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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/02/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna FERRERO Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE 18 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MACCONE FEDERICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPE TALUCCHI, 3 10143 TORINO presso lo studio dell'avv. BERTINO
SIMONE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATO pagina 1 di 8 OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
CONCLUSIONI
Parte Per “ ) Parte_1
Voglia la Corte, in riforma della sentenza impugnata così decidere
Nel merito: Respingere le domande tutte promosse nei confronti della appellante per le ragioni esposte in atti o per ogni altra ragione che sarà ritenuta di giustizia e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine: respingere le domande tutte promosse nei confronti dell'appellante e condannare al Controparte_1 pagamento della somma di euro 579.253,78 o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta, anche in via di equità, oltre agli interessi al tasso di cui al D.lgs 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede che vengano ammessi i seguenti capitoli di prova per testimoni:
1. Vero è che i noli aerei indicati nelle fatture prodotte in giudizio sono stati conteggiati tenendo conto non del peso reale delle merci bensì del loro peso volumetrico detto anche peso tassabile, il quale tiene conto sia del peso reale della merce sia dell'ingombro della stessa.
2. Vero è che all'epoca dei trasporti per cui è causa, la tariffa vigente per i noli aerei dalla Cina all'Italia era indicativamente pari a CNY 91/Kg. Parte
3. Vero è che lo scambio di mail tra e in data 23/4/2020 di cui al doc. n. 38 che si CP_1 esibisce al teste si riferisce al trasporto di cui alla Air Waybill n. 7LMY353 di cui al doc. n. 28 che si rammostra al teste.
4. Vero è che la tariffa di cui al capitolo di prova n. 2 è stata applicata dalle parti ai trasporti di cui alle lettere di vettura aeree per cui è causa come da docc. nn. 27 – 37 che si esibiscono al teste. Si indicano a testi i seguenti nominativi:
- Sig. c/o – 20060 Pozzuolo Martesana (MI), Testimone_1 Parte_1
Via delle Industrie n. 1;
- Sig. c/o – 20060 Pozzuolo Martesana (MI), Testimone_2 Parte_1
Via delle Industrie n. 1.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova richiesti da nella propria memoria CP_1 ex art. 183 6°comma n. 2 c.p.c., si chiede l'ammissione a prova contraria con i testi sopra indicati.
Per Controparte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, richiamate le difese tutte svolte in atti, Respingere l'appello proposto da Parte_1 Parte_1 confermando la sentenza n. 6389.2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 25.6.2024.
In via di mero e stretto subordine, al solo fine di non incorrere in decadenze, si richiamano le conclusioni precisate in primo grado, incluse le istanze di chiamata in causa e di prove, qualora ritenute dall'Ecc.ma Corte di Appello necessarie al fine del decidere
pagina 2 di 8
In via preliminare e di rito:
- visto l'art. 177 c.p.c., a modifica dell'ordinanza del 29.092021, fissare nuova prima udienza di comparizione, con rimessione in termini delle parti, autorizzando la chiamata in causa del terzo,
[...] (P.IVA corrente in Milano, Controparte_2 P.IVA_3 via Via Torquato Taramelli, n. 26, onde sentirla condannare al pagamento delle somme eventualmente Parte dovute a ovvero quelle di cui alle fatture nr. nn. FCAM013433, FCAM013432, FCAM013430 e
FCAM013434, manlevando e tenendo indenne così dal pagamento delle stesse. CP_1
Nel merito:
In principalità:
- accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e comunque inefficace e da revocarsi il decreto ingiuntivo
n. 1239/201 del 29/01/2021 R.G. n. 37441/2020;
- respingere le domande avversarie essendo infondate in fatto ed in diritto;
- respingere le domande di avversarie accertando e dichiarando che nulla è dovuto in relazione a quanto indicato nei documenti ex adverso prodotti da 5 a 15 denominati “fatture”. In subordine: Parte
- accertare e dichiarare che il credito asseritamente vantato da non si fondi su di un valido contratto intercorso fra le parti e che, pertanto, il prezzo applicato ed indicato nelle fatture non sia stato validamente convenuto e per l'effetto dichiarare parte attrice non tenuta al pagamento delle Parte somme indicate nelle “fatture”, ovvero, , nel limite di quanto sarà provato da voglia provvedere a determinare l'importo eventualmente dovuto, in via equitativa, ovvero secondo l'eventuale prezziario previsto dalla C.C.I.A.A. di Milano.
