Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ET RS LL de OU Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Marina Tucci Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 7540 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( C.F. ) TE P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Marcello Cardi e Marcello Rodinò di Miglione che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) P_ CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Deborah Barbagallo che lo rappresenta e difende per mandato in atti ( C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_2
APPELLATI
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma 10204/2021 resa nel procedimento rg 59004/ 2016 – responsabilità per fatto del consulente finanziario art. 31 d.lgs. 58/1998 -
1
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 59004/2016 ) P_ conveniva dinanzi al Tribunale di Roma e per sentirli TE Parte_2 condannare al risarcimento del danno asseritamente arrecato dal comportamento di quest'ultimo in qualità di promotore finanziario . TE
In particolare deduceva l'attore di avere affidato alla gestione di dal 2004 al CP_2
2014 € 512.000,00 e di averli persi in quanto illecitamente distratti dal consulente per scopi personali senza adeguata vigilanza da parte della banca.
Quest'ultima si costituiva, sosteneva l'infondatezza della tesi attorea e proponeva domanda subordinata riconvenzionale di manleva nei confronti di che rimaneva CP_2 contumace.
Disposta ctu ed esperito interrogatorio formale di il Tribunale con sentenza CP_3
10204 del 2021 così statuiva: “….in accoglimento della domanda proposta d P_ nei confronti d e dell condanna questi ultimi, in via CP_2 TE solidale, al pagamento della complessiva somma di € 512.00,00, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione ( n.d.r. si reputa equo liquidare il danno ricevuto, per la mancata tempestiva disponibilità del denaro da investire in altri titoli, in un importo pari alla somma risultante dall'applicazione del tasso del 3% sulla somma originaria …, via via rivalutata in base ad un indice medio di rivalutazione…La decorrenza della rivalutazione e degli ulteriori interessi compensativi, secondo il detto criterio, è dalla data di chiusura del rapporto (giugno 2014) fino al giorno della pubblicazione della presente sentenza. Dal giorno di pubblicazione della sentenza sulle somme di danaro così complessivamente liquidate sono, inoltre, dovuti interessi determinati ai sensi dell'art. 1284 c.c. fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito ) a titolo di risarcimento danni;
condanna CP_2
a tenere indenne la dalle somme da questa pagate in favore TE dell'attore in virtù della presente sentenza;
condanna e la CP_2 TE
in via solidale, alla rifusione, in favore d , delle spese di lite liquidate
[...] P_ in complessivi € 2.811,00 per la c.t.u. e € 7.065,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;
condanna alla rifusione, in favore della CP_2 [...]
delle spese di lite che si liquidano in complessivi e € 6.144,00 per TE compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;
pone definitivamente a
2 carico dell , in ragione della metà per ciascuno, le TE CP_2 spese di CTU, già liquidate con separato decreto”.
proponeva appello insistendo per il rigetto delle domande di TE P_
.
[...]
L'appellato si costituiva e chiedeva la conferma della sentenza appellata.
non si costituiva. CP_2
All'esito l'appellante precisava le seguenti conclusioni : “rigettare le domande tutte svolte dal Sig nei confronti dell in quanto infondate in fatto ed in diritto e, P_ Pt_1 conseguentemente, condannare l'appellato alla restituzione delle somme – comprese le spese di ctu e quelle legali già spontaneamente (cfr. doc. 5 dell'atto di appello) - ad esso corrisposte d in forza della sentenza oltre interessi legali dal versamento TE sino al soddisfo;
in subordine, ridurre il risarcimento eventualmente dovuto al Sig. P_ escludendo i danni che lo stesso, avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 co. 2 c.c.) e, comunque, in rapporto alla gravità della colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 co. 1 c.c.). In quest'ultimo caso condannare il Sig alla restituzione in favore della banca delle minori somme – anche per ciò che P_ concerne le spese legali già corrisposte - che dovessero risultare dovute rispetto a quelle già dall corrisposte in forza della sentenza”. Pt_1
concludeva chiedendo : “rigetto nel merito del gravame in quanto infondato P_ in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, della presente fase”.
