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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/06/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Jone
Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4698/2021 R.G., ed avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cava De'Tirreni n. 1402/2021, promossa da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Pasqualino Grisi ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Pietro de Cristofaro n.40;
- parte appellante – contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri CP_1 ed elettivamente domiciliato in Salerno alla Via Max Casaburi n.8;
- parte appellata -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1402/2021 del 26.08.2021 del Giudice di Pace di Cava
Dè Tirreni, deducendo l'errore in cui era incorso il giudice di prime cure per aver individuato la banca quale soggetto legittimato passivamente rispetto alle richieste formulate dall'odierno appellato di restituzione dei costi di intermediazione. Ha, inoltre, dedotto la differenza tra costi recurring e costi up front nonché ha eccepito l'erroneità del criterio pro rata temporis adottato dal giudice di prime cure, unitamente alla mancanza di vessatorietà delle clausole ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo. Infine, ha rappresentato che i principi elaborati dalla sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-383/2018 non sarebbero applicabili al caso in esame, poiché il d.lgs. n. 73 del 2021 ne avrebbe escluso l'applicabilità ai contratti sottoscritti in precedenza.
1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.02.2022, si è CP_1 costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Tanto premesso in fatto, l'appello va rigettato per i motivi di seguito indicati.
La questione oggetto del presente appello riguarda la disposizione dell'art.125 del TUB
(ratione temporis applicabile) il quale prevedeva per il consumatore la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, con diritto ad “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, secondo le modalità stabilite dal CICR.
Inoltre, tale diritto ad una riduzione del costo complessivo del credito riguarda anche i premi assicurativi in forza del richiamo contenuto nell'art. 121, comma 2, T.U.B.
A riprova di quanto precede, viene in rilievo l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le “Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”), il quale esprime principi certamente estendibili alla stessa vicenda, nella parte in cui prevede che “nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica (...), il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte del premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”. L'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 rappresenta un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata/ surrogazione del mutuo: “Nei contratti di assicurazione connessi
a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”.
2 In tal senso, da ultimo, anche il Tribunale di Torino con la sentenza del 21.03.2020 che così si esprime: “Il finanziatore è corretto legittimato passivo della pretesa di riduzione del costo del credito anche nella parte relativa ai costi assicurativi (salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice”; conforme la pronuncia del Tribunale S. Maria Capua V. sez. III, 06/10/2023).
Per quanto concerne poi i motivi d'appello concernenti specificamente la condanna della al pagamento di somme ulteriori, relativamente ai costi ed agli oneri economici a Pt_1 seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, gli stessi vanno esaminati congiuntamente attesa la loro intrinseca connessione.
L'appellante lamenta error in iudicando da parte del Giudice di Pace, laddove questi ha riconosciuto in favore di , a titolo di ripetizione di somme indebitamente CP_1 percepite, l'importo di €. 2.405,33.
Ora, come già richiamato, ai sensi dell'art. 125 del TUB (ratione temporis applicabile al caso di specie) nel caso di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, questi aveva diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR e dunque, il costo del finanziamento risulta in parte rimborsabile. Secondo quello che è l'orientamento giurisprudenziale assolutamente maggioritario formatosi sotto il vigore di detta normativa, il richiamo all'equità ben è stato inteso come una riduzione del costo proporzionale alla riduzione della vita del finanziamento, esteso a tutti quei costi che sono connaturali alla durata del contratto in discorso. Di conseguenza è stato ritenuto sussistente il diritto del cliente ad ottenere la ripetizione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto (c.d. costi recurring).
Sennonchè, è doveroso dare atto che è recentemente intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, depositata in Cancelleria in data 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies c. 2 DL 73/2021 conv. con modif. in L
106/2021, che ha modificato il testo del richiamato art. 125 sexies TUB, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia”.
In motivazione, la Corte: “posto che la precedente formulazione dell'art. 125 sexies c. 2 t.u. bancario tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza EX, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo
3 questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2”, in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato che: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché
l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX.
L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art.
