Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
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n.2827 2023 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2827 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. PORTESAN FRANCO presso cui elettivamente domicilia in CORSO
MAZZINI 26 ADRIA
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2
atti, dall'avv.PINOTTI GIANLUCA presso cui elettivamente domicilia inVIA G. BELFANTI
20 46035 OSTIGLIA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente : “ La difesa della ricorrente,vista l'ordinanza del 28 maggio 2024,insiste per la pronuncia di sentenza con la quale viene disposta la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni :
1. i coniugi vivranno separati liberi di fissare la residenza ove vorranno.
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2. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su que- stioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separata- mente e avrà residenza presso la madre a Canale di Ceregnano (RO) – Via Giosuè Carducci n.
1054.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Il padre avrà la possibilità di vederee tenerecon séil figlio, compatibilmente con i propri impegni professionali e quelli formativi e scolastici delminoree comunque previo accordo telefonico con la moglie, almeno un pomeriggio da concordare durante la settimana dalle ore17.00 alle ore 20,00, un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 16,30 delsabatoalle ore
18,30della domenica;
quattrogiorni durante il periodo delle vacanze scolastiche a Pasqua;
giorni sette durante le festività natalizie, compresi i giorni di Natale e Pasqua ad anni alterni;
giorni quindicianche nonconsecutivi durante le vacanze estive, da concordare preventivamente ogni anno entro il 30 maggio;
4. La pensione attualmente erogata per 10 mensilità verràpercepitaintegralmente dalla madre per il fabbisogno del figlio mentre l'assegno unicoandrà suddiviso al 50%come da Per_1
legge previsto.
Ilpadredovràcorrispondereentro ilgiorno5di ogni mese, a titolo di contributoper il mantenimento delfiglio, la somma di euro 350,00, da rivalutarsi annualmente secondol'indice Istat, oltre alla quota del50%delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delminore, come di seguito indicate: si intenderanno COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno, mensa scolastica, ricarica cellulare, spese di trasporto urbano non necessarie per la frequenza scolastica, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici
(parrucchiere),attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali).
B) SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali non è prevista la previa concertazione da ripartirsi al 50% fra i coniugi:libri scolastici, tasse scolastiche, contributi e spese amministrative varie relativi alla frequentazione di istituti di istruzione pubblici, spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione;
spese di trasporto scolastico urbano incluso scuolabus, ed extraurbano, spese per l'acquisto su prescrizione medica di farmaci, spesesanitarie urgenti, spese per interventi chirurgici
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indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, incluso spese per occhiali da vista o lenti a contatto quando comportino una spesa annua non superiore ad Euro 100,00= per ciascuna voce di spesa, spese sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura per l'esborso che non superi la spesa mensile di Euro 40,00=.
C) SPESE EXTRA ASSEGNOsubordinate al consenso di entrambi i genitori e da ripartirsi al
50% fra i coniugi, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquistodi libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione e gite scolastiche organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro delgenitore che lo utilizza e non sia possibile l'ausilio dell'altro genitore non collocatario o non in turno di responsabilità; viaggi studio e d'istruzione con o senza pernottamento, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN se la spesa annua complessiva sia eccedente, per ciascuna voce, l'importo annuale di Euro 100,00 come precisato al punto B che precede, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli dipsicoterapia e logopedia, fisioterapia, cure termali presso strutture private non convenzionate.
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro), corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
centri ricreativi estivi quando comportino una spesa settimanale superiore ad Euro 60,00=, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento di patenti di guida presso scuole private diverse dalla patente auto categoria B per la quale la spesa invece la spesa verrà suddivisa fra i genitori senza preventivo consenso.
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Spese sportive o ricreative: attività sportiveo ricreative che comportino una spesa mensile eccedente gli Euro 40,00 mensili e/o per le attività sportive e/o ricreative extrascolastiche ulteriori rispetto alla prima.
Spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alfiglio.
D) RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whats'up, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese da ripartirsi al50% e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6. DO AN dovrà corrispondere a favore dellamoglie a titolo di contributo per il suomantenimento l'importo di€ 150,00mensile annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTATconsiderato che l'istante sin dalla nascita del figlio si è dovuta dedicare ai bisogni della famiglia e quindi non hapotuto svolgere attività lavorativa negli ultimi tre anni come da dichiarazione già prodotta (nostro all.to 8).
Con vittoria di spese, compensi ed oneri fiscali e previdenziali come per legge.”.
