Versione
22 marzo 1951
22 marzo 1951
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1948-49 per la costruzione a cura dello stesso Ministero di nuove caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nelle localita' che saranno stabilite di intesa tra i Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1948-49 per la costruzione a cura dello stesso Ministero di nuove caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nelle localita' che saranno stabilite di intesa tra i Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.