125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza EX. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo
(mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.
Ciò posto, deve ancora precisarsi che sebbene tale pronuncia di incostituzionalità non abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima del 25/07/2021 alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell'art. 125 sexies c. 1 T.U.B., ha tuttavia precisato che la disposizione in parola
“può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX” implica:
4 - che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve includere tutti i costi, cioè non soltanto i costi cd. recurring, bensì anche quelli cd. up front;
- che tale diritto del consumatore non può essere escluso o limitato da una clausola contrattuale, come quella di cui al contratto di finanziamento di cui è causa, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 Tub);
- che le disposizioni contrattuali dirette a limitare la possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologie di costi sono nulle ex art. 36 Codice del Consumo, e ciò indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausole vessatorie ex art. 33 Codice del Consumo, poiché determinanti, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto (sul punto, in particolare, Trib. Torino 2054/2021; nello stesso senso, Trib. Torino ord. 12/10/2020).
Facendo applicazione di tali coordinate normative e giurisprudenziali, certamente applicabili al caso di specie essendo comune la ratio di tutela del consumatore riscontrabile anche sotto la vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 125 T.U.B., ne consegue il rigetto dell'appello proposto e la conseguente conferma della sentenza n. 1402/2021 del Giudice di Pace di Cava
De'Tirreni, la quale ha appunto sancito – nei fatti – la rimborsabilità in favore del cliente di tutti i costi connessi al contratto di finanziamento, indipendentemente dalla loro natura up front o recurring, in misura proporzionale alla minor durata del rapporto contrattuale, conseguita alla sua estinzione anticipata.
Ad ulteriore conferma delle argomentazioni sopra esposte va ulteriormente ribadito che secondo la giurisprudenza di merito, già nella sua formulazione originaria l'art. 125, comma 2,
T.U.B. consentiva di riconoscere al consumatore un diritto al rimborso dei costi collegati all'erogazione del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Ed infatti il diritto al rimborso delle commissioni anticipate, ma riguardanti attività ancora non svolte perché di competenza di annualità successive all'estinzione anticipata del finanziamento, poteva già emergere dalla formulazione originaria dell'art. 125 c. 2 del testo unico bancario secondo il quale il consumatore che avesse anticipato l'adempimento aveva diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR.
La norma di attuazione era costituita dall'art. 3 D.M. 8 luglio 1992, rubricato “adempimento anticipato”, secondo cui “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato, tale
5 facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
Ora le locuzioni “equa riduzione del costo del finanziamento” e “altri oneri maturati fino a quel momento”, non possono che rimandare a quella parte dei costi del finanziamento dei quali la banca non sarà più onerata per effetto dell'adempimento anticipato (cfr. Tribunale Torino, I sezione civile, sentenza in data 6.3.2019).
Tale conclusione appare suffragata dal fatto che il previgente articolo 125 T.U.B. c. 2 era ispirato alla direttiva comunitaria 87/102/CEE, poi abrogata dalla direttiva 2008/48. Ed infatti, già l'articolo 8 della direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), disponeva: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Ed allora, la rimborsabilità per intervenuta estinzione anticipata è certamente dovuta, in ragione della applicabilità dell'art. 125 sexies nella sua formulazione originaria, in considerazione del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito.
Né è condivisibile la prospettazione dell'appellante che sembra, sia pur in maniera generica, affermare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. costi recurring), le sole che - a causa dell'estinzione anticipata del prestito- costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale;
di contro non sarebbero rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. costi up front).
I recenti interventi normativi, anche alla luce della direttiva europea 48/2008, hanno previsto invece che il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring.
Viene, in rilevo specificamente, oltre agli articoli 7, 9 e 39 della direttiva 48/2008,
l'articolo 16, rubricato “Rimborso anticipato”, il quale dispone: “
1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed
6 oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore
è fisso. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo.
3. Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato: a) se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito;
b) in caso di concessione di scoperto;
c) se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non
è fisso.
4.Gli Stati membri possono prevedere che: a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di €.10.000 in dodici mesi;
b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2. Se l'indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione. In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.