Resistente: “dichiararsi la separazione dei coniugi e , CP_1 Parte_1
autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- accogliere le seguenti condizioni di separazione
1) i coniugi e , vivranno separati e nel reciproco rispetto, con CP_1 Parte_1
obbligo per entrambi di comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza/domicilio;
2) la casa di abitazione coniugale, sita in Borgo Mantovano (MN), Via Don Primo Mazzolari n. 9
e condotta in locazione, rimarrà nella esclusiva disponibilità del marito;
3) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con residenza e Persona_2
collocazione prevalente presso la madre, eventuali cambi di residenza di ciascun genitore andranno immediatamente comunicati l'uno verso l'altra non appena uno dei due maturi tale esigenza;
4) disporsi il diritto di visita del padre come segue:
a fine settimana alternati il padre ritirerà il figlio, salvo diverso accordo tra i genitori, dalla madre alle 19-19.30 del venerdì sera e lo riaccompagnerà presso l'abitazione della predetta
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entro e non oltre le 21,30 della domenica sera;
le vacanze natalizie saranno così organizzate: dal
25 dicembre al mattino sino al 31 dicembre al mattino vacanze pasquali: dal termine della scuola sino alla domenica di Pasqua alla sera con un genitore e dalla domenica sera di Pasqua al rientro a scuola con l'altro genitore ad anni alterni;
le vacanze estive: il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre e due con la madre da concordare entro il mese di maggio di ogni anno per permettere ai genitori di organizzare le ferie (diversamente, dopo tale mese, chi prima prenoterà il periodo delle ferie lo comunicherà all'altro che, a sua volta, si adeguerà); quanto sopra salvo diverso accordo tra le parti. Le diverse giornate eventualmente pattuite andranno concordate per tempo tra le parti per permettere di organizzarsi;
preso atto della collocazione della minore presso la madre, il padre corrisponderà alla madre la somma di € 200,00 a titolo di assegno mensile di concorso nel mantenimento del figlio
, assegno da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutatile annualmente Per_1 con l'applicazione degli indici ISTAT nazionali, il tutto, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario in unica soluzione sul conto corrente intestato alla madre;
sono a carico di ciascuna parte per il 50% ciascuna le spese straordinarie secondo il seguente
Protocollo approvato dal Tribunale di Mantova, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni, a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese:
A) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal SSN, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); B) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica
(qualora il figlio prosegua negli studi) ; acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per il tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
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C) Spese per il conseguimento della patente di guida (teoria e pratica).
ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo, spese per tempo prolungato, prescuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
A tal fine, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso della spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
5) i genitori si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, nonché a collaborare nel superiore interesse del figlio minore e, fermo restando quanto sopra disposto in tema di affidamento e di frequentazione tra padre e figlio, a rispettare il diritto di questi ultimi a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il medesimo e con i rispettivi nuclei parentali;
6) i genitori si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. Si impegnano inoltre reciprocamente a salvaguardare l'equilibrio psico-fisico del figlio minore e quindi a evitare situazioni e contesti non consoni alla sua età, nonché a introdurre con gradualità nuove figure legate a relazioni affettive dei genitori, obbligandosi altresì reciprocamente a presentare al figlio e a consentire la frequentazione con l'eventuale nuovo partner solo quando, previa comunicazione dell'intenzione all'altro genitore, la relazione sentimentale abbia assunto nel tempo connotati di serietà e di stabilità;
IN OGNI CASO: spese e competenze di causa interamente rifuse.
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IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, modificazioni, deduzioni istruttorie nei termini di legge, anche alla luce delle difese di controparte.”
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo dichiararsi la separazione con conferma dei provvedimenti presidenziali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio a
Borgo Mantovano (MN) il 04/05/2014, con DO (trascritto al Registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Borgo Mantovano n. 2, Parte II, Serie A, anno 2014) e che dalla loro unione è nato a [...] il [...] il piccolo , ha Persona_2
dedotto che: al minore sono stati diagnosticati disturbi evolutivi specifici misti in IUGR ed è stato riconosciuto invalido dal 10.12.2019 , per cui percepisce una indennità di circa euro
324,00 per dieci mensilità; la famiglia aveva da ultimo fissato la residenza anagrafica a Borgo Mantovano (MN) in Via Don Primo Mazzolari-Villa Poma n. 9 interno 1 (v. certificato contestuale di residenza e di stato famiglia, all.to 5) in un appartamento per il quale viene versato un canone di locazione mensile di euro 400,00; la ricorrente, in accordo con il marito, ha rassegnato le dimissioni dalla precedente occupazione come OSS e si è dedicata in via esclusiva al figlio ed alla famiglia;
il resistente è magazziniere e per l'anno d'imposta 2022 ha presentato una certificazione unica dichiarando redditi di lavoro dipendente per euro 26.990,20; la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Tanto dedotto, ha chiesto accogliersi le sopra riportate conclusioni.