La Corte all'esito dell'udienza del ventiquattro febbraio 2025 trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro dicembre 2024 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia di che, pur avendo CP_2 ricevuto la notifica dell'atto di appello a mani proprie, non si è costituito.
3 Primo motivo di appello
“Erronea applicazione e violazione di legge, contraddittorietà e difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto provata la pretesa fatta valere dal Sig. ”. P_
Si afferma che il provvedimento si sarebbe basato unicamente sulla sentenza penale di condanna 17330/2019 emessa dal Tribunale di Roma a carico di e, come CP_2 responsabile civile, di ( impugnata in appello ) e sulla ctu riguardante il TE quantum risarcitorio;
il Tribunale avrebbe mal valutato i comportamenti del danneggiato idonei a spezzare il nesso di occasionalità necessaria o quantomeno a ridurre il danno risarcibile ex art. 1227 c.c.
L'appellante sostiene in particolare di avere avuto solo il primo settembre 2014, in sede di controlli a campione, una segnalazione di anomalie per altro cliente di cui era CP_2 seguito un provvedimento di sospensione di quest'ultimo pressochè immediato ( otto settembre 2014 ), la revoca per giusta causa dopo pochi giorni, la segnalazione in Consob il ventidue settembre 2014 nonché la denuncia penale. In detta sede l'imputato è stato condannato anche con riferimento, in parte, ai fatti relativi alla posizione del cliente P_
.
[...]
In particolare per quest'ultimo : a) è stato ritenuto prescritto il reato per fatti anteriori al cinque gennaio 2007 b) per i fatti successivi è stato ritenuto colpevole della sottrazione di
€ 365.436,00 perpetrata con l'emissione di assegni con sottoscrizione apocrifa tratti sul c/c n. 542315, acceso presso l'agenzia di Ostia lido della banca a nome di TE P_
, nonché della sottrazione di € 4.650,00 perpetrata con bonifici addebitati sul conto
[...] suddetto.
La sentenza è stata riformata in appello solo riguardo alla prescrizione ritenuta fino a febbraio 2010 e ridotta la pena.
Rileva l'appellante come nella sentenza penale non sia stato effettuato alcun accenno all'appropriazione di somme ulteriori versate in contanti da . P_
Il Tribunale non avrebbe inoltre considerato il comportamento di quest'ultimo che comunque aveva più volte manifestato, in dieci anni di rapporto, la volontà di investire e disinvestire e aveva competenze in materia tanto da avere fatto riferimento nelle email scambiate con
4 – cfr. doc. 18 fascicolo - a investimenti in azioni, obbligazioni e CP_2 P_ addirittura a prodotti altamente rischiosi quali i derivati.
Non sarebbe stata data poi la prova del versamento in contanti di € 174.000,00 e il Tribunale avrebbe errato ritenendo sufficiente la mera indicazione in un report di del CP_2 totale dell'investimento pari a € 512.000,00 di cui solo € 338.000,00 documentati come indicato dal CTU.
Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che non avesse avuto contezza P_ dell'emissione di 79 assegni nel corso di dieci anni, non si fosse insospettito del fatto di non ricevere estratti conto trimestrali del conto corrente ( estratti che erano stati deviati da ad altro indirizzo ) e non avesse utilizzato i canali internet per compiere controlli CP_2 periodici oltre a non essersi allarmato allorquando aveva ricevuto un carnet di assegni non richiesto e li aveva riconsegnati a credendo a quello che quest'ultimo aveva CP_2 indicato come mero errore.
Con il secondo motivo si ribadisce che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la fattispecie di cui agli artt. 2049 c.c. e 31 TUF in quanto non avrebbe considerato i comportamenti del cliente, idonei ex se a spezzare il nesso di occasionalità necessaria.