5. L'indennizzo non supera l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito”.
L'articolo 22 della medesima direttiva, intitolato “Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva” stabilisce: “1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.
3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l'applicazione della direttiva stessa”. La direttiva del 2008 è stata recepita dal legislatore italiano all'art. 125 sexies TUB come modificato dal d.lgs. n. 141/2010 disponendo: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo
7 degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.
L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3.L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”.
La disposizione in esame riconosce al consumatore che eserciti il diritto unilaterale di risolvere il contratto pagando, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, il diritto alla riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto.
Orbene, la Corte di Giustizia ha interpretato con la sentenza dell'11.09.2019 (causa C-383/18, cd sentenza EX) la direttiva nel seguente senso:
- l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto;
- per quanto riguarda la nozione di “costo totale del credito”, l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48 la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Questa definizione, secondo la Corte di Giustizia non contiene nessuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito;
- la locuzione “restante durata del contratto”, che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere
8 utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto;
- la disposizione deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37);
- per quanto riguarda il contesto, l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”;
- per quanto riguarda l'obiettivo della direttiva 2008/48 essa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore (sentenza del 6 giugno 2019, C-58/18). Questo sistema di Per_1 protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (sentenza del 21 aprile 2016, e , C- 377/14). Al Per_2 Persona_3 fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli
Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti;
- l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca. Peraltro, la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto;
- limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto;
9 - il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto;
- includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante;
- in caso di rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito.
Quindi, in conclusione il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring.
Pertanto, pur nella vigenza del precedente art. 125 c. 2 TUB, va riconosciuto al consumatore il rimborso delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie, stante la nullità, in quanto vessatoria, della clausola di rinuncia alla restituzione delle medesime e configurandosi, altrimenti, la prestazione a favore della priva di causa debendi. Pt_1
Né vale a sovvertire le considerazioni fin qui svolte la recente sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, NI Bank of Austria), pronunciata in relazione non ai contratti di credito al consumo, ma ai contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Come sostenuto dal rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito
(credito al consumo e contratti di credito garantiti da ipoteca) appare ardua, poiché “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio”.
La Corte di Lussemburgo ha sposato tali considerazioni, mettendo in evidenza che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” e che consistono nel fatto
10 che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa direttiva 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo “margine di manovra”.
Dal diverso fatto economico regolato segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare,
“non può comprendere le spese che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono poste a carico del consumatore per servizi già integralmente eseguiti al momento di rimborso anticipato”.
Si desume in conclusione, che la sentenza NI Bank conferma la fondatezza del diverso approccio di ritenere invece rimborsabili i costi sia up front che recurring inerenti al credito personale ai consumatori (cfr. in tal senso anche ord. Tribunale di Torino del 20.3.2023).
Alla luce di tanto va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la rimborsabilità di tutti i costi, comprese le commissioni di intermediazione.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla restituzione della somma richiesta a titolo di oneri assicurativi non goduti.
Ciò per una serie di ragioni.
Non può innanzitutto dubitarsi che nella nozione di costo del credito rientrino anche i premi assicurativi versati, potendo essi qualificarsi come costi recurring e, dunque, rimborsabili per le ragioni sopra esposte.
Secondo la Banca i costi assicurativi vanno rimborsati dall'impresa assicuratrice, e ciò in applicazione dell'art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010 - il quale prevede che l'obbligo di rimborso dei premi assicurativi sia a carico delle imprese - e dell'art. 22, commi 15 quater e septies, della l. n. 221/2012 il quale stabilisce che: “nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.” [...] “15 septies: “il presente articolo si applica
11 a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
La prospettazione è infondata.
La norma sopra invocata non esclude di per sé una legittimazione concorrente tra l'assicuratore ed il mutuante alla restituzione dei premi assicurativi versati.
Ed, infatti, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che l'accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati;
pertanto, ai sensi dell'art. 125 TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti.