In via istruttoria:
- rigettate le istanze istruttorie avversarie per le ragioni indicate nella propria memoria ex art.183 comma 6 nr. 3 c.p.c. del 20.12.2021, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere,reiterandole, le istanze istruttorie formulate con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 nr. 2 c.p.c. dell'1.12.2021, ivi compresi gli ordini di esibizione ex artt. 210 c.p.c. richiesti, e, nelladenegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, voglia, a prova contraria, accogliere le istanze istruttorie formulate con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 nr. 3c.p.c.
Con vittoria di spese ed onorari del grado, oltre quelli attinenti al sub procedimento di sospensiva Parte introdotto da tutti da liquidare e distrarre al procuratore antistatario che non ha riscosso gli onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto ancora di interesse, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso in CP_1 Parte favore di per un credito derivante da un contratto di trasporto di merci concluso con l'opponente, eccependone la nullità per indeterminatezza, in quanto fondato unicamente sulla certificazione del notaio di visione delle fatture sul registro Iva in assenza della produzione delle stesse e la non imputabilità del debito relativo a quattro delle undici fatture azionate in quanto in relazione alle merci oggetto delle stesse il trasporto era stato chiesto in nome e per conto di
[...]
egli acquisti-, di cui chiedeva la chiamata in causa. Controparte_2 Parte si costituiva, producendo le fatture, rilevando che l'opponente non aveva contestato l'esecuzione dei trasporti e l'esistenza del credito, limitandosi a contestare la titolarità del rapporto contrattuale in ordine ai trasporti relativi a quattro fatture, in difetto di prova di quanto affermato.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 29.9.2021, non autorizzava la chiamata del terzo e concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 8 Eclettica, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., presa visione delle fatture contestava il difetto di prova della sussistenza dei contratti di trasporto e dell'esecuzione degli stessi e della determinazione e accettazione dei relativi prezzi. Parte contestava la tardività della contestazione.
Entrambe le parti, con le rispettive memorie, producevano ulteriori documenti.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6389/24 in data 24.6.2024, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto opposto. Ciò, in quanto: i) la contestazione delle fatture con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. era tempestiva, posto che le fatture erano state prodotte dall'opposta solo con la Parte comparsa di costituzione;
ii) non aveva assolto l'onere probatorio sulla medesima incombente di provare la stipula del ovvero dei contratti di trasporto, in quanto: -) neppure allegati;
-) le fatture non erano documenti idonei a fornirne la prova;
-) né dalle lettere di vettura, né dalla mail sub doc. 38 Parte Parte
emergevano elementi indiziari da cui evincerne la conclusione con -) la mail sub doc. 39 Parte era inammissibile, in quanto prodotta tardivamente;
in ogni caso, essendo prodotta da “non può costituire prova, a suo favore, delle circostanze ivi riferite” -pag.5 sentenza-; -) in relazione alle CP_ Parte quattro fatture relativi a trasporti imputabili a , il doc. 10 prova che il contratto o i contratti CP_ di trasporto erano stati stipulati da che aveva assunto l'obbligo di pagarne il corrispettivo, ma, in assenza di prova dell'accettazione di della cessione del contratto ovvero della stipula di CP_1 altro contratto che avesse fatto sorgere in capo alla medesima l'obbligo di pagarne il corrispettivo, sussisteva il difetto di legittimazione passiva della stessa.