In particolare non sarebbe stato considerato il fatto che “fosse una persona P_ con un ottimo grado di istruzione (laureato) nonché, all'epoca dei fatti, dirigente di azienda nonché con un ottimo grado di conoscenza del mondo degli investimenti finanziari e della normativa di settore che ne regola lo svolgimento”.
Non sarebbero state considerate, viene ribadito, le email tra maggio 2011 e maggio 2013 con cui aveva comunicato ad la composizione degli investimenti CP_2 P_ tra cui una parte consistente erano prodotti derivati senza alcuna contestazione da parte del cliente che quindi non poteva considerarsi un investitore “prudente”.
Non sarebbe stato considerato il fatto che nella stipula del contratto di apertura del conto corrente aveva accettato che le comunicazioni arrivassero via home banking P_
e aveva ricevuto i codici di accesso all'indirizzo indicato in contratto, aveva ricevuto presso detto indirizzo comunicazioni relative a una polizza pensione senza nulla contestare salvo
5 poi disconoscerne in giudizio la firma, aveva consegnato € 174.000,00 in contanti pur consapevole dell'irregolarità di detta operazione.
Con il terzo motivo, in via subordinata, si contesta il punto di motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto irrilevante ai fini del concorso di colpa la dazione di denaro in contante sostenendo che la consapevole irregolarità di detta forma di versamento avrebbe spezzato il nesso di causalità o quantomeno avrebbe dovuto essere valutato ai fini della esclusione dell'importo dal quantum del risarcimento sia in termini di concorso di colpa per l'anomalia dell'operazione sia per la colposa acquiescenza del cliente alla violazione delle regole di condotta.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logica, sono fondati in parte.
Come risulta dalla delibera Consob del quattordici ottobre 2015 con cui, a seguito di segnalazione proprio di , è stata tra l'altro disposta la radiazione di TE dall'albo dei promotori finanziari, il comportamento del suddetto è stato in CP_2 sintesi delineato come segue, con riferimento a diversi clienti e al più ridotto periodo dal
2010 al 2014 per l'importo di € 374.000,00 circa : a) addebito di assegni, i cui carnet erano stati consegnati dalla stessa clientela danneggiata al promotore, con firma apocrifa e con beneficiari altri clienti del medesimo promotore o soggetti terzi;
b) bonifici on line in favore di altri clienti o di terzi senza che il titolare del conto fosse in possesso dei codici di accesso.
La condotta in sintesi riguardava l'acquisizione, anche con distrazione a terzi, di somme di pertinenza dei clienti, la contraffazione della firma dei clienti su assegni e modulistica contrattuale, l'utilizzo di codici di accesso telematico di pertinenza dei clienti, l'effettuazione di operazioni non autorizzate.
La medesima fattispecie riguardo al metodo utilizzato per la sottrazione di somme è stata oggetto delle statuizioni penali sopra menzionate.
Si è trattato pertanto di una condotta sistematica, perpetrata per anni ai danni non solo di ma di molteplici investitori, carpendo la loro fiducia tanto che lo stesso P_
era entrato in contatto con tramite un altro cliente;
il promotore P_ CP_2 si è sicuramente avvalso del prestigio in termini di solidità e correttezza di TE
6 nonché della relativa struttura essendo i conti correnti accesi presso l'istituto appellante cui era riferibile la modulistica, i codici di accesso telematico e gli assegni.
Il fatto che solo nel 2014 la si sia avveduta della criticità e la pluralità dei clienti Pt_1 coinvolti attesta, osserva il Collegio, la particolare capacità del promotore di occultare le condotte distrattive eludendo anche i sistemi di controllo che sicuramente
[...]
aveva in essere ma evidentemente non in misura sufficiente. TE
Ciò non esclude il nesso di occasionalità necessaria : ha potuto compiere CP_2
l'attività distrattiva in quanto inserito nel gruppo dei promotori finanziari accreditati da
. TE
L'appellante sostiene che il comportamento di avrebbe spezzato detto nesso P_
o avrebbe quantomeno essere considerato ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c..