Si ritiene poi che tale diritto non possa essere pregiudicato dall'art. 22 comma 15-quater del
D.L. 179/12, in quanto il tenore letterale della norma non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale. Inoltre, l'art. 22 comma 15-quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la direttiva 87/102/CEE, deve interpretarsi, fin dove è possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere ad una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso di un obbligo concorrente del finanziatore.
Ciò anche in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.
È opinione corrente in giurisprudenza, infatti, che, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento (cfr. Tribunale Milano, 05/12/2019, n.
11209).
Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di finanziamento dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.
La responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti
12 interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso. Le stesse argomentazioni valgono per quanto concerne i costi di intermediazione.
In ordine al rimborso degli interessi, questo Giudice ritiene di dover applicare il criterio pro- rata temporis, in luogo di quello del costo ammortizzato sostenuto, di contro, da parte appellante.
È da osservare, infatti, che il criterio pro-rata temporis si atteggia come criterio più favorevole al consumatore rispetto a quello che conseguirebbe all'applicazione del sistema della curva degli interessi. Ed infatti, il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto semplice da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e, quindi, non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata. Il criterio della pro-rata temporis risulta, dunque, più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall'art. 39 della direttiva n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza EX (in tal senso, cfr. la recente sentenza della Corte d'Appello di
Torino pronunciata nella causa R.G. 336/2021 del 9.2.2023).
Dunque, in conclusione devono ritenersi rimborsabili tutti i costi, senza distinzione tra costi up-front e costi recurring e deve essere sicuramente confermata la sentenza del Giudice di
Pace nella parte in cui condanna la alla restituzione dei costi assicurativi e delle Pt_1 commissioni per il periodo di rate non godute dal convenuto.
Pertanto, alla stregua delle ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di lite, l'assenza di un univoco panorama giurisprudenziale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.M. 115/2002.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
13 • rigetta l'appello;
• spese di lite compensate;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.M. 115/2002.
Così deciso il 27.06.2025 IL GIUDICE dott.ssa Jone Galasso
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Jone
Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4698/2021 R.G., ed avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cava De'Tirreni n. 1402/2021, promossa da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Pasqualino Grisi ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Pietro de Cristofaro n.40;
- parte appellante – contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri CP_1 ed elettivamente domiciliato in Salerno alla Via Max Casaburi n.8;
- parte appellata -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1402/2021 del 26.08.2021 del Giudice di Pace di Cava
Dè Tirreni, deducendo l'errore in cui era incorso il giudice di prime cure per aver individuato la banca quale soggetto legittimato passivamente rispetto alle richieste formulate dall'odierno appellato di restituzione dei costi di intermediazione. Ha, inoltre, dedotto la differenza tra costi recurring e costi up front nonché ha eccepito l'erroneità del criterio pro rata temporis adottato dal giudice di prime cure, unitamente alla mancanza di vessatorietà delle clausole ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo. Infine, ha rappresentato che i principi elaborati dalla sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-383/2018 non sarebbero applicabili al caso in esame, poiché il d.lgs. n. 73 del 2021 ne avrebbe escluso l'applicabilità ai contratti sottoscritti in precedenza.
1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.02.2022, si è CP_1 costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Tanto premesso in fatto, l'appello va rigettato per i motivi di seguito indicati.
La questione oggetto del presente appello riguarda la disposizione dell'art.125 del TUB
(ratione temporis applicabile) il quale prevedeva per il consumatore la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, con diritto ad “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, secondo le modalità stabilite dal CICR.
Inoltre, tale diritto ad una riduzione del costo complessivo del credito riguarda anche i premi assicurativi in forza del richiamo contenuto nell'art. 121, comma 2, T.U.B.
A riprova di quanto precede, viene in rilievo l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le “Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”), il quale esprime principi certamente estendibili alla stessa vicenda, nella parte in cui prevede che “nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica (...), il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte del premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”. L'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 rappresenta un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata/ surrogazione del mutuo: “Nei contratti di assicurazione connessi
a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”.