Si è costituito il resistente, aderendo alla domanda di separazione e di affido condiviso del minore con collocazione presso la madre e opponendosi alle richieste economiche della ricorrente. In particolare, il resistente ha rappresentato che la ricorrente, in modo unilaterale ed improvviso, ha deciso di traferissi a quasi 100 km dall'abitazione coniugale, rendendo così difficoltoso il diritto di visita padre-figlio. Ha dedotto altresì di lavorare come operaio con una retribuzione di 1.800 euro mensili, di essere proprietario di una autovettura e nudo proprietario di un appartamento adibito ad abitazione della madre, per il quale ha dovuto sostenere ingenti spese di ristrutturazione e di essere gravato da diversi finanziamenti. Ha chiesto quindi accogliersi le sopra riportate conclusioni.
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All'udienza del 16.04.2024 il giudice delegato tentava la conciliazione della lite, proponendo un accordo alle parti, non accettato dalla ricorrente. Successivamente, all'esito di ulteriori produzioni documentali, il giudice così provvedeva in via provvisoria: “1) autorizza le parti a vivere separate;
2) dispone l'affido condiviso del minore , DO , a entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre e diritto di visita del padre nel seguente modo: il padre avrà la possibilità di vederlo e tenerlo con sé, compatibilmente con i propri impegni professionali e quelli formativi e scolastici del figlio e comunque previo accordo telefonico con la moglie, almeno un pomeriggio da concordare durante la settimana dalle ore 17.00 alle ore 20,00, un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 16,30 del sabato alle ore 18,30 della domenica;
quattro giorni durante il periodo delle vacanze scolastiche a Pasqua;
giorni sette durante le festività natalizie, compresi i giorni di Natale e Pasqua ad anni alterni;
giorni quindici anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare preventivamente ogni anno entro il 30 maggio;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a l'assegno mensile di CP_1 Parte_1
euro 250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annuale istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo lo schema di cui in parte motiva;
4) pone a carico di l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore della CP_1 moglie di 100 € mensili, con rivalutazione annuale istat;
5) l'assegno unico andrà diviso tra le parti al 50%, così come previsto dalla legge;
6) dichiara inammissibile l'istanza di assegnazione della casa coniugale al padre;
”; e non dovendosi assumere prove orali, assegnava alle parti i termini per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memori di replica.
Tanto premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e per gli argomenti appresso esplicitati.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'impossibilità di ricostituire l'unione familiare ed un contesto di condivisione ed armonia che rappresenta il principale presupposto per la vita familiare.
La crisi del rapporto coniugale e il conseguente clima di tensione determinatosi emergono in modo chiaro tanto dalle deduzioni della ricorrente, quanto dalle risultanze processuali dalle quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e
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conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sull'affido del figlio.
Quanto al figlio , in ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli Per_1
interessi del minore, non sono emersi fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata dello stesso il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle scelte educative relative alla prole. Entrambe le parti, peraltro, hanno sempre chiesto l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre. Appare pertanto opportuno confermarsi quanto disposto in via provvisoria dal giudice delegato, ovvero l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna.
Quanto al regime di visita padre-figlio, tenuto conto della distanza che separa l'abitazione del minore da quella del padre ( 70km) , e della necessità che al minore venga garantita la frequentazione scolastica nella giornata dal sabato, appare opportuno prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, ritirandolo, salvo diverso accordo tra i genitori, dalla madre alle 19-19.30 del venerdì sera e lo riaccompagnerà presso l'abitazione della predetta entro e non oltre le 21,30 della domenica sera, con modalità idonee a garantire al minore la frequenza scolastica il sabato mattina ( quindi ad es. pernottando il venerdì sera in località vicina a quella in cui si trova la scuola) o, nel caso in cui ciò non fosse possibile , il padre terrà con sé il minore dal sabato dopo la scuola sino alla domenica sera non oltre le 21.30, sempre riaccompagnandolo presso la madre;
nei periodi in cui non è prevista la frequentazione scolastica il padre potrà tenere con sé il minore dal venerdì alla domenica , sempre ogni 15 giorni;
durante le vacanze natalizie, dal 25 dicembre al mattino sino al 31 dicembre al mattino, con alternanza annuale;
vacanze pasquali: dal termine della scuola sino alla domenica di Pasqua alla sera con un genitore e dalla domenica sera di Pasqua al rientro a scuola con l'altro genitore ad anni alterni;
le vacanze estive: il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre e due con la madre da concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
Sul mantenimento del figlio.