Parte
3. ha proposto un unico articolato appello con il quale censura la sentenza impugnata in ordine:
3.1 alla ritenuta tempestività delle contestazioni dell'inesistenza dei contratti di trasporto e dell'esecuzione e dei costi di trasporti avvenuta da parte di solo con la prima memoria
CP_1 ex art. 183 c.p.c. quando, invece, avrebbe dovuto essere effettuata con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ovvero, al più tardi, in sede di prima udienza di comparizione, in quanto l'esercizio del diritto di contestazione non necessitava la produzione in giudizio delle fatture, in quanto le stesse erano note a in quanto fatture elettroniche ricevute con il
CP_1 sistema di interscambio SdI dell'Agenzia delle Entrate, mentre gli importi dei trasporti si evincevano dalla copia autentica del registro Iva vendite prodotto nel fascicolo monitorio e dalla lettera di diffida – pagg.
7-10 appello-;
3.2 alla ritenuta omessa allegazione dei contratti di trasporto, in quanto, in ragione di quanto sopra Parte dedotto, non aveva tempestivamente contestato la loro insussistenza, sollevando
CP_1 dal relativo onere probatorio, posto che , con l'atto di citazione in opposizione, si era
CP_1 limitata a contestare la debenza degli importi di quattro fatture, affermando di aver agito in veste CP_ Parte di rappresentante di , circostanza negata da e che non aveva dimostrato -pag.
CP_1
11-12- appello;
3.3 alla ritenuta irrilevanza ai fini della prova della stipula del contratto di trasporto delle lettere di vetture prodotte, posto che: i) le stesse facevano tutte riferimento alle fatture emesse intestate ad
-laddove il numero di “MAWB” nelle lettere di vettura corrisponde al numero “LTA”
CP_1 delle fatture- e tutte, tranne quattro, indicano come destinatario della merce Eclettica, evincendosi che la stessa era il mittente e il destinatario della stessa;
ii)quindi, provano che aveva
CP_1 Parte indicato a il produttore cinese e la quantità di merce da trasportare e il luogo di destinazione, evincendosi la prova del contratto, mentre per le quattro fatture in cui il destinatario CP_ era non aveva provato di aver agito come rappresentante della stessa;
iii) la mail
CP_1 prodotta sub doc. 38, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, era rappresentativa Parte dell'esistenza di un accordo fra e in merito ai noli dalla Cina;
iv) il doc. 39 era
CP_1 stato prodotto tempestivamente con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., in quanto lo
CP_1 aveva prodotto incompleto con la seconda memoria sub doc. 12 -pagg. 13-15 appello-;
pagina 4 di 8 CP_ Parte
3.4 alla ritenuta prova che il contratto di trasporto fosse stato stipulato da con sulla base del doc. 10 , in quanto l'interpretazione della mail fornita dal tribunale era in contrasto CP_1 Parte
CP_ con il contenuto della stessa, laddove comunicava a che non voleva accollarsi CP_1
CP_ i costi di trasporto aereo delle spedizioni di delle merci destinate a Infatti, se le CP_1
CP_ spedizioni fossero state commissionate da , non vi sarebbe stata necessità di coinvolgere
CP_
, soggetto terzo rispetto al presunto contratto di trasporto stipulato da , in quanto CP_1
CP_ l'obbligazione in capo ad di pagare i costi delle spedizioni sarebbe discesa dallo stesso contratto. Né dal contenuto della mail vi era alcun riferimento da cui poteva desumersi, come
CP_ ritenuto dal tribunale, che avesse assunto l'obbligo di pagare le spedizioni fino al 13.5.2020. Non essendo stato provato, diversamente da quanto affermato dal tribunale, il contratto di
CP_ Parte spedizione intercorso tra e fino al 13.5.2020, non doveva essere provata la cessione dello stesso a o altro contratto da cui discendesse l'obbligazione per quest'ultima di CP_1 pagare il corrispettivo dei trasporti. Infine, i docc. 5,6,8,9 di che, secondo il tribunale, CP_1 Parte non provavano che il contratto di trasporto era stato stipulato fra e , non provavano CP_1
CP_ neppure che lo stesso era stato stipulato da , posto che si evinceva dagli stessi solo che le
CP_ merci erano state ordinate da .
4. ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello deve essere rigettato.
1.1 Il primo e il secondo motivo di doglianza sono infondati.
Infatti, come ritenuto dal tribunale, deve ritenersi tempestiva la contestazione dell'opponente con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. della sussistenza del contratto -ovvero dei CP_1 Parte contratti- di trasporto asseritamente intercorso con nonché dell'esecuzione dei trasporti e dei costi, laddove, nell'atto di citazione in opposizione, si era limitata a contestare la CP_1 titolarità in capo alla medesima del contratto di trasporto in merito a solo quattro delle undici Parte fatture azionate con il decreto ingiuntivo, in quanto intercorso fra e CP_3 Parte Infatti, in proposito, indipendentemente dal fatto che le fatture sono state prodotte da solo con la comparsa di risposta, è assorbente che la mancata contestazione nelle prime difese è comunque retrattabile fino allo spirare dei termini preclusivi delle attività consentite dall'art. 183 c.p.c. - Cass. n. 31402 del 02/12/2019, relativa ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183
pagina 5 di 8 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva – in motivazione, La mancata tempestiva contestazione - sin dalle prime difese – dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva, all'esito della fase di trattazione (Cass. 7093/2019; Cass. 26859/2013)-. Posto che, nel caso specifico, la contestazione è avvenuta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., la stessa deve ritenersi consentita. Parte Conseguentemente, non era stato sollevato dall'onere probatorio di provare la sussistenza dei contratti di trasporto con . CP_1
1.2 Il terzo e il quarto motivo sono parimenti infondati.
In proposito, si osserva che, come affermato dall'appellante, vi è perfetta corrispondenza fra le singole fatture prodotte in giudizio -sia in copia di quelle elettroniche -docc. da 5 a 15-, sia in copia delle stesse con la prova della ricevuta di consegna alla controparte generato dal sistema di interscambio SdI dell'Agenzia delle Entrate -docc. da 16 a 26- e le lettere di vettura aeree prodotte -docc. da 27 a – ciascuna delle quali corrisponde ad una singola fattura.
Infatti, sulle singole fatture è apposto il numero della corrispondente lettera di vettura sotto la sigla LTA. Tuttavia, in tutte le lettere di vettura corrispondenti alle fatture oggetto di giudizio il mittente è CP_ una società cinese e, in quattro delle stesse, il destinatario è Quindi, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, le lettere di vettura prodotte provano solo che le parti dei contratti di trasporto relativi alla merce indicata nelle fatture corrispondenti Parte erano il mittente e Infatti, in proposito, ex plurimis, Cass. n. 11744 del 15/05/2018 Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo. Nel caso specifico, ha contestato specificamente nella prima memoria 183 c.p.c. -pag. 2- CP_1 anche la consegna della merce.
Pertanto, come evidenziato dal tribunale, neppure le lettere di trasporto -né, tantomeno, le fatture- Parte provano la conclusione dei contratti di trasporto con posto che la stessa non ha provato la consegna della stessa, né la richiesta della consegna della medesima. La prova che avesse assunto l'obbligo di pagare il corrispettivo del trasporto, CP_1 diversamente da quanto dedotto dall'appellante, non si evince neppure dalle mail prodotte dal medesimo sub docc. 38 e 39. Parte Infatti, la mail prodotta con doc. 38 da ha un contenuto generico e non contiene alcun riferimento a nessuno dei trasporti documentati dalle lettere di vettura aree prodotte e, in ogni caso, non si desume dalla stessa l'assunzione di alcun obbligo da parte di di pagare il CP_1 trasporto.
pagina 6 di 8 Parte Il doc. 39 prodotto da diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, non è tardivo, in quanto è stato prodotto con la terza memoria 183 c.p.c., in risposta alla produzione dello stesso documento da parte di , ma privo dell'allegato, con la seconda memoria 183 c.p.c. -doc. CP_1
12-.