2 In tal senso, da ultimo, anche il Tribunale di Torino con la sentenza del 21.03.2020 che così si esprime: “Il finanziatore è corretto legittimato passivo della pretesa di riduzione del costo del credito anche nella parte relativa ai costi assicurativi (salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice”; conforme la pronuncia del Tribunale S. Maria Capua V. sez. III, 06/10/2023).
Per quanto concerne poi i motivi d'appello concernenti specificamente la condanna della al pagamento di somme ulteriori, relativamente ai costi ed agli oneri economici a Pt_1 seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, gli stessi vanno esaminati congiuntamente attesa la loro intrinseca connessione.
L'appellante lamenta error in iudicando da parte del Giudice di Pace, laddove questi ha riconosciuto in favore di , a titolo di ripetizione di somme indebitamente CP_1 percepite, l'importo di €. 2.405,33.
Ora, come già richiamato, ai sensi dell'art. 125 del TUB (ratione temporis applicabile al caso di specie) nel caso di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, questi aveva diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR e dunque, il costo del finanziamento risulta in parte rimborsabile. Secondo quello che è l'orientamento giurisprudenziale assolutamente maggioritario formatosi sotto il vigore di detta normativa, il richiamo all'equità ben è stato inteso come una riduzione del costo proporzionale alla riduzione della vita del finanziamento, esteso a tutti quei costi che sono connaturali alla durata del contratto in discorso. Di conseguenza è stato ritenuto sussistente il diritto del cliente ad ottenere la ripetizione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto (c.d. costi recurring).
Sennonchè, è doveroso dare atto che è recentemente intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, depositata in Cancelleria in data 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies c. 2 DL 73/2021 conv. con modif. in L
106/2021, che ha modificato il testo del richiamato art. 125 sexies TUB, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia”.
In motivazione, la Corte: “posto che la precedente formulazione dell'art. 125 sexies c. 2 t.u. bancario tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza EX, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo
3 questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2”, in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato che: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché
l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX.
L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art.
125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza EX. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo
(mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.
Ciò posto, deve ancora precisarsi che sebbene tale pronuncia di incostituzionalità non abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima del 25/07/2021 alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell'art. 125 sexies c. 1 T.U.B., ha tuttavia precisato che la disposizione in parola
“può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza EX” implica:
4 - che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve includere tutti i costi, cioè non soltanto i costi cd. recurring, bensì anche quelli cd. up front;
- che tale diritto del consumatore non può essere escluso o limitato da una clausola contrattuale, come quella di cui al contratto di finanziamento di cui è causa, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 Tub);
- che le disposizioni contrattuali dirette a limitare la possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologie di costi sono nulle ex art. 36 Codice del Consumo, e ciò indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausole vessatorie ex art. 33 Codice del Consumo, poiché determinanti, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto (sul punto, in particolare, Trib. Torino 2054/2021; nello stesso senso, Trib. Torino ord. 12/10/2020).
Facendo applicazione di tali coordinate normative e giurisprudenziali, certamente applicabili al caso di specie essendo comune la ratio di tutela del consumatore riscontrabile anche sotto la vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 125 T.U.B., ne consegue il rigetto dell'appello proposto e la conseguente conferma della sentenza n. 1402/2021 del Giudice di Pace di Cava
De'Tirreni, la quale ha appunto sancito – nei fatti – la rimborsabilità in favore del cliente di tutti i costi connessi al contratto di finanziamento, indipendentemente dalla loro natura up front o recurring, in misura proporzionale alla minor durata del rapporto contrattuale, conseguita alla sua estinzione anticipata.
Ad ulteriore conferma delle argomentazioni sopra esposte va ulteriormente ribadito che secondo la giurisprudenza di merito, già nella sua formulazione originaria l'art. 125, comma 2,
T.U.B. consentiva di riconoscere al consumatore un diritto al rimborso dei costi collegati all'erogazione del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Ed infatti il diritto al rimborso delle commissioni anticipate, ma riguardanti attività ancora non svolte perché di competenza di annualità successive all'estinzione anticipata del finanziamento, poteva già emergere dalla formulazione originaria dell'art. 125 c. 2 del testo unico bancario secondo il quale il consumatore che avesse anticipato l'adempimento aveva diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR.