Ai fini della determinazione dell'importo di contributo al mantenimento del minore da porre a carico del genitore non collocatario, deve aversi riguardo alle rispettive capacità economiche delle parti, alle esigenze del minore e ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore. Quanto alle rispettive capacità economiche dei genitori, dalle buste paga e dai CU prodotti dalla ricorrente, emerge quanto dalla stessa dichiarato , ovvero che percepisce una retribuzione mensile di circa 500/600 euro. La ricorrente inoltre non gode di
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significativi risparmi e vive presso la casa dei propri genitori, senza alcun onere economico gravante su di lei direttamente. Di contro il resistente gode di una retribuzione maggiore, di circa 2.100/2.200 euro mensili, così come risultante dalle dichiarazioni dei redditi in atti. Lo stesso tuttavia , oltre che del canone di locazione dell'abitazione di 400 euro mensili, è gravato da una serie di rate di finanziamenti, nonché da una cessione del quinto del suo stipendio ( che viene ridotto così ad euro 1.700 mensili). Tali posizioni debitorie sono di varia natura (acquisto auto, fido carta di credito, chiusura precedente finanziamento, lavori di ristrutturazione dell'immobile di cui è nudo proprietario) e ammontano a circa 400 euro;
infine il resistente è gravato dei viaggi per prelevare e riaccompagnare il figlio. Deve pertanto considerarsi che la disponibilità economica del resistente, sottratti tutti gli oneri economici di cui è gravato è di circa 1.100 euro mensili. Valutando poi le esigenze del minore, deve considerarsi che lo stesso gode di indennità di frequenza e che allo stato attuale frequenta la scuola elementare e non pratica nessuna attività extrascolastica. Lo stesso infine trascorre con il padre un weekend ogni
15 giorni. Considerate tutte le sopra esposte circostanze appare equo fissare il contributo al mantenimento del figlio in € 250,00 rivalutabili annualmente secondo indice ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese alla ricorrente. Vanno, altresì, poste a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuna , secondo il Protocollo delle spese del Tribunale di Mantova del 28.5.2024.
Sulla domanda di mantenimento della ricorrente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835),
l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita,
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ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti ( cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Nel caso di specie la ricorrente dopo la nascita del figlio non ha più lavorato e adesso percepisce una retribuzione di circa 500 euro mensili, ma, vivendo presso i propri genitori, non
è gravata da alcun onere economico. La stessa inoltre percepisce interamente l'indennità di frequenza in favore del figlio di circa 320,00 euro per 10 mensilità, oltre al 50% dell'assegno cd. unico. Il resistente, come visto, pur godendo di una retribuzione superiore, è gravato da ingenti oneri, per cui, detratto anche l'assegno di mantenimento in favore del figlio, viene a trovarsi in una situazione economica equivalente a quella della ricorrente, per cui, non sussistendo alcuna disparità economica tra i coniugi, non sussistono i presupposti per prevedere un assegno di mantenimento in favore della ricorrente. Va dunque revocato l'assegno provvisorio previsto in corso di causa, con decorrenza dalla presente pronuncia, essendosi delineata l'intera situazione economica delle parti solo all'esito delle valutazioni di cui alla presente sentenza.
Altre domande.
Deve essere confermata la dichiarazione di inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale al resistente per i motivi già esposti dal giudice delegato nell'ordinanza del 28.5.2024, qui da intendersi richiamata.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura del giudizio e dell'esito dello stesso, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e DO Parte_2 CP_1
- dispone l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2
presso la madre e con facoltà per il padre di vedere e/o tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati, ritirandolo, salvo diverso accordo tra i genitori, dalla madre alle 19-19.30 del venerdì sera e lo riaccompagnerà presso l'abitazione della predetta entro e non oltre le 21,30 della domenica sera, con modalità idonee a garantire al minore la frequenza scolastica il sabato mattina
( quindi ad es. pernottando il venerdì sera in località vicina a quella in cui si trova la scuola) o, nel
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caso in cui ciò non fosse possibile , il padre terrà con sé il minore dal sabato dopo la scuola sino alla domenica sera non oltre le 21.30, sempre riaccompagnandolo presso la madre;
nei periodi in cui non è prevista la frequentazione scolastica il padre potrà tenere con sé il minore dal venerdì alla domenica , sempre ogni 15 giorni;
durante le vacanze natalizie, dal 25 dicembre al mattino sino al 31 dicembre al mattino, con alternanza annuale;
vacanze pasquali: dal termine della scuola sino alla domenica di Pasqua alla sera con un genitore e dalla domenica sera di Pasqua al rientro a scuola con l'altro genitore ad anni alterni;
le vacanze estive: il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre e due con la madre da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
- pone a carico del padre, quale contributo al mantenimento del figlio , un assegno Per_1 mensile dell'importo pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00-), da rivalutarsi annualmente, con decorrenza dal mese di luglio 2025, secondo gli indici ISTAT, come per legge, e da corrispondersi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024;
- revoca l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, con decorrenza dalla presente pronuncia;
- dà atto che l'assegno cd. unico viene diviso al 50% tra le parti, così come previsto dalla legge;
- dà atto che l'indennità di frequenza del minore viene percepita interamente dalla madre;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- compensa tra le parti le spese di giudizio;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgo Mantovano (MN) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte II,
S.A Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 16/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott.Giorgio Bertola
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