Tale documento, tuttavia fa esclusivo riferimento alle quattro fatture emesse nei confronti di
, quando, invece, il destinatario della merce risultante dalle corrispondenti lettere di CP_1 CP_ vettura era .
In proposito, si osserva quanto segue. Parte Parte Con la mail del 12.4.2021, prodotta da sub doc. 12 e da sub doc. 39, nella CP_1 CP_ persona di , avvisava della merce destinata ad oggetto delle suddette Testimone_1 CP_1 quattro fatture emesse nei confronti di , giacente in dogana all'aeroporto di Malpensa e CP_1 della facoltà della dogana di distruggerle o di venderle all'asta. Parte Eclettica, lo stesso giorno, rispondeva a con la mail prodotta dalla medesima sub. doc.13, in cui affermava che la proprietà della merce era di Aria a cui erano stati già trasmessi i codici di svincolo, invitando lo stesso a inviare la suddetta comunicazione al destinatario- Tes_1 proprietario della stessa. Quindi, diversamente da quanto prospettato nell'atto di appello, nessun elemento si evince dai documenti 39 DHL e 12 Eclettica che possa far ritenere che avesse assunto l'obbligo di CP_1 pagare il trasporto della merce delle suddette fatture.
Ciò è ulteriormente confermato dal contenuto del doc. 10 - correttamente interpretato CP_1 Parte dal tribunale-, in cui lo stesso di in data 13.5.2020 -quindi in data successiva alle Tes_3 predette mail- comunicava a di Eclettica e in conoscenza alla dott.ssa Parte_2 CP_ di che “ non intende pagare i costi del trasporto delle spedizioni Ec=ettica Per_1 CP_2 destinate ad in quanto, causa ritardo delle consegne, è venuta meno l'emergenza che CP_2 giustificava il=costo del trasporto aereo a carico di ”. . CP_2 CP_ Si evince quindi che in relazione alla merce destinata ad era la stessa che si era assunta l'obbligazione di pagare il trasporto della stessa. Parte Ciò è confermato dal fatto che nella stessa mail, lo stesso di confermava che per Tes_3 CP_ Parte una consegna di 1000 tute sanitarie già ritirate da , aveva fatturato i costi del trasporto aereo a Aria: “Per le 100.000 tute già consegnate ad i cui costi di trasporto via aerea sono CP_2 Contr già stati addebitati da ad , potrebbe considerare il pagamento diretto dei cos=i CP_2 CP_2 Parte di trasporto a previa nota di credito della componente nolo aereo co=tenuta all'interno della fattura emessa da nei confronti di per il costo delle tute.<=span>. CP_1 CP_2 Pertanto, diversamente da quanto prospettato nell'atto di appello, nonostante i costi del trasporto CP_ della merce destinata ad dovessero essere a carico della medesima, gli stessi sono stati CP_ fatturati a in ragione del fatto che si era rifiutata di pagarli: “ Con effetto immediato CP_1 ci vediamo costretti a sospe=dere la pianificazione delle spedizioni di destinate ad CP_1
sal=o venga effettuato da parte di il pagamento anticipato delle spese di CP_2 CP_1 trasporto” -mail doc. 10 CP_1 Conseguentemente, l'appello deve essere rigettato.
pagina 7 di 8 Parte 2 stante la soccombenza deve essere condannato a pagare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione per le cause di valore compreso fra 520.000 € e 1.000.000 €, secondo il disputatum, in complessivi € 18.511,00
- di cui € 5.706 per studio;
€ 3.318 per la fase introduttiva;
€ 9.487 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 6389/24 pubblicata in data 24.6.2024;
3. condanna a pagare a le spese del presente grado che Parte_1 CP_1 si liquidano, in complessivi € 18.511,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da corrispondersi all'AVV che si dichiara antistatario;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma Parte_1 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 12.2.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
Giovanna Ferrero
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