La norma di attuazione era costituita dall'art. 3 D.M. 8 luglio 1992, rubricato “adempimento anticipato”, secondo cui “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato, tale
5 facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
Ora le locuzioni “equa riduzione del costo del finanziamento” e “altri oneri maturati fino a quel momento”, non possono che rimandare a quella parte dei costi del finanziamento dei quali la banca non sarà più onerata per effetto dell'adempimento anticipato (cfr. Tribunale Torino, I sezione civile, sentenza in data 6.3.2019).
Tale conclusione appare suffragata dal fatto che il previgente articolo 125 T.U.B. c. 2 era ispirato alla direttiva comunitaria 87/102/CEE, poi abrogata dalla direttiva 2008/48. Ed infatti, già l'articolo 8 della direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), disponeva: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Ed allora, la rimborsabilità per intervenuta estinzione anticipata è certamente dovuta, in ragione della applicabilità dell'art. 125 sexies nella sua formulazione originaria, in considerazione del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito.
Né è condivisibile la prospettazione dell'appellante che sembra, sia pur in maniera generica, affermare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. costi recurring), le sole che - a causa dell'estinzione anticipata del prestito- costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale;
di contro non sarebbero rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. costi up front).
I recenti interventi normativi, anche alla luce della direttiva europea 48/2008, hanno previsto invece che il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring.
Viene, in rilevo specificamente, oltre agli articoli 7, 9 e 39 della direttiva 48/2008,
l'articolo 16, rubricato “Rimborso anticipato”, il quale dispone: “
1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed
6 oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore
è fisso. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo.
3. Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato: a) se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito;
b) in caso di concessione di scoperto;
c) se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non
è fisso.
4.Gli Stati membri possono prevedere che: a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di €.10.000 in dodici mesi;
b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2. Se l'indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione. In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.
5. L'indennizzo non supera l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito”.
L'articolo 22 della medesima direttiva, intitolato “Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva” stabilisce: “1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.
3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l'applicazione della direttiva stessa”. La direttiva del 2008 è stata recepita dal legislatore italiano all'art. 125 sexies TUB come modificato dal d.lgs. n. 141/2010 disponendo: “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo
7 degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.
L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3.L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”.
La disposizione in esame riconosce al consumatore che eserciti il diritto unilaterale di risolvere il contratto pagando, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, il diritto alla riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto.
Orbene, la Corte di Giustizia ha interpretato con la sentenza dell'11.09.2019 (causa C-383/18, cd sentenza EX) la direttiva nel seguente senso:
- l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto;
- per quanto riguarda la nozione di “costo totale del credito”, l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48 la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Questa definizione, secondo la Corte di Giustizia non contiene nessuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito;
- la locuzione “restante durata del contratto”, che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere
8 utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto;
- la disposizione deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37);
- per quanto riguarda il contesto, l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”;
- per quanto riguarda l'obiettivo della direttiva 2008/48 essa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore (sentenza del 6 giugno 2019, C-58/18). Questo sistema di Per_1 protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (sentenza del 21 aprile 2016, e , C- 377/14). Al Per_2 Persona_3 fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli
Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti;
- l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca. Peraltro, la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto;
- limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto;
9 - il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto;
- includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante;
- in caso di rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito.
Quindi, in conclusione il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring.
Pertanto, pur nella vigenza del precedente art. 125 c. 2 TUB, va riconosciuto al consumatore il rimborso delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie, stante la nullità, in quanto vessatoria, della clausola di rinuncia alla restituzione delle medesime e configurandosi, altrimenti, la prestazione a favore della priva di causa debendi. Pt_1
Né vale a sovvertire le considerazioni fin qui svolte la recente sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, NI Bank of Austria), pronunciata in relazione non ai contratti di credito al consumo, ma ai contratti di credito relativi a beni immobili residenziali. Come sostenuto dal rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito
(credito al consumo e contratti di credito garantiti da ipoteca) appare ardua, poiché “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio”.
