
3) La richiesta è stata rifiutata giacchè la domanda era “doppia” ossia presentata congiuntamente sia dal committente sia dal socio/amministratore (doc. 4, che fa riferimento al prot. 7000.25/05/2020.0274895).
4) In data 24 giugno 2020 il sig. ha provveduto a richiedere il rimborso Parte_1 dei contributi versati in eccedenza sul massimale per l'anno 2019 in qualità di socio/amministratore per la quota di competenza (€ 8.733,22) in relazione alla domanda avanzata dall'azienda con l'atto di cui al punto 1 (doc. 5).
5) In data 20 maggio 2021 ha trasmesso all' di OM l'istanza di CP_1 CP_2 rimborso per contributi versati in eccedenza, in qualità di committente e per la propria quota di competenza pari ad € 17.466,68 (doc. 6, prot. 7000.20/05/2021.0565582). CP_2
6) In data 20 maggio 2021 per conto del sig. ha provveduto a CP_1 Parte_1 richiedere nuovamente il rimborso dei contributi versati in eccedenza sul massimale per l'anno 2019 per la quota di competenza del socio/amministratore pari ad € 8.733,22 (doc. 7, prot. 7000.20/05/2021.0565612). CP_2
7) In data 21 maggio 2021 l' respinge l'istanza di cui al punto 6) giacchè l'azienda CP_2 non poteva richiedere la quota di competenza del collaboratore (doc. 8).
8) In data 30 giugno 2021, a causa del cambio nella procedura (doc. 9), il sig. ha Pt_1 effettuato in proprio una nuova richiesta di rimborso per la quota di propria spettanza all' di Pistoia, provincia di residenza (doc. 10, prot. CP_2 CP_2
6300.30/06/2021.0132303).
9) In data 1° luglio 2021 l'istanza di cui al punto che precede è stata respinta dall' di CP_2
Pistoia con la seguente motivazione “buonasera, in riferimento alla domanda in oggetto prot. 30/06/2021.0132303 si comunica che la stessa è stata respinta in quanto non essendo CP_2 di competenza della sede di Pistoia per noi non è possibile lavorala. Occorre che presenti la domanda alla sede di OM (codice 700000), che risulta essere quella di competenza” (doc. 11).
2 10) In data 30 novembre 2022 l' di OM dichiara accolta la richiesta formulata dal CP_2 sig. chiedendo conferma dell'IBAN per l'accredito (v. doc. 12, comunicazione del 30 Pt_1 novembre 2022 che fa riferimento al prot. 6300.30/06/2021.0132303). CP_2
11) In data 2 dicembre 2022 il sig. tramite consulente, conferma l'IBAN già Pt_1 comunicato (doc. 13).
12) In data 16 gennaio 2023 l' comunica la disponibilità al pagamento delle somme CP_2 dovute (doc. 14; che richiama sollecito all' effettuato con prot. CP_2 CP_2
7000.02/12/2022.0547341).
13) Durante l'anno 2023 il consulente dell'azienda, Saperi s.r.l., ha effettuato numerosi solleciti tramite cassetto previdenziale rimasti senza riscontro (doc. 15).
14) In data 17 gennaio 2024 il consulente della società (Saperi s.r.l.) ha provveduto ad un ultimo sollecito all' di OM (sede San Giovanni) in relazione alla posizione del sig. CP_2
(doc. 16). Pt_1
15) In data 11 marzo 2024 la ha sollecitato l' di OM al rimborso (pec CP_1 CP_2
11 marzo 2024 - doc. 17).
16) In pari data, l' di OM, sede San Giovanni, ha risposto con il seguente messaggio CP_2
“si conferma la ricezione della pec che in data odierna è stata inoltrata alla sede competente OM AM per ulteriori informazioni e solleciti si invita a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1
(doc. 17).
[...]
17) In data 26 marzo 2024 è stato effettuato un ulteriore sollecito di rimborso per la quota spettante al sig. alla sede di OM AM (doc. 18, pec 26 marzo 2024), Parte_1 CP_2 con reiterazione in data 8 aprile (doc. 18).
18) Inutile è risultato il sollecito inviato in data 21 maggio 2024 dal sottoscritto procuratore (doc. 19).” L' costituendosi in giudizio, ha allegato e documentalmente provato che: CP_2
“ - Con domanda prot. 7000.20/05/2021.0565582, inoltrata il 20/05/21, l'azienda CP_2 chiedeva a rimborso per eccedenza massimale la contribuzione corrisposta in relazione a tre periodi relativamente all'anno 2019 per un totale di 17.466,68 euro.
- Dall'istruttoria è emerso che il massimale era stato superato solo in relazione a 2 dei suddetti periodi, ossia per il mese 8/2019 e per il mese 10/2019;
- Invece, per il mese 4/2019 l'azienda aveva inviato in data 17/03/2020 un flusso di variazione dell'aliquota del collaboratore interessato, variazione che veniva accertata e accolta dall' e che portava all'applicazione di un'aliquota ridotta e alla creazione di una CP_2 eccedenza (non riscontrandosi più un problema di superamento del massimale). Alla luce di ciò l'ufficio ha provveduto a effettuare due rimborsi diversi all'azienda:
1. a seguito dell'inoltro in data 24/01/2025 dell'ulteriore e specifica domanda prot. 7000.24/01/2025.0027106, per l'indebito generato dalla variazione di aliquota è CP_2 stato liquidato l'importo di 7.829,94 euro a titolo di eccedenza sui contributi.
2. per il superamento del massimale sono stati liquidati a titolo di contributi 12.246,24 euro.
3 Il totale rimborsato supera quindi l'importo chiesto nella domanda originaria del committente.” Ritiene il Giudice che, a seguito dell'emissione da parte dell' del provvedimento CP_2 di liquidazione e del pagamento della somma richiesta i so nelle more del giudizio, come dichiarato dal procuratore di parte ricorrente in udienza, nulla opponendo il procuratore di debba essere dichiarata la cessazione della materia CP_2 del contendere in ordine a tale credito. Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di liquidazione e del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia ( Cass. 23289/07 – n.2567/2007 : “La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito ( Cass. n. 4034/07 – 6909/09 – n.10553/2009 : “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”.).
4 Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, come richiesto dal procuratore di parte ricorrente e di in CP_2 ordine al credito suindicato. Le spese di lite, liquidate ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., atteso che il pagamento della somma richiesta è avvenuto dopo il deposito e la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio all' CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro CP_2
2.500,00, o ese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. OM, 14/02/25
IL GIUDICE
Luca Redavid
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