Il Tribunale ha a tale proposito affermato : “Le modalità della distrazione riscontrate nel caso in esame costituiscono elementi idonei ad influire sulla causazione dell'evento dannoso e aggravanti l'entità del danno da esso provocato, anche tenuto conto dell'unicità dello stesso e sintomatici dell'estraneità del cliente nella condotta illegittima del promotore”.
Ebbene, per escludere il nesso di occasionalità necessaria di cui all'art. 31 TUF e 2049 c.c. la giurisprudenza costante afferma che sia onere dell'istituto di credito allegare e dimostrare che il comportamento dell'investitore sia stato connotato o da collusione ( non allegata specificamente e comunque da escludere nel caso di specie in base alla sopra evidenziata ricostruzione dei fatti ) o da profili di anomalia tali da rivelare una sostanziale acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
Ebbene, i copiosi versamenti effettuati in massima parte tramite bonifici bancari e in minima parte tramite assegni risultanti dall'esame dei documenti contabili verificati dal CTU sono stati effettuati legittimamente e non contestati dall'istituto.
Per quanto riguarda gli assegni in addebito ne è stata disconosciuta la sottoscrizione e sul fatto che siano apocrifi, come anche sul fatto che il correntista non avesse sottoscritto la richiesta di carnet, non vi è contestazione.
Detti addebiti tramite assegni, come emerge dagli estratti conto in atti e riportato nel capo di imputazione, sono stati di diverse centinaia di migliaia di euro nel corso dei dieci anni del
7 rapporto e sotto questo profilo non vi è alcuna collusione o comportamento anomalo del cliente o avallo consapevole di prassi illegittime.
Per quanto riguarda gli investimenti effettuati su modulistica di e pure TE questi con firma falsa la deduzione dell'appellante secondo cui il cliente avrebbe permesso di fatto che gli investimenti fossero fatti senza la sua firma su moduli della banca è contestata e del tutto priva di prova non essendo di certo sufficiente la reiterazione negli anni di detto comportamento da parte del family banker per escludere l'occasionalità necessaria;
parimenti non supporta la tesi dell'appellante il fatto che, pur in assenza di estratti conto, il cliente si sia fidato dei prospetti inviati tramite email;
ciò è attribuibile alla grande fiducia che il cliente riversava sul promotore e sulla banca, riscontrata dal tenore delle email in atti;
comunque riceveva prospetti recanti l'intestazione “ P_ [...]
” nonché analitici grafici a colonna e a torta, il promotore rispondeva alle TE richieste sempre prontamente e in modo rassicurante e talvolta entusiasticamente riguardo ai risultati che documentava nel modo anzidetto. La deviazione dell'indirizzo cui inviare gli estratti conto è stato poi un artificio ben poco prevedibile da parte del cliente che comunque era rassicurato dall'invio dei documenti sopra indicati.
Discorso diverso deve essere fatto per l'importo di € 174.000,00 versato in contanti.
In questo caso emerge in primo luogo l'insufficienza della prova ai fini del risarcimento richiesto a della dazione in quanto contestata dall'istituto e unicamente TE basata, nella totale assenza di altri riscontri ( quali ad esempio una quietanza ), su una email inviata dal promotore ove è indicata la somma globalmente versata in € 512.000,00 quindi superiore di € 174.000,00 rispetto ai versamenti effettuati in modo tracciabile.