La Corte di Lussemburgo ha sposato tali considerazioni, mettendo in evidenza che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” e che consistono nel fatto
10 che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa direttiva 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo “margine di manovra”.
Dal diverso fatto economico regolato segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare,
“non può comprendere le spese che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono poste a carico del consumatore per servizi già integralmente eseguiti al momento di rimborso anticipato”.
Si desume in conclusione, che la sentenza NI Bank conferma la fondatezza del diverso approccio di ritenere invece rimborsabili i costi sia up front che recurring inerenti al credito personale ai consumatori (cfr. in tal senso anche ord. Tribunale di Torino del 20.3.2023).
Alla luce di tanto va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la rimborsabilità di tutti i costi, comprese le commissioni di intermediazione.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla restituzione della somma richiesta a titolo di oneri assicurativi non goduti.
Ciò per una serie di ragioni.
Non può innanzitutto dubitarsi che nella nozione di costo del credito rientrino anche i premi assicurativi versati, potendo essi qualificarsi come costi recurring e, dunque, rimborsabili per le ragioni sopra esposte.
Secondo la Banca i costi assicurativi vanno rimborsati dall'impresa assicuratrice, e ciò in applicazione dell'art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010 - il quale prevede che l'obbligo di rimborso dei premi assicurativi sia a carico delle imprese - e dell'art. 22, commi 15 quater e septies, della l. n. 221/2012 il quale stabilisce che: “nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.” [...] “15 septies: “il presente articolo si applica
11 a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
La prospettazione è infondata.
La norma sopra invocata non esclude di per sé una legittimazione concorrente tra l'assicuratore ed il mutuante alla restituzione dei premi assicurativi versati.
Ed, infatti, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che l'accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati;
pertanto, ai sensi dell'art. 125 TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti.
Si ritiene poi che tale diritto non possa essere pregiudicato dall'art. 22 comma 15-quater del
D.L. 179/12, in quanto il tenore letterale della norma non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale. Inoltre, l'art. 22 comma 15-quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la direttiva 87/102/CEE, deve interpretarsi, fin dove è possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere ad una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso di un obbligo concorrente del finanziatore.
Ciò anche in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.
È opinione corrente in giurisprudenza, infatti, che, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento (cfr. Tribunale Milano, 05/12/2019, n.
11209).
Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di finanziamento dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.
La responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti
12 interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso. Le stesse argomentazioni valgono per quanto concerne i costi di intermediazione.
In ordine al rimborso degli interessi, questo Giudice ritiene di dover applicare il criterio pro- rata temporis, in luogo di quello del costo ammortizzato sostenuto, di contro, da parte appellante.
È da osservare, infatti, che il criterio pro-rata temporis si atteggia come criterio più favorevole al consumatore rispetto a quello che conseguirebbe all'applicazione del sistema della curva degli interessi. Ed infatti, il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto semplice da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e, quindi, non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata. Il criterio della pro-rata temporis risulta, dunque, più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall'art. 39 della direttiva n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza EX (in tal senso, cfr. la recente sentenza della Corte d'Appello di
Torino pronunciata nella causa R.G. 336/2021 del 9.2.2023).
Dunque, in conclusione devono ritenersi rimborsabili tutti i costi, senza distinzione tra costi up-front e costi recurring e deve essere sicuramente confermata la sentenza del Giudice di
Pace nella parte in cui condanna la alla restituzione dei costi assicurativi e delle Pt_1 commissioni per il periodo di rate non godute dal convenuto.
Pertanto, alla stregua delle ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di lite, l'assenza di un univoco panorama giurisprudenziale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.M. 115/2002.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
13 • rigetta l'appello;
• spese di lite compensate;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.M. 115/2002.
Così deciso il 27.06.2025 IL GIUDICE dott.ssa Jone Galasso
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