TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 388 /2024
Composto dai Magistrati:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice rel. est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice
Nel giudizio tra:
C.F. , difeso dall'Avv. PAOLICCHI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO
E
, C.F. , difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
PAOLICCHI MASSIMILIANO
CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
Avente a oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Alle seguenti condizioni come da conclusioni congiunte:
“1.I coniugi vivranno separati di fatto all'interno della stessa abitazione, che risulta materialmente divisa in due porzioni, liberi ciascuno comunque di trasferire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco e preventivo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
Pag. 1 di 4 2.La figlia rimane collocata presso entrambi i genitori, con Persona_1 affidamento condiviso. In particolare la stessa minore, il suo fratellino e la madre vivranno nella porzione della predetta abitazione posta al primo piano, mentre il padre continuerà a vivere, assieme alla madre nella porzione di Parte_2 abitazione posta al piano terra. Pertanto la casa familiare è e rimane quella attuale, che rimarrà luogo di riferimento per il prelievo e/o consegna della figlia all'altro coniuge;
3.Viene altresì riconosciuta rispettiva facoltà di visita ai genitori nel periodo di permanenza della minore, ogni qualvolta lo riterranno opportuno, previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e personali della minore, il tutto in ogni caso nel suo superiore ed esclusivo interesse;
4.In particolare, nel caso e nel momento in cui la madre dovesse trasferire la propria residenza, se non vi fosse alc diverso provvedimento da parte delle autorità giudiziarie competenti, la figlia minore trascorrerà, alternativamente, 1 Persona_1 settimana presso il padre e/o madre, e viceversa, e così allo stesso modo per il figlio della signora essendo questi molto legati l'una a all'altro, e comportando, Per_1 la loro separazione, un possibile trauma per entrambi;
5.Nei periodi estivi, e al termine dell'anno scolastico, la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori almeno 15 giorni consecutivi, da concordarsi ogni anno entro e non oltre il 31 di Maggio;
7.Sempre ad anni alterni, un genitore terrà con sé la figlia dal termine delle lezioni nel mese di Dicembre sino al giorno di San Silvestro incluso ( 31 dicembre ), facendo trascorrere alla minore il giorno di Natale con l'altro genitore, il quale, viceversa, trascorrerà con la figlia il periodo dal 1 Gennaio sino al rientro scolastico;
8.Durante le vacanze pasquali, i coniugi trascorreranno con la minore, alternandosi, l'uno dal termine delle lezioni sino al giorno di Pasqua incluso, e l'altro dal giorno di Pasquetta sino al rientro a scuola;
9.Entrambi i genitori rinunciano a qualsiasi mantenimento in loro favore, in virtù della materiale condizione degli spazi e del sostanziale sostentamento offerto dalla famiglia del padre;
10.In tal senso, non è previsto alcun assegno di mantenimento in favore della figlia, fatto salvo il caso di trasferimento della figlia, ove sarà rimesso al giudice competente il riconoscimento e l'assegnazione di un assegno ordinario di mantenimento;
11.Viceversa, con riguardo alle spese straordinarie, esse dovranno ripartirsi tra i coniugi nella misura del 50 %;
12.Per l'individuazione delle spese straordinarie e le comunicazioni in tal senso fra genitori, si farà riferimento alle linee guida elaborate dal CNF qui allegate e condivise dai genitori( doc. 6 );
13.Con riguardo alle spese ordinarie / straordinarie da concordare (esempio: spese scolastiche, di natura idrica o parascolastica, sportive, sanitarie ecc..), ciascun coniuge dovrà comunque farne richiesta scritta all'altro il quale, a sua volta, dovrà esprimere
Pag. 2 di 4 consenso motivato entro un periodo massimo di 10 giorni. In difetto, il silenzio verrà considerato come consenso alla richiesta;
14.In relazione all'Assegno Unico Universale, questo sarà interamente percepito dalla madre, e le detrazioni fiscali per le spese mediche saranno decise di comune accordo fra i genitori, secondo quella che genera un maggior risparmio fiscale, nell'interesse del sostentamento della figlia. In caso di disaccordo, le detrazioni andranno al 50%;
15.Con la sottoscrizione del presente accordo, i coniugi dichiarano infine di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.”
Udito il relatore nella camera di consiglio del 07/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso in data 23/02/2024, i coniugi sopra generalizzati chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la declaratoria di separazione e dello scioglimento del matrimonio tra gli stessi celebrato con rito civile, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Montignoso, con atto numero 3, parte 1, anno 2013, alle condizioni di cui al ricorso, a cui le parti si sono riportate in udienza.
Era resa sentenza non definitiva di separazione del 22.6.24, di cui non consta impugnazione, e la causa era rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la decisione in ordine al divorzio.
All'udienza del 06/03/2025 , i coniugi confermavano la volontà di ottenere pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Inutilmente tentata la conciliazione, il Giudice si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
***
Osserva il Tribunale, ritenuta la propria competenza territoriale:
- che non vi è stata ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi nel semestre antecedente la proposizione della domanda o in esito al tentativo obbligatorio di conciliazione;
- che devono essere confermate, quanto ai rapporti tra gli interessati, che hanno una figlia minorenne, le condizioni dagli stessi concordate in sede di ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente richiamate, risultando dette condizioni rispondenti al superiore interesse del minore.
Nulla deve disporsi sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a MONTIGNOSO il 13.03.2013, trascritto nei Controparte_1 registri di stato civile del Comune di Montignoso, con atto numero 3, parte 1, anno 2013.
Pag. 3 di 4 2. Conferma inoltre tutte le condizioni indicate nel ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui per integralmente richiamate come riportate in epigrafe;
3. Dichiara la perdita del cognome maritale in capo alla moglie;
4. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello Stato Civile del Comune sopraindicato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di propria competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
Pag. 4 di 4