In secondo luogo l'entità della somma, la mancata produzione di una quietanza, unitamente alla chiara violazione del divieto art. 31 comma 2-bis TUF e l'altrettanto chiara violazione del buon senso comune sono idonee a spezzare il nesso di occasionalità necessaria come condivisibilmente ritenuto da Cass. 31894/2023 che ha affermato: “un particolare valore significativo dev'essere attribuito alla circostanza della consegna al promotore di somme di danaro in contanti, senza richiesta di quietanza (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1786 del
20/01/2022, Rv. 663709 - 01); tale circostanza, infatti, assume particolare rilevanza in funzione del giudizio circa l'anomalia della condotta del danneggiato, in quanto la consegna di denaro in contanti da parte dell'investitore nelle mani del promotore è oggetto di specifico
8 ed espresso divieto normativo (art. 31, comma 2-bis, d.lgs. n. 58 del 1998; art. 108 del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007); pur dovendo escludersi l'operatività di qualsiasi automatismo…. tuttavia, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quale, nella fattispecie, quello di consegnare al consulente finanziario unicamente assegni bancari o circolari, non trasferibili, intestati all'intermediario per cui opera ovvero alla società i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, o comunque di avvalersi di altri strumenti - ordini di bonifico e documenti similari, nonché strumenti finanziari nominativi o all'ordine che abbiano come beneficiari o che siano stati intestati o girati ai predetti soggetti - dotati di tracciabilità in funzione di impedire elusioni del controllo antiriciclaggio:…) il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste circostanze ed, eventualmente, a dar conto, in motivazione, delle ragioni per le quali ritenga che tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa con l'illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti tra consociati e che si pone alla base della tutela dell'affidamento incolpevole, e non abbia pertanto integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subìto dall'investitore e le incombenze affidate al promotore, che giustifica la solidale responsabilità dell'intermediario”
Atteso quanto detto si rileva come non sia stato oggetto di doglianza specifica il criterio di quantificazione del danno adottato dal Tribunale che ha semplicemente conteggiato l'importo erogato dal cliente e vi ha aggiunto gli interessi compensativi sulla somma anno per anno rivalutata da giugno 2014 fino alla pubblicazione della sentenza (dieci giugno 2021)
e poi gli interessi legali fino al saldo.
Attesa la prova dell'integrale pagamento della somma in corso di causa anche per spese legali come da contabile del dodici luglio 2021 occorre disporre la restituzione della maggior somma erogata oltre interessi legali dal dodici luglio 2001 al saldo.
La mancata impugnazione da parte di comporta per quest'ultimo il passaggio CP_2 in giudicato della sentenza per cui la condanna in via solidale al risarcimento a carico di dovrà essere limitata all'importo di € 338.000,00. TE
Per la maggior somma rimane unicamente responsabile il promotore. Come a tale proposito affermato condivisibilmente da Cass. 24728/2018 “L'obbligazione solidale, pur avendo ad
9 oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati”.
Le spese di primo grado possono mantenersi nella misura riconosciuta.
Le spese del presente grado sono liquidate sulla base dello scaglione tariffario del minor importo riconosciuto per con valori prossimi ai minimi per la ridotta TE complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria in quanto non tenuta. La statuizione di primo grado riguardo alla ripartizione delle spese di ctu deve essere confermata in quanto corrispondente alle reciproche posizioni.
Per l'appello atteso il passaggio in giudicato della condanna per sussistono CP_2 giusti motivi per la compensazione delle spese nei confronti di quest'ultimo
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di e in parziale CP_2 riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto,
condanna in via solidale con al pagamento della Controparte_4 CP_2 complessiva somma di € 338.000,00 oltre interessi compensativi del 3% su detta somma
10 anno per anno rivalutata da giugno 2014 al dieci giugno 2021 e oltre interessi legali successivi sino al saldo;
dato atto dell'intervenuto pagamento da parte di in data dodici TE luglio 2021 del maggior importo liquidato in primo grado, condanna a P_ restituire la somma di € 174.000,00 nonché interessi e rivalutazione come corrisposti da il dodici luglio 2021 oltre interessi legali da detta data al saldo;
TE condanna a pagare le spese del presente grado ad TE P_ liquidate in complessivi € 7.500,00 oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CA.
Roma, ventiquattro febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ET RS LL